Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lanzo, Marcella Savasti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bussoleno, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Bussoleno;
- della relazione tecnica di sopralluogo e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bussoleno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. AV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il provvedimento impugnato (ordinanza n. -OMISSIS-) trae origine dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Bussoleno, in data -OMISSIS-, sull’area in borgata -OMISSIS-(-OMISSIS-, di proprietà del ricorrente -OMISSIS-; mappale -OMISSIS-, di proprietà -OMISSIS-).
La relazione tecnica elaborata dagli uffici del Comune, corredata da fotografie, descrive così lo stato dei luoghi: “persiste, seppur in quantitativo inferiore rispetto a quanto precedentemente accertato con i sopralluoghi della P.M. del 2018 e 2022, il deposito di materiale lapideo (…) sono stati compiuti degli illeciti urbanistico / edilizi consistenti nella realizzazione di muretti di contenimento terreno e scala per accesso al lotto sottostante, di proprietà, pavimentazione lapidea di area in affaccio su strada, realizzazione di lastrico su partenza mulattiera, realizzazione di aiuole su ciglio stradale, nei pressi del civico -OMISSIS-”.
Stando alla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa del Comune, i mappali -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno destinazione urbanistica “E - Zone agricole”, ad eccezione di una piccola striscia posta al confine tra i mappali -OMISSIS- e -OMISSIS-, contornata con il colore blu nella tavola di piano (doc. 19), che ricade nella destinazione “A - Zone di interesse storico ambientale”.
Il Comune ha ordinato al -OMISSIS- la demolizione di tutte le opere sopra descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2025, rigettata l’istanza di rinvio del ricorrente ed impregiudicata la sua facoltà di presentare istanza di sanatoria per le opere abusive non ancora rimosse, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
La relazione di sopralluogo del Comune di Bussoleno, recepita nell’ordinanza di ripristino, dà atto della sussistenza di plurimi vincoli sull’area interessata dagli abusi:
a) l’intera area è sottoposta a vincolo idrogeologico (doc. 9 e 11), con la conseguenza che i lavori di pavimentazione e costruzione di manufatti sarebbero soggetti al rilascio dell’autorizzazione di cui alla legge regionale del Piemonte n. 45 del 1989, come prescritto dall’art. 92 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale;
(b) i mappali -OMISSIS-e -OMISSIS- ricadono, secondo il piano paesaggistico regionale (tavola P2), in territorio coperto da foreste e boschi, ai sensi dell’art. 142, primo comma – lett. g), del d.lgs. n. 42 del 2004;
(c) i medesimi mappali -OMISSIS-e -OMISSIS- si trovano nel perimetro del sito di interesse comunitario dell’oasi xerotermica della Val di Susa “Orrido di Chianocco” (doc. 9 e 12), all’interno del quale, come previsto dall’art. 93 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, possono eseguirsi modificazioni “nel rispetto del D.Lgs. n. 42/04 e specifiche leggi, in conformità a quanto previsto negli articoli sulle prescrizioni edilizie, geomorfologiche e idrogeologiche delle presenti norme”;
(d) le opere eseguite sul mappale -OMISSIS- insistono parzialmente sull’area destinata a strada pubblica, ricompresa nell’elenco delle strade comunali (doc. 9 e 16), la cui larghezza è pari a 5 metri ai sensi degli artt. 18 e 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore NTA (doc. 9); le opere accertate dalla Polizia Municipale hanno comportato una riduzione della sezione stradale, variabile da 70 a 90 cm, per una lunghezza di circa 37 metri (doc. 3).
Quanto al mappale -OMISSIS-, sul quale è stata rilevata la realizzazione abusiva di aiuole lungo il ciglio della strada, l’ordinanza impugnata dà atto che esso non risulta di proprietà del -OMISSIS-.
Tanto premesso, le censure proposte dal ricorrente sono tutte infondate.
Gli interventi accertati dal Comune, che hanno comportato una modificazione permanente dello stato dei luoghi, sono stati correttamente ricondotti alla categoria della nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, primo comma - lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001.
In primo luogo, non sussiste la violazione degli artt. 7 e 10 della legge241del 1990. Nella specie, infatti, il ricorrente non avrebbe potuto apportare alcun elemento istruttorio utile alla valutazione degli abusi eseguiti sull’area di sua proprietà, compiutamente documentati dalla Polizia Municipale. Ribadito che l'ordine di demolizione è atto vincolato, va aggiunto che esso, per la sua corretta adozione, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, -2928del 2023).
Ugualmente infondato è il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la violazione dei principi del giusto procedimento, in quanto, a suo dire, il verbale di sopralluogo e gli atti d’istruttoria non consentirebbero di comprendere la collocazione e la consistenza materiale degli abusi.
Invero, la relazione tecnica contiene l’indicazione catastale dei terreni sui quali è stato effettuato il sopralluogo, accompagnata da una tabella nella quale sono indicati i rispettivi proprietari e dalle fotografie delle opere. Analogamente, l’ordinanza di demolizione riporta gli estremi identificativi catastali e la puntuale indicazione, per ciascun mappale di proprietà del -OMISSIS-, delle opere abusive.
Non rileva stabilire se la scala, realizzata senza autorizzazione, insista sulla particella -OMISSIS-, anziché sulla particella -OMISSIS-, entrambe di proprietà del ricorrente.
Secondo un orientamento consolidato, l’ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla mera individuazione delle opere abusive da rimuovere ed al richiamo delle norme violate (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 247del 2026).
Infine, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Il ricorrente lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione demolitoria, per opere che sarebbero, a suo dire, di modesta rilevanza urbanistica ed edilizia.
In contrario, le opere realizzate dal -OMISSIS- hanno modificato significativamente lo stato dei luoghi e la superficie inedificata che, come si è visto, è interamente assoggettata a plurimi regimi di tutela vincolistica (piano paesaggistico, sito di interesse comunitario, vincolo idrogeologico, viabilità pubblica). La sussistenza dei vincoli sull’area interessata dalle opere abusive non è oggetto di specifici motivi d’impugnativa.
Il ricorrente, soltanto con la memoria depositata per l’udienza pubblica, neppure notificata nella forma dei motivi aggiunti, tenta tardivamente di metterne in discussione i presupposti.
Gli interventi, così come apprezzabili dalla documentazione fotografica acquisita in giudizio (doc. 18), hanno alterato la conformazione preesistente dei terreni, attraverso: il terrazzamento di un versante che precedentemente si configurava come un prato scosceso; la costruzione di una scala in materiale lapideo, conglobata da una struttura di conglomerato cementizio, ed affiancata da un muretto di nuova edificazione dello stesso materiale; un ampio deposito di materiale lapideo; pavimentazione ed aiuole che sconfinano sul sedime della strada comunale, riducendone la larghezza.
Così unitariamente considerati, gli interventi accertati dal Comune, che hanno comportato una modificazione permanente dello stato dei luoghi, sono stati correttamente ricondotti alla categoria della nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, primo comma - lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001, eseguiti dal -OMISSIS- in assenza di permesso di costruire.
Ne discende l’infondatezza del ricorso, che è respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Bussoleno, nella misura di euro 3.000,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LU, Presidente
AV ON, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV ON | UC LU |
IL SEGRETARIO