Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per inagibilità locali

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di pagare la tassa sui rifiuti sussiste anche in caso di mancato utilizzo del servizio, purché vi sia la possibilità di utilizzo e salvi casi di oggettiva inutilizzabilità dell'immobile. L'esenzione per inagibilità o inabitabilità presuppone la presentazione di apposita dichiarazione entro termini specifici, e la mera produzione di perizie non è sufficiente. L'onere di fornire all'amministrazione i dati relativi alle aree non produttive di rifiuti incombe sul contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 213
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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