Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2851 del 2025, proposto da
IC IN CA A.S.D., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Marchioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Bernardino Verbano, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Servizio Amministrativo n. 52 del 24.7.2025, prot. n. 0002595, tit. 4 cl. 9 fasc., comunicata alla ricorrente ed al suo legale - a mezzo pec – in data 24.7.2025, a firma del Responsabile del Servizio f.f., nonché Segretario comunale, dr. Lorenzo Di Mauro, avente ad oggetto “revoca della concessione per la gestione e l’uso del centro sportivo comunale, realizzato nella frazione Santino del Comune di San Bernardino Verbano, per grave e reiterato inadempimento”, con la quale il Responsabile del Servizio amministrativo f.f., dr. Di Mauro, ha statuito di:
- revocare in autotutela amministrativa, giusto quanto è stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 07.04.2005 e modificata con delibera di Giunta comunale n. 19 del 21.02.2013 e dall’art. 21- quinquies della l. n. 241/90 ss.mm.ii., in conformità ai principi d’imparzialità e buona amministrazione, nonché dei principi di trasparenza e pari trattamento, la concessione per la gestione e l’uso del centro sportivo comunale della frazione Santino del Comune di San Bernardino Verbano, affidata alla società sportiva U.S.D. IC IN CA per il grave e reiterato inadempimento, la situazione di grave incuria, degrado e abbandono del medesimo;
- di dichiarare la società sportiva U.S.D. IC IN CA decaduta dalla concessione di cui si tratta;
- di assegnare alla società sportiva U.S.D. IC IN CA il termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento per riconsegnare a codesto Ente proprietario il centro sportivo comunale libero da persone e cose e restituire le chiavi;
- di riservarsi il diritto di agire in giudizio per eventuali danni subiti dall’Amministrazione comunale;
nonché
- di ogni altro atto amministrativo antecedente, preordinato, consequenziale o – comunque - connesso al suddetto procedimento di revoca e, in particolare, delle operazioni d’esecuzione forzata / reimmissione nel possesso del Bene pubblico, realizzate coattivamente dall’Amministrazione comunale, in persona del Sindaco pro-tempore, ing. Mariarosa Loiodice, in data 14.8.2025 presso il centro sportivo della frazione Santino;
per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata dal Comune di San Bernardino Verbano il 5 gennaio 2026:
per l’accertamento e la dichiarazione
di inadempimento di IC IN CA A.S.D., in quanto concessionario del bene pubblico ed a fronte della convenzione del 7.04.2005 (successivamente modificata con deliberazioni G.C. di San Bernardino Verbano n. 19 del 21.02.2013 e n. 45 del12.10.2017) nonché ai sensi dell’art. 1173 c.c. ed occorrendo dell’art. 1218 c.c., ai propri obblighi:
i) di custodia e di manutenzione del centro sportivo comunale situato in frazione Santino nel Comune di San Bernardino Verbano;
ii) di farsi carico delle spese di gestione relative all’energia elettrica del centro sportivo comunale de quo ;
e per l’effetto la condanna
di IC IN CA A.S.D. a risarcire al Comune di San Bernardino Verbano il danno ingiustamente arrecato e nella specie, quanto a:
i) i danni materiali subìti dal centro sportivo comunale de quo , così come specificato in atti, per un importo complessivo non inferiore a €. 82.668,88, oltre iva di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali, o nella diversa somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa o, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia;
ii) le spese ed i costi relativi all’energia elettrica, anni 2018-2025, così come specificato in atti, per un importo pari a €. 2.041,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, o nella diversa somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa o, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia;
nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente principale, di risarcimento del danno o di indennizzo, accertare e dichiarare la compensazione e comunque l’incidenza, anche in una logica di compensatio lucri cum damno , dei crediti di cui sopra, riconosciuti in capo al Comune di San Bernardino Verbano, in relazione alla quantificazione di quelli riconosciuti in capo a IC IN CA A.S.D.
ed in ogni caso
con condanna di IC IN CA A.S.D. a rifondere al Comune di San Bernardino Verbano le spese ed i compensi di lite;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Bernardino Verbano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. LE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 22 ottobre 2025 la IC IN CA A.S.D. impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione del Servizio Amministrativo n. 52 del 24 luglio 2025, prot. n. 0002595, del Comune di San Bernardino Verbano, a firma del Responsabile del Servizio f.f., nonché Segretario comunale, dr. Lorenzo Di Mauro, avente ad oggetto “revoca della concessione per la gestione e l’uso del centro sportivo comunale, realizzato nella frazione Santino, per grave e reiterato inadempimento”, in autotutela amministrativa, ai sensi convenzione del 7 aprile 2005 assegnandole il termine di 15 giorni per riconsegnare il centro sportivo comunale libero da persone e cose e restituire le chiavi, con la riserva di agire in giudizio per eventuali danni subiti dall’Amministrazione comunale.
La ricorrente forniva dapprima una sovrabbondante esposizione in fatto della vicenda, dando conto del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionali da parte di IC IN CA, dei gravi inadempimenti del Comune in materia di manutenzione straordinaria, della contestazione della pretesa violazione degli obblighi convenzionali, della omologazione della FIGC - LND ed uso del campo, degli effetti della pandemia Covid - 19 e dell’uso improprio della struttura, della fase interlocutoria della comunicazione dell’inizio del procedimento di revoca e quindi deduceva in diritto le seguenti censure:
1.Violazione dell’art. 21-quinquies l. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per sviamento, per vizio della motivazione a seguito di erronea ricostruzione dei fatti e dei comportamenti delle parti, per la totalmente omessa valutazione degli inadempimenti convenzionali del Comune. La censura esponeva una copiosa serie di considerazioni in ordine alla fattispecie del provvedimento di revoca, atto tipico di autotutela così come configurato dalla l. 241 del 1990, fondamentalmente finalizzato a risolvere situazioni amministrative per sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure per mutamenti delle situazioni di fatto oppure ancora per nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario. Quanto esercitato nel caso di specie, viste le motivazioni addotte, era in realtà una risoluzione per asserito inadempimento contrattuale riconducibile alla responsabilità del privato contraente secondo quanto regolato dalla convenzione contrattuale posta a base della concessione dell’impianto sportivo, mentre la revoca, atto tipicamente unilaterale, non è ammessa dalla giurisprudenza come surrogato civilistico, una volta stipulata la convenzione-contratto e qualora non si rientri perfettamente nella casistica disciplinata dall’art. 21-quinquies l. 241 del 1990, per cui occorreva un procedimento di accertamento dell’inadempimento sulla riferibilità alla parte privata, al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che ne accerti la sussistenza e la “colpevolezza del privato”, in realtà autore di numerosi interventi di manutenzione straordinaria dopo segnalazioni di deterioramenti dovute a cause esterne ed ispezioni prive di contraddittorio.
2.Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea/omessa considerazione dei documenti prodotti da IC IN CA, omessa valutazione dell’eccezione d’inadempimento reciproco, violazione del principio inadimplenti non est adimplendum , nonché violazione del principio di proporzionalità. degli artt. 1, commi 1 – bis e 2 - bis e 11, commi 2 e 4, della l. 241 del 1990, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., del legittimo affidamento del privato concessionario, nonché dei principi civilistici di buona fede, collaborazione e correttezza nell’esecuzione della convenzione. Gli artt. 1175 e 1375 c.c. prescrivono che i comportamenti tra debitore e creditore si ispirino a correttezza e che l’esecuzione dei contratti segua le regole di buone fede e ciò vale anche per gli accordi pubblici, sostitutivi del provvedimento amministrativo, nei quali si deve dare conto del raffronto con l’interesse privato sotteso all'atto oggetto di revoca, atteso che la previsione normativa dell'art. 21-quinquies della l. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce dei principi generali dell'ordinamento, della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa, che implicano il rispetto dell’imparzialità e della proporzionalità. L’accordo ex art. 11 delinea un assetto di interessi perseguibile solo attraverso l'adempimento di obbligazioni poste dallo stesso a carico dell'una e dell'altra parte del rapporto e nei casi di inadempimento degli obblighi da ciascuna parte assunti, il creditore deve poter contare su tutti i rimedi offerti dall'ordinamento, mentre la determinazione dirigenziale impugnata omette completamente di valutare le plurime e reiterate inadempienze del Comune, tutte documentate dalla ricorrente. In particolare, l’Amministrazione comunale non ha effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria, nonostante le gravi criticità strutturali dell’impianto, segnalate dalla concessionaria, sia oralmente, sia per iscritto.
3. Eccesso di potere per sviamento di potere ed abnormità dell’atto adottato, con finalità esclusivamente punitive della concessionaria; insufficienza, perplessità e difetto di motivazione della determina impugnata. Violazione dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990, per omessa considerazione delle osservazioni procedimentali di IC IN CA.
Il provvedimento impugnato rivela una finalità repressiva e non amministrativa, privo di una qualsivoglia comparazione con l’interesse pubblico alla prosecuzione della concessione. L’uso dello strumento della revoca per sanzionare un presunto inadempimento di natura convenzionale configura un chiaro sviamento di potere, in quanto surroga, impropriamente, la disciplina privatistica della risoluzione. L’amministrazione comunale ha rinnovato per quasi vent’anni la propria fiducia nei confronti della IC IN CA e solo dopo il difficile periodo biennale degli eventi Covid – 19 sono intervenute una serie di contestazioni su aspetti che letti con attenzione fanno risalire la responsabilità al Comune e che letti alla luce della giurisprudenza corrente dimostrano l’illegittimità del provvedimento impugnato.
4.Incompetenza relativa del segretario comunale ad adottare la determinazione impugnata; annullabilità della determinazione per assenza del controllo di regolarità amministrativa e contabile, ex art. 147 bis t.u. ee.ll. Il soggetto che ha sottoscritto l’atto, ossia il dr. Lorenzo Di Mauro, autodefinitosi nello stesso provvedimento come “Responsabile del Servizio f.f.”, è in realtà il Segretario generale dell’Ente, mentre nell’avviso d’inizio procedimento, inviato con racc. a/r 25 giugno 2025, il responsabile del procedimento ex art. 8 l. n. 241 del 1990 veniva individuato nel Sindaco pro tempore, ing. Mariarosa Loiodice, al quale – naturalmente – sono state indirizzate le osservazioni ex art. 10 - bis della l. 241 cit., che il Comune aveva l’obbligo di valutare ed alle quali doveva, per legge, controdedurre in motivazione, e davanti al quale si è svolta l’audizione personale del Presidente Immovilli. Inoltre, nel verbale delle operazioni della re-immissione del Comune nel possesso del Centro sportivo comunale del 14.8.2025 è sempre il Sindaco ad operare come Responsabile del settore amministrativo.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno ed in subordine dell’indennizzo da revoca ivi compresa la condanna alle spese di giudizio e chiedeva inoltre la sospensione cautelare del provvedimento cui però rinunciava.
Il Comune di San Bernardino Verbano si costituiva in giudizio tramite domanda riconvenzionale e art. 42 co. 5 c.p.a. chiedendo l’accertamento e la dichiarazione di inadempimento di IC IN CA A.S.D., in quanto concessionario del bene pubblico ed a fronte della convenzione del 7.04.2005 - successivamente modificata con deliberazioni G.C. di San Bernardino Verbano n. 19 del 21.02.2013 e n. 45 del 1 12.10.2017 - nonché ai sensi dell’art. 1173 c.c. ed occorrendo dell’art. 1218 c.c., ai propri obblighi: i) di custodia e di manutenzione del centro sportivo comunale situato in frazione Santino nel Comune di San Bernardino Verbano; ii) di farsi carico delle spese di gestione relative all’energia elettrica del centro sportivo comunale de quo; e per l’effetto la condanna di IC IN CA A.S.D. a risarcire al Comune di San Bernardino Verbano il danno ingiustamente arrecato e nella specie, quanto a: i) i danni materiali subìti dal centro sportivo comunale de quo, così come specificato in atti, per un importo complessivo non inferiore a euro 82.668,88, oltre iva, rivalutazione monetaria e interessi legali, o nella diversa somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa o, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia; ii) le spese ed i costi relativi all’energia elettrica, anni 2018-2025, così come specificato in atti, per un importo pari a €. 2.041,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, o nella diversa somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa o, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia. Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente principale, di risarcimento del danno o di indennizzo, accertare e dichiarare la compensazione e comunque l’incidenza, anche in una logica di compensatio lucri cum damno , dei crediti di cui sopra, riconosciuti in capo al Comune di San Bernardino Verbano, in relazione alla quantificazione di quelli riconosciuti in capo a IC IN CA A.S.D.
Il Comune affermava di essere pervenuto all’adozione del provvedimento di revoca-decadenza in ragione dei gravi e reiterati inadempimenti da parte del gestore, venuto meno ai propri obblighi di manutenzione e anche di custodia del centro sportivo comunale, indirizzandolo verso uno stato di completo abbandono. A ciò si aggiungevano ulteriori condotte in violazione della convenzione, quali la richiesta di somme di denaro per l’utilizzo dell’impianto da parte di una squadra locale e la sub-concessione a terzi del centro sportivo adibito a ricovero per cani.
L’atto comunale si diffondeva nell’esporre l’intera vicenda a partire dalla concessione del 2005, contestando la non corrispondenza verità delle censure del ricorrente secondo cui i mancati adempimenti sarebbero stati causati a loro volta dagli inadempimenti comunali nella manutenzione straordinaria, ma che in realtà il Comune aveva sempre auspicato il miglioramento della gestione, intenzione ribadita nel rinnovo della concessione trasferita nel 2012 dall’Unione Sportiva Cambiasca alla IC IN CA A.S.D., quest’ultima consapevole degli oneri che avrebbe dovuto affrontare.
In sintesi il Comune, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per carenza del legale rappresentante del potere di conferire mandato e per mancanza di valida procura ad litem , descriveva in 27 punti i danni risalenti alla cattiva gestione della ricorrente quantificandone l’entità economica e rammentando il ruolo funzionale assegnato al privato nella cura dell’interesse pubblico, comprensivo del dovere di custodia e manutenzione del bene, dovere che non può essere eluso mediante interpretazioni soggettive o strumentali del rapporto stesso.
Venivano poi ribadite le domande di risarcimento dei danni e conseguentemente il rigetto del ricorso principale con vittoria di spese.
All’odierna udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Comune di San Bernardino Verbano ha sollevato in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché la procura rilasciata al difensore dal legale rappresentante della ricorrente sarebbe priva delle caratteristiche richieste dall’art. 40 co. lett. g) cod. proc. amm., il quale richiede necessariamente la presenza di una procura speciale.
Nel caso di specie, come prima osservazione, si deve rilevare che la procura è stata rilasciata il 1° luglio 2025, mentre il provvedimento principalmente impugnato di revoca della concessione dell’impianto sportivo alla IC IN CA è stato emesso il successivo 24 luglio e già la data anteriore all’esistenza dell’oggetto fondamentale del giudizio sta a dimostrare la mancata conoscenza dell’oggetto fondamentale della controversia, il che già di per sé priva di specialità la procura rilasciata almeno ai fini del giudizio amministrativo.
In sede di successiva osservazione, la lettura della procura alle liti così come è stata conferite elimina qualsiasi dubbio sull’assenza di specialità richiesta per la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Si legge infatti che il legale rappresentante dell’associazione ricorrente delega l’avvocato Paolo Marchioni “ad assistere, rappresentare e difendere l’associazione nella controversia stragiudiziale insorta contro il Comune di San Bernardino Verbano in relazione alla revoca della convenzione per l’affidamento del centro sportivo comunale ed in ogni successiva fase, stato e grado, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fase giudiziale avanti al Tar Piemonte, l’eventuale appello, l’esecuzione, ecc.”.
La dizione della procura, già viziata dall’essere anteriore all’oggetto del giudizio, ha tutte le caratteristiche della procura generale di tutela degli interessi di un soggetto all’interno di un procedimento apertosi con l’invio del preavviso di revoca del 25 giugno 2025, del tutto differente dallo schema normativo codicistico di cui al predetto art. 40 co. 1 lett. g) c.p.a., almeno secondo i principi dettati dalla giurisprudenza del tutto consolidata.
Di qui la già indicata inammissibilità del ricorso principale.
Ma da tale inammissibilità discende il difetto di giurisdizione della domanda riconvenzionale avanzata dal Comune.
Questa, da proporsi secondo i termini dettati per il ricorso incidentale, termini rispettati dalla resistente P.A., non segue però le successive regole processuali per cui il ricorso incidentale viene travolto dall’inammissibilità del ricorso principale, fatte salve le note eccezioni in materia di gare pubbliche.
La domanda riconvenzionale proposta solleva in buona sostanza una complessa domanda di risarcimento dei danni subiti dall’impianto nel corso degli anni della concessione e al di là dell’intestazione di accertamento e la dichiarazione di inadempimento di IC IN CA A.S.D, chiede in linea del tutto articolata - 27 punti - il risarcimento dei danni materiali subìti dal centro sportivo comunale de quo , così come specificato in atti, per un importo complessivo non inferiore a €. 82.668,88, oltre iva di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali.
Non possono nutrirsi dubbi che, isolata dalla inammissibilità della questione di legittimità proposta con il ricorso principale in cui si contestava la legittimità della revoca, la domanda riconvenzionale assurge ad una domanda ordinaria di diritto civile che può essere conosciuta solamente davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Per gli effetti così descritti, va dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale che andrà riproposta nei termini dinanzi al tribunale civile competente per territorio.
La peculiarità della questione comporta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sulla domanda riconvenzionale, come in epigrafe proposti, dichiara il primo inammissibile per difetto di procura e la seconda inammissibile per difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ER, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ER |
IL SEGRETARIO