Sentenza breve 10 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 23 febbraio 2026
Inammissibile
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 04/05/2026, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03426/2026REG.PROV.COLL.
N. 00869/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2026, proposto da
UR NG KO, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22281/2025, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 17 settembre 2025 e notificato in data 7 novembre 2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 il Cons. NT GA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilavato che
-oggetto del presente appello è la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22281/2025, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 17 settembre 2025, per mancato completamento dell’iter procedimentale attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
-il ricorso in appello non presenta alcuna forma di sottoscrizione, né autografa, né digitale;
-la potenziale causa di nullità è stata rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti con ordinanza n. 1415/2026 emessa - ex art. 73 c.p.a- all’esito della C.C. del 19 febbraio 2026;
- l'appellante non ha preso posizione sulla questione preliminare di rito in vista della successiva C.C. del 31 marzo 2026, durante la quale sono stati ribaditi i profili di inammissibilità;
Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il ricorso deve contenere " la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale " e che la carenza radicale di sottoscrizione integra causa di nullità assoluta e insanabile del gravame ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a ;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente ricorso in appello nullo perché mancante di sottoscrizione del difensore di parte ricorrente (cfr., in termini, la recente sentenza di questa Sezione n. 7145 del 29 agosto 2025);
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per nullità del ricorso introduttivo. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA D'EL, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
NT GA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NT GA | LA D'EL |
IL SEGRETARIO