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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12379/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12379/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Interdizione”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
cod. fisc.: , elettivamente domiciliati in Adrano (CT), Via L. Galvani n. C.F._3
4, presso lo studio dell'avv. RAPISARDA VINCENZA, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
1 , nato a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1
. C.F._4
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno chiesto a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
la pronuncia della interdizione di e hanno esposto che lo stesso è stato CP_1
riconosciuto persona invalida con assoluta e permanente inabilità e con necessità di assistenza continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché soggetto portatore di handicap con autismo strutturato in grave ritardo mentale e grave disturbo della relazione e della comunicazione in trattamento psico-farmacologico continuo.
Il Giudice istruttore ha fissato l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo,
dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c.
Non si è costituito in giudizio l'interdicendo.
All'udienza del 7.5.2024 è stato disposto l'esame dell'interdicendo e sono stati sentiti i ricorrenti.
Va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in giudizio benché CP_1
ritualmente citato.
Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.
Va, infatti, considerato che attualmente l'Ordinamento consente di propendere verso lo strumento dell'amministrazione di sostegno, sicuramente più duttile e appropriato rispetto all'interdizione.
La coesistenza dei due strumenti, pensati per la tutela di soggetti deboli e vulnerabili, si giustifica in ragione degli interessi che gli stessi rispettivamente tendono a preservare.
2 Inoltre, occorre considerare che la tutela richiesta appare essere oggettivamente sproporzionata nei confronti di una persona che ha attualmente 22 anni, che peraltro non appare essere proprietario di beni mobili e immobili, e che quindi non necessita neppure di una tutela per così dire rafforzata di un patrimonio, che peraltro renda necessaria la frequente interlocuzione con il Giudice tutelare per numerosi atti inerenti alla sua persona e alla sua sfera giuridica.
L'elemento fondamentale di differenziazione tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno consiste, appunto, nel criterio funzionale che guarda alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé, e lo strumento di tutela più appropriato va scelto proprio in base alla effettività della tutela richiesta.
Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere preferito allorquando sia necessaria un'attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell'attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Al contrario, l'interdizione è istituto da considerare ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia idonea ad assicurare la migliore tutela del destinatario
(si v., tra le più recenti, Trib. Monza, 3.3.2020; Trib. Perugia, 25.3.2020; Trib. Rieti, 4.2.2020;
Trib. Pavia, 8.1.2020).
Peraltro, costituisce un principio consolidato che i due strumenti di tutela non si differenziano affatto in termini quantitativi, e cioè a seconda della maggiore o minore gravità
della malattia da cui è affetta la persona interessata.
Orbene, “l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la
finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la
capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli
incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa
3 legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già
al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi
del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito
la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto
essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e
considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata
dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. Civ.,
sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Le considerazioni che precedono convincono questo Collegio della opportunità di rigettare la domanda di interdizione, sussistendo effettivamente i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, dovendosi certamente escludere che possa provvedervi nella presente sede questo Collegio, in ragione della natura dell'odierno procedimento.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione proposta da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di;
Parte_3 CP_1
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
- spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 6 Dicembre 2024.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12379/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Interdizione”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
cod. fisc.: , elettivamente domiciliati in Adrano (CT), Via L. Galvani n. C.F._3
4, presso lo studio dell'avv. RAPISARDA VINCENZA, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
1 , nato a [...] in data [...], cod. fisc.: CP_1
. C.F._4
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno chiesto a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
la pronuncia della interdizione di e hanno esposto che lo stesso è stato CP_1
riconosciuto persona invalida con assoluta e permanente inabilità e con necessità di assistenza continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché soggetto portatore di handicap con autismo strutturato in grave ritardo mentale e grave disturbo della relazione e della comunicazione in trattamento psico-farmacologico continuo.
Il Giudice istruttore ha fissato l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo,
dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c.
Non si è costituito in giudizio l'interdicendo.
All'udienza del 7.5.2024 è stato disposto l'esame dell'interdicendo e sono stati sentiti i ricorrenti.
Va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in giudizio benché CP_1
ritualmente citato.
Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.
Va, infatti, considerato che attualmente l'Ordinamento consente di propendere verso lo strumento dell'amministrazione di sostegno, sicuramente più duttile e appropriato rispetto all'interdizione.
La coesistenza dei due strumenti, pensati per la tutela di soggetti deboli e vulnerabili, si giustifica in ragione degli interessi che gli stessi rispettivamente tendono a preservare.
2 Inoltre, occorre considerare che la tutela richiesta appare essere oggettivamente sproporzionata nei confronti di una persona che ha attualmente 22 anni, che peraltro non appare essere proprietario di beni mobili e immobili, e che quindi non necessita neppure di una tutela per così dire rafforzata di un patrimonio, che peraltro renda necessaria la frequente interlocuzione con il Giudice tutelare per numerosi atti inerenti alla sua persona e alla sua sfera giuridica.
L'elemento fondamentale di differenziazione tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno consiste, appunto, nel criterio funzionale che guarda alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé, e lo strumento di tutela più appropriato va scelto proprio in base alla effettività della tutela richiesta.
Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere preferito allorquando sia necessaria un'attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell'attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Al contrario, l'interdizione è istituto da considerare ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia idonea ad assicurare la migliore tutela del destinatario
(si v., tra le più recenti, Trib. Monza, 3.3.2020; Trib. Perugia, 25.3.2020; Trib. Rieti, 4.2.2020;
Trib. Pavia, 8.1.2020).
Peraltro, costituisce un principio consolidato che i due strumenti di tutela non si differenziano affatto in termini quantitativi, e cioè a seconda della maggiore o minore gravità
della malattia da cui è affetta la persona interessata.
Orbene, “l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la
finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la
capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli
incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa
3 legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già
al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi
del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito
la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto
essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e
considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata
dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. Civ.,
sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Le considerazioni che precedono convincono questo Collegio della opportunità di rigettare la domanda di interdizione, sussistendo effettivamente i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, dovendosi certamente escludere che possa provvedervi nella presente sede questo Collegio, in ragione della natura dell'odierno procedimento.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione proposta da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di;
Parte_3 CP_1
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
- spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 6 Dicembre 2024.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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