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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2037/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19087/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230126041218000 BOLLO 2021
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082300055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1463/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate SC (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta il 21/9/2024 limitatamente alla parte in cui le aveva sollecitato il pagamento di euro 205,54, portati dalla cartella 097 2023 0126041218 000, asseritamente notificata l'8/9/2023 in conseguenza del mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno
2021.
Ha dedotto la ricorrente che l'anzidetta cartella non le era mai stata validamente notificata, non era stata preceduta dalla formazione e sottoscrizione del ruolo, doveva considerarsi nulla ove non contenente l'indicazione del responsabile del procedimento e si riferiva, in ogni caso, ad un debito prescritto. Ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha fatto presente che la Ricorrente_1 aveva già impugnato l'intimazione di cui sopra con riferimento ad altre cartelle e che quella di cui si discuteva nel presente giudizio era stata regolarmente notificata, vista l'inutilità dell' accesso in data 4/8/2023, ai sensi dell'art. 140 cpc mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione, deposito dell'atto nella casa comunale e spedizione, in data 29/8/2023, di raccomandata informativa n. 696656043199, restituita al mittente per compiuta giacenza. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso previa riunione del medesimo con quello ancora pendente e già fissato per la trattazione all'udienza del 16/1/2026.
Su tali conclusioni delle parti, la causa è stata chiamata per la discussione alla udienza del 9/2/2026, all'esito della quale è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo ed esclusa, oramai, la possibilità della richiesta riunione, di cui non sussistevano, peraltro, i presupposti, rileva innanzitutto la Corte che l'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno le ragioni e la portata della pretesa.
Ciò posto rimane unicamente da aggiungere che la convenuta ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notificazione della cartella nei modi e nelle date sopra indicati.
Ogni questione concernente la esistenza e regolarità di un ruolo a monte o la indicazione del responsabile del procedimento o la prescrizione eventualmente maturata in epoca precedente è inammissibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni dal perfezionamento dell'anzidetta notificazione.
Ogni questione concernente la prescrizione successiva è invece infondata, trattandosi di cartella notificata nel 2023 e poi sollecitata con intimazione dell'anno successivo.
Il ricorso è quindi respinto e la contribuente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in misura di euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Roma, il 9/2/2026 Il Giudice
AN EL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19087/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230126041218000 BOLLO 2021
contro
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082300055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1463/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate SC (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta il 21/9/2024 limitatamente alla parte in cui le aveva sollecitato il pagamento di euro 205,54, portati dalla cartella 097 2023 0126041218 000, asseritamente notificata l'8/9/2023 in conseguenza del mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno
2021.
Ha dedotto la ricorrente che l'anzidetta cartella non le era mai stata validamente notificata, non era stata preceduta dalla formazione e sottoscrizione del ruolo, doveva considerarsi nulla ove non contenente l'indicazione del responsabile del procedimento e si riferiva, in ogni caso, ad un debito prescritto. Ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con le quali ha fatto presente che la Ricorrente_1 aveva già impugnato l'intimazione di cui sopra con riferimento ad altre cartelle e che quella di cui si discuteva nel presente giudizio era stata regolarmente notificata, vista l'inutilità dell' accesso in data 4/8/2023, ai sensi dell'art. 140 cpc mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione, deposito dell'atto nella casa comunale e spedizione, in data 29/8/2023, di raccomandata informativa n. 696656043199, restituita al mittente per compiuta giacenza. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso previa riunione del medesimo con quello ancora pendente e già fissato per la trattazione all'udienza del 16/1/2026.
Su tali conclusioni delle parti, la causa è stata chiamata per la discussione alla udienza del 9/2/2026, all'esito della quale è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo ed esclusa, oramai, la possibilità della richiesta riunione, di cui non sussistevano, peraltro, i presupposti, rileva innanzitutto la Corte che l'atto impugnato reca l'indicazione del responsabile del procedimento e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno le ragioni e la portata della pretesa.
Ciò posto rimane unicamente da aggiungere che la convenuta ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta notificazione della cartella nei modi e nelle date sopra indicati.
Ogni questione concernente la esistenza e regolarità di un ruolo a monte o la indicazione del responsabile del procedimento o la prescrizione eventualmente maturata in epoca precedente è inammissibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni dal perfezionamento dell'anzidetta notificazione.
Ogni questione concernente la prescrizione successiva è invece infondata, trattandosi di cartella notificata nel 2023 e poi sollecitata con intimazione dell'anno successivo.
Il ricorso è quindi respinto e la contribuente condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in misura di euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Roma, il 9/2/2026 Il Giudice
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