Articolo 21 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 20Articolo 22
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27 gennaio 1989
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18 dicembre 2025
Art. 21. Accompagnatori di media montagna 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione ((dei ghiacciai e dei terreni)) che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.
3-bis. ((Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati)) .
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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