TAR Torino, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 642
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/90; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, sviamento, vizio di motivazione, erronea ricostruzione dei fatti e omessa valutazione inadempimenti comunali

    Il Tribunale rileva che la procura alle liti è stata rilasciata prima dell'emissione del provvedimento impugnato e presenta caratteristiche di procura generale, non speciale come richiesto dall'art. 40 co. 1 lett. g) c.p.a., rendendo il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea/omessa considerazione documenti, omessa valutazione eccezione inadempimento reciproco, violazione principio proporzionalità, buona fede e correttezza

    La procura alle liti è stata rilasciata prima dell'emissione del provvedimento impugnato e presenta caratteristiche di procura generale, non speciale come richiesto dall'art. 40 co. 1 lett. g) c.p.a., rendendo il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per sviamento di potere, abnormità dell'atto, finalità punitive, insufficienza e difetto di motivazione, omessa considerazione osservazioni ex art. 10-bis l. 241/90

    La procura alle liti è stata rilasciata prima dell'emissione del provvedimento impugnato e presenta caratteristiche di procura generale, non speciale come richiesto dall'art. 40 co. 1 lett. g) c.p.a., rendendo il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Incompetenza del segretario comunale ad adottare la determinazione impugnata; annullabilità per assenza controllo regolarità amministrativa e contabile

    La procura alle liti è stata rilasciata prima dell'emissione del provvedimento impugnato e presenta caratteristiche di procura generale, non speciale come richiesto dall'art. 40 co. 1 lett. g) c.p.a., rendendo il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Accertamento inadempimento agli obblighi di custodia, manutenzione e pagamento spese energia elettrica

    Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura, viene meno la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda riconvenzionale, che assume natura di domanda ordinaria di risarcimento danni di competenza del tribunale civile.

  • Inammissibile
    Condanna al risarcimento danni materiali e spese energia elettrica

    Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura, viene meno la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda riconvenzionale, che assume natura di domanda ordinaria di risarcimento danni di competenza del tribunale civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 642
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 642
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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