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27 gennaio 1989
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18 dicembre 2025
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Art. 21. Accompagnatori di media montagna 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione ((dei ghiacciai e dei terreni)) che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.
3-bis. ((Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati)) .
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione ((dei ghiacciai e dei terreni)) che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.
3-bis. ((Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati)) .
Giurisprudenza • 16
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/05/2026, n. 3840Provvedimento: […] LO (la n. 26 del 2014), che ha inteso “attivare” la previsione facoltativa contenuta nel già ricordato art. 21 della legge n. 6 del 1989, soddisfa comunque la riserva alla legislazione statale della individuazione di professioni protette (con i relativi profili e titoli abilitanti), essendo proprio la predetta disposizione della legge statale che consente alle leggi regionali di introdurre e disciplinare quel particolare tipo di guida alpina che è costituito dagli MM.Leggi di più...
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