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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. NI Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 08/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2042 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._2 Parte_3
), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_4
, , nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), , nato a [...] il C.F._5 Parte_6
25/09/1968 (C.F.: ), , nato ad [...] in C.F._6 Parte_7
data 08/05/1967 (C.F.: ), , nata a [...] C.F._7 Parte_8
NO (SA) il 22/05/1963 (C.F.: ), , nato a [...] C.F._8 Parte_9
(SA) il 17/04/1975 (C.F.: ), , nato a C.F._9 Parte_10
MO EL (SA) in data 01/03/1964 (C.F.: ), C.F._10 Pt_11
, nato a [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._11 [...]
[..
[...] , nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Pt_12 C.F._12 Pt_13
, nato a [...] il [...] (C.F.: ,rappresentati e
[...] C.F._13
difesi, in virtù di mandati in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gaetano Galotto e dall'avv.
NI IL, elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco
s.n.c., Parco Belfiore, presso lo studio dei difensori;
PEC: Email_1
Email_2
Ricorrenti
E
(P.I.: ), in persona del Direttore Generale e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in , alla Via Nizza, n. 146; CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 31/03/2025, i ricorrenti agivano nei confronti dell' , dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere il CP_1
riconoscimento per ciascun giorno di ferie già maturato dell'indennità di turno giornaliera,
dell'indennità per particolari condizioni di lavoro e dell'indennità di pronto soccorso.
In punto di fatto rappresentavano:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' , Controparte_2
impiegati presso il Presidio Ospedaliero “S. Maria della Speranza” di Battipaglia (SA),
distribuiti in diverse Unità Operative, con inquadramento professionale, secondo il C.C.N.L.
Comparto Sanità del 02/11/2022, di Collaboratore Professionale Sanitario (CPS) -
Infermiere, Area dei Professionisti della Salute, Operatore Socio Sanitario (OSS), Area del
2 Personale di Supporto, inquadramenti corrispondenti alle precedenti categorie B e D del
C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018;
- di essere stati assoggettati, nell'espletamento della propria attività, a turni rotativi di 24 ore,
con prestazioni lavorative cadenti sia nei giorni feriali che festivi;
- di prevedere l'art. 86, comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018, per il personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D operante in servizi articolati su tre turni, la corresponsione di un'indennità di turno pari ad € 4,49;
- di essere stata tale indennità confermata dall'art. 106 del successivo e vigente C.C.N.L.
Comparto Sanità del 02/11/2022;
- di prevedere l'art. 86, comma 6, C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018, per il personale infermieristico la corresponsione di un'indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi, nonché nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30/01/1998 e s.m.i.;
- di essere stata la corresponsione della suddetta indennità confermata dall'art. 107, comma
2, del successivo e vigente C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022;
- di prevedere il suddetto articolo anche, in favore del personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai servizi di pronto soccorso, il riconoscimento di un'indennità mensile lorda,
da corrispondersi per dodici mensilità, in ragione della effettiva presenza in servizio;
- di non tener conto l'attuale computo della retribuzione feriale annuale, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della c.d. indennità giornaliera di turno e della indennità per particolari condizioni di lavoro (in particolare della indennità di terapia intensiva e della indennità per malattie infettive), nonché della indennità denominata di “pronto soccorso”;
- di avere la giurisprudenza della Suprema Corte, in linea con il diritto e la giurisprudenza comunitaria, ritenuto sussistente una c.d. nozione europea di retribuzione, comprensiva di
3 qualsiasi elemento retributivo che si poneva in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che fosse correlato allo status personale e professionale del lavoratore, orientamento confermato dalla giurisprudenza di merito;
- di essere l'indennità di turno, l'indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi e l'indennità di pronto soccorso, strettamente connesse alle mansioni svolte;
- di avere la parte resistente, mediante il cedolino paga di dicembre 2024, corrisposto alle parti ricorrenti quanto dovuto a titolo di “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo” e di “Indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, ex art. 106, comma 2, 107, comma
2 e 4, C.C.N.L. Comparto Sanità del 02/11/2022;
- di avere diritto i ricorrenti a vedersi riconosciuta, nei limiti della prescrizione quinquennale,
la corresponsione delle seguenti somme, a titolo di indennità di turno giornaliera, ex art. 106, comma 2, nonché a titolo di indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, ex art. 107, comma 2, ed infine a titolo di indennità di pronto soccorso, ex art. 107, comma 4, per ciascun giorno di ferie già maturato:
-- Di TO VA: € 870,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
-- : € 870,00 per indennità di presenza giornaliera: (€ 4,49 x 86 ferie da Parte_2
aprile 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
: € 810,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 79 ferie da Parte_3
luglio 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 79 ferie da luglio 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
4 -- : € 423,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 ferie da Parte_4
aprile 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- : € 870,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 ferie da Parte_5
aprile 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
-- TA : € 870,00 indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 ferie da aprile Pt_6
2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- : € 445,00 per indennità di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad Parte_7
aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
: € 870,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 ferie da aprile Parte_8
2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- : € 870,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 ferie da aprile Parte_9
2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità di disagio: (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- : € 1.040,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 Parte_10
ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023),
indennità di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 a aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio
2023 a dicembre 2023) e indennità di pronto soccorso: (€ 3,07 x 56 ferie da gennaio 2022
a dicembre 2023);
-- : € 930,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 93 ferie da Parte_11
5 gennaio 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 93 ferie da gennaio 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023);
-- Izzo : € 930,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 93 ferie da gennaio Pt_12
2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità di disagio (€ 4,13 x 93 ferie da gennaio 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
-- : € 870,00 per indennità di presenza giornaliera (€ 4,49 x 86 ferie da Parte_13
aprile 2020 ad aprile 2023 + € 2,07 x 18 ferie da maggio 2023 a dicembre 2023) e indennità
di disagio (€ 4,13 x 86 ferie da aprile 2020 ad aprile 2023 + € 5 x 18 ferie da maggio 2023
a dicembre 2023);
- di aver proporzionalmente ridotto il monte giorni di ferie annuale, pari a 28 giorni, nei casi in cui il rapporto di lavoro non aveva coperto l'intero anno solare;
- di aver diffidato l resistente alla corresponsione di quanto dovuto, senza ricevere CP_3
alcun riscontro.
Sulla scorta di tali argomenti fattuali, concludevano chiedendo al Tribunale di:
<
1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto
a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86,
comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL
Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari
condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già
maturato, ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107,
comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di
indennità di pronto soccorso per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 107, comma 4,
CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'01.01.2020 al 31.12.2023, e, per
l'effetto;
6
2. condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1
favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: : € 870,00; Parte_1 Pt_2
€ 870,00; : € 810,00; : € 423,00;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
: € 870,00; : € 870,00; : € 445,00; : €
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
870,00; : € 870,00; : € 1.040,00; : € Parte_9 Parte_10 Parte_11
930,00; : € 930,00; : € 870,00; oltre interessi legali, o a quelle Parte_12 Parte_13
diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse
somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.;
3. condannare l , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle CP_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati
antistatari.>>.
2. Instaurato il contraddittorio l , pur validamente evocata in causa, non si CP_1
costituiva in giudizio che, quindi, con la presente sentenza veniva dichiarata contumace.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 07/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali evidenziavano che l resistente, nelle more, aveva provveduto al CP_3
pagamento integrale di quanto dovuto nei loro confronti con le buste paga dei mesi di maggio e giugno 2025 e chiedevano, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere,
con condanna dell'Ente al pagamento delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nulla depositava la parte resistete che, come detto, restava contumace.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dai ricorrenti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte ricorrente ha dichiarato l'avvenuto pagamento da parte della resistente di quanto dovuto attraverso il ruolo stipendiale dei mesi di maggio e giugno 2025 e, quindi, successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
Pertanto, considerata la contumacia della resistente e non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte ricorrente a coltivare la domanda deve ritenersi sia venuto meno l'interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
8 , , , , , Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e con il ricorso introduttivo del
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
presente giudizio.
3. Le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale,
ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell' Controparte_4
.
[...]
E, infatti, la stessa parte convenuta, nel dare atto di aver corrisposto ai ricorrenti gli importi in questa sede richiesti in via giudiziale, ha di fatto confermato ed asseverato la fondatezza della domanda introduttiva, del resto basata su un principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sicché il susseguente adempimento, operato dopo l'introduzione del giudizio non vale ad esentarla dalla refusione delle spese sostenute dai ricorrenti per l'introduzione del giudizio.
Sussistono, nondimeno i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio nella misura di un terzo, proprio tenendo conto del carattere controverso che ha avuto la questione sino allo stabilizzarsi dell'orientamento favorevole alla tesi esegetica dei ricorrenti e del successivo adempimento dell'obbligazione nel momento in cui si è consolidato l'indirizzo ermeneutico favorevole alla tesi degli attori.
La liquidazione delle spese, inoltre, fatta nella misura determinata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, attenendosi ai valori minimi del parametro di riferimento con aumento in ragione del numero di parti assistite dalla medesima difesa, va ridotta del 30%, ex art. 4,
comma 4, del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2042 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
9 , , , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e nei confronti dell' , in persona Parte_11 Parte_12 Parte_13 CP_1
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e con il ricorso introduttivo del presente Parte_11 Parte_12 Parte_13
giudizio;
3) condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, dei due terzi delle spese CP_1
di giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 1.400,00 per compensi (€
2.000,00, per la difesa di 13 parti, ridotti del 30% ad € 1.400,00) ed € 49,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge,
con attribuzione ai procuratori antistatari, dichiarando compensate tra le parti dette spese nella misura di un terzo.
Salerno, 18.11.2025.
Il Giudice
Dott. NI Cantillo
10