Art. 59.
La perdita del grado e' disposta con decreto dal Ministro.
La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3), e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7).
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma, dell'articolo 36, la perdita dal grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6) e 7), dell'articolo 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente o continuativo.
Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado e', quando ne ricorrono le condizioni, iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.
La perdita del grado e' disposta con decreto dal Ministro.
La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3), e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7).
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma, dell'articolo 36, la perdita dal grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6) e 7), dell'articolo 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente o continuativo.
Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado e', quando ne ricorrono le condizioni, iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.