Versione
19 dicembre 1984
19 dicembre 1984
Art. 17.
Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361 , di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361 , di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.