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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4885/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 91782 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - sul ricorso n. 1567/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 19822 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4778/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorsi proposti per Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 come da delega in atti. - I ricorsi vengono riuniti per connessione: (4885/24 +1567/25).
-RGR 4885/24 - Proposto contro la Città Metropolitana dii Milano – Già Provincia Di Milano,
Per l'impugnazione del rifiuto espresso alla restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, notificato in data 29.5.2024 (prot. n. 91782 del 29.5.2024).
In relazione alla istanza inviata in data 17 marzo 2024 dalla società Società_1 S.p.A. erogatrice di energia elettrica, “Istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica” contenete la richiesta della somma di €. 1.616.269,42 oltre interessi, e dalla stessa versata, a favore della società Società_2 S.r.l. a seguito della condanna al pagamento da parte del Tribunale Ordinario di Milano pronunciata in merito al procedimento R.G. n. 22633/2022. Società_2 S.r.l. aveva, infatti, chiesto e ottenuto, con pronuncia del Tribunale passata in giudicato, la condanna di Ricorrente_1 al pagamento dell'addizione provinciale sulle accise relative alla fornitura di energia elettrica pagate in rivalsa per le annualità in oggetto.
La ricorrente per tutti i motivi dedotti conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente rimborso richiesto. La Città Metropolitana di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente, cita giurisprudenza di merito e di legittimità, conclude nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Milano rispetto alle domande formulate dalla ricorrente per i motivi esposti in atti e, comunque, per l'estraneità della stessa CMM al rapporto tributario controverso e, per l'effetto, riconoscere la sola legittimazione passiva di Agenzia delle Dogane e dichiarare la non debenza del rimborso da parte dell'Amministrazione qui resistente, rigettando le domande avversarie nei confronti della Città metropolitana di Milano.
-RGR 1567/25- Proposto
contro
: Agenzia Delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano
2.
Per l'impugnazione del rifiuto parziale espresso alla restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, notificato in data 26.3.2025 (prot. n. 19822/RU) e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi al rimborso notificata in data 14.3.2025 (prot. n. 17623/RU) da intendersi anch'essa impugnata.
Documenta che in n ossequio a quanto previsto dall'art. 14, comma 4, T.U.A. (d.lgs. n. 504/1995), in data
17.3.2024, Ricorrente_1 SPA presentava un'istanza di rimborso per il corrispondente importo di
€ 1.616.269,42 (di cui € 591.407,20 per addizionali riferite ad utenze con potenza superiore a 200 kW ed
€ 1.024.862,22 per addizionali riferite ad utenze con potenza fino a 200 kW). La predetta istanza veniva notificata sia all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 2, quale ente titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise nonché ente destinatario dei versamenti dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture con potenza massima disponibile superiore a 200 kW, sia alla Città Metropolitana di Milano (già Provincia di
Milano), quale beneficiario dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture in luoghi diversi dalle abitazioni nonché destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza disponibile fino a 200 kW .
In data 14.3.2025, l'Ufficio delle Dogane di Milano 2 comunicava all'odierna ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rimborso e, in particolare, comunicava che la medesima avrebbe potuto trovare accoglimento soltanto quanto all'importo di € 583.563,17 (pari alle addizionali all'accisa riferite ai
POD di Società_2 aventi potenza disponibile superiore a 200 kW1 ), mentre per le addizionali maturate presso i POD aventi potenza disponibile fino a 200 kW l'Ufficio rappresentava che “la Direttiva prot. n. 204116/ RU del 13.5.2022 dalla Associazione_1 – Energie e Alcoli, Ufficio Accise sul Gas Naturale, sull'Energia Elettrica e Tassazione a fini Ambientali “il gettito derivante dalla riscossione delle addizionali di che trattasi solo in parte è affluito all'Erario atteso che l'art. 6 del D.L. 511/1988 prevedeva il diretto versamento alle province delle addizionali applicate alle forniture di energia elettrica per le utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200 kW”, pertanto la richiesta di rimborso … deve essere rigettata in quanto da ritenersi irricevibile.
Con il provvedimento prot. n. 19822/RU del 26.3.2025, l'Ufficio delle Dogane di Milano 2 accoglieva la richiesta di rimborso relativamente alle addizionali riferite ai POD aventi potenza massima disponibile superiore a 200 kW per l'importo di € 583.563,17, mentre comunicava in via definitiva – sulla scorta di quanto previsto dalla Direttiva n. 204116/RU del 13.5.2022 della Associazione_1 – il proprio parziale diniego di rimborso per le somme a titolo di addizionale sui consumi di energia maturati presso i POD con potenza massima disponibile fino a 200 kW. Allo stato, dunque, Ricorrente_1 è ancora creditrice dell'importo complessivo di € 1.032.706,25, a titolo di rimborso delle addizionali all'accisa sui consumi di energia elettrica maturati nel biennio 2010 – 2011 presso i POD nella titolarità di Società_2 SRL, siti nella già Provincia di Milano ed elencati nei prospetti sub doc. 6, aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW.
Per tutti i motivi ampiamente dedotti, allega giurisprudenza favorevole alla ricorrente e conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 2 al rimborso in favore di Ricorrente_1 SPA dell'importo di € 1.032.706,25 (pari a quanto corrisposto a titolo di addizionali con riferimento ai POD nella titolarità di Società_2 SRL, siti nella già Provincia di Milano, aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW), oltre interessi ex art. 14, comma
5, TUA a decorrere dalla data di presentazione della richiesta dii rimborso, annullando il provvedimento illegittimo di diniego parziale e il prodromico provvedimento di comunicazione dei motivi ostativi al rimborso.
ADM- DT I - Direzione Regionale Lombardia Ufficio delle Dogane di Milano 2, ritualmente costituitasi con controdeduzione rileva quanto segue:
1.Carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio dell'Agenzia delle Dogane in merito all'addizionale versata alla Provincia. Alla luce del quadro normativo sopra descritto l'Ufficio non può essere chiamato alla restituzione di alcunché, non avendo incassato alcun importo a titolo di addizionale sulle accise gravanti in capo alla Ricorrente_1 SPA, trattandosi nel caso di specie, di fornitura con potenza disponibile non superiore ai 200 kw, per cui è previsto esplicitamente che il tributo non sia dovuto alla Dogana, ma alla provincia, (cfr. art 6 del DL 6 del D.L. 511/1988), aldilà della irrilevante natura del tributo istituito con legge statale, stante la competenza esclusiva in materia dello Stato ex art 117 cost.
2) Sulla mancanza di prove. Si osserva che in materia di rimborso è onere della ricorrente di allegare e provare in modo puntuale i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell'istanza di rimborso. Difatti tutte le norme tributarie di favore o agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Conclude, Accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane rispetto alla domanda presentata dalla ricorrente Ricorrente_1 SPA e rispetto ad ogni deduzione ed eccezione proposta dalla Città Metropolitana di Milano, accertare e dichiarare la mancanza di prova prestata da parte ricorrente che legittimi il rimborso per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, risulta priva di prego quando sostenuto dalle Dogane di Milano 2, di dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane rispetto alla domanda.
Viceversa si sottolinea che l'unico soggetto a cui spetta erogare il rimborso è, quindi, l'Agenzia delle Dogane, nella specie – Ufficio delle Dogane di Milano 2.
Il collegio in via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva della città Metropolitana di Milano: in considerazione della natura erariale dell'addizionale; richiesta a rimborso.
La città metropolitana di Milano, risulta mera destinataria del pagamento, è estranea a qualsivoglia dinamica del tributo erariale in esame. La Città Metropolitana infatti non può in alcun modo contestare il quantum della somma richiesta a titolo di rimborso, atteso che non è mai stata né soggetto impositore, né soggetto percettore in prima istanza delle somme oggetto di richiesta, né ha mai disposto in merito ovvero definito natura, quantum valore e percentuale dell'addizionale”. Il carattere erariale della addizionale comporta la totale estraneità della Città metropolitana a qualsivoglia dinamica del tributo erariale, di cui è titolare esclusivamente l'Agenzia delle Dogane.
Questa Corte di GT, ha già avuto modo di osservare che l'addizionale di cui si chiede il rimborso ha, infatti, natura erariale, poiché costituisce un unicum rispetto all'accisa stessa: l'ente locale, non essendo soggetto impositore, non riceve la dichiarazione di consumo dei consumatori, non può verificare la correttezza dei versamenti né scorporare dal versamento annuale che viene effettuato dai fornitori gli esborsi dei singoli utenti. La Città Metropolitana è, dunque, totalmente priva degli strumenti di controllo in relazione alle istanze presentate e di conseguenza si trova nella impossibilità materiale di procedere a rimborso.
Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano.
Del resto, per l'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E' quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale. Risulta evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva. Inoltre, la previsione dell'art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine ai servizi del contenzioso in materia di accise, non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.
Ne consegue che l'unico soggetto a cui spetta erogare il rimborso è, quindi, l'Agenzia delle Dogane.
Sulla competenza al rimborso, la competenza delle Dogane è stata confermata da recente sentenza della
Corte di Cassazione, (sent n. 21883/24, del 03/07/24 dep. 02/08/24), con carattere nomofilattico, che decidendo su rinvio pregiudiziale rimborso accise per forniture di potenza non superiore a 200 KW, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW».
Per quanto riguarda gli elementi di prova, si osserva quanto segue: Con Sentenza n. 8758/2023 dell'8.11.2023 (R.G. n. 12960/2021 –), il Tribunale di Milano condannava Ricorrente_1 a restituire ad Società_2 gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati nel biennio 2010–2011 presso i POD nella propria titolarità e pari al minor importo di € 3.258.745,62, di cui
€ 1.616.269,42 per i consumi di energia elettrica maturati presso i POD siti nella già Provincia di Milano ed elencati nei prospetti sub doc. 6, oltre interessi e spese di lite compensate tra le parti.
La sentenza di condanna veniva notificata dalla controparte il 17.11.2023 e – non impugnata dall'odierna ricorrente, ma anzi spontaneamente eseguita– passava in giudicato il 18.12.2023,. trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c., come attestato dalla Corte di Appello di Milano .
Risulta in atti che in data 17.3.2024, Ricorrente_1 SPA presentava un'istanza di rimborso per il corrispondente importo di € 1.616.269,42 (di cui € 591.407,20 per addizionali riferite ad utenze con potenza superiore a
200 kW ed € 1.024.862,22 per addizionali riferite ad utenze con potenza fino a 200 kW). In data 14.3.2025, l'Ufficio delle Dogane di Milano 2 comunicava all'odierna ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rimborso e, in particolare, comunicava che la medesima avrebbe potuto trovare accoglimento soltanto quanto all'importo di € 583.563,17 (pari alle addizionali all'accisa riferite ai POD di Società_2 aventi potenza disponibile superiore a 200 kW1 ).
E' di tutta evidenza che l'istanza di rimborso formulata da Ricorrente_1 risulta dettagliata con decine di depositi più di mille documenti, conteneva sub doc.
2.1 e doc.
2.2 un prospetto dei singoli importi chiesti a rimborso, con espressa indicazione di:
1- utenze (POD) per le quali si chiedeva il rimborso;
- ubicazione di ciascun POD;
- potenza massima disponibile presso ciascun POD;
- importo a titolo di addizionale, suddiviso per POD e per mensilità di riferimento;
Infatti, l'ufficio risultando la documentazione idonea a riconoscere il rimborso, provvedeva per le forniture di energia elettrica effettuate presso i POD con potenza disponibile superiore a 200 kW.
Non provvedeva per POD con potenza inferiore a 200 kW, ritenendosi non competente per il rimborso.
Risulta in atti, che a fronte della censura dell'ufficio e in ossequio all'onere della prova che nel giudizio di rimborso grava sul contribuente, docc.
6.1 e 6.2 la ricorrente ha provveduto a depositare in giudizio ulteriore documentazione, sub doc. 48 copia di tutte le fatture emesse da Società_1 con riferimento ai POD di Società_2 siti nella già Provincia di Milano e aventi potenza massima disponibile inferiore a 200 kW;
dall'analisi di dette fatture è possibile individuare gli importi per addizionali così come indicati, con riferimento ai singoli POD e per ogni singola mensilità.
Alla luce di quanto sopra, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Agenzia delle Dogane – Ufficio delle
Dogane di Milano 2, di rimborsare le somme relative con riferimento ai POD siti nella già Provincia di Milano, aventi potenza massima disponibile inferiore a 200 kW.
Per le somme oggetto di rimborso è venuta meno la materia del contendere. Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese processuali tra tutte le parti, in considerazione della complessa controversia, della recente giurisprudenza della Corte di legittimità. Considerato inoltre, che ulteriore documentazione è stata prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana per il ricorso di cui a RGR 4885/24 . Accoglie i ricorsi di cui a RGR 1567/25 per le somme non ancora rimborsate.
Spese compensate.
Milano lì. 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente
MI LV MA NI
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4885/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 91782 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - sul ricorso n. 1567/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 19822 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4778/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorsi proposti per Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 come da delega in atti. - I ricorsi vengono riuniti per connessione: (4885/24 +1567/25).
-RGR 4885/24 - Proposto contro la Città Metropolitana dii Milano – Già Provincia Di Milano,
Per l'impugnazione del rifiuto espresso alla restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, notificato in data 29.5.2024 (prot. n. 91782 del 29.5.2024).
In relazione alla istanza inviata in data 17 marzo 2024 dalla società Società_1 S.p.A. erogatrice di energia elettrica, “Istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica” contenete la richiesta della somma di €. 1.616.269,42 oltre interessi, e dalla stessa versata, a favore della società Società_2 S.r.l. a seguito della condanna al pagamento da parte del Tribunale Ordinario di Milano pronunciata in merito al procedimento R.G. n. 22633/2022. Società_2 S.r.l. aveva, infatti, chiesto e ottenuto, con pronuncia del Tribunale passata in giudicato, la condanna di Ricorrente_1 al pagamento dell'addizione provinciale sulle accise relative alla fornitura di energia elettrica pagate in rivalsa per le annualità in oggetto.
La ricorrente per tutti i motivi dedotti conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente rimborso richiesto. La Città Metropolitana di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente, cita giurisprudenza di merito e di legittimità, conclude nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Milano rispetto alle domande formulate dalla ricorrente per i motivi esposti in atti e, comunque, per l'estraneità della stessa CMM al rapporto tributario controverso e, per l'effetto, riconoscere la sola legittimazione passiva di Agenzia delle Dogane e dichiarare la non debenza del rimborso da parte dell'Amministrazione qui resistente, rigettando le domande avversarie nei confronti della Città metropolitana di Milano.
-RGR 1567/25- Proposto
contro
: Agenzia Delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano
2.
Per l'impugnazione del rifiuto parziale espresso alla restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, notificato in data 26.3.2025 (prot. n. 19822/RU) e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi al rimborso notificata in data 14.3.2025 (prot. n. 17623/RU) da intendersi anch'essa impugnata.
Documenta che in n ossequio a quanto previsto dall'art. 14, comma 4, T.U.A. (d.lgs. n. 504/1995), in data
17.3.2024, Ricorrente_1 SPA presentava un'istanza di rimborso per il corrispondente importo di
€ 1.616.269,42 (di cui € 591.407,20 per addizionali riferite ad utenze con potenza superiore a 200 kW ed
€ 1.024.862,22 per addizionali riferite ad utenze con potenza fino a 200 kW). La predetta istanza veniva notificata sia all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 2, quale ente titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise nonché ente destinatario dei versamenti dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture con potenza massima disponibile superiore a 200 kW, sia alla Città Metropolitana di Milano (già Provincia di
Milano), quale beneficiario dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture in luoghi diversi dalle abitazioni nonché destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza disponibile fino a 200 kW .
In data 14.3.2025, l'Ufficio delle Dogane di Milano 2 comunicava all'odierna ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rimborso e, in particolare, comunicava che la medesima avrebbe potuto trovare accoglimento soltanto quanto all'importo di € 583.563,17 (pari alle addizionali all'accisa riferite ai
POD di Società_2 aventi potenza disponibile superiore a 200 kW1 ), mentre per le addizionali maturate presso i POD aventi potenza disponibile fino a 200 kW l'Ufficio rappresentava che “la Direttiva prot. n. 204116/ RU del 13.5.2022 dalla Associazione_1 – Energie e Alcoli, Ufficio Accise sul Gas Naturale, sull'Energia Elettrica e Tassazione a fini Ambientali “il gettito derivante dalla riscossione delle addizionali di che trattasi solo in parte è affluito all'Erario atteso che l'art. 6 del D.L. 511/1988 prevedeva il diretto versamento alle province delle addizionali applicate alle forniture di energia elettrica per le utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200 kW”, pertanto la richiesta di rimborso … deve essere rigettata in quanto da ritenersi irricevibile.
Con il provvedimento prot. n. 19822/RU del 26.3.2025, l'Ufficio delle Dogane di Milano 2 accoglieva la richiesta di rimborso relativamente alle addizionali riferite ai POD aventi potenza massima disponibile superiore a 200 kW per l'importo di € 583.563,17, mentre comunicava in via definitiva – sulla scorta di quanto previsto dalla Direttiva n. 204116/RU del 13.5.2022 della Associazione_1 – il proprio parziale diniego di rimborso per le somme a titolo di addizionale sui consumi di energia maturati presso i POD con potenza massima disponibile fino a 200 kW. Allo stato, dunque, Ricorrente_1 è ancora creditrice dell'importo complessivo di € 1.032.706,25, a titolo di rimborso delle addizionali all'accisa sui consumi di energia elettrica maturati nel biennio 2010 – 2011 presso i POD nella titolarità di Società_2 SRL, siti nella già Provincia di Milano ed elencati nei prospetti sub doc. 6, aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW.
Per tutti i motivi ampiamente dedotti, allega giurisprudenza favorevole alla ricorrente e conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 2 al rimborso in favore di Ricorrente_1 SPA dell'importo di € 1.032.706,25 (pari a quanto corrisposto a titolo di addizionali con riferimento ai POD nella titolarità di Società_2 SRL, siti nella già Provincia di Milano, aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW), oltre interessi ex art. 14, comma
5, TUA a decorrere dalla data di presentazione della richiesta dii rimborso, annullando il provvedimento illegittimo di diniego parziale e il prodromico provvedimento di comunicazione dei motivi ostativi al rimborso.
ADM- DT I - Direzione Regionale Lombardia Ufficio delle Dogane di Milano 2, ritualmente costituitasi con controdeduzione rileva quanto segue:
1.Carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio dell'Agenzia delle Dogane in merito all'addizionale versata alla Provincia. Alla luce del quadro normativo sopra descritto l'Ufficio non può essere chiamato alla restituzione di alcunché, non avendo incassato alcun importo a titolo di addizionale sulle accise gravanti in capo alla Ricorrente_1 SPA, trattandosi nel caso di specie, di fornitura con potenza disponibile non superiore ai 200 kw, per cui è previsto esplicitamente che il tributo non sia dovuto alla Dogana, ma alla provincia, (cfr. art 6 del DL 6 del D.L. 511/1988), aldilà della irrilevante natura del tributo istituito con legge statale, stante la competenza esclusiva in materia dello Stato ex art 117 cost.
2) Sulla mancanza di prove. Si osserva che in materia di rimborso è onere della ricorrente di allegare e provare in modo puntuale i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell'istanza di rimborso. Difatti tutte le norme tributarie di favore o agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono deroghe.
Conclude, Accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane rispetto alla domanda presentata dalla ricorrente Ricorrente_1 SPA e rispetto ad ogni deduzione ed eccezione proposta dalla Città Metropolitana di Milano, accertare e dichiarare la mancanza di prova prestata da parte ricorrente che legittimi il rimborso per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, risulta priva di prego quando sostenuto dalle Dogane di Milano 2, di dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane rispetto alla domanda.
Viceversa si sottolinea che l'unico soggetto a cui spetta erogare il rimborso è, quindi, l'Agenzia delle Dogane, nella specie – Ufficio delle Dogane di Milano 2.
Il collegio in via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva della città Metropolitana di Milano: in considerazione della natura erariale dell'addizionale; richiesta a rimborso.
La città metropolitana di Milano, risulta mera destinataria del pagamento, è estranea a qualsivoglia dinamica del tributo erariale in esame. La Città Metropolitana infatti non può in alcun modo contestare il quantum della somma richiesta a titolo di rimborso, atteso che non è mai stata né soggetto impositore, né soggetto percettore in prima istanza delle somme oggetto di richiesta, né ha mai disposto in merito ovvero definito natura, quantum valore e percentuale dell'addizionale”. Il carattere erariale della addizionale comporta la totale estraneità della Città metropolitana a qualsivoglia dinamica del tributo erariale, di cui è titolare esclusivamente l'Agenzia delle Dogane.
Questa Corte di GT, ha già avuto modo di osservare che l'addizionale di cui si chiede il rimborso ha, infatti, natura erariale, poiché costituisce un unicum rispetto all'accisa stessa: l'ente locale, non essendo soggetto impositore, non riceve la dichiarazione di consumo dei consumatori, non può verificare la correttezza dei versamenti né scorporare dal versamento annuale che viene effettuato dai fornitori gli esborsi dei singoli utenti. La Città Metropolitana è, dunque, totalmente priva degli strumenti di controllo in relazione alle istanze presentate e di conseguenza si trova nella impossibilità materiale di procedere a rimborso.
Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano.
Del resto, per l'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E' quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale. Risulta evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva. Inoltre, la previsione dell'art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine ai servizi del contenzioso in materia di accise, non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.
Ne consegue che l'unico soggetto a cui spetta erogare il rimborso è, quindi, l'Agenzia delle Dogane.
Sulla competenza al rimborso, la competenza delle Dogane è stata confermata da recente sentenza della
Corte di Cassazione, (sent n. 21883/24, del 03/07/24 dep. 02/08/24), con carattere nomofilattico, che decidendo su rinvio pregiudiziale rimborso accise per forniture di potenza non superiore a 200 KW, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW».
Per quanto riguarda gli elementi di prova, si osserva quanto segue: Con Sentenza n. 8758/2023 dell'8.11.2023 (R.G. n. 12960/2021 –), il Tribunale di Milano condannava Ricorrente_1 a restituire ad Società_2 gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati nel biennio 2010–2011 presso i POD nella propria titolarità e pari al minor importo di € 3.258.745,62, di cui
€ 1.616.269,42 per i consumi di energia elettrica maturati presso i POD siti nella già Provincia di Milano ed elencati nei prospetti sub doc. 6, oltre interessi e spese di lite compensate tra le parti.
La sentenza di condanna veniva notificata dalla controparte il 17.11.2023 e – non impugnata dall'odierna ricorrente, ma anzi spontaneamente eseguita– passava in giudicato il 18.12.2023,. trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c., come attestato dalla Corte di Appello di Milano .
Risulta in atti che in data 17.3.2024, Ricorrente_1 SPA presentava un'istanza di rimborso per il corrispondente importo di € 1.616.269,42 (di cui € 591.407,20 per addizionali riferite ad utenze con potenza superiore a
200 kW ed € 1.024.862,22 per addizionali riferite ad utenze con potenza fino a 200 kW). In data 14.3.2025, l'Ufficio delle Dogane di Milano 2 comunicava all'odierna ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rimborso e, in particolare, comunicava che la medesima avrebbe potuto trovare accoglimento soltanto quanto all'importo di € 583.563,17 (pari alle addizionali all'accisa riferite ai POD di Società_2 aventi potenza disponibile superiore a 200 kW1 ).
E' di tutta evidenza che l'istanza di rimborso formulata da Ricorrente_1 risulta dettagliata con decine di depositi più di mille documenti, conteneva sub doc.
2.1 e doc.
2.2 un prospetto dei singoli importi chiesti a rimborso, con espressa indicazione di:
1- utenze (POD) per le quali si chiedeva il rimborso;
- ubicazione di ciascun POD;
- potenza massima disponibile presso ciascun POD;
- importo a titolo di addizionale, suddiviso per POD e per mensilità di riferimento;
Infatti, l'ufficio risultando la documentazione idonea a riconoscere il rimborso, provvedeva per le forniture di energia elettrica effettuate presso i POD con potenza disponibile superiore a 200 kW.
Non provvedeva per POD con potenza inferiore a 200 kW, ritenendosi non competente per il rimborso.
Risulta in atti, che a fronte della censura dell'ufficio e in ossequio all'onere della prova che nel giudizio di rimborso grava sul contribuente, docc.
6.1 e 6.2 la ricorrente ha provveduto a depositare in giudizio ulteriore documentazione, sub doc. 48 copia di tutte le fatture emesse da Società_1 con riferimento ai POD di Società_2 siti nella già Provincia di Milano e aventi potenza massima disponibile inferiore a 200 kW;
dall'analisi di dette fatture è possibile individuare gli importi per addizionali così come indicati, con riferimento ai singoli POD e per ogni singola mensilità.
Alla luce di quanto sopra, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Agenzia delle Dogane – Ufficio delle
Dogane di Milano 2, di rimborsare le somme relative con riferimento ai POD siti nella già Provincia di Milano, aventi potenza massima disponibile inferiore a 200 kW.
Per le somme oggetto di rimborso è venuta meno la materia del contendere. Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese processuali tra tutte le parti, in considerazione della complessa controversia, della recente giurisprudenza della Corte di legittimità. Considerato inoltre, che ulteriore documentazione è stata prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana per il ricorso di cui a RGR 4885/24 . Accoglie i ricorsi di cui a RGR 1567/25 per le somme non ancora rimborsate.
Spese compensate.
Milano lì. 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente
MI LV MA NI