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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. IR OR Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 888/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Paquito SCARICA;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Gianluigi MANELLI;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Divorzio contenzioso. Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'01/09/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2025 ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 SORAGNA in data 25/05/2006 con , dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
, e che con decreto del 24/11/2009, emesso dal Tribunale di Piacenza, era stata omologata la
[...] separazione personale dal predetto coniuge. Ciò premesso, ha adito questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio anzidetto alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitasi in giudizio concordava sulla declaratoria di divorzio avanzata dal Controparte_1 coniuge, ma alle diverse condizioni proposte nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di prima comparizione dell'1/9/2025 le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione della procedura giudiziale e la relativa definizione in via consensuale alle condizioni concordate in allegato alla nota congiunta già depositata telematicamente il 26/08/2025.
Ciò premesso, la domanda congiunta di divorzio è fondata e meritevole d'accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunziata con decreto di omologa del 24/11/2009.
È incontestato poi che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Nel caso di specie ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 74/1987, nonché dall'art. 1 della Legge n. 55/2015. Del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
1 Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato le questioni accessorie al divorzio secondo le condizioni concordate nell'allegato alla nota depositata telematicamente in data 26/08/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al collegio di recepirle in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 25/05/2006 in SORAGNA da Pt_1
, nato a [...] il [...], e da , nato a [...]
[...] Controparte_1 TI (BR) il 04/11/1983, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SORAGNA dell'anno 2006, p.1, al numero 3.
b) DISPONE che le questioni accessorie al divorzio siano disciplinate secondo le condizioni contenute nell'allegato alla nota congiunta depositata telematicamente in data 26/08/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
d) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. IR OR
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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