Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ruffo e Filippo Paolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui sono state approvate le risultanze della procedura selettiva e con cui si è proceduto all'assunzione del Dott. -OMISSIS- nel profilo di Dirigente Medico disciplina Radioterapia e al successivo conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - Direttore Struttura Complessa Radioterapia - Disciplina Radioterapia;
b) della Graduatoria finale del -OMISSIS-;
c) del verbale integrale della riunione del -OMISSIS-, a cui è allegata la relazione sintetica, e di tutti gli altri allegati, trasmesso il -OMISSIS-;
d) dell'Allegato 2) del verbale della riunione del -OMISSIS-, in cui sono riportate le Regole di Valutazione titoli, trasmesso il -OMISSIS-;
e) dell'Allegato 3) del verbale della riunione del -OMISSIS- - Scheda di Valutazione dei titoli, in cui è riportata l'assegnazione dei punteggi per i quattro candidati ammessi al colloquio, trasmesso il -OMISSIS-;
f) dell'Allegato 4) - Relazione sintetica della Commissione di valutazione, contenente la Graduatoria, del -OMISSIS-, trasmesso il -OMISSIS-;
g) del verbale di esito del colloquio del -OMISSIS-, pubblicato il -OMISSIS-;
h) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui veniva ridefinita la Commissione di sorteggio dei componenti di commissioni esaminatrici;
i) del verbale delle operazioni di sorteggio del -OMISSIS-;
l) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui si dava atto del sorteggio dei componenti della Commissione, effettuato in data -OMISSIS-;
m) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con cui si procedeva con la rettifica degli errori materiali nella Determinazione n. -OMISSIS-;
n) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui si prende atto della scadenza dell'incarico di sostituzione del Direttore dell'UOC Radioterapia affidato con Deliberazione n. -OMISSIS- al Dott. -OMISSIS- e con cui si conferisce al Prof. -OMISSIS- l'incarico a scavalco di Direttore UOC Radioterapia dal 1° gennaio 2026;
o) in via subordinata, del bando prot. n. 28066 dell'8 maggio 2025, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico (quinquennale) di Dirigente Medico Direttore della Struttura Complessa Radioterapia - Disciplina Radioterapia - Area medica e delle specialità mediche, nella parte in cui il contenuto dell'art. 9 “ … il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nelle specifiche discipline con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere ” sia interpretato in maniera tale da non essere finalizzato a conferire l'incarico ad un soggetto che abbia maturato una prolungata e comprovata esperienza professionale nell'ambito dell'attività Radioterapica e che abbia competenza ed esperienza professionale e gestionale, documentate e validate da una casistica;
p) di ogni altro verbale e/o documento comunque denominato, relativo alle sedute della Commissione inerente alle diverse fasi della procedura selettiva, ancorché non conosciuto;
q) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 9\2\2026 :
l'annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale,
a) della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, con cui sono state approvate le risultanze della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico del Dirigente Medico disciplina Radioterapia e al successivo conferimento dell’incarico di Dirigente Medico – Direttore Struttura Complessa Radioterapia - Disciplina Radioterapia e la relativa graduatoria nella parte in cui sono stati riconosciuti punti 58,118/80 al ricorrente dr. -OMISSIS-;
b) della Graduatoria finale del -OMISSIS-;
c) del verbale integrale della riunione del -OMISSIS-, a cui è allegata la relazione sintetica, e di tutti gli altri allegati, trasmesso il -OMISSIS-;
d) dell’Allegato 2) del verbale della riunione del -OMISSIS-, in cui sono riportate le Regole di Valutazione titoli;
e) dell’Allegato 3) del verbale della riunione del -OMISSIS- - Scheda di Valutazione dei titoli, in cui è riportata l’assegnazione dei punteggi per i quattro candidati ammessi al colloquio, trasmesso il -OMISSIS-;
f) dell’Allegato 4) - Relazione sintetica della Commissione di valutazione, contenente la Graduatoria, del -OMISSIS-;
g) delle deliberazioni del Direttore Generale n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- con cui il dr. -OMISSIS- è stato incaricato della sostituzione del Direttore dell’UOC Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata dal 1/10/2024 al 31/12/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata -OMISSIS-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. MO MP;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di -OMISSIS- ha indetto una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico quinquennale di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa Radioterapia - Disciplina Radioterapia. Il relativo bando, prot. n. 28066 dell'8 maggio 2025, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino della Regione Veneto n. 61 del 16 maggio 2025 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 13 giugno 2025, con termine di presentazione delle domande fissato al 13 luglio 2025.
Alla procedura hanno presentato domanda, tra gli altri, il Dott. -OMISSIS- e il Dott. -OMISSIS-.
Con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, rettificata con Determinazione n. -OMISSIS-, è stata disposta l'ammissione di quattro candidati: Dott. -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS-, Dott.ssa -OMISSIS-
I candidati in questione sono stati convocati per il -OMISSIS- per lo svolgimento del colloquio.
Nella riunione del -OMISSIS-, la Commissione ha innanzitutto proceduto alla determinazione preventiva dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli, articolando i punteggi massimi previsti dal bando in subcriteri dettagliati. Successivamente ha effettuato la valutazione dei curricula dei quattro candidati ammessi. Il Dott. -OMISSIS- ha ottenuto il punteggio più alto per i titoli, pari a 34,118 punti, mentre il Dott. -OMISSIS- ha conseguito 31,398 punti.
Completata la valutazione dei titoli, la Commissione ha predisposto tre quesiti, ciascuno contenente due domande (una di tipo clinico e una di tipo gestionale), da sottoporre ai candidati mediante sorteggio.
All'esito dei colloqui, la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi: Dott. -OMISSIS- 28/30, Dott. -OMISSIS- 26/30, Dott. -OMISSIS- 24/30, Dott.ssa -OMISSIS- 22/30. La graduatoria finale, pubblicata il -OMISSIS-, ha visto al primo posto il Dott. -OMISSIS- con un punteggio complessivo di 59,398 punti (31,398 per i titoli e 28 per il colloquio), seguito dal Dott. -OMISSIS- con 58,118 punti (34,118 per i titoli e 24 per il colloquio).
Con Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, l'Azienda ha approvato le risultanze della procedura selettiva e ha proceduto all'assunzione del Dott. -OMISSIS- e al conferimento dell'incarico di Dirigente Medico – Direttore Struttura Complessa Radioterapia. Con successiva Deliberazione n. -OMISSIS-, l'Azienda ha preso atto della scadenza dell'incarico di sostituzione del Direttore dell'UOC Radioterapia affidato al Dott. -OMISSIS- con Deliberazione n. -OMISSIS- e ha conferito al Prof. -OMISSIS- l'incarico a scavalco di Direttore UOC Radioterapia dal 1° gennaio 2026.
Con ricorso, il Dott. -OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura selettiva articolando plurime censure. Col ricorso è stata chiesta altresì la sospensione, in via cautelare, dei provvedimenti impugnati.
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata -OMISSIS- ed il Dott. -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio eccependo in rito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Dott. -OMISSIS- ha altresì proposto ricorso incidentale.
La controversia può essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, nella sussistenza dei presupposti dettati dall’art. 60 c.p.a..
Come evidenziato, tanto l'Azienda quanto il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie aventi ad oggetto le procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sostenendo che la competenza spetterebbe al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.
La questione attiene alla portata applicativa della riforma introdotta dall'art. 20 della Legge n. 118/2022, che ha sostituito integralmente il comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, modificando la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Il nuovo disposto normativo ha accentuato la procedimentalizzazione della selezione, prevedendo che la commissione riceva dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, delle competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, attribuisca a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e rediga la graduatoria dei candidati idonei. Tale graduatoria vincola poi l'amministrazione nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico.
La giurisprudenza amministrativa si è divisa sull'interpretazione di tale riforma. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla Legge n. 118/2022, pur incrementando la procedimentalizzazione della selezione, non incidano sul riparto di giurisdizione, che resterebbe devoluto al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tale orientamento valorizza il dato letterale della norma di riparto e sottolinea che la selezione non è finalizzata all'assunzione di un dipendente (ipotesi per la quale il comma 4 dell'art. 63 cit. prevede la giurisdizione amministrativa) bensì al conferimento di un incarico dirigenziale a soggetti già in servizio e in possesso della relativa qualifica.
Altra parte della giurisprudenza, cui questo Tribunale ha aderito in recenti pronunce, ha invece ritenuto che la riforma del 2022 abbia trasformato radicalmente la natura della procedura, attenuando fortemente il carattere fiduciario della scelta e introducendo un marcato connotato concorsuale. In questa prospettiva, la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta secondo criteri fissati preventivamente e deve dare luogo ad una graduatoria che vincola totalmente la scelta dell'Amministrazione, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), del Codice del processo amministrativo.
Nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato la sentenza n. 3868/2026, cui ha fatto seguito l’ordinanza n. 4235/2026 del 25 febbraio 2026, con le quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: “ anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ”.
Ciò precisato, il caso in esame è del tutto sovrapponibile alla fattispecie decisa dalle Sezioni Unite. Anche nel presente giudizio si controverte in merito al conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico, Direttore della Struttura Complessa Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata -OMISSIS-, conferito mediante procedura selettiva pubblica indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 come sostituito dall’art. 20 della legge n. 118/2022.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite vanno eccezionalmente compensate attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei termini precisati nella motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
MO MP, Primo Referendario, Estensore
Andrea LA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO MP | Ida OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.