CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5576/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014730753 IMU 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014730753 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29320240014730753 con la quale l'agente della Riscossione ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.7.194,88 per asserite imposte TARI relativa all'anno 2015 e IMU relativa all'anno 2015, comune di Canicattì. Lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella: Da qui la prescrizione delle rispettive pretese tributarie
Si è costituito l'agente della riscossione, contestando la fondatezza del ricorso. Il comune impositore è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento.
Parte resistente, nel costituirsi, non ha documentato la notifica degli atti prodromici alla pretesa veicolata con la cartella impugnata. La contumacia del Comune resistente, del resto, non ha consentito di ovviare a tale mancanza probatoria.
Tanto determina l'annullamento della cartella, illegittima in assenza degli atti presupposto;
al contempo anche il venir meno della pretese per estinzione per prescrizione, considerata la natira dei tributi in questione, il periodo di relativa prescrizione, l'epoca di riferimento dei relativi presupposti impositivi.
Spese a carico del Comune rimasto contumace, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la cartella impugnata e i ruoli sottostanti. Condanna il comune resistente rimasto contumace alle spese del giudizio da pagare in faviore della ricorrente, liquidate in euro 1000 oltre spese vive e accessori. Compensa le spese tra ricorrente e resistente costituita.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5576/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014730753 IMU 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014730753 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29320240014730753 con la quale l'agente della Riscossione ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.7.194,88 per asserite imposte TARI relativa all'anno 2015 e IMU relativa all'anno 2015, comune di Canicattì. Lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella: Da qui la prescrizione delle rispettive pretese tributarie
Si è costituito l'agente della riscossione, contestando la fondatezza del ricorso. Il comune impositore è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento.
Parte resistente, nel costituirsi, non ha documentato la notifica degli atti prodromici alla pretesa veicolata con la cartella impugnata. La contumacia del Comune resistente, del resto, non ha consentito di ovviare a tale mancanza probatoria.
Tanto determina l'annullamento della cartella, illegittima in assenza degli atti presupposto;
al contempo anche il venir meno della pretese per estinzione per prescrizione, considerata la natira dei tributi in questione, il periodo di relativa prescrizione, l'epoca di riferimento dei relativi presupposti impositivi.
Spese a carico del Comune rimasto contumace, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la cartella impugnata e i ruoli sottostanti. Condanna il comune resistente rimasto contumace alle spese del giudizio da pagare in faviore della ricorrente, liquidate in euro 1000 oltre spese vive e accessori. Compensa le spese tra ricorrente e resistente costituita.