Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Carducci, Diego Fecarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isnello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Massimo Punzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Isnello sull’istanza del 23 febbraio 2024, inoltrata via p.e.c. in pari data e assunta al protocollo dell’ente il successivo 26 febbraio 2024 al n. -OMISSIS-, con la quale i ricorrenti hanno invitato l’Amministrazione resistente ad esercitare i propri poteri di vigilanza, sanzionatori e repressivi previsti dall’ordinamento in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati e in detta istanza richiamate; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione dei provvedimenti richiesti;
e sui motivi aggiunti proposti per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 17.03.2025 del Comune di Isnello-Servizio III (Urbanistica-Lavori Pubblici-Attività Produttive), conosciuta a mezzo di p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Atto di invito ai sensi degli artt. 2 e 2 bis legge 241/1990; risposta nota del 23.02.2024 assunta al prot. n. -OMISSIS- del 26.02.2024” ;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isnello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa EL RA SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Isnello sull’istanza inoltrata via p.e.c. in data 23 febbraio 2024, con la quale i medesimi ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione comunale di esercitare i propri poteri di vigilanza, sanzionatori e repressivi in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati, signori NC e MA -OMISSIS-, e in detta istanza richiamate.
Precisamente, i signori -OMISSIS- hanno lamentato che, solo a seguito di circostanziato esposto dai medesimi presentato in data 20 settembre 2023, il Responsabile del Servizio III/UTC del Comune di Isnello è intervenuto con ordinanza n. 68 del 6 ottobre 2023, con la quale ha disposto la parziale revoca dell’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 4 del 23 maggio 2012, rilasciata in favore dei controinteressati ed avente ad oggetto (anche) alcuni manufatti abusivi realizzati su porzioni di terreno di proprietà – come ritenuto nella detta ordinanza - dei medesimi ricorrenti, ordinandone la demolizione.
Le opere interessate dal detto provvedimento, precisamente, sono le seguenti:
“- collocazione di coprimuro in laterizio sul cordolo esistente di separazione tra le proprietà;
- collocazione di 15 m ca. di ringhiera metallica a semplice disegno geometrico fino ad un muretto interno, rifinito con coprimuro in laterizio ad andamento perpendicolare alla strada di accesso, ricadenti all’interno della -OMISSIS-;
- pavimentazione con gres ceramico del cortile interno ricadente sulla -OMISSIS- per una superficie di 40 mq. ca posto in opera su basamento in conglomerato cementizio;
- realizzazione di n. 2 muri di contenimento in conglomerato cementizio posti uno perpendicolarmente alla strada d’accesso (altezza massima allo spiccato di m. 1,60 ca. fino a 0,60 m. e lunghezza 5,70 m.) e ricadente in parte sulla particella 623, a sostegno di un terrazzamento sovrastante, il secondo parallelo alla predetta strada (altezza massima allo spiccato di m. 1,60 ca. e lunghezza 2,80 m.);
- piantumazione di vegetazione varia (siepi) lungo la strada d’accesso.
… opere esistenti e non autorizzate quali pilastri, muretti di sostegno, scala, massetti/battuto cementizio e cordolo di separazione delle proprietà realizzate nella corte della -OMISSIS-” .
Con atto di invito inoltrato via p.e.c. il 23 febbraio 2024 e assunto al protocollo dell’ente con il n. -OMISSIS- del successivo 26 febbraio, i ricorrenti – ritenendo non esaustiva l’attività repressiva resa dall’amministrazione - hanno chiesto al Comune di Isnello di esercitare i propri poteri di vigilanza, sanzionatori e repressivi, al fine di rimuovere le seguenti ulteriori opere abusivamente realizzate dai signori -OMISSIS-: “in aderenza del fabbricato rurale di vecchia costruzione riportato in catasto con p.lla 481 di proprietà di -OMISSIS-, un nuovo fabbricato, con relativo muro di contenimento posto a valle, la cui ubicazione insiste, invadendola per mt.2,00 di profondità e mt.4,90 di larghezza, sulla sopra richiamata particella 623 di altrui proprietà”.
Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90, parte ricorrente, con l’atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione comunale sulla detta istanza.
Con motivi aggiunti notificati il 16 maggio 2025 e depositati il successivo 27 maggio, i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2025 – intervenuta in pendenza della lite - con cui il Comune di Isnello ha comunicato che non avrebbe adottato i richiesti provvedimenti repressivi, ritenendo di non ravvisare alcun interesse pubblico alla demolizione del fabbricato, esistente già dal 1968.
Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del detto provvedimento, per i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e funzionamento dell’azione amministrativa – violazione del giusto procedimento e dell’obbligo di conclusione dello stesso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. 241/1990 in relazione agli artt. 27 e 31 del d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento – motivazione erronea, perplessa e apparente - travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - mancato esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e difetto di istruttoria –arbitrarietà, sviamento e ingiustizia manifesta – permanenza dell’inadempimento.
La nota impugnata, ritenuta dai ricorrenti non esaustiva, per ciò stesso concreterebbe una violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 l. 241/1990.
L’amministrazione comunale, inoltre, avrebbe errato nel ritenere il fabbricato esistente almeno dalla data (4 aprile 1968) di un atto di donazione avente ad oggetto il medesimo; ad una simile conclusione, supportata solo da un atto privatistico, il Comune sarebbe potuto pervenire solo in esito all’esercizio dei suoi poteri di verifica e di controllo; sotto altro profilo, l’amministrazione non avrebbe dato adeguato rilievo:
- alla circostanza che la concessione edilizia n. 275/1983 (relativa ad opere interne realizzate presso il detto fabbricato) è stata rilasciata a fronte di dichiarazioni non veritiere, non avendo avuto, i -OMISSIS-, la disponibilità delle aree interessate;
- al fatto che il fabbricato, la cui superficie viene indicata in mq. 12 nel menzionato atto di donazione, misurerebbe attualmente mq. 20, come risulterebbe dalla c.t.u. resa nel giudizio r.g. n. 3780/2018, svoltosi dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Con memoria del 17 giugno 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Isnello, chiedendo il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
Con sentenza non definitiva n. 1797 del 31 luglio 2025, il ricorso proposto avverso il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; con lo stesso provvedimento, è stata fissata la pubblica udienza del 18 novembre 2025 ai fini della trattazione della domanda di annullamento.
Il Comune, con successiva memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso relativamente alle opere edili realizzate dai -OMISSIS- su terreno loro incontestatamente appartenente, per difetto di interesse all’impugnazione.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. I motivi aggiunti, invero, investono unicamente opere realizzate nell’area la cui proprietà è in contestazione; poichè parte ricorrente assume, argomentatamente (sulla base della già citata c.t.u.) che il fabbricato in questione sia stato realizzato su terreno di proprietà della medesima, è evidente che la (pretesa) lesione del diritto di proprietà radica di per sé sola la legittimazione a ricorrere avverso atti inerenti l’opera in questione.
I motivi aggiunti non sono fondati.
Ciò che parte ricorrente lamenta – pur a fronte della dichiarata violazione del proprio interesse legittimo alla repressione degli “abusi edilizi” realizzati (anche) su area alla medesima appartenente - è, in realtà, la mancata adozione di un annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata nel 1983 in favore dei controinteressati, per la realizzazione di opere interne al fabbricato.
Ed invero, il Comune di Isnello ha riferito, nel provvedimento impugnato:
- che il fabbricato in questione risulta esistente per lo meno dal 1968, per avere formato oggetto di un atto di donazione del 4 aprile 1968;
- che, successivamente, sono stati rilasciati/resi, in relazione a tale fabbricato, una concessione edilizia per opere interne (n. 273/1983), l’autorizzazione all’uso del fabbricato del 30 maggio 1983, la comunicazione per opere interne del 7 aprile 2000, la s.c.a. del 21 settembre 2017.
Sulla base di tali elementi, ha ritenuto l’insussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell’opera edilizia in questione.
È evidente, alla luce degli elementi emersi in giudizio che non solo non sussiste un interesse alla demolizione del manufatto, ma, più a monte, non esiste il presupposto necessario per l’adozione dell’invocata misura repressiva, ossia la natura abusiva dell’opera, giacchè il fabbricato risulta antecedente alla entrata in vigore della c.d. legge ponte (n. 765 del 6 agosto 1967).
Per tale ragione, infatti, parte ricorrente, nei motivi aggiunti, adombra la necessità di provvedere – non alla semplice repressione di un abuso edilizio, ma ancor prima - alla “eliminazione di un titolo edilizio illegittimo” , poiché reso “a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte del privato” (così l’atto di gravame).
Ad avviso del collegio, tale pretesa non ha fondamento.
In disparte la circostanza che il potere di annullamento in autotutela riveste ontologicamente natura discrezionale, va rilevato che la concessione edilizia del 1983 riguarda solo opere interne; il fabbricato risulta esistente già da data anteriore al 1968 (nessun concreto elemento in senso contrario è stato fornito dai ricorrenti), con la conseguenza che nessun risultato utile discenderebbe dall’eventuale annullamento del titolo edilizio, annullamento che i ricorrenti insistono nel richiedere, probabilmente a meri fini emulativi.
Né, peraltro, è stata in alcun modo dimostrata la parziale abusività del fabbricato, con riferimento ad una pretesa maggiore attuale estensione (20 mq.) rispetto a quella indicata nell’atto di donazione (12 mq.).
La superficie di mq. 20, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi aggiunti, non è stata affermata dal c.t.u.
In conclusione, i motivi aggiunti sono infondati e non meritano accoglimento.
Tenuto conto della complessità delle questioni poste, sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT TI, Presidente
EL RA SS, Primo Referendario, Estensore
Marco MA Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA SS | RT TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.