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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10959/2020
Il Giudice VA NC NT, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RINALDI Parte_1
AN, CI AB e LI AL
ricorrente
contro
Contr
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t.
US LO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale e per la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato servizio come docente precario alle dipendenze del dall'anno scolastico Controparte_2
2000/2001 e di essere stato immesso in ruolo in data 01.09.2017; lamentando l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera operato ai sensi dell'art. 485, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994, in palese violazione del diritto euro-unitario per il mancato riconoscimento a fini economici della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dall'accordo collettivo del 19.07.2011 e dall'accordo collettivo del 04.08.2011, risultando la disposizione invocata non conforme ai principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo;
affermando la sussistenza di un credito retributivo differenziale pari alla complessiva somma di € 4.371,67 dal dicembre 2015 al 30 aprile 2019, agiva in giudizio per il riconoscimento della clausola di salvaguardia sancita dall'accordo collettivo del 04.08.2011 e del diritto alla progressione stipendiale come riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato e per la condanna dell'amministrazione al pagamento del trattamento retributivo differenziale per come calcolato oltre interessi, vinte le spese processuali da distrarsi.
Produceva documentazione.
Costituitosi il preliminarmente eccepiva la Controparte_2 maturata estinzione per prescrizione dei crediti retributivi vantati nei limiti del quinquennio antecedente la proposizione delle domande e, nel merito, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso, tenuto conto della insussistenza di una violazione in concreto del principio di pari trattamento di derivazione comunitaria, e per domandare il rigetto delle domande promosse, contestando i conteggi prodotti, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU per la determinazione dei crediti retributivi differenziali contesi.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Le domande avanzate in ricorso sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Pag. 2 di 17 Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole questioni controverse al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce della giurisprudenza intervenute nella specifica materia in esame.
1. Sulla prescrizione
Deve ritenersi oramai consolidato l'orientamento della Suprema Corte che distingue tra anzianità di servizio, quale mero fatto giuridico, e diritti di credito che sulla prima (l'anzianità di servizio) si fondano.
1.1. In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… questa
Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n.
4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1
Pag. 3 di 17 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass.
12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez.
Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere
Pag. 4 di 17 liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto
1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre
1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali
Pag. 5 di 17 di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
… (omissis)…”1.
1.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, dovendo ritenersi pacifico tra le parti che l'unico atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal ricorso introduttivo del presente giudizio, dovranno essere riconosciute esclusivamente le differenze retributive maturate dal ricorrente nel quinquennio antecedente la data del 07.01.2021 di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione.
1.3. Si consideri, inoltre, che con una importante pronuncia resa a sezioni unite la Corte di cassazione ha risolto un contrasto interno affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto sia per i rapporti stabili che per i rapporti a termine.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 36197/2023 cui dare continuità: “… (omissis)…
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus.
Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera
Pag. 6 di 17 aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela… (omissis)…”.
2. Sul diritto alla progressione stipendiale
Tanto premesso, nel merito, occorre affermare la parziale fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente che dovranno essere accolte nei limiti appena sopra evidenziati, tenuto conto, altresì, dei precedenti della Suprema Corte di cassazione intervenuti in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c.
2.1. Occorre immediatamente chiarire che nel caso in esame vengono in rilievo due diversi istituti: la ricostruzione della carriera e l'applicazione della clausola di salvaguardia anche ai docenti assunti a tempo determinato alla data del 1° settembre 2010 e poi immessi in ruolo per la corretta individuazione della fascia stipendiale reclamata dalla parte ricorrente.
2.2. Entrambi gli istituti richiamati incidono sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di precariato ma, in ogni caso, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato.
2.3. Come chiaramente affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 3810/2022, si tratta di distinte condizioni di impiego e, pertanto, il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve essere valutato in relazione alla condizione che viene in rilievo e non all'esito di una comparazione globale dell'intero trattamento riservato all'assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato.
Pag. 7 di 17 2.4. Chiarita la reale portata delle domande promosse dalla parte ricorrente, occorre affermare, innanzitutto, la fondatezza di quella diretta all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal
CCNL del 19.07.2011.
La Suprema Corte di cassazione, infatti, con orientamento oramai costante, ha affermato la natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 02 e 3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio.
Per la Cassazione si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata.
Ne consegue che la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che la Corte di Cassazione ha in più occasioni indicato a partire dalla pronuncia n. 23868/2016.
A tal fine occorre richiamare il costante orientamento della Suprema
Corte in questa materia, di recente ribadito anche con la pronuncia n.
9050/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Trovano applicazione i principi già affermati da questa Corte in analoga controversia con la sentenza n. 6132 del 2025, ai quali si intende dare continuità.
Pag. 8 di 17 Correttamente la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n.
2924, ribadito da successive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno 2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione questa Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nel recente arresto del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, , in Persona_1 causa C-177/10, ha evidenziato che "norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di "condizioni di impiego"" e, pertanto, non si sottraggono al divieto "di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive." (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
3.1. Il Ministero ricorrente non contesta in questa sede il principio affermato né adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo
Pag. 9 di 17 determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo, bensì, come si è evidenziato nella sintesi del motivo, fa leva unicamente sulla "discriminazione alla rovescia" che l'applicazione congiunta della clausola di salvaguardia e dell'istituto della ricostruzione della carriera, come disciplinato dagli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n.
297/1994, determinerebbe in danno dell'assunto ab origine a tempo indeterminato, nei casi in cui ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali previste dal sistema previgente, venga fatto valere, non il servizio effettivamente prestato, bensì l'anzianità riconosciuta in base alla fictio iuris prevista dal citato art. 489. Sulla premessa che l'estensione della clausola di salvaguardia anche ai docenti assunti a tempo determinato alla data del 1° settembre
2010 e poi immessi in ruolo consentirebbe agli stessi una progressione stipendiale più favorevole rispetto a quella degli insegnanti assunti ab origine a tempo indeterminato, deduce che, per ciò solo, la disposizione contrattuale non potrebbe essere disapplicata, risultando giustificata da una ragione oggettiva. La tesi, seppure suggestiva, non merita condivisione, innanzitutto perché fa leva su un principio, che questa Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019 n. 31149, che non si attaglia alla fattispecie. In quel caso, infatti, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente
(l'articolo 14, comma 1, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 ha riformulato gli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato,
Pag. 10 di 17 prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, L.
3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato D.L. n.
69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi, valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris. Il riferimento alla "commistione di regimi", quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici.
3.2. Nel caso di specie, al contrario, vengono in rilievo due diversi istituti, che, seppure incidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato.
Pag. 11 di 17 Si tratta, quindi, di distinte "condizioni di impiego" e, pertanto, come questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. 29 dicembre 2022 n. 38100) il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve essere valutato in relazione alla condizione che viene in rilievo e non all'esito di una comparazione globale dell'intero trattamento riservato all'assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato.
3.3. Ciò detto, nel richiamare integralmente la motivazione delle pronunce citate al punto 3, non si può dubitare della natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 02 e
3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio. Si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata, sicché la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che questa Corte ha in più occasioni indicato a partire da Cass. 23 novembre 2016 n. 23868.
3.4. È incontestato che la lavoratrice, sulla base dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, ove la clausola di
Pag. 12 di 17 salvaguardia non fosse stata limitata ai soli assunti a tempo indeterminato, avrebbe avuto titolo ad essere collocata al momento dell'immissione in ruolo, avvenuta il 1° settembre 2019, nella seconda delle fasce stipendiali previgenti (3-8) e ciò sia considerando l'anzianità indicata nel decreto di ricostruzione della carriera (6 anni), sia quella effettiva di servizio allegata dal . CP_2
Si è, quindi, in ogni caso in presenza di un trattamento deteriore per il periodo 1° settembre 2019/1 novembre 2022
(data del passaggio riconosciuto dal alla successiva CP_2 fascia stipendiale 9/14), che non può essere giustificato facendo leva sulla circostanza che la maggiore anzianità rispetto al servizio effettivo (peraltro si tratta di allegazione che la Corte territoriale non ha verificato in quanto ritenuta irrilevante e che in questa sede la controricorrente contesta) ha consentito il conseguimento "anticipato" della fascia 9/14, riconosciuto a partire dal 1° novembre 2022 in luogo del 1° marzo 2026 (data, questa, che il indica come quella CP_2 di conseguimento di effettivi 8 anni di servizio).
Nella citata pronuncia del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, la
Corte di Giustizia ha, infatti, osservato che la violazione o meno della clausola 4 dell'Accordo quadro deve essere verificata " alla luce degli elementi di fatto e di diritto che possono essere accertati al momento in cui quest'ultima è invocata dalla persona che ritiene di esserne colpita, senza che possano essere presi in considerazione eventuali elementi futuri, la cui esistenza stessa e la cui esatta portata restano possano essere presi in considerazione eventuali elementi futuri, la cui esistenza stessa e la cui esatta portata restano incerte a tale momento" (punto 48) ed ha ulteriormente specificato che un meccanismo futuro di riallineamento della retribuzione, di portata
Pag. 13 di 17 limitata perché non retroattivo, non vale a giustificare la disparità di trattamento, sia perché incerto (lo stesso, infatti, non potrebbe operare in caso di risoluzione per qualunque causa del rapporto), sia in quanto " la circostanza che, in taluni casi, l'applicazione di tale meccanismo possa eventualmente essere favorevole ai docenti interessati è, se del caso, atta a compensare soltanto parzialmente la differenza di trattamento subita " (punto 47). D'altro canto la stessa Corte di Giustizia ha in più occasioni osservato che la finalità di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, che sono quelle che il fa valere in questa sede, non può integrare una CP_2 ragione obiettiva "quando la normativa nazionale di cui trattasi esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione" (CGUE 30 novembre 2023 in causa c-
270/22, punto 74). È quanto si realizza nella fattispecie, perché la clausola di salvaguardia della cui legittimità si discute non considera affatto il servizio prestato sulla base del rapporto a tempo determinato, escluso ai fini della sua applicazione nella sua totalità.
4. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto già enunciati da Cass. n.
6132 del 2025, di seguito riportato: "L'art. 2 del CCNL 4 agosto
2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-
8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire,
Pag. 14 di 17 sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre
2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 13 giugno 2023 n. 69.
La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito". … (omissis)…”
Facendo concreta applicazione dei princìpi appena richiamati deve essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del 04.08.2011 e ad essere collocato nella corretta fascia retributiva.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal 07.01.2016 corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del
04.08.2011 e del collocamento nella corretta fascia retributiva oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione
Pag. 15 di 17 monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del 04.08.2011 e ad essere collocato nella corretta fascia retributiva;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate dal
07.01.2016 corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del 04.08.2011 e del collocamento nella corretta fascia retributiva oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
Pag. 16 di 17 - compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 735,33, di cui € 686,33 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 49,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/11/2025 Il Giudice del lavoro
VA NC NT
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 2232/2020.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10959/2020
Il Giudice VA NC NT, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RINALDI Parte_1
AN, CI AB e LI AL
ricorrente
contro
Contr
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t.
US LO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale e per la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato servizio come docente precario alle dipendenze del dall'anno scolastico Controparte_2
2000/2001 e di essere stato immesso in ruolo in data 01.09.2017; lamentando l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera operato ai sensi dell'art. 485, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994, in palese violazione del diritto euro-unitario per il mancato riconoscimento a fini economici della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dall'accordo collettivo del 19.07.2011 e dall'accordo collettivo del 04.08.2011, risultando la disposizione invocata non conforme ai principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo;
affermando la sussistenza di un credito retributivo differenziale pari alla complessiva somma di € 4.371,67 dal dicembre 2015 al 30 aprile 2019, agiva in giudizio per il riconoscimento della clausola di salvaguardia sancita dall'accordo collettivo del 04.08.2011 e del diritto alla progressione stipendiale come riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato e per la condanna dell'amministrazione al pagamento del trattamento retributivo differenziale per come calcolato oltre interessi, vinte le spese processuali da distrarsi.
Produceva documentazione.
Costituitosi il preliminarmente eccepiva la Controparte_2 maturata estinzione per prescrizione dei crediti retributivi vantati nei limiti del quinquennio antecedente la proposizione delle domande e, nel merito, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso, tenuto conto della insussistenza di una violazione in concreto del principio di pari trattamento di derivazione comunitaria, e per domandare il rigetto delle domande promosse, contestando i conteggi prodotti, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU per la determinazione dei crediti retributivi differenziali contesi.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Le domande avanzate in ricorso sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Pag. 2 di 17 Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole questioni controverse al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce della giurisprudenza intervenute nella specifica materia in esame.
1. Sulla prescrizione
Deve ritenersi oramai consolidato l'orientamento della Suprema Corte che distingue tra anzianità di servizio, quale mero fatto giuridico, e diritti di credito che sulla prima (l'anzianità di servizio) si fondano.
1.1. In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… questa
Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n.
4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1
Pag. 3 di 17 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass.
12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez.
Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere
Pag. 4 di 17 liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto
1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre
1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali
Pag. 5 di 17 di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
… (omissis)…”1.
1.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, dovendo ritenersi pacifico tra le parti che l'unico atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dal ricorso introduttivo del presente giudizio, dovranno essere riconosciute esclusivamente le differenze retributive maturate dal ricorrente nel quinquennio antecedente la data del 07.01.2021 di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione.
1.3. Si consideri, inoltre, che con una importante pronuncia resa a sezioni unite la Corte di cassazione ha risolto un contrasto interno affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre sempre in costanza di rapporto sia per i rapporti stabili che per i rapporti a termine.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 36197/2023 cui dare continuità: “… (omissis)…
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus.
Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera
Pag. 6 di 17 aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela… (omissis)…”.
2. Sul diritto alla progressione stipendiale
Tanto premesso, nel merito, occorre affermare la parziale fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente che dovranno essere accolte nei limiti appena sopra evidenziati, tenuto conto, altresì, dei precedenti della Suprema Corte di cassazione intervenuti in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c.
2.1. Occorre immediatamente chiarire che nel caso in esame vengono in rilievo due diversi istituti: la ricostruzione della carriera e l'applicazione della clausola di salvaguardia anche ai docenti assunti a tempo determinato alla data del 1° settembre 2010 e poi immessi in ruolo per la corretta individuazione della fascia stipendiale reclamata dalla parte ricorrente.
2.2. Entrambi gli istituti richiamati incidono sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di precariato ma, in ogni caso, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato.
2.3. Come chiaramente affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 3810/2022, si tratta di distinte condizioni di impiego e, pertanto, il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve essere valutato in relazione alla condizione che viene in rilievo e non all'esito di una comparazione globale dell'intero trattamento riservato all'assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato.
Pag. 7 di 17 2.4. Chiarita la reale portata delle domande promosse dalla parte ricorrente, occorre affermare, innanzitutto, la fondatezza di quella diretta all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal
CCNL del 19.07.2011.
La Suprema Corte di cassazione, infatti, con orientamento oramai costante, ha affermato la natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 02 e 3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio.
Per la Cassazione si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata.
Ne consegue che la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che la Corte di Cassazione ha in più occasioni indicato a partire dalla pronuncia n. 23868/2016.
A tal fine occorre richiamare il costante orientamento della Suprema
Corte in questa materia, di recente ribadito anche con la pronuncia n.
9050/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… Trovano applicazione i principi già affermati da questa Corte in analoga controversia con la sentenza n. 6132 del 2025, ai quali si intende dare continuità.
Pag. 8 di 17 Correttamente la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n.
2924, ribadito da successive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno 2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente.
Si tratta di un principio alla cui enunciazione questa Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nel recente arresto del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, , in Persona_1 causa C-177/10, ha evidenziato che "norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di "condizioni di impiego"" e, pertanto, non si sottraggono al divieto "di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive." (punti 33 e 34 della pronuncia citata).
3.1. Il Ministero ricorrente non contesta in questa sede il principio affermato né adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo
Pag. 9 di 17 determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo, bensì, come si è evidenziato nella sintesi del motivo, fa leva unicamente sulla "discriminazione alla rovescia" che l'applicazione congiunta della clausola di salvaguardia e dell'istituto della ricostruzione della carriera, come disciplinato dagli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n.
297/1994, determinerebbe in danno dell'assunto ab origine a tempo indeterminato, nei casi in cui ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali previste dal sistema previgente, venga fatto valere, non il servizio effettivamente prestato, bensì l'anzianità riconosciuta in base alla fictio iuris prevista dal citato art. 489. Sulla premessa che l'estensione della clausola di salvaguardia anche ai docenti assunti a tempo determinato alla data del 1° settembre
2010 e poi immessi in ruolo consentirebbe agli stessi una progressione stipendiale più favorevole rispetto a quella degli insegnanti assunti ab origine a tempo indeterminato, deduce che, per ciò solo, la disposizione contrattuale non potrebbe essere disapplicata, risultando giustificata da una ragione oggettiva. La tesi, seppure suggestiva, non merita condivisione, innanzitutto perché fa leva su un principio, che questa Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019 n. 31149, che non si attaglia alla fattispecie. In quel caso, infatti, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente
(l'articolo 14, comma 1, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 ha riformulato gli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato,
Pag. 10 di 17 prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, L.
3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato D.L. n.
69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi, valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris. Il riferimento alla "commistione di regimi", quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici.
3.2. Nel caso di specie, al contrario, vengono in rilievo due diversi istituti, che, seppure incidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato.
Pag. 11 di 17 Si tratta, quindi, di distinte "condizioni di impiego" e, pertanto, come questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. 29 dicembre 2022 n. 38100) il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve essere valutato in relazione alla condizione che viene in rilievo e non all'esito di una comparazione globale dell'intero trattamento riservato all'assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato.
3.3. Ciò detto, nel richiamare integralmente la motivazione delle pronunce citate al punto 3, non si può dubitare della natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 02 e
3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio. Si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata, sicché la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che questa Corte ha in più occasioni indicato a partire da Cass. 23 novembre 2016 n. 23868.
3.4. È incontestato che la lavoratrice, sulla base dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, ove la clausola di
Pag. 12 di 17 salvaguardia non fosse stata limitata ai soli assunti a tempo indeterminato, avrebbe avuto titolo ad essere collocata al momento dell'immissione in ruolo, avvenuta il 1° settembre 2019, nella seconda delle fasce stipendiali previgenti (3-8) e ciò sia considerando l'anzianità indicata nel decreto di ricostruzione della carriera (6 anni), sia quella effettiva di servizio allegata dal . CP_2
Si è, quindi, in ogni caso in presenza di un trattamento deteriore per il periodo 1° settembre 2019/1 novembre 2022
(data del passaggio riconosciuto dal alla successiva CP_2 fascia stipendiale 9/14), che non può essere giustificato facendo leva sulla circostanza che la maggiore anzianità rispetto al servizio effettivo (peraltro si tratta di allegazione che la Corte territoriale non ha verificato in quanto ritenuta irrilevante e che in questa sede la controricorrente contesta) ha consentito il conseguimento "anticipato" della fascia 9/14, riconosciuto a partire dal 1° novembre 2022 in luogo del 1° marzo 2026 (data, questa, che il indica come quella CP_2 di conseguimento di effettivi 8 anni di servizio).
Nella citata pronuncia del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, la
Corte di Giustizia ha, infatti, osservato che la violazione o meno della clausola 4 dell'Accordo quadro deve essere verificata " alla luce degli elementi di fatto e di diritto che possono essere accertati al momento in cui quest'ultima è invocata dalla persona che ritiene di esserne colpita, senza che possano essere presi in considerazione eventuali elementi futuri, la cui esistenza stessa e la cui esatta portata restano possano essere presi in considerazione eventuali elementi futuri, la cui esistenza stessa e la cui esatta portata restano incerte a tale momento" (punto 48) ed ha ulteriormente specificato che un meccanismo futuro di riallineamento della retribuzione, di portata
Pag. 13 di 17 limitata perché non retroattivo, non vale a giustificare la disparità di trattamento, sia perché incerto (lo stesso, infatti, non potrebbe operare in caso di risoluzione per qualunque causa del rapporto), sia in quanto " la circostanza che, in taluni casi, l'applicazione di tale meccanismo possa eventualmente essere favorevole ai docenti interessati è, se del caso, atta a compensare soltanto parzialmente la differenza di trattamento subita " (punto 47). D'altro canto la stessa Corte di Giustizia ha in più occasioni osservato che la finalità di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, che sono quelle che il fa valere in questa sede, non può integrare una CP_2 ragione obiettiva "quando la normativa nazionale di cui trattasi esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione" (CGUE 30 novembre 2023 in causa c-
270/22, punto 74). È quanto si realizza nella fattispecie, perché la clausola di salvaguardia della cui legittimità si discute non considera affatto il servizio prestato sulla base del rapporto a tempo determinato, escluso ai fini della sua applicazione nella sua totalità.
4. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto già enunciati da Cass. n.
6132 del 2025, di seguito riportato: "L'art. 2 del CCNL 4 agosto
2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-
8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire,
Pag. 14 di 17 sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre
2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 13 giugno 2023 n. 69.
La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito". … (omissis)…”
Facendo concreta applicazione dei princìpi appena richiamati deve essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del 04.08.2011 e ad essere collocato nella corretta fascia retributiva.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal 07.01.2016 corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del
04.08.2011 e del collocamento nella corretta fascia retributiva oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione
Pag. 15 di 17 monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del 04.08.2011 e ad essere collocato nella corretta fascia retributiva;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate dal
07.01.2016 corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'applicazione della doppia clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.07.2011 e dal CCNL del 04.08.2011 e del collocamento nella corretta fascia retributiva oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
Pag. 16 di 17 - compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 735,33, di cui € 686,33 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 49,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/11/2025 Il Giudice del lavoro
VA NC NT
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 2232/2020.