Articolo 17 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 16Articolo 18
Versione
19 dicembre 1984
Art. 17.
Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361 , di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984