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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 24214 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del 27 febbraio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 59 presso lo studio dell'avv. Nicola Massafra
che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Luigi Annunziata giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via delle Quattro Fontane n.
20, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società per atto di Controparte_2
, notaio in Roma, in data 4 agosto 2021 rep. 63584 racc. 32903 CP_3
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 278 presso lo studio dell'avv. Marco
Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 27 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
società al fine di veder accertare la responsabilità della Controparte_1
stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 8 novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di Roma Nomentane e per sentirla condannare al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda ha dedotto che il giorno 8 novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di Roma Nomentane, giunta sul quinto gradino della prima rampa della scala che da viale Etiopia conduce ai binari del treno, era caduta, fermandosi solo alla fine della rampa, a causa del fatto che la pedata del gradino, in ferro, era scivolata ed era stata soccorsa da alcuni passanti.
A causa della caduta aveva riportato una frattura della V vertebra sacrale ed ha chioestoi il risarcimento per i postumi riportati e per il danno patrimoniale subito nella sua attività di fisioterapista.
Poiché la richiesta di risarcimento del danno era rimasta senza esito, ha introdotto il presente giudizio, dopo aver espletato il tentativo di negoziazione assistite, per ottenere il
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risarcimento del danno ritenuto dovuto, ritenendo sussistere la responsabilità della società
convenuta sia per omessa custodia sia per insidia.
Si è costituita la società eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva evidenziando che nella convenzione stipulata il 5 ottobre 1983
per a a causa della pioggia in corso e che essendo la scala bagnata stava scendendo facendo uso del corrimano.
A seguito della caduta aveva subito lesioni per ottenere il risarcimento delle quali aveva
CP_ inviato richiesta di risarcimento all' e venendo contattato da di Roma Parte_3
che aveva richiesto documentazione senza, però liquidare il danno.
Aveva, quindi, introdotto il presente giudizio basato sulla responsabilità da custodia da parte del gestore della Stazione ai sensi dell'articolo 2051 cc.
Si è costituita la società eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva in quanto per effetto della convenzione sottoscritta il 5 ottobre 1983
e della appendice integrativa in data 11 dicembre 1985 era stato previsto che alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere connesse all'esercizio della attività
ferroviaria, ivi compresa la rampa in questione provvedesse il Comune di Roma con la espressa previsione che non assumeva alcuna responsabilità al di fuori del lavoro CP_5
di costruzione delle strutture.
Avendo la attrice posto a base della sua domanda la omessa manutenzione della scalinata unico soggetto tenuto alla custodia era il Comune di Roma ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamarlo in causa.
Nel merito ha constato la domanda attrice evidenziando come non fosse staa fornita la prova del fatto e del nesso di causalità anche considerando che tutti i testi indicati su tale circostanza non avevano assistito alla caduta ma erano arrivati solo successivamente.
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Non erano stati neppure provati i requisiti per la configurazione della insidia tenuto conto che il fatto era avvenuto con la luce del giorno anche se era in corso pioggia e non era emerso alcun elemento tale da poter impedire di appressare le condizioni della scala,
peraltro non provate.
Ha eccepito la prova liberatoria del caso fortuito costituito dalla mancata attenzione della attrice nello scendere le scale e sulla mancata prova dell'utilizzo delle ordinarie precauzioni evidenziando come sulla scala, come visibile dalle fotografie prodotte erano presenti i mancorrenti su entrambi i lati della stessa.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato chiesto il risarcimento con particolare riguardo al richiesto danno di natura patrimoniale in relazione alla attività svolta.
Si è costituita , chiamata in causa, deducendo come non fossero stati provati Parte_2
i presupposti della azionata responsabilità non risultando allo stato il fatto ed il nesso di causalità evidenziando come i due testimoni indicati non fossero stati presenti alla caduta ma fossero intervenuti solo in seguito apprendendo i fatti dal racconto della attrice che li aveva contattati telefonicamente.
Di conseguenza non vi era la necessaria prova dal momento che nel caso della responsabilità da custodia era necessaria la prova del fatto e del nesso di causalità affinché
insorgesse la presunzione di responsabilità in capo al custode che poteva liberarsi dando prova del caso fortuito, mentre nel caso della responsabilità da insidia era necessario che l'attore provasse tutti gli elementi richiesti dall'articolo 2043 cc, oltre ai due requisiti specifici per la configurabilità della insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Al riguardo ha evidenziato che la mattina dell'incidente era in corso pioggia e nessun elemento di prova era stato fornito in relazione al fatto che la attrice avesse fatto usi della diligenza richiesta nello scendere una scala, peraltro posta all'aperto e quindi necessariamente bagnata dalla pioggia in corso, facendo uso, in particolare dei
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mancorrenti presenti anche in conseguenza del principio di autoresponsabilità che informa l'utilizzo da parte degli utenti dei beni demaniali.
Sulla base di tali elementi ha eccepito il caso fortuito costituito dal comportamento disattento della attrice e della non configurabilità della insidia essendo visibile e prevedibile che i gradini fosse bagnati.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento ed in particolare il danno patrimoniale richiesto.
In relazione alla chiamata in causa ha dedotto che nel caso si accertasse che uk fatto era stato causato da un difetto di costruzione della scala e non della manutenzione della stessa, la responsabilità doveva essere ascritta alla società Controparte_1
chiamante in causa.
Respinte le richieste istruttorie essendo risultato che i testi indicati da parte attrice non erano stati presenti all'incidente essendo stati informati del fatto dalla attrice telefonicamente ed essendosi recati sul posto dopo la telefonata,
Ha dedotto che la scalinata sulla quale l'attrice aveva dedotto che si fosse verificata la caduta rispettava la normativa di legge ed in particolare il materiale dei gradini era realizzato in materiale certificato anti sdrucciolamento con normale illuminazione e mancorrenti laterali.
Ha dedotto, inoltre, la insussistenza di responsabilità nel caso di presenza di liquidi introdotti dalle persone che utilizzavano le scale ed il caso fortuito rappresentato dal comportamento colposo dell'utilizzatore della scala.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato chiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità
civile.
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Si è costituita di Roma eccependo la mancata prova del fatto, non Parte_3
risultando presentata alcuna segnalazione dello stesso prima della richiesta di risarcimento del danno.
Ha evidenziato come la contestazione relativa alla mancanza di strisce antiscivolo non fosse fondata risultando documentato che sulla scalea in questione era stato montato materiale certificato ai sensi di legge anche in relazione al coefficiente di attrito che lo rendeva antiscivolo e quindi la struttura della scala in sé non era idonea a costituire un pericolo.
Ha contestato la sussistenza della responsabilità da custodia non essendo stato provato il comportamento diligente dell'attore nel far uso delle scale e la mancata prova che qualora fosse presente una sostanza viscida su di un gradino, la caduta fosse stata determinata da tale sostanza e che la stessa fosse presente sul gradino da quel minimo di tempo da consentire alla struttura di avvedersi del problema e di porvi rimedio.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento.
Espletata la negoziazione assistita, escusso un teste, la causa è stata decisa alla udienza del 21 luglio 2022 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 8 novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di Roma Nomentane, scala esterna senza copertura e con in corso pioggia, giunta sul quinto gradino della prima rampa della scala che da viale Etiopia
conduce ai binari del treno, era caduta, fermandosi solo alla fine della rampa, a causa del fatto che la pedata del gradino, in ferro, era scivolata per la presenza di una sostanza scivolosa non visibile, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia di cui
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all'articolo 2051 cc, la responsabilità da insidia e comunque la responsabilità conseguente al contratto di trasporto.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005).
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione
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dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della scalinata esterna di accesso alla Stazione
al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso
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e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio
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secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità
del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod.
civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la
S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo,
pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati, oltre agli elementi indicati dall'articolo
2043 cc, gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre,
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l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
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11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso
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fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Poste queste premesse si può esaminare la domanda proposta dall'attrice.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 8
novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di
Roma Nomentane, scala esterna e non coperta mentre era incorso pioggia, giunta sul quinto gradino della prima rampa della scala che da viale Etiopia conduce ai binari del treno, pur tenendosi al mancorrente, era caduta, fermandosi solo alla fine della rampa, a causa del fatto che la pedata del gradino, in ferro, era coperta da una fanghiglia scivolosa e la parte finale del gradino era consumata per l'uso.
Di conseguenza la attrice doveva provare di essere scivolata sul quinto gradino mentre scendeva la scala, che detto gradino presentasse una fanghiglia viscida, che lo stesso fosse consumato e che, mentre scendeva, si teneva al mancorrente della scala, essendo in corso pioggia ed essendo i gradini necessariamente bagnati essendo la scala scoperta-
Sotto questo aspetto la teste non ha indicato alcun teste che avesse assistito alla caduta,
avendo indicato di averli contattati dopo essere caduta, trovandosi in fondo alla scala stessa ed avendo raccontato lei ai testimoni i particolari della caduta.
Di conseguenza i testimoni, sul fatto che la caduta fosse avvenuta proprio sul quinto gradino, al fine di valutare le condizioni dello stesso, e che mentre scendeva si teneva al mancorrente, avrebbero dovuto riferire su circostanza basate solo su quanto i testi stessi
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avevano appreso dalla attrice, che, come ha indicato la stessa attrice, quando è stata soccorsa si trovava al fondo della scala.
Tale deposizione non è stata ritenuta ammissibile in quanto non rilevante ai fini della decisione.
Infatti occorre evidenziare che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris"
sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere,
invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio,
quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità
(Cass. Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569; Cass. Sez I, 20 febbraio 2025, n. 4530) .
Di conseguenza nel presente giudizio per la dedotta responsabilità da custodia non ha provato il fatto ed il nesso di causalità, mentre per la responsabilità da insidia, oltre alla mancata prova di come si fosse verificata la caduta e del nesso di causalità, non ha provato neppure gli specifici requisiti previsti la sua configurabilità, essendo chiarante visibile che il gradini fosse bagnati dalla pioggia in corso e percorse da una pluralità di utenti le cui suole delle scarpe trasportavano necessariamente anche residui di polvere e terra che si depositavano sulla scala nel corso dell'uso, e la cui presenza, mista ad acqua, era chiaramente prevedibile.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice articolata sulla responsabilità
extracontrattuale ex articoli 2051 e 2043 cc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta Parte_1
, nei confronti della società nonché da parte di
[...] Controparte_1
quest'ultima nei confronti di Parte_2
* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.259, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi di giudizio ed euro 759 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
* condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, spese che liquida in euro 3.500, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi di giudizio,
oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del 27 febbraio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 59 presso lo studio dell'avv. Nicola Massafra
che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Luigi Annunziata giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via delle Quattro Fontane n.
20, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società per atto di Controparte_2
, notaio in Roma, in data 4 agosto 2021 rep. 63584 racc. 32903 CP_3
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 278 presso lo studio dell'avv. Marco
Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 27 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
società al fine di veder accertare la responsabilità della Controparte_1
stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 8 novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di Roma Nomentane e per sentirla condannare al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda ha dedotto che il giorno 8 novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di Roma Nomentane, giunta sul quinto gradino della prima rampa della scala che da viale Etiopia conduce ai binari del treno, era caduta, fermandosi solo alla fine della rampa, a causa del fatto che la pedata del gradino, in ferro, era scivolata ed era stata soccorsa da alcuni passanti.
A causa della caduta aveva riportato una frattura della V vertebra sacrale ed ha chioestoi il risarcimento per i postumi riportati e per il danno patrimoniale subito nella sua attività di fisioterapista.
Poiché la richiesta di risarcimento del danno era rimasta senza esito, ha introdotto il presente giudizio, dopo aver espletato il tentativo di negoziazione assistite, per ottenere il
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risarcimento del danno ritenuto dovuto, ritenendo sussistere la responsabilità della società
convenuta sia per omessa custodia sia per insidia.
Si è costituita la società eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva evidenziando che nella convenzione stipulata il 5 ottobre 1983
per a a causa della pioggia in corso e che essendo la scala bagnata stava scendendo facendo uso del corrimano.
A seguito della caduta aveva subito lesioni per ottenere il risarcimento delle quali aveva
CP_ inviato richiesta di risarcimento all' e venendo contattato da di Roma Parte_3
che aveva richiesto documentazione senza, però liquidare il danno.
Aveva, quindi, introdotto il presente giudizio basato sulla responsabilità da custodia da parte del gestore della Stazione ai sensi dell'articolo 2051 cc.
Si è costituita la società eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva in quanto per effetto della convenzione sottoscritta il 5 ottobre 1983
e della appendice integrativa in data 11 dicembre 1985 era stato previsto che alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere connesse all'esercizio della attività
ferroviaria, ivi compresa la rampa in questione provvedesse il Comune di Roma con la espressa previsione che non assumeva alcuna responsabilità al di fuori del lavoro CP_5
di costruzione delle strutture.
Avendo la attrice posto a base della sua domanda la omessa manutenzione della scalinata unico soggetto tenuto alla custodia era il Comune di Roma ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamarlo in causa.
Nel merito ha constato la domanda attrice evidenziando come non fosse staa fornita la prova del fatto e del nesso di causalità anche considerando che tutti i testi indicati su tale circostanza non avevano assistito alla caduta ma erano arrivati solo successivamente.
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Non erano stati neppure provati i requisiti per la configurazione della insidia tenuto conto che il fatto era avvenuto con la luce del giorno anche se era in corso pioggia e non era emerso alcun elemento tale da poter impedire di appressare le condizioni della scala,
peraltro non provate.
Ha eccepito la prova liberatoria del caso fortuito costituito dalla mancata attenzione della attrice nello scendere le scale e sulla mancata prova dell'utilizzo delle ordinarie precauzioni evidenziando come sulla scala, come visibile dalle fotografie prodotte erano presenti i mancorrenti su entrambi i lati della stessa.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato chiesto il risarcimento con particolare riguardo al richiesto danno di natura patrimoniale in relazione alla attività svolta.
Si è costituita , chiamata in causa, deducendo come non fossero stati provati Parte_2
i presupposti della azionata responsabilità non risultando allo stato il fatto ed il nesso di causalità evidenziando come i due testimoni indicati non fossero stati presenti alla caduta ma fossero intervenuti solo in seguito apprendendo i fatti dal racconto della attrice che li aveva contattati telefonicamente.
Di conseguenza non vi era la necessaria prova dal momento che nel caso della responsabilità da custodia era necessaria la prova del fatto e del nesso di causalità affinché
insorgesse la presunzione di responsabilità in capo al custode che poteva liberarsi dando prova del caso fortuito, mentre nel caso della responsabilità da insidia era necessario che l'attore provasse tutti gli elementi richiesti dall'articolo 2043 cc, oltre ai due requisiti specifici per la configurabilità della insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
Al riguardo ha evidenziato che la mattina dell'incidente era in corso pioggia e nessun elemento di prova era stato fornito in relazione al fatto che la attrice avesse fatto usi della diligenza richiesta nello scendere una scala, peraltro posta all'aperto e quindi necessariamente bagnata dalla pioggia in corso, facendo uso, in particolare dei
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mancorrenti presenti anche in conseguenza del principio di autoresponsabilità che informa l'utilizzo da parte degli utenti dei beni demaniali.
Sulla base di tali elementi ha eccepito il caso fortuito costituito dal comportamento disattento della attrice e della non configurabilità della insidia essendo visibile e prevedibile che i gradini fosse bagnati.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento ed in particolare il danno patrimoniale richiesto.
In relazione alla chiamata in causa ha dedotto che nel caso si accertasse che uk fatto era stato causato da un difetto di costruzione della scala e non della manutenzione della stessa, la responsabilità doveva essere ascritta alla società Controparte_1
chiamante in causa.
Respinte le richieste istruttorie essendo risultato che i testi indicati da parte attrice non erano stati presenti all'incidente essendo stati informati del fatto dalla attrice telefonicamente ed essendosi recati sul posto dopo la telefonata,
Ha dedotto che la scalinata sulla quale l'attrice aveva dedotto che si fosse verificata la caduta rispettava la normativa di legge ed in particolare il materiale dei gradini era realizzato in materiale certificato anti sdrucciolamento con normale illuminazione e mancorrenti laterali.
Ha dedotto, inoltre, la insussistenza di responsabilità nel caso di presenza di liquidi introdotti dalle persone che utilizzavano le scale ed il caso fortuito rappresentato dal comportamento colposo dell'utilizzatore della scala.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato chiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità
civile.
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Si è costituita di Roma eccependo la mancata prova del fatto, non Parte_3
risultando presentata alcuna segnalazione dello stesso prima della richiesta di risarcimento del danno.
Ha evidenziato come la contestazione relativa alla mancanza di strisce antiscivolo non fosse fondata risultando documentato che sulla scalea in questione era stato montato materiale certificato ai sensi di legge anche in relazione al coefficiente di attrito che lo rendeva antiscivolo e quindi la struttura della scala in sé non era idonea a costituire un pericolo.
Ha contestato la sussistenza della responsabilità da custodia non essendo stato provato il comportamento diligente dell'attore nel far uso delle scale e la mancata prova che qualora fosse presente una sostanza viscida su di un gradino, la caduta fosse stata determinata da tale sostanza e che la stessa fosse presente sul gradino da quel minimo di tempo da consentire alla struttura di avvedersi del problema e di porvi rimedio.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento.
Espletata la negoziazione assistita, escusso un teste, la causa è stata decisa alla udienza del 21 luglio 2022 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 8 novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di Roma Nomentane, scala esterna senza copertura e con in corso pioggia, giunta sul quinto gradino della prima rampa della scala che da viale Etiopia
conduce ai binari del treno, era caduta, fermandosi solo alla fine della rampa, a causa del fatto che la pedata del gradino, in ferro, era scivolata per la presenza di una sostanza scivolosa non visibile, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia di cui
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all'articolo 2051 cc, la responsabilità da insidia e comunque la responsabilità conseguente al contratto di trasporto.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005).
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione
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dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della scalinata esterna di accesso alla Stazione
al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso
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e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio
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secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità
del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod.
civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la
S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo,
pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati, oltre agli elementi indicati dall'articolo
2043 cc, gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre,
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l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
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11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso
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fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Poste queste premesse si può esaminare la domanda proposta dall'attrice.
Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 8
novembre 2021 mentre stava scendendo le scale per accedere alla stazione ferroviaria di
Roma Nomentane, scala esterna e non coperta mentre era incorso pioggia, giunta sul quinto gradino della prima rampa della scala che da viale Etiopia conduce ai binari del treno, pur tenendosi al mancorrente, era caduta, fermandosi solo alla fine della rampa, a causa del fatto che la pedata del gradino, in ferro, era coperta da una fanghiglia scivolosa e la parte finale del gradino era consumata per l'uso.
Di conseguenza la attrice doveva provare di essere scivolata sul quinto gradino mentre scendeva la scala, che detto gradino presentasse una fanghiglia viscida, che lo stesso fosse consumato e che, mentre scendeva, si teneva al mancorrente della scala, essendo in corso pioggia ed essendo i gradini necessariamente bagnati essendo la scala scoperta-
Sotto questo aspetto la teste non ha indicato alcun teste che avesse assistito alla caduta,
avendo indicato di averli contattati dopo essere caduta, trovandosi in fondo alla scala stessa ed avendo raccontato lei ai testimoni i particolari della caduta.
Di conseguenza i testimoni, sul fatto che la caduta fosse avvenuta proprio sul quinto gradino, al fine di valutare le condizioni dello stesso, e che mentre scendeva si teneva al mancorrente, avrebbero dovuto riferire su circostanza basate solo su quanto i testi stessi
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avevano appreso dalla attrice, che, come ha indicato la stessa attrice, quando è stata soccorsa si trovava al fondo della scala.
Tale deposizione non è stata ritenuta ammissibile in quanto non rilevante ai fini della decisione.
Infatti occorre evidenziare che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris"
sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere,
invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio,
quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità
(Cass. Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569; Cass. Sez I, 20 febbraio 2025, n. 4530) .
Di conseguenza nel presente giudizio per la dedotta responsabilità da custodia non ha provato il fatto ed il nesso di causalità, mentre per la responsabilità da insidia, oltre alla mancata prova di come si fosse verificata la caduta e del nesso di causalità, non ha provato neppure gli specifici requisiti previsti la sua configurabilità, essendo chiarante visibile che il gradini fosse bagnati dalla pioggia in corso e percorse da una pluralità di utenti le cui suole delle scarpe trasportavano necessariamente anche residui di polvere e terra che si depositavano sulla scala nel corso dell'uso, e la cui presenza, mista ad acqua, era chiaramente prevedibile.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice articolata sulla responsabilità
extracontrattuale ex articoli 2051 e 2043 cc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta Parte_1
, nei confronti della società nonché da parte di
[...] Controparte_1
quest'ultima nei confronti di Parte_2
* rigetta la domanda attrice;
* condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.259, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi di giudizio ed euro 759 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
* condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, spese che liquida in euro 3.500, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi di giudizio,
oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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