Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Daniela Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture-Area Genio Civile Lazio Sud, la Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Cassino e la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
il Comando Legione Carabinieri del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della nota n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto il differimento dell'accesso agli atti richiesto dal ricorrente con istanza ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS- a consentire l'accesso mediante visione ed estrazione di copie degli atti richiesti, nominando fin d'ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione qualora questa dovesse protrarre la propria inadempienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha agito, ex art. 116 cod.proc.amm., per ottenere l’ostensione degli atti detenuti dal Comune di -OMISSIS- e concernenti: i) l’eventuale esposto presentato da terzi per segnalare l’irregolarità edilizia di alcuni interventi compiuti sul proprio fondo; ii) le conseguenti attività di accertamento e di riscontro compiute dall’ente locale.
2 – In particolare, il ricorrente ha chiesto l’ostensione:
- del predetto esposto;
- dei verbali di accertamento conseguenti alle attività ispettive dell’ente locale;
- delle relazioni tecniche e/o certificazioni;
- della notifica a eventuali controinteressati a cura dell’ente locale;
- del provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo.
3 – In riscontro a tale istanza, dopo un sollecito, il Comune ha adottato la nota del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui ha comunicato di “aver provveduto ad assumere tutte le determinazioni necessarie ” e ha precisato che “ sono in corso gli accertamenti di carattere urbanistico edilizio, pertanto, allo stato attuale, non si è in condizione di autorizzare la richiesta in argomento” .
4 – Avverso tale nota, con cui in tesi il Comune ha, in tesi, disposto un differimento di fatto dell’accesso, senza indicarne la durata né offrirne adeguata motivazione specifica, è insorto il ricorrente.
5 - Il Comune e le altre Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio, eccezion fatta per il Comando Legione Carabinieri del Lazio.
6 – In vista dell’udienza, il ricorrente ha rappresentato che con pec del 5 dicembre 2025 il Comune ha trasmesso gli atti amministrativi richiesti, con esclusione dell’esposto, e ha insistito per l’ostensione di quest’ultimo, non avendo avuto la sua pretesa ostensiva integrale soddisfazione.
7 – All’udienza camerale del 15 gennaio 2026, la causa è stata assunta in decisione.
8 – Il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per carenza di interesse e per il resto va accolto, in quanto è fondato.
9 – Innanzitutto, l’esame della documentazione in atti allegata al ricorso mette in luce che in corso di causa il Comune ha trasmesso al ricorrente tutti gli atti amministrativi richiesti, salvo l’esposto.
Il Collegio deve, quindi, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso limitatamente alla parte di pretesa ostensiva della ricorrente già soddisfatta dal Comune attraverso la trasmissione della documentazione suindicata.
10 – Per la parte che attiene, invece, alla richiesta di ostensione dell’esposto presentato, il ricorso è fondato.
Infatti, in materia di esposti, la giurisprudenza amministrativa, le cui conclusioni possono essere mutuate nel caso di specie, è chiara.
In particolare, come recentemente affermato il T.A.R. Campania, Salerno, II, 16 maggio 2024, n. 1069 in una vicenda analoga a quella oggi in rilievo “ Si assume…che il nostro ordinamento, ispirato a principi di trasparenza e responsabilità, non possa ammettere la preclusione all'accesso anche sugli esposti. Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha dunque un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti. Al di fuori di particolari ipotesi, in cui il soggetto denunciante potrebbe essere esposto, in ragione dei rapporti con il soggetto denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni [e non è certamente questo il caso oggi all’esame, non essendo peraltro emerso alcun elemento in tal senso NdR] , la tutela della riservatezza non può assumere un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi. Il principio di trasparenza che informa l'ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione si frappone, infatti, ad una soluzione che impedisca all'interessato di conoscere i contenuti degli esposti e i loro autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato esito negativo (T.A.R. Venezia, sez. I, 06/07/2023, n. 995; T.A.R. Roma, sez. II, 12/01/2023, n. 538). La presentazione di un esposto non può, poi, considerarsi un fatto circoscritto al suo autore e all'Amministrazione competente all'avvio di un eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti comunque incisi in qualità di denunciati, per cui anche tale documento può essere oggetto di ostensione; in particolare, al di fuori di particolari ipotesi in cui in ragione dei rapporti con il soggetto denunciato il soggetto denunciante potrebbe essere esposto ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, la tutela della riservatezza non può assumere un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi (T.A.R. Latina, sez. I, 23/06/2022, n. 551) ” (cfr. in tal senso anche Cons. St., n. 1450/2022 e T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia, I, n. 329/2024).
Alla luce di ciò, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende che il Comune è tenuto a consentire l’ostensione anche dell’esposto afferente al fascicolo edilizio in questione, non potendo legittimamente opporre alcun profilo di riservatezza o segretezza idoneo a prevalere sul diritto all’ostensione integrale del ricorrente.
11 – In definitiva, il ricorso risulta in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e per il resto va accolto, in quanto è fondato per gli aspetti in precedenza spiegati.
Per l’effetto, deve quindi disporsi:
- l’annullamento del provvedimento del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, nella parte in cui non ha consentito l’accesso all’esposto presentato da terzi;
- l’accertamento, alla luce della normativa di cui alla l. n. 241/1990, della sussistenza del diritto di quest’ultimo di accedere al predetto esposto;
- l’ordine al Comune di -OMISSIS- di consentire alla ricorrente l’accesso integrale all’esposto, completo dei relativi allegati;
L’accesso dovrà avvenire mediante estrazione di copia, con oneri di segreteria a carico del richiedente, in via cartacea o telematica, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina sin d’ora quale commissario ad acta , per il caso di inerzia dell’Amministrazione perdurante oltre il suddetto termine, il Prefetto di Frosinone (con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario del suo ufficio). Il Commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte ricorrente, che avrà cura di comunicargli l’intervenuta vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere in luogo del Comune agli adempimenti descritti al paragrafo n. 11, nell’ulteriore termine di trenta giorni.
12 - Le spese legali, nei rapporti fra il Comune e il ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali nei confronti di tutte le altre Amministrazioni intimate, che non hanno adottato l’atto impugnato né hanno dato causa al contegno omissivo del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui al par. 11 della motivazione.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato già versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la vicenda oggetto del presente contenzioso.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente FF
NO LI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LI | AN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.