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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 19/02/2026, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1431/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA MAURIZIO ANTONIO PAS, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7109/2020 depositato il 21/12/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 888/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 24/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 224324 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di primo grado il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n°224324 del 19 ottobre
2018 notificate dall'A.T.O. Me 1 S.p.A. il 12 gennaio 2019 ed avente ad oggetto la somma di € 1.058,60 dovuta a titolo di T.I.A. relativa all'anno 2006, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi: a) omessa notifica delle fatture presupposte;
b) maturata prescrizione quinquennale del credito tributario preteso;
c) difetto di motivazione;
d) illegittimità delle voci addebitate. A.T.O. Me 1 S.p.A. si costituiva opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto infondato. Con sentenza n. 888/2020 depositata il 20 febbraio 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 10, ha accolto il motivo di ricorso inerente all'eccepita prescrizione poiché non vi era prova in atti che le fatture presupposte fossero state notificate al contribuente e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato e condannato l'A.T.O. Me 1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 250,00 oltre oneri accessori ed € 30,00 per contributo unificato.
Con l'appello notificato in data 23 novembre 2020 presso l'indirizzo di p.e.c. dell'avvocato domiciliatario del contribuente e depositato il 21 dicembre 2020 l'A.T.O. Me 1 S.p.A. in liquidazione domandava la riforma della predetta sentenza.
Il contribuente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'appello.
Nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, tratteneva l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per omessa prova della tempestività della notifica.
L'appellante, infatti, sostiene che spetti al contribuente provare il momento in cui l'atto tributario impugnato gli è stato notificato.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni» (Cassazione civile sez. trib., 30/05/2024, n.15224). Ed invero, non tutti i profili di nullità della cartella di pagamento, e neppure di invalidità della sua notifica, consentono di per sé di proporre impugnazione al di fuori del termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art.21 D.Lgs. n.546/1992.
Inoltre, «la tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ed è onere del ricorrente che ha impugnato le cartelle, dimostrare il momento in cui ha avuto conoscenza di ciascuna cartella ai fini della dimostrazione di averla impugnata entro i 60 giorni di cui all'art.21 cit., decorrente da quell'esatto momento» (Cassazione civile sez. trib., 30/05/2024, n.15224). Con riguardo al caso in esame, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accertato che l'atto impugnato è stato notificato al contribuente in data 12 gennaio 2019. L'A.T.O. Me 1 S.p.A. in liquidazione ha, invece, contestato la data di ricezione e poiché la prova della notifica dell'atto è in possesso della medesima, avendo ricevuto la relativa cartolina di ritorno comprovante il perfezionamento del procedimento di notificazione, costituiva suo precipuo onere produrre in giudizio siffatto documento.
Non essendo la prova della notifica stata prodotta in atti, il motivo è destituito di fondamento.
2. Con il secondo motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione appellata poiché le impugnate intimazioni di pagamento sarebbero state precedute dalla comunicazione delle relative fatture che, pur non costituendo atti presupposti in ragione della loro natura non provvedimentale o amministrativa, costituirebbero, comunque, atti idonei ad interrompere la prescrizione.
La Corte osserva che, secondo quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, “Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi (...), come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria... " (così Cass., Sez. Trib. Civ., 1 febbraio 2019, n. 3061).
Difatti, per quanto più direttamente rileva nella fattispecie in esame, la Corte costituzionale con la pronuncia del 24 luglio 2009, n. 238 ha dato seguito a quanto già precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA, nella parte in cui ha ritenuto (facoltativamente) impugnabili anche le fatture emesse dal gestore, così riconoscendo in esse la stessa funzione di accertamento e di liquidazione dei tributi svolta dagli atti compresi nell'elenco di cui al D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art. 19.
Va rammentato sul punto che, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (TIA), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione (cfr. Cass., Sez. Trib. Civ., 8 aprile 2022, n. 11481, che richiama Cass., Sez.
5, 9 agosto 2007, n. 17526; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675;
Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2021, n. 14200; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. Trib.
Civ. 5 maggio 2022 nn. 14302 e 14302), con ciò accreditando l'ordine di idee secondo cui la predisposizione e la notifica della fattura volta alla liquidazione ed al pagamento della TIA siano operazioni ancora riconducibili alla fase di accertamento dell'imposta, come tale suscettibile di contestazioni (anche immediata, contro la stessa fattura, sia pure in termini facoltativi o successivi, contro la cartella di pagamento) da parte del contribuente.
Si tratta, in particolare, "di una fase che si colloca" a monte di quella propriamente della riscossione, costituita dall'emissione della cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo, per cui, com'e' stato osservato, non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204 - sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma con affermazione di principio valevole anche nella fattispecie in rassegna - che richiama Cass.,
Sez. VI/V, 20 aprile 2021, n 10334; Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204).
Pertanto, va dato seguito al principio, di natura generale, secondo cui, costituendo la fattura la prima manifestazione della pretesa impositiva, "l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che (...) è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né ad interruzione", dovendo, sul punto, aggiungersi che "la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/16)" (cfr. Cass. Sez. Trib., 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma affermando principi applicabili alla fattispecie in rassegna).
Principio questo successivamente ribadito dalla Corte Suprema, in tema di tributi locali, confermando che " la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/16; S.U. n. 40543 del 17.12.2021, seguite da Cass. n. 16229/2022; n. 21135/2022; n. 21810/2022; n. 352/2021)
", precisando ancora una volta che "non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)" e sottolineando che "(...) gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43,D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57,D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 per i tributi erariali e L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 161, per i tributi locali)" (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 27 marzo 2023, n. 8568). Collocata, dunque, alla stregua delle riflessioni che precedono, la fattura in questione nell'ambito del procedimento di accertamento, sovviene la previsione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, secondo cui - per quanto ora rileva - "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono... all'accertamento d'ufficio (...) degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (...) a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui (...) il versamento (...)avrebbe(ro) dovuto essere effettuato(i) (...)", così stabilendo, quindi, espressamente, che si tratta di un termine di decadenza (cfr. in ogni caso, sulla natura decadenziale del termine Cass. Sez. VI/Trib., 28 ottobre 2022, n. 31897, che richiama
Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5, 21 ottobre
2020, n. 22900).
A tale ricostruzione non osta - a giudizio del Collegio - il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la fattura in esame costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dal D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (cfr. tra le tante;
Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213, cit. che richiama Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un.,
11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150;
Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259).
La configurabilità dell'impugnazione della fattura in termini di facoltà e non di onere sta, infatti, solo a significare che al suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento, la cristallizzazione del relativo credito, ma nulla toglie al fatto che con tale atto la pretesa impositiva si sia manifestata ed esternata, seppure non ancora in forma autoritativa secondo uno degli atti tipizzati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19. Il che è quanto basta per impedire la decadenza dall'esercizio del potere impositivo, compiutosi invece merce' la notifica dell'atto in questione, ferma restando ogni successiva contestazione.
Pertanto, l'omessa impugnazione delle fatture non implica il consolidamento della pretesa tributaria.
Con riguardo all'eccepita prescrizione occorre rilevare che le fatture richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata non sono state prodotte con le relative relate.
Pertanto, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in primo grado sia fondata, poiché le impugnate ingiunzioni di pagamento sono state notificate il 19 gennaio 2019, ossia oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, il secondo motivo di appello è infondato.
3. Con il terzo motivo di appello si lamenta l'erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui ha statuito la condanna della Società d'Ambito alle spese processuali.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, infatti, ha correttamente applicato il principio della soccombenza, non rinvenendo elementi idonei per compensare le spese processuali.
Il che, di per sé, rende la decisione non censurabile in appello.
Pertanto, anche il secondo motivo è infondato come, quindi, l'intero appello che, dunque, deve essere respinto.
4. La mancata costituzione in giudizio del contribuente esonera la Corte dalla statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Regione Sicilia, Sez. 16, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026. Il Presidente Estensore
Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA MAURIZIO ANTONIO PAS, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7109/2020 depositato il 21/12/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 888/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 24/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 224324 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di primo grado il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n°224324 del 19 ottobre
2018 notificate dall'A.T.O. Me 1 S.p.A. il 12 gennaio 2019 ed avente ad oggetto la somma di € 1.058,60 dovuta a titolo di T.I.A. relativa all'anno 2006, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi: a) omessa notifica delle fatture presupposte;
b) maturata prescrizione quinquennale del credito tributario preteso;
c) difetto di motivazione;
d) illegittimità delle voci addebitate. A.T.O. Me 1 S.p.A. si costituiva opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto infondato. Con sentenza n. 888/2020 depositata il 20 febbraio 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 10, ha accolto il motivo di ricorso inerente all'eccepita prescrizione poiché non vi era prova in atti che le fatture presupposte fossero state notificate al contribuente e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato e condannato l'A.T.O. Me 1 S.p.A. in liquidazione alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 250,00 oltre oneri accessori ed € 30,00 per contributo unificato.
Con l'appello notificato in data 23 novembre 2020 presso l'indirizzo di p.e.c. dell'avvocato domiciliatario del contribuente e depositato il 21 dicembre 2020 l'A.T.O. Me 1 S.p.A. in liquidazione domandava la riforma della predetta sentenza.
Il contribuente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'appello.
Nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, tratteneva l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per omessa prova della tempestività della notifica.
L'appellante, infatti, sostiene che spetti al contribuente provare il momento in cui l'atto tributario impugnato gli è stato notificato.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni» (Cassazione civile sez. trib., 30/05/2024, n.15224). Ed invero, non tutti i profili di nullità della cartella di pagamento, e neppure di invalidità della sua notifica, consentono di per sé di proporre impugnazione al di fuori del termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art.21 D.Lgs. n.546/1992.
Inoltre, «la tardività del ricorso introduttivo è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ed è onere del ricorrente che ha impugnato le cartelle, dimostrare il momento in cui ha avuto conoscenza di ciascuna cartella ai fini della dimostrazione di averla impugnata entro i 60 giorni di cui all'art.21 cit., decorrente da quell'esatto momento» (Cassazione civile sez. trib., 30/05/2024, n.15224). Con riguardo al caso in esame, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accertato che l'atto impugnato è stato notificato al contribuente in data 12 gennaio 2019. L'A.T.O. Me 1 S.p.A. in liquidazione ha, invece, contestato la data di ricezione e poiché la prova della notifica dell'atto è in possesso della medesima, avendo ricevuto la relativa cartolina di ritorno comprovante il perfezionamento del procedimento di notificazione, costituiva suo precipuo onere produrre in giudizio siffatto documento.
Non essendo la prova della notifica stata prodotta in atti, il motivo è destituito di fondamento.
2. Con il secondo motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione appellata poiché le impugnate intimazioni di pagamento sarebbero state precedute dalla comunicazione delle relative fatture che, pur non costituendo atti presupposti in ragione della loro natura non provvedimentale o amministrativa, costituirebbero, comunque, atti idonei ad interrompere la prescrizione.
La Corte osserva che, secondo quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, “Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi (...), come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria... " (così Cass., Sez. Trib. Civ., 1 febbraio 2019, n. 3061).
Difatti, per quanto più direttamente rileva nella fattispecie in esame, la Corte costituzionale con la pronuncia del 24 luglio 2009, n. 238 ha dato seguito a quanto già precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA, nella parte in cui ha ritenuto (facoltativamente) impugnabili anche le fatture emesse dal gestore, così riconoscendo in esse la stessa funzione di accertamento e di liquidazione dei tributi svolta dagli atti compresi nell'elenco di cui al D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art. 19.
Va rammentato sul punto che, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (TIA), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione (cfr. Cass., Sez. Trib. Civ., 8 aprile 2022, n. 11481, che richiama Cass., Sez.
5, 9 agosto 2007, n. 17526; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675;
Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089; Cass., Sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2021, n. 14200; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. Trib.
Civ. 5 maggio 2022 nn. 14302 e 14302), con ciò accreditando l'ordine di idee secondo cui la predisposizione e la notifica della fattura volta alla liquidazione ed al pagamento della TIA siano operazioni ancora riconducibili alla fase di accertamento dell'imposta, come tale suscettibile di contestazioni (anche immediata, contro la stessa fattura, sia pure in termini facoltativi o successivi, contro la cartella di pagamento) da parte del contribuente.
Si tratta, in particolare, "di una fase che si colloca" a monte di quella propriamente della riscossione, costituita dall'emissione della cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo, per cui, com'e' stato osservato, non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204 - sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma con affermazione di principio valevole anche nella fattispecie in rassegna - che richiama Cass.,
Sez. VI/V, 20 aprile 2021, n 10334; Cass., Sez. Trib. Civ., 24 agosto 2022. n. 25204).
Pertanto, va dato seguito al principio, di natura generale, secondo cui, costituendo la fattura la prima manifestazione della pretesa impositiva, "l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che (...) è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né ad interruzione", dovendo, sul punto, aggiungersi che "la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/16)" (cfr. Cass. Sez. Trib., 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma affermando principi applicabili alla fattispecie in rassegna).
Principio questo successivamente ribadito dalla Corte Suprema, in tema di tributi locali, confermando che " la prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/16; S.U. n. 40543 del 17.12.2021, seguite da Cass. n. 16229/2022; n. 21135/2022; n. 21810/2022; n. 352/2021)
", precisando ancora una volta che "non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021 cit.)" e sottolineando che "(...) gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43,D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57,D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 per i tributi erariali e L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 161, per i tributi locali)" (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 27 marzo 2023, n. 8568). Collocata, dunque, alla stregua delle riflessioni che precedono, la fattura in questione nell'ambito del procedimento di accertamento, sovviene la previsione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, secondo cui - per quanto ora rileva - "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono... all'accertamento d'ufficio (...) degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (...) a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui (...) il versamento (...)avrebbe(ro) dovuto essere effettuato(i) (...)", così stabilendo, quindi, espressamente, che si tratta di un termine di decadenza (cfr. in ogni caso, sulla natura decadenziale del termine Cass. Sez. VI/Trib., 28 ottobre 2022, n. 31897, che richiama
Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5, 21 ottobre
2020, n. 22900).
A tale ricostruzione non osta - a giudizio del Collegio - il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la fattura in esame costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dal D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (cfr. tra le tante;
Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213, cit. che richiama Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un.,
11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150;
Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259).
La configurabilità dell'impugnazione della fattura in termini di facoltà e non di onere sta, infatti, solo a significare che al suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento, la cristallizzazione del relativo credito, ma nulla toglie al fatto che con tale atto la pretesa impositiva si sia manifestata ed esternata, seppure non ancora in forma autoritativa secondo uno degli atti tipizzati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19. Il che è quanto basta per impedire la decadenza dall'esercizio del potere impositivo, compiutosi invece merce' la notifica dell'atto in questione, ferma restando ogni successiva contestazione.
Pertanto, l'omessa impugnazione delle fatture non implica il consolidamento della pretesa tributaria.
Con riguardo all'eccepita prescrizione occorre rilevare che le fatture richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata non sono state prodotte con le relative relate.
Pertanto, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in primo grado sia fondata, poiché le impugnate ingiunzioni di pagamento sono state notificate il 19 gennaio 2019, ossia oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, il secondo motivo di appello è infondato.
3. Con il terzo motivo di appello si lamenta l'erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui ha statuito la condanna della Società d'Ambito alle spese processuali.
Il motivo è destituito di fondamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, infatti, ha correttamente applicato il principio della soccombenza, non rinvenendo elementi idonei per compensare le spese processuali.
Il che, di per sé, rende la decisione non censurabile in appello.
Pertanto, anche il secondo motivo è infondato come, quindi, l'intero appello che, dunque, deve essere respinto.
4. La mancata costituzione in giudizio del contribuente esonera la Corte dalla statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Regione Sicilia, Sez. 16, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026. Il Presidente Estensore
Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale