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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serracapriola - Indirizzo_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1355 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe riferito alla pretesa tributaria relativa al tributo Tari per il mancato pagamento del relativo tributo per le annualità indicate .
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'avviso di accertamento per illegittimità della richiesta stante la condizione di inagibilità dei locali.
Si costituisce il Comune di Serracapriola che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le diverse ragioni che seguono.
In relazione all'eventuale inutilizzo anche temporaneo e/o occasionale del bene tassato sussiste e permane a carico del cittadino, anche ivi non residente, l'obbligo di pagare la tassa rifiuto, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura e che, conseguentemente, il pagamento della stessa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità e salva l'obiettiva (e non per scelte soggettive) inutilizzabilità dell'immobile (art. 2 D Lgs 507/93). Il dovere del contribuente quindi di corrispondere la tassa anche se non utilizza elettivamente il bene od il servizio offerto, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; id., Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; id., Sez. I,
21 gennaio 1970, n. 132; id., Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; id., Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 995), suppone quindi soltanto che egli "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio”.
La tassa sui rifiuti non è dovuta per le sole abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, tuttavia ciò sempre previa obbligatoria presentazione di apposita dichiarazione appunto ai fini Tari entro il 30 giugno dell'anno successivo da trasmettersi ex art.
8. D.lgs. 504/1992, dichiarazione che ha effetti costitutivi dell'eventuale diritto di esenzione dal versamento della tassa stante la carenza di una comprovata impossibilità degli immobili di produrre rifiuti
(Corte di Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224, in materia TARI, ha ribadito che ”in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati”).
Ciò premesso nel caso di specie l'esenzione dalla TARI per le superfici a qualsiasi titolo non produttive di rifiuti presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione (in conformità all'indirizzo prevalente Cassazione sent. n. 5862 del 3/3/2021); incombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, in tutto od in parte non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, nonché sussistendo un onere di informazione a suo carico al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 15/10/2025
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serracapriola - Indirizzo_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1355 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe riferito alla pretesa tributaria relativa al tributo Tari per il mancato pagamento del relativo tributo per le annualità indicate .
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'avviso di accertamento per illegittimità della richiesta stante la condizione di inagibilità dei locali.
Si costituisce il Comune di Serracapriola che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto per le diverse ragioni che seguono.
In relazione all'eventuale inutilizzo anche temporaneo e/o occasionale del bene tassato sussiste e permane a carico del cittadino, anche ivi non residente, l'obbligo di pagare la tassa rifiuto, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura e che, conseguentemente, il pagamento della stessa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità e salva l'obiettiva (e non per scelte soggettive) inutilizzabilità dell'immobile (art. 2 D Lgs 507/93). Il dovere del contribuente quindi di corrispondere la tassa anche se non utilizza elettivamente il bene od il servizio offerto, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; id., Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; id., Sez. I,
21 gennaio 1970, n. 132; id., Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; id., Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 995), suppone quindi soltanto che egli "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio”.
La tassa sui rifiuti non è dovuta per le sole abitazioni che non possono produrre rifiuti, intendendo per tali gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, tuttavia ciò sempre previa obbligatoria presentazione di apposita dichiarazione appunto ai fini Tari entro il 30 giugno dell'anno successivo da trasmettersi ex art.
8. D.lgs. 504/1992, dichiarazione che ha effetti costitutivi dell'eventuale diritto di esenzione dal versamento della tassa stante la carenza di una comprovata impossibilità degli immobili di produrre rifiuti
(Corte di Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224, in materia TARI, ha ribadito che ”in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati”).
Ciò premesso nel caso di specie l'esenzione dalla TARI per le superfici a qualsiasi titolo non produttive di rifiuti presuppone la presentazione di apposita dichiarazione, essendo irrilevante la produzione di perizie o altra documentazione (in conformità all'indirizzo prevalente Cassazione sent. n. 5862 del 3/3/2021); incombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, in tutto od in parte non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, nonché sussistendo un onere di informazione a suo carico al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 15/10/2025