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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6394 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1431/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dr. FU MO Presidente
dr. IO GO Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1431/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. , quale titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
azienda agricola, domiciliato presso la sede della ditta in Castellammare di
BI (NA) alla via Fondo d'Orto n. 22, e , titolare Controparte_1
dell'omonima azienda floricola, c.f. , domiciliato in CodiceFiscale_2
Castellammare di BI (NA) alla via Fossa della Luna, n. 41, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Nocera Inferiore alla via G. 2
Matteotti, n.30, nello studio legale dell'avv. IO Leone, c.f.
[...]
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._3
al ricorso introduttivo. L'Avv. Leone dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito e le notificazioni tutte all'indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it ovvero al numero Email_1 CP_2
di fax 0815171101.
RICORRENTI
E
Controparte_3
, c.f. , con sede in Nocera Inferiore (SA), alla Via
[...] P.IVA_1
GI OR 1 - - in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario Avv. Mario Rosario D'Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem ex artt.83 comma 3 c.p.c. e 10 DPR 123/2001 allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta, conferita in virtù di delibera nr.136 del 22.04.2022, dall'Avv. Maria Giordano , c.f. C.F._4
del Foro di Salerno, avente fax al nr. 089.255.090 ed il seguente
[...]
E indirizzo PEC: .salerno , con la quale Email_2 CP_2
elettivamente domicilia in Salerno alla p.zza Abate Conforti 9, e con elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.47
c.c. e degli artt. 3 bis, 4 quinquies, 6 e ss. D.lgs. n.82/2005 alla PEC:
E
.salerno ; Email_2 CP_2
RESISTENTE
E
, c.f. in persona del Presidente della Controparte_5 P.IVA_2
Giunta Regionale e legale rapp.te pro - tempore, rapp.ta e difesa, dall'Avv. 3
OL TE, c.f. in virtù di procura generale ad CodiceFiscale_5
lites per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646 Persona_1
e provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia
81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c. al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo PEC: egione.campania.it. Ema_4 Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti e , come da ricorso Parte_1 Controparte_1
introduttivo e, quindi:
“1)Dichiarare i convenuti e Controparte_5 [...]
, dei torrenti vesuviani e Controparte_6
CP_ dell' , responsabili, in solido tra loro, dell'evento di danno di che trattasi;
2) per l'effetto, condannare la , in solido con il Controparte_5
, Controparte_8
CP_ dei torrenti e dell' , al pagamento integrale del risarcimento dei CP_9
danni subiti a seguito dell'evento di che trattasi, da liquidarsi in favore dei
ricorrenti, , quale titolare dell'omonima Azienda Floricola, nella Parte_1
misura di euro 56.061,67 e , quale titolare dell'omonima Controparte_1
Azienda Floricola, nella misura di euro 126.816,48, per i titoli in narrativa
citati e così come determinato e provato dal Consulente Tecnico in sede di
accertamento tecnico preventivo e comunque nella misura che l'On.
Giudicante riterrà di accogliere in sua equità, oltre interessi e rivalutazione
monetaria del credito dal dì dell'evento e fino al soddisfo;
c) Condannare altresì il comprensorio Controparte_3 4
CP_ del , dei e dell' e la Controparte_6 Controparte_10 CP_5
in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze
[...]
professionali del presente giudizio e del procedimento di accertamento
tecnico preventivo, oltre accessori come per legge da attribuirsi al
procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
Per il resistente Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da comparsa di
[...]
costituzione e risposta depositata il 29.4.2022 e, quindi:
1)in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione processuale
formulata in narrativa, accertare e dichiarare la propria incompetenza per
materia a decidere in favore del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata e,
per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al Giudice competente;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva del Controparte_3
rispetto alla domanda promossa nei suoi confronti e, per l'effetto,
[...]
disporne la estromissione dal presente giudizio;
3)in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva e/o, comunque, l'assenza di responsabilità del
rispetto ai fatti di causa Controparte_3
e, per l'effetto, rigettare la domanda promossa nei suoi confronti;
4)in via gradata, rigettare la domanda promossa dai ricorrenti perché
nulla, inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'eccezionalità
ed imprevedibilità dell'evento verificatosi per caso fortuito e, per l'effetto,
rigettare la domanda promossa dai ricorrenti;
5
6) in via ancora gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento,
seppur parziale, della domanda promossa dai ricorrenti, accertare e
dichiarare la esclusiva responsabilità della in ordine alla Controparte_5
manutenzione ed agli interventi da eseguirsi al Torrente TT ed ai fatti
oggetto di causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni
riconosciuti in favore di parte ricorrente;
7) con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_5
– tempore come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.7.2023
e, quindi:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva dei ricorrenti;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_5
enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4.2.2022 , e successivamente rinotificato,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il Sig. Parte_1
premetteva di essere titolare dell'omonima azienda floricola specializzata nella 6
produzione e vendita di piante e fiori, nonché conduttore, come da documentazione in atti, di un fondo agricolo, identificato nel catasto terreni del Comune di Torre Annunziata (NA), alle particelle n. 73 e n. 79 del foglio n. 14, ove esercitava l'attività imprenditoriale di floricoltura.
Deduceva inoltre che nel fondo agricolo sopra descritto erano ubicate due serre in ferro, contigue e regolarmente detenute, ognuna coprente una superficie di mq. 1.300, all'interno delle quali - alla data del 5.11.2017 - vi era una coltivazione di (da fiore reciso) in una e, nell'altra, una coltivazione CP_11
di sinuara (da fiore reciso). Persona_2
Nel contempo, con il medesimo atto, il Sig. Controparte_1
premetteva di essere titolare dell'omonima azienda floricola specializzata nella produzione e vendita di piante e fiori, oltre ad essere conduttore, come da documentazione in atti, di un fondo agricolo censito nel catasto terreni del
Comune di Torre Annunziata (NA), località Vigna S. IO, alle particelle nn. 701 e 703 e parte delle particelle nn. 402, 164, 165,87, 88 e 89 del foglio n. 14, ove esercitava l'attività imprenditoriale di floricoltore.
Precisava quindi che, nel fondo sopra descritto, erano ubicate quattro serre in ferro, contigue e regolarmente detenute, per un totale di superficie serricola di mq. 5.400, all'interno delle quali, alla data del 5.11.2017, in diversi stadi di crescita, vi era una coltivazione di particolari e importanti fiori di
CP_1
consociata con la coltivazione di sinuata (da fiore Persona_3
reciso), sotto sera, per una superficie di mq. 1.500 (prima serra), e monocoltura di di mq 1.200 (seconda serra), di per Controparte_13 Controparte_14
complessivi mq. 2.700.
Ciò posto, i predetti istanti esponevano che in data 5.11.2017 a causa 7
delle abbondanti piogge cadute nel circondario del Comune di Torre
Annunziata, si era verificata l'esondazione, in prossimità dei fondi dei ricorrenti, delle acque del torrente denominato “TT”, affluente e scolmatore del fiume Sarno, le quali, altamente inquinate, miste a melma e detriti, avevano invaso i fondi agricoli e l'interno delle serre dei ricorrenti,
cagionando danni alle colture e agli impianti serricoli.
Precisavano inoltre che l'esondazione delle acque del torrente TT
era stata causata, come in passato, dalle condizioni di totale abbandono e dalla mancanza di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del letto e degli argini da parte degli Enti preposti, e Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti rappresentavano, che prima della proposizione del giudizio, avevano chiesto un accertamento tecnico preventivo per la necessità di verificare lo stato dei luoghi, e che il Presidente
del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli aveva disposto il richiesto accertamento, contraddistinto dal n. 2349/2017 di V.G., con conseguente nomina quale C.T.U. dell'Agr. , il quale aveva Persona_4
depositato una relazione tecnica, nella quale aveva dato atto dell'omessa manutenzione del Torrente TT, da parte del Controparte_3
e della mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio
[...]
da parte della provvedendo alla quantificazione dei danni Controparte_5
complessivi subiti da , nella misura di € 126.816,48, nonché Controparte_1
da , nella misura di € 56.061,67. Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti convenivano i menzionati resistenti, ciascuno responsabile per i danni indicati in premessa, innanzi 8
all'intestato Tribunale Regionale delle Acque, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
In data 29.4.2022 si costituiva il Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...]
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza dell'adìto in favore del Pt_2
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, il difetto di legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità del Controparte_3
; deduceva inoltre che i ricorrenti avevano costruito gli impianti serricoli
[...]
in spregio alla normativa di cui all'art. 96 l. f) del RD n. 523/1904, che stabilisce inderogabilmente come la distanza delle piantagioni e delle fabbriche dagli argini dei fiumi deve essere non minore di metri quattro per le prime e non minore di metri 10 per le seconde.
Il comparente deduceva inoltre la assoluta eccezionalità degli eventi atmosferici e, quindi, concludeva per l'infondatezza della domanda, in quanto non provata sia in relazione all'an che al quantum debeatur, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riproposte.
In data 19.7.2023 si costituiva in giudizio la , in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore, che eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto nulla risulta allegato al ricorso sul punto;
eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la competenza del Consorzio di
Bonifica Integrale Comprensorio Sarno della Regione Campania, posto che il canale “TT” era un corso d'acqua artificiale collegato al FI , CP_3
parte del comprensorio di bonifica integrale, non essendo quindi un'opera idraulica, ai sensi del regio decreto n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, ai 9
sensi del regio decreto n. 215/1933; la pulizia del predetto canale (ad esempio lo sfalcio della vegetazione spontanea ed incontrollata) e, in genere, tutte le attività di manutenzione ordinaria spettavano quindi al predetto . CP_3
La eccepiva inoltre la competenza sulla vigilanza di polizia CP_5
idraulica dell'Autorità di Bacino ex D.lgs. 152/2006.
Nel merito, la resistente eccepiva poi l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, posto che gli allagamenti lamentati erano piuttosto legati alla morfologia dei suoli, alla presenza di una falda freatica sub-affiorante,
all'antropizzazione ed all'urbanizzazione selvaggia della zona a chiara vocazione agricola, alla mancata manutenzione dei fossi di scolo, da parte dei proprietari frontisti, che creava fenomeni di rigurgito;
in ogni caso, detta domanda era sfornita di prova, sussistendo comunque il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2, con riferimento al rispetto della distanza di rispettato i limiti di distanza di 4 m e 10 m dalle sponde.
La comparente contestava infine il quantum della pretesa risarcitoria degli istanti, impugnando peraltro la relazione depositata all'esito dell'ATP,
precisando in particolare che le colture erano destinate alla vendita, ed in conseguenza si sarebbe dovuto calcolare il reddito netto che il coltivatore avrebbe percepito se le coltivazioni non fossero state distrutte dall'esondazione, sottraendo quindi tutte le spese risparmiate dal momento dell'evento fino alla raccolta effettiva dei prodotti (spese di raccolta,
confezionamento, commissione al grossista venditore ecc.).
Co sottolineava ancora l'assenza della documentazione CP_5
contabile e fiscale prevista dalla normativa di settore, del fascicolo aziendale e della relativa scheda di validazione, da cui sarebbe stato possibile evincere 10
il titolo di possesso dei terreni, la particella (o le particelle) interessate dalla coltivazione ed il tipo di coltivazione in atto all'epoca dell'evento; inoltre, non era stato prodotto il quaderno di campagna (o registro dei trattamenti),
obbligatorio per legge per tutte le aziende agricole volte alla produzione di beni destinati alla vendita, al fine di dimostrare la data di semina e/o di trapianto e l'epoca della raccolta.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_5
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, delegato ex artt. 203 c.p.c. e 170
R.D. 1775/33, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni,
rassegnate nei termini indicati, all'udienza del 8.4.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
****************
Con riferimento alle questioni preliminari, va innanzitutto affermata la competenza del Tribunale adito a conoscere della controversia di risarcimento dei danni proposta dai ricorrenti e sulla base Controparte_1 Parte_1
delle previsioni di cui all'art. 140 lettera e) R.D. 1775/1933.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. n.
4469/1996, Cass., n. 4725/1997 e Cass., n. 8054/1997) le domande 11
risarcitorie, proposte a norma dell'articolo 2043 ss. c.c. nei confronti della
P.A., sono devolute alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque
Pubbliche nelle ipotesi in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica, tale dovendo intendersi la opera male progettata o male costruita (Cass. n. 6955/1999 con riferimento al mancato ampliamento dell'alveo e deviazione del flusso in altro canale;
Cass. n. 9742/2005 per la mancata progettazione e realizzazione di nuove opere di contenimento)
ovvero l'opera mantenuta in efficienza in modo inidoneo ad irreggimentare il flusso idrico (Cass. n. 5676/1998 con riferimento a scelte tecniche attinenti la apertura di una diga), poiché in tali ipotesi vi è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A. in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche.
Dette domande sono, invece, riservate al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si ricollegano in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque, nel senso che i danni debbono imputarsi a comportamenti materiali della P.A. commissivi od omissivi, o a fatti naturali sopravvenuti dovuti ad omessa custodia della res, comunque estranei ad apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione ed attuazione di opere idrauliche e nei quali non vengono in questione scelte discrezionali della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (ad es. in caso di rottura di tubazioni, Cass. n.
2693/1996, di danni cagionati dalla ditta appaltatrice nella esecuzione di lavori connessi ad opera idraulica, Cass. SS.UU. n. 8054/1997, di danni cagionati dallo scoppio dell'acquedotto per omessi controlli manutentivi, Cass. n.
4454/2001). 12
Nella specie, la competenza dell'adito TRAP sussiste, atteso che i ricorrenti hanno dedotto il totale abbandono e la mancanza di manutenzione del letto e degli argini del torrente TT (affluente del fiume ) da parte CP_3
degli Enti preposti, ciò che, all'evidenza, importa il coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A.
Va, poi, riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante dai documenti in atti (contratto di affitto di fondo rustico e contratto di comodato, registrati rispettivamente l'8.3.2013 e il 20.10.2010, allegati al ricorso) e, comunque, contestata dalla sola Controparte_5
Quanto, infine, alla carenza di legittimazione passiva, eccepita rispettivamente sia dalla che dal , la questione verrà CP_5 CP_3
successivamente esaminata, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti parte del presente giudizio
Osserva sul punto il Collegio che si tratta di concetto impropriamente invocato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna degli Enti convenuti al 13
risarcimento dei danni arrecatigli, invocando in via principale l'art. 2051 c.c.
e, quindi, la loro responsabilità solidale quali custodi tenuti alla manutenzione del torrente esondato, e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P.
e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011;
T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità,
nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In linea generale, in base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass.,
ord. n. 2480/18).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà
altresì dimostrare la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o 14
comunque a limitare il danno.
Ciò posto in linea generale, nella fattispecie in esame deve ritenersi inequivocabilmente accertato che in data 5.11.2017, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente TT esondava nel territorio del Controparte_15
invadendo i fondi circostanti, ivi compresi quelli condotti in fitto
[...]
e in comodato dai ricorrenti.
La circostanza è stata confermata dai testi escussi ( Testimone_1
, ). Testimone_2 Testimone_3
In particolare la prima - , sorella del ricorrente Testimone_1
e dipendente della sua ditta di floricoltura - nel confermare la Parte_1
presenza delle serre di cui all'atto introduttivo, precisava: “…Ricordo che
all'inizio del mese di novembre del 2017 mi sono recata sul fondo ove è la
ditta di mio fratello e ho potuto rilevare che, intorno alle 08:00 del mattino,
le due serre erano completamente invase dall'acqua, alta circa 40-50 cm, per
cui tutte le piantine risultavano sott acqua, di talché erano visibili solo le
estremità superiori delle stesse;
preciso che detto allagamento riguardava
anche il fondo contiguo, il quale peraltro non è diviso dal fondo di mio fratello
da alcuna opera di confine. Ho potuto personalmente constatare che
l'allagamento proveniva da un torrente confinante con il fondo di mio fratello
e con quello del il quale aveva esondato dai confini con conseguente CP_1
riversamento delle acque sui due fondi di cui ho detto;
riconosco nella
documentazione fotografica allegata alla ATP i luoghi di causa nonché i
danni da inondazione arrecati alle serre e alle coltivazioni ivi presenti”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da , di Testimone_2
professione bracciante agricolo, nipote di e anch'egli dipendente Parte_1 15
della sua ditta di floricoltura.
La vicenda veniva infine descritta in analoghi termini da
[...]
, a conoscenza dei luoghi di causa in quanto abitante nelle Per_5
vicinanze dei fondi ove si trovavano le ditte dei ricorrenti.
Il fatto storico risulta inoltre pienamente confermato dalla relazione tecnica depositata dall'Agr. in data 19.9.2020, all'esito del Persona_4
procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato dalle parti resistenti,
prima dell'introduzione di detto giudizio.
Il tecnico incaricato, avendo avuto accesso ai luoghi in data 27.3.2018
- e quindi alcuni mesi dopo l'evento del 5.11.2017 - ha confermato che il canale TT versava in uno stato di scarsa manutenzione, infatti, in fase di sopralluogo sui luoghi di causa ha rilevato il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale, senza che vi fossero stati una pianificazione ed un adeguamento della rete idrografica.
Si tratta, del resto, di accadimento in passato già verificatosi ed oggetto di analoghe decisioni dell'intestato TRAP.
Lo stesso precisava inoltre di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia tracce dei danni, così come lamentati dagli attori in causa;
infatti, anche se lo stato dei luoghi era stato pressoché completamente ripristinato nella sua conformazione originaria ed era stata avviata “a pieno regime” la coltivazione dei fiori, erano evidenti cumuli di bulbi e fiori ai lati dei campi riconducibili alle coltivazioni danneggiate dall'evento esondativo in questione.
Il c.t.u. ha inoltre, esaminati i dati pluviometrici (v. pag. 17/18 della relazione), ha inoltre escluso il carattere eccezionale dell'evento. 16
Ed invero lo stesso, in realtà già smentito dalla ripetizione pressoché
costante di eventi di tal genere, non è stato in alcun modo provato dalle resistenti;
occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis,
T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Va aggiunto poi che non ha, poi, fondamento la difesa degli enti resistenti nella parte in cui si assume che i ricorrenti avrebbe potuto e dovuto
, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata 17
disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che gli enti danneggianti, pur in tal senso onerati (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbiano dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però 18
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte del fondo coltivato dal ricorrente insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto della relativa eccezione articolata dai resistenti.
Tanto chiarito, occorre valutare la prova dei danni lamentati da questi ultimi.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr.ssa - e dalle risultanze della relazione tecnica depositate Persona_6
dal c.t.u. dall' , all'esito della svoltasi procedura di Persona_7
accertamento tecnico preventivo.
Il C.T.U. ha indicato diverse voci di danno che devono essere esaminate singolarmente:
Quanto al Sig. , viene dedotto che lo stesso ha subito Controparte_1
l'allagamento e la perdita delle colture insistenti negli impianti serricoli, per una superficie complessiva di circa
5.400 mq, così suddivise:
- in monocultura per mq.
1.200 e mq. 1500 in Controparte_13
consociazione con la coltura di;
Per_2
- in monocoltura per mq. 2.700 Controparte_14
- Statice (da fiore reciso) in consociazione con per CP_13
mq. 1.500.
La suddetta consistenza fondiaria era condotta, in virtù del menzionato contratto di affitto registrato in data 8.3.2013 al numero 1820, presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di BI.
Quanto al Sig. , viene invece dedotto che lo stesso ha Parte_1 19
subito l'allagamento e la perdita delle colture insistenti negli impianti serricoli, per una superficie complessiva di circa
5.400 mq, così suddivise:
-una coltivazione di fresie (da fiore reciso) per mq.1.300
- una coltivazione di statice (da fiore reciso) per mq. 1300
La suddetta consistenza fondiaria era condotta, in virtù del menzionato contratto di comodato a titolo gratuito, sottoscritto in data 1.1.2010 e registrato in data 20.10.2010 al numero 2266, presso l'Agenzia delle Entrate di
Castellammare di BI.
Il c.t.u. precisava che durante il sopralluogo del 27.3.2018, aveva potuto accertare che, internamente agli impianti serricoli sopra indicati, era in atto la coltivazione di floricole di pregio, ed erano inoltre presenti impianti di irrigazione, adeguati all'importanza della realtà produttiva in questione.
Lo stesso ha inoltre precisato di aver verificato che i luoghi riprodotti nei documenti fotografici allegati alla c.t. di parte attrice - Dott. Parte_3
intervenuta sui luoghi già la mattina del 6.11.2017 - evidenzianti la
[...]
situazione durante e dopo l'evento dannoso, corrispondono esattamente a quelli rilevati dallo stesso nell'accesso-sopralluogo del 27.3.2018; è stata inoltre direttamente accertata la tipologia dei danni (ristagno d'acqua,
sradicamento delle piantine, accumulo di terriccio e limo, ecc.), venutasi a determinare a seguito dell'evento calamitoso.
Ciò posto, sulla base dei criteri generalmente applicati in materia, di cui alle pagg. 20-27, da intendersi qui interamente richiamati, i danni complessivi subiti da sono stati determinati in complessivi € Controparte_1
126.816,48, mentre quelli riguardanti sono stati determinati in Parte_1
complessivi a € 56.061,67. 20
Orbene, ritiene questo TRAP, anche alla luce della propria composizione anche tecnica, che le cifre indicate dal tecnico nominato in sede di ATP per i danni subiti dalle colture non possano essere riconosciute in toto,
non avendo in realtà i ricorrente fornito prova certa dell'effettivo quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Peraltro la consulenza di parte, pure nella specie depositata, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è
affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è
però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà
per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai,
ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che,
se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità
e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr.
Cass. n. 4437/1997).
Né la prova compiuta della reale consistenza quantitativa dei danni può
ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi, sopra riportate, essendosi gli stessi limitati a riferire genericamente che le colture presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa 21
il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi.
Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi con certezza dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non l'esatto stato preesistente ed il quantitativo delle colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal tecnico nominato in sede di ATP per i danni alle colture vanno equitativamente ridotti del 50%,
riconoscendosi in favore di la somma complessiva di € Controparte_1
63.408,24, ed in favore di la somma di € 28.030,83. Parte_1 22
In ordine poi al soggetto responsabile, osserva il collegio che della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno devono rispondere solidalmente la e il resistente. Controparte_5 CP_3
Ed invero, in linea generale, va ribadito che l'inserimento di un corpo idrico in un elenco delle acque pubbliche, è considerato dichiarativo e non costitutivo, nel senso che la demanialità, essendo insita nell'attitudine di un corpo idrico a soddisfare usi di pubblico generale interesse, preesiste al provvedimento della sua iscrizione negli Elenchi medesimi.
E' ben vero che la demanialità preesiste e che al di fuori degli Elenchi
possono esservi corpi idrici la cui attitudine ad usi di pubblico generale interesse ancora non è stata riconosciuta;
ma è altrettanto indubbio che un corpo idrico, una volta che è iscritto nell'Elenco, conferma lo status di bene demaniale, che viene formalizzato con la sua riconduzione nell'ambito dei beni destinati ad essere fuori commercio, inusucapibili, insuscettibili di possesso.
Il canale TT, quale derivazione del fiume a cui si CP_3
ricongiunge a circa 1 Km dalla foce, è un canale artificiale originariamente costruito per apportare acqua ai mulini posti sui terreni ad esso limitrofi e,
successivamente, utilizzato come canale di sversamento del fiume in piena quale difesa idraulica a valle dei centri abitati dalle esondazioni del fiume
. CP_3
Esso, quindi, oltre a rientrare pacificamente nell'ambito del comprensorio di bonifica, è utilizzato per fini pubblicistici, ossia per diminuire la portata di piena del mediante il prelievo di una quota parte della CP_3
relativa portata. 23
Il canale, inoltre risulta inserito quale acqua pubblica nell'Elenco dei colatori e, come tale, appartenente al demanio pubblico.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_5
quale responsabile dei danni, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R.
n. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. n. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
In tal senso si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità che, con orientamento condiviso dal collegio, ha anche chiarito come sia irrilevante la delega delle funzioni attribuite alla Ragione, salva l'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la abbia dimostrato di aver CP_5
perso la materiale disponibilità dei bene (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
25928/11).
Nel caso di specie tale ultima circostanza è esclusa dalla circostanza,
pacifica tra le parti, che la tramite l'ARCADIS (Agenzia Regionale CP_5
Campana Difesa Suolo), ha presentato un progetto di riqualificazione e recupero del fiume , riconoscendo la canale TT la funzione di CP_3
seconda foce del , con interventi preventivati per € 59.000.000,00. CP_3
Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalla natura degli argini della cui mancata manutenzione si discute, in quanto gli stessi,
contrariamente a quanto dedotto dalla non possono considerarsi CP_5
appartenenti alle opere idrauliche della quinta categoria (ossia alla categoria delle le opere destinate a proteggere le zone abitate contro le corrosioni provocate dai corsi d'acqua e contro le frane), appartenendo invece alle opere di seconda, terza e quarta categoria per le quali sono responsabili le Regioni 24
ed i Consorzi (si vedano, al riguardo, T.S.A.P., sent. nn. 70/11 e 102/02 e sentenza emessa da questo stesso TRAP n. 988/2019).
Né, ancora, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi argomentando dall'art. 34 D.lgs. 96/99, che disciplina il nuovo assetto delle competenze in materia in base al D.lgs. 112/98.
L'intervento effettuato da tale ultima normativa ha, infatti, riguardato,
secondo il limite fissato dall'art 4 comma 5 della L. n. 59/97, solo l'individuazione dell'Ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non ha anche direttamente determinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, tanto che l'art. 7 del D.lgs.
112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione ed in assenza del quale la delega di funzioni non potrebbe avere effetto;
cfr., Cass.,
sent. n. 26197/11).
Deve dunque escludersi che nella specie sia intervenuta, all'epoca dell'evento dannoso e, peraltro, anteriormente all'entrata in vigore della L. n.
56/14, una delega di funzioni regionali produttiva di effetti e, ad ogni modo,
di tale ampiezza da privare l'ente regionale anche di qualsivoglia funzione di vigilanza e controllo.
Dei danni accertati risponde, altresì, il resistente, obbligato CP_3
a provvedere, in quanto custode, alla manutenzione di tale canale ai sensi degli 25
artt. 17 e 18 del R.D. n. 215/1933, 3 ed 8 della n. 23/1985, 3 e CP_17
9 della n. 4/2003. CP_17
Mette conto, peraltro, sottolineare che lo stesso non contesta CP_3
di aver svolto regolarmente la manutenzione ordinaria sul canale de quo, tanto che nella propria comparsa di costituzione lamenta di non essere stato coinvolto dalla nel progetto di riqualificazione e recupero del fiume CP_5
, in tal modo riconoscendo implicitamente il suo coinvolgimento nella CP_3
gestione dello stesso.
Anche per tale ragione deve ritenersi che il abbia CP_3
sostanzialmente assunto la custodia del suindicato canale e debba conseguentemente rispondere dei danni derivanti dalle carenze dell'attività
manutentiva (Cass. SS.UU. n. 9591/2012).
La duplice natura del canale, pertanto, di acqua pubblica e di opera di bonifica, grava il dell'obbligo di provvedere alla relativa CP_3
manutenzione, in quanto il suindicato corso d'acqua viene a costituire,
unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, della cui manutenzione è
appunto responsabile anche il (cfr. TSAP sent. n. 353/2016). CP_3
Alla stregua delle considerazioni che precedono la e il CP_5
vanno entrambi condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei CP_3
danni in favore dei ricorrenti, nella misura sopra determinata.
Sui relativi importi, tuttavia, va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(5.11.2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti 26
gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Gli importi rivalutato alla data odierna, calcolati secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, sono quindi pari ad € 84.937,11,
quanto a e, quanto ad , ad € 37.548,25, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali decorrenti su tali somme dalla presente decisione e fino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1/2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e del Controparte_5 [...]
, ciascuno in persona del rispettivo legale Controparte_3
rapp.te pro -tempore, in solido tra loro, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
ad € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni 27
trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. IO Leone,
dichiaratosi antistatario.
Inoltre, sempre tenuto conto dell'esito della lite, vanno poste definitivamente a carico del Controparte_3
e della , ciascuno in persona del rispettivo legale
[...] Controparte_5
rapp.te pro - tempore, ciascuno in pari misura, le spese e competenze relative al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, come liquidate in favore in favore del tecnico nominato, Agr. . Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con ricorso notificato in data 4.2.2022 - da e , nelle qualità Controparte_1 Parte_1
rispettivamente in epigrafe indicate, nei confronti del
[...]
e della ciascuno in Controparte_3 Controparte_5
persona del rispettivo legale rapp.te pro -tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
e la , Controparte_3 Controparte_5
ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro -tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo pari ad € Controparte_1
84.937,11, e di dell'importo pari ad € 37.548,25, oltre Parte_1
interessi al tasso legale decorrenti su tali somme a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua 28
porzione, pone carico del Controparte_3
e della ciascuno in
[...] Controparte_5
persona del rispettivo legale rapp.te pro -tempore, in solido tra loro,
liquidando la stessa, in favore di e , in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 5.379,50, di cui € 5.000,00 per compensi ed € 379,50
per spese vive, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'Avv. IO Leone, dichiaratosi antistatario;
3) Pone definitivamente a carico del Controparte_3
e della ciascuno in
[...] Controparte_5
persona del rispettivo legale rapp.te pro - tempore, ciascuno in pari misura, le spese e competenze relative al procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo, come liquidate in favore in favore del tecnico nominato, Agr. . Persona_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO GO
IL PRESIDENTE
FU MO
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1431/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dr. FU MO Presidente
dr. IO GO Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1431/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. , quale titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
azienda agricola, domiciliato presso la sede della ditta in Castellammare di
BI (NA) alla via Fondo d'Orto n. 22, e , titolare Controparte_1
dell'omonima azienda floricola, c.f. , domiciliato in CodiceFiscale_2
Castellammare di BI (NA) alla via Fossa della Luna, n. 41, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Nocera Inferiore alla via G. 2
Matteotti, n.30, nello studio legale dell'avv. IO Leone, c.f.
[...]
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._3
al ricorso introduttivo. L'Avv. Leone dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito e le notificazioni tutte all'indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it ovvero al numero Email_1 CP_2
di fax 0815171101.
RICORRENTI
E
Controparte_3
, c.f. , con sede in Nocera Inferiore (SA), alla Via
[...] P.IVA_1
GI OR 1 - - in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario Avv. Mario Rosario D'Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem ex artt.83 comma 3 c.p.c. e 10 DPR 123/2001 allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta, conferita in virtù di delibera nr.136 del 22.04.2022, dall'Avv. Maria Giordano , c.f. C.F._4
del Foro di Salerno, avente fax al nr. 089.255.090 ed il seguente
[...]
E indirizzo PEC: .salerno , con la quale Email_2 CP_2
elettivamente domicilia in Salerno alla p.zza Abate Conforti 9, e con elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.47
c.c. e degli artt. 3 bis, 4 quinquies, 6 e ss. D.lgs. n.82/2005 alla PEC:
E
.salerno ; Email_2 CP_2
RESISTENTE
E
, c.f. in persona del Presidente della Controparte_5 P.IVA_2
Giunta Regionale e legale rapp.te pro - tempore, rapp.ta e difesa, dall'Avv. 3
OL TE, c.f. in virtù di procura generale ad CodiceFiscale_5
lites per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646 Persona_1
e provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia
81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c. al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo PEC: egione.campania.it. Ema_4 Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti e , come da ricorso Parte_1 Controparte_1
introduttivo e, quindi:
“1)Dichiarare i convenuti e Controparte_5 [...]
, dei torrenti vesuviani e Controparte_6
CP_ dell' , responsabili, in solido tra loro, dell'evento di danno di che trattasi;
2) per l'effetto, condannare la , in solido con il Controparte_5
, Controparte_8
CP_ dei torrenti e dell' , al pagamento integrale del risarcimento dei CP_9
danni subiti a seguito dell'evento di che trattasi, da liquidarsi in favore dei
ricorrenti, , quale titolare dell'omonima Azienda Floricola, nella Parte_1
misura di euro 56.061,67 e , quale titolare dell'omonima Controparte_1
Azienda Floricola, nella misura di euro 126.816,48, per i titoli in narrativa
citati e così come determinato e provato dal Consulente Tecnico in sede di
accertamento tecnico preventivo e comunque nella misura che l'On.
Giudicante riterrà di accogliere in sua equità, oltre interessi e rivalutazione
monetaria del credito dal dì dell'evento e fino al soddisfo;
c) Condannare altresì il comprensorio Controparte_3 4
CP_ del , dei e dell' e la Controparte_6 Controparte_10 CP_5
in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze
[...]
professionali del presente giudizio e del procedimento di accertamento
tecnico preventivo, oltre accessori come per legge da attribuirsi al
procuratore antistatario per averne fatto anticipo.
Per il resistente Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da comparsa di
[...]
costituzione e risposta depositata il 29.4.2022 e, quindi:
1)in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione processuale
formulata in narrativa, accertare e dichiarare la propria incompetenza per
materia a decidere in favore del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata e,
per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al Giudice competente;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva del Controparte_3
rispetto alla domanda promossa nei suoi confronti e, per l'effetto,
[...]
disporne la estromissione dal presente giudizio;
3)in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva e/o, comunque, l'assenza di responsabilità del
rispetto ai fatti di causa Controparte_3
e, per l'effetto, rigettare la domanda promossa nei suoi confronti;
4)in via gradata, rigettare la domanda promossa dai ricorrenti perché
nulla, inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'eccezionalità
ed imprevedibilità dell'evento verificatosi per caso fortuito e, per l'effetto,
rigettare la domanda promossa dai ricorrenti;
5
6) in via ancora gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento,
seppur parziale, della domanda promossa dai ricorrenti, accertare e
dichiarare la esclusiva responsabilità della in ordine alla Controparte_5
manutenzione ed agli interventi da eseguirsi al Torrente TT ed ai fatti
oggetto di causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni
riconosciuti in favore di parte ricorrente;
7) con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_5
– tempore come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.7.2023
e, quindi:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva dei ricorrenti;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_5
enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4.2.2022 , e successivamente rinotificato,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il Sig. Parte_1
premetteva di essere titolare dell'omonima azienda floricola specializzata nella 6
produzione e vendita di piante e fiori, nonché conduttore, come da documentazione in atti, di un fondo agricolo, identificato nel catasto terreni del Comune di Torre Annunziata (NA), alle particelle n. 73 e n. 79 del foglio n. 14, ove esercitava l'attività imprenditoriale di floricoltura.
Deduceva inoltre che nel fondo agricolo sopra descritto erano ubicate due serre in ferro, contigue e regolarmente detenute, ognuna coprente una superficie di mq. 1.300, all'interno delle quali - alla data del 5.11.2017 - vi era una coltivazione di (da fiore reciso) in una e, nell'altra, una coltivazione CP_11
di sinuara (da fiore reciso). Persona_2
Nel contempo, con il medesimo atto, il Sig. Controparte_1
premetteva di essere titolare dell'omonima azienda floricola specializzata nella produzione e vendita di piante e fiori, oltre ad essere conduttore, come da documentazione in atti, di un fondo agricolo censito nel catasto terreni del
Comune di Torre Annunziata (NA), località Vigna S. IO, alle particelle nn. 701 e 703 e parte delle particelle nn. 402, 164, 165,87, 88 e 89 del foglio n. 14, ove esercitava l'attività imprenditoriale di floricoltore.
Precisava quindi che, nel fondo sopra descritto, erano ubicate quattro serre in ferro, contigue e regolarmente detenute, per un totale di superficie serricola di mq. 5.400, all'interno delle quali, alla data del 5.11.2017, in diversi stadi di crescita, vi era una coltivazione di particolari e importanti fiori di
CP_1
consociata con la coltivazione di sinuata (da fiore Persona_3
reciso), sotto sera, per una superficie di mq. 1.500 (prima serra), e monocoltura di di mq 1.200 (seconda serra), di per Controparte_13 Controparte_14
complessivi mq. 2.700.
Ciò posto, i predetti istanti esponevano che in data 5.11.2017 a causa 7
delle abbondanti piogge cadute nel circondario del Comune di Torre
Annunziata, si era verificata l'esondazione, in prossimità dei fondi dei ricorrenti, delle acque del torrente denominato “TT”, affluente e scolmatore del fiume Sarno, le quali, altamente inquinate, miste a melma e detriti, avevano invaso i fondi agricoli e l'interno delle serre dei ricorrenti,
cagionando danni alle colture e agli impianti serricoli.
Precisavano inoltre che l'esondazione delle acque del torrente TT
era stata causata, come in passato, dalle condizioni di totale abbandono e dalla mancanza di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del letto e degli argini da parte degli Enti preposti, e Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti rappresentavano, che prima della proposizione del giudizio, avevano chiesto un accertamento tecnico preventivo per la necessità di verificare lo stato dei luoghi, e che il Presidente
del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli aveva disposto il richiesto accertamento, contraddistinto dal n. 2349/2017 di V.G., con conseguente nomina quale C.T.U. dell'Agr. , il quale aveva Persona_4
depositato una relazione tecnica, nella quale aveva dato atto dell'omessa manutenzione del Torrente TT, da parte del Controparte_3
e della mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio
[...]
da parte della provvedendo alla quantificazione dei danni Controparte_5
complessivi subiti da , nella misura di € 126.816,48, nonché Controparte_1
da , nella misura di € 56.061,67. Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti convenivano i menzionati resistenti, ciascuno responsabile per i danni indicati in premessa, innanzi 8
all'intestato Tribunale Regionale delle Acque, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
In data 29.4.2022 si costituiva il Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...]
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza dell'adìto in favore del Pt_2
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, il difetto di legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità del Controparte_3
; deduceva inoltre che i ricorrenti avevano costruito gli impianti serricoli
[...]
in spregio alla normativa di cui all'art. 96 l. f) del RD n. 523/1904, che stabilisce inderogabilmente come la distanza delle piantagioni e delle fabbriche dagli argini dei fiumi deve essere non minore di metri quattro per le prime e non minore di metri 10 per le seconde.
Il comparente deduceva inoltre la assoluta eccezionalità degli eventi atmosferici e, quindi, concludeva per l'infondatezza della domanda, in quanto non provata sia in relazione all'an che al quantum debeatur, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riproposte.
In data 19.7.2023 si costituiva in giudizio la , in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore, che eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto nulla risulta allegato al ricorso sul punto;
eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la competenza del Consorzio di
Bonifica Integrale Comprensorio Sarno della Regione Campania, posto che il canale “TT” era un corso d'acqua artificiale collegato al FI , CP_3
parte del comprensorio di bonifica integrale, non essendo quindi un'opera idraulica, ai sensi del regio decreto n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, ai 9
sensi del regio decreto n. 215/1933; la pulizia del predetto canale (ad esempio lo sfalcio della vegetazione spontanea ed incontrollata) e, in genere, tutte le attività di manutenzione ordinaria spettavano quindi al predetto . CP_3
La eccepiva inoltre la competenza sulla vigilanza di polizia CP_5
idraulica dell'Autorità di Bacino ex D.lgs. 152/2006.
Nel merito, la resistente eccepiva poi l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, posto che gli allagamenti lamentati erano piuttosto legati alla morfologia dei suoli, alla presenza di una falda freatica sub-affiorante,
all'antropizzazione ed all'urbanizzazione selvaggia della zona a chiara vocazione agricola, alla mancata manutenzione dei fossi di scolo, da parte dei proprietari frontisti, che creava fenomeni di rigurgito;
in ogni caso, detta domanda era sfornita di prova, sussistendo comunque il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2, con riferimento al rispetto della distanza di rispettato i limiti di distanza di 4 m e 10 m dalle sponde.
La comparente contestava infine il quantum della pretesa risarcitoria degli istanti, impugnando peraltro la relazione depositata all'esito dell'ATP,
precisando in particolare che le colture erano destinate alla vendita, ed in conseguenza si sarebbe dovuto calcolare il reddito netto che il coltivatore avrebbe percepito se le coltivazioni non fossero state distrutte dall'esondazione, sottraendo quindi tutte le spese risparmiate dal momento dell'evento fino alla raccolta effettiva dei prodotti (spese di raccolta,
confezionamento, commissione al grossista venditore ecc.).
Co sottolineava ancora l'assenza della documentazione CP_5
contabile e fiscale prevista dalla normativa di settore, del fascicolo aziendale e della relativa scheda di validazione, da cui sarebbe stato possibile evincere 10
il titolo di possesso dei terreni, la particella (o le particelle) interessate dalla coltivazione ed il tipo di coltivazione in atto all'epoca dell'evento; inoltre, non era stato prodotto il quaderno di campagna (o registro dei trattamenti),
obbligatorio per legge per tutte le aziende agricole volte alla produzione di beni destinati alla vendita, al fine di dimostrare la data di semina e/o di trapianto e l'epoca della raccolta.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_5
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, delegato ex artt. 203 c.p.c. e 170
R.D. 1775/33, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni,
rassegnate nei termini indicati, all'udienza del 8.4.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
****************
Con riferimento alle questioni preliminari, va innanzitutto affermata la competenza del Tribunale adito a conoscere della controversia di risarcimento dei danni proposta dai ricorrenti e sulla base Controparte_1 Parte_1
delle previsioni di cui all'art. 140 lettera e) R.D. 1775/1933.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. n.
4469/1996, Cass., n. 4725/1997 e Cass., n. 8054/1997) le domande 11
risarcitorie, proposte a norma dell'articolo 2043 ss. c.c. nei confronti della
P.A., sono devolute alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque
Pubbliche nelle ipotesi in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica, tale dovendo intendersi la opera male progettata o male costruita (Cass. n. 6955/1999 con riferimento al mancato ampliamento dell'alveo e deviazione del flusso in altro canale;
Cass. n. 9742/2005 per la mancata progettazione e realizzazione di nuove opere di contenimento)
ovvero l'opera mantenuta in efficienza in modo inidoneo ad irreggimentare il flusso idrico (Cass. n. 5676/1998 con riferimento a scelte tecniche attinenti la apertura di una diga), poiché in tali ipotesi vi è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A. in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche.
Dette domande sono, invece, riservate al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si ricollegano in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque, nel senso che i danni debbono imputarsi a comportamenti materiali della P.A. commissivi od omissivi, o a fatti naturali sopravvenuti dovuti ad omessa custodia della res, comunque estranei ad apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione ed attuazione di opere idrauliche e nei quali non vengono in questione scelte discrezionali della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (ad es. in caso di rottura di tubazioni, Cass. n.
2693/1996, di danni cagionati dalla ditta appaltatrice nella esecuzione di lavori connessi ad opera idraulica, Cass. SS.UU. n. 8054/1997, di danni cagionati dallo scoppio dell'acquedotto per omessi controlli manutentivi, Cass. n.
4454/2001). 12
Nella specie, la competenza dell'adito TRAP sussiste, atteso che i ricorrenti hanno dedotto il totale abbandono e la mancanza di manutenzione del letto e degli argini del torrente TT (affluente del fiume ) da parte CP_3
degli Enti preposti, ciò che, all'evidenza, importa il coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A.
Va, poi, riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante dai documenti in atti (contratto di affitto di fondo rustico e contratto di comodato, registrati rispettivamente l'8.3.2013 e il 20.10.2010, allegati al ricorso) e, comunque, contestata dalla sola Controparte_5
Quanto, infine, alla carenza di legittimazione passiva, eccepita rispettivamente sia dalla che dal , la questione verrà CP_5 CP_3
successivamente esaminata, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti parte del presente giudizio
Osserva sul punto il Collegio che si tratta di concetto impropriamente invocato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna degli Enti convenuti al 13
risarcimento dei danni arrecatigli, invocando in via principale l'art. 2051 c.c.
e, quindi, la loro responsabilità solidale quali custodi tenuti alla manutenzione del torrente esondato, e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P.
e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011;
T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità,
nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In linea generale, in base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass.,
ord. n. 2480/18).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà
altresì dimostrare la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o 14
comunque a limitare il danno.
Ciò posto in linea generale, nella fattispecie in esame deve ritenersi inequivocabilmente accertato che in data 5.11.2017, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente TT esondava nel territorio del Controparte_15
invadendo i fondi circostanti, ivi compresi quelli condotti in fitto
[...]
e in comodato dai ricorrenti.
La circostanza è stata confermata dai testi escussi ( Testimone_1
, ). Testimone_2 Testimone_3
In particolare la prima - , sorella del ricorrente Testimone_1
e dipendente della sua ditta di floricoltura - nel confermare la Parte_1
presenza delle serre di cui all'atto introduttivo, precisava: “…Ricordo che
all'inizio del mese di novembre del 2017 mi sono recata sul fondo ove è la
ditta di mio fratello e ho potuto rilevare che, intorno alle 08:00 del mattino,
le due serre erano completamente invase dall'acqua, alta circa 40-50 cm, per
cui tutte le piantine risultavano sott acqua, di talché erano visibili solo le
estremità superiori delle stesse;
preciso che detto allagamento riguardava
anche il fondo contiguo, il quale peraltro non è diviso dal fondo di mio fratello
da alcuna opera di confine. Ho potuto personalmente constatare che
l'allagamento proveniva da un torrente confinante con il fondo di mio fratello
e con quello del il quale aveva esondato dai confini con conseguente CP_1
riversamento delle acque sui due fondi di cui ho detto;
riconosco nella
documentazione fotografica allegata alla ATP i luoghi di causa nonché i
danni da inondazione arrecati alle serre e alle coltivazioni ivi presenti”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da , di Testimone_2
professione bracciante agricolo, nipote di e anch'egli dipendente Parte_1 15
della sua ditta di floricoltura.
La vicenda veniva infine descritta in analoghi termini da
[...]
, a conoscenza dei luoghi di causa in quanto abitante nelle Per_5
vicinanze dei fondi ove si trovavano le ditte dei ricorrenti.
Il fatto storico risulta inoltre pienamente confermato dalla relazione tecnica depositata dall'Agr. in data 19.9.2020, all'esito del Persona_4
procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato dalle parti resistenti,
prima dell'introduzione di detto giudizio.
Il tecnico incaricato, avendo avuto accesso ai luoghi in data 27.3.2018
- e quindi alcuni mesi dopo l'evento del 5.11.2017 - ha confermato che il canale TT versava in uno stato di scarsa manutenzione, infatti, in fase di sopralluogo sui luoghi di causa ha rilevato il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale, senza che vi fossero stati una pianificazione ed un adeguamento della rete idrografica.
Si tratta, del resto, di accadimento in passato già verificatosi ed oggetto di analoghe decisioni dell'intestato TRAP.
Lo stesso precisava inoltre di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia tracce dei danni, così come lamentati dagli attori in causa;
infatti, anche se lo stato dei luoghi era stato pressoché completamente ripristinato nella sua conformazione originaria ed era stata avviata “a pieno regime” la coltivazione dei fiori, erano evidenti cumuli di bulbi e fiori ai lati dei campi riconducibili alle coltivazioni danneggiate dall'evento esondativo in questione.
Il c.t.u. ha inoltre, esaminati i dati pluviometrici (v. pag. 17/18 della relazione), ha inoltre escluso il carattere eccezionale dell'evento. 16
Ed invero lo stesso, in realtà già smentito dalla ripetizione pressoché
costante di eventi di tal genere, non è stato in alcun modo provato dalle resistenti;
occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis,
T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Va aggiunto poi che non ha, poi, fondamento la difesa degli enti resistenti nella parte in cui si assume che i ricorrenti avrebbe potuto e dovuto
, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata 17
disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che gli enti danneggianti, pur in tal senso onerati (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbiano dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però 18
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte del fondo coltivato dal ricorrente insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto della relativa eccezione articolata dai resistenti.
Tanto chiarito, occorre valutare la prova dei danni lamentati da questi ultimi.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr.ssa - e dalle risultanze della relazione tecnica depositate Persona_6
dal c.t.u. dall' , all'esito della svoltasi procedura di Persona_7
accertamento tecnico preventivo.
Il C.T.U. ha indicato diverse voci di danno che devono essere esaminate singolarmente:
Quanto al Sig. , viene dedotto che lo stesso ha subito Controparte_1
l'allagamento e la perdita delle colture insistenti negli impianti serricoli, per una superficie complessiva di circa
5.400 mq, così suddivise:
- in monocultura per mq.
1.200 e mq. 1500 in Controparte_13
consociazione con la coltura di;
Per_2
- in monocoltura per mq. 2.700 Controparte_14
- Statice (da fiore reciso) in consociazione con per CP_13
mq. 1.500.
La suddetta consistenza fondiaria era condotta, in virtù del menzionato contratto di affitto registrato in data 8.3.2013 al numero 1820, presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di BI.
Quanto al Sig. , viene invece dedotto che lo stesso ha Parte_1 19
subito l'allagamento e la perdita delle colture insistenti negli impianti serricoli, per una superficie complessiva di circa
5.400 mq, così suddivise:
-una coltivazione di fresie (da fiore reciso) per mq.1.300
- una coltivazione di statice (da fiore reciso) per mq. 1300
La suddetta consistenza fondiaria era condotta, in virtù del menzionato contratto di comodato a titolo gratuito, sottoscritto in data 1.1.2010 e registrato in data 20.10.2010 al numero 2266, presso l'Agenzia delle Entrate di
Castellammare di BI.
Il c.t.u. precisava che durante il sopralluogo del 27.3.2018, aveva potuto accertare che, internamente agli impianti serricoli sopra indicati, era in atto la coltivazione di floricole di pregio, ed erano inoltre presenti impianti di irrigazione, adeguati all'importanza della realtà produttiva in questione.
Lo stesso ha inoltre precisato di aver verificato che i luoghi riprodotti nei documenti fotografici allegati alla c.t. di parte attrice - Dott. Parte_3
intervenuta sui luoghi già la mattina del 6.11.2017 - evidenzianti la
[...]
situazione durante e dopo l'evento dannoso, corrispondono esattamente a quelli rilevati dallo stesso nell'accesso-sopralluogo del 27.3.2018; è stata inoltre direttamente accertata la tipologia dei danni (ristagno d'acqua,
sradicamento delle piantine, accumulo di terriccio e limo, ecc.), venutasi a determinare a seguito dell'evento calamitoso.
Ciò posto, sulla base dei criteri generalmente applicati in materia, di cui alle pagg. 20-27, da intendersi qui interamente richiamati, i danni complessivi subiti da sono stati determinati in complessivi € Controparte_1
126.816,48, mentre quelli riguardanti sono stati determinati in Parte_1
complessivi a € 56.061,67. 20
Orbene, ritiene questo TRAP, anche alla luce della propria composizione anche tecnica, che le cifre indicate dal tecnico nominato in sede di ATP per i danni subiti dalle colture non possano essere riconosciute in toto,
non avendo in realtà i ricorrente fornito prova certa dell'effettivo quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Peraltro la consulenza di parte, pure nella specie depositata, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è
affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è
però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà
per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai,
ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che,
se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità
e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr.
Cass. n. 4437/1997).
Né la prova compiuta della reale consistenza quantitativa dei danni può
ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi, sopra riportate, essendosi gli stessi limitati a riferire genericamente che le colture presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa 21
il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi.
Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi con certezza dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non l'esatto stato preesistente ed il quantitativo delle colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal tecnico nominato in sede di ATP per i danni alle colture vanno equitativamente ridotti del 50%,
riconoscendosi in favore di la somma complessiva di € Controparte_1
63.408,24, ed in favore di la somma di € 28.030,83. Parte_1 22
In ordine poi al soggetto responsabile, osserva il collegio che della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno devono rispondere solidalmente la e il resistente. Controparte_5 CP_3
Ed invero, in linea generale, va ribadito che l'inserimento di un corpo idrico in un elenco delle acque pubbliche, è considerato dichiarativo e non costitutivo, nel senso che la demanialità, essendo insita nell'attitudine di un corpo idrico a soddisfare usi di pubblico generale interesse, preesiste al provvedimento della sua iscrizione negli Elenchi medesimi.
E' ben vero che la demanialità preesiste e che al di fuori degli Elenchi
possono esservi corpi idrici la cui attitudine ad usi di pubblico generale interesse ancora non è stata riconosciuta;
ma è altrettanto indubbio che un corpo idrico, una volta che è iscritto nell'Elenco, conferma lo status di bene demaniale, che viene formalizzato con la sua riconduzione nell'ambito dei beni destinati ad essere fuori commercio, inusucapibili, insuscettibili di possesso.
Il canale TT, quale derivazione del fiume a cui si CP_3
ricongiunge a circa 1 Km dalla foce, è un canale artificiale originariamente costruito per apportare acqua ai mulini posti sui terreni ad esso limitrofi e,
successivamente, utilizzato come canale di sversamento del fiume in piena quale difesa idraulica a valle dei centri abitati dalle esondazioni del fiume
. CP_3
Esso, quindi, oltre a rientrare pacificamente nell'ambito del comprensorio di bonifica, è utilizzato per fini pubblicistici, ossia per diminuire la portata di piena del mediante il prelievo di una quota parte della CP_3
relativa portata. 23
Il canale, inoltre risulta inserito quale acqua pubblica nell'Elenco dei colatori e, come tale, appartenente al demanio pubblico.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_5
quale responsabile dei danni, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R.
n. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. n. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
In tal senso si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità che, con orientamento condiviso dal collegio, ha anche chiarito come sia irrilevante la delega delle funzioni attribuite alla Ragione, salva l'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la abbia dimostrato di aver CP_5
perso la materiale disponibilità dei bene (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
25928/11).
Nel caso di specie tale ultima circostanza è esclusa dalla circostanza,
pacifica tra le parti, che la tramite l'ARCADIS (Agenzia Regionale CP_5
Campana Difesa Suolo), ha presentato un progetto di riqualificazione e recupero del fiume , riconoscendo la canale TT la funzione di CP_3
seconda foce del , con interventi preventivati per € 59.000.000,00. CP_3
Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalla natura degli argini della cui mancata manutenzione si discute, in quanto gli stessi,
contrariamente a quanto dedotto dalla non possono considerarsi CP_5
appartenenti alle opere idrauliche della quinta categoria (ossia alla categoria delle le opere destinate a proteggere le zone abitate contro le corrosioni provocate dai corsi d'acqua e contro le frane), appartenendo invece alle opere di seconda, terza e quarta categoria per le quali sono responsabili le Regioni 24
ed i Consorzi (si vedano, al riguardo, T.S.A.P., sent. nn. 70/11 e 102/02 e sentenza emessa da questo stesso TRAP n. 988/2019).
Né, ancora, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi argomentando dall'art. 34 D.lgs. 96/99, che disciplina il nuovo assetto delle competenze in materia in base al D.lgs. 112/98.
L'intervento effettuato da tale ultima normativa ha, infatti, riguardato,
secondo il limite fissato dall'art 4 comma 5 della L. n. 59/97, solo l'individuazione dell'Ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non ha anche direttamente determinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, tanto che l'art. 7 del D.lgs.
112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione ed in assenza del quale la delega di funzioni non potrebbe avere effetto;
cfr., Cass.,
sent. n. 26197/11).
Deve dunque escludersi che nella specie sia intervenuta, all'epoca dell'evento dannoso e, peraltro, anteriormente all'entrata in vigore della L. n.
56/14, una delega di funzioni regionali produttiva di effetti e, ad ogni modo,
di tale ampiezza da privare l'ente regionale anche di qualsivoglia funzione di vigilanza e controllo.
Dei danni accertati risponde, altresì, il resistente, obbligato CP_3
a provvedere, in quanto custode, alla manutenzione di tale canale ai sensi degli 25
artt. 17 e 18 del R.D. n. 215/1933, 3 ed 8 della n. 23/1985, 3 e CP_17
9 della n. 4/2003. CP_17
Mette conto, peraltro, sottolineare che lo stesso non contesta CP_3
di aver svolto regolarmente la manutenzione ordinaria sul canale de quo, tanto che nella propria comparsa di costituzione lamenta di non essere stato coinvolto dalla nel progetto di riqualificazione e recupero del fiume CP_5
, in tal modo riconoscendo implicitamente il suo coinvolgimento nella CP_3
gestione dello stesso.
Anche per tale ragione deve ritenersi che il abbia CP_3
sostanzialmente assunto la custodia del suindicato canale e debba conseguentemente rispondere dei danni derivanti dalle carenze dell'attività
manutentiva (Cass. SS.UU. n. 9591/2012).
La duplice natura del canale, pertanto, di acqua pubblica e di opera di bonifica, grava il dell'obbligo di provvedere alla relativa CP_3
manutenzione, in quanto il suindicato corso d'acqua viene a costituire,
unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, della cui manutenzione è
appunto responsabile anche il (cfr. TSAP sent. n. 353/2016). CP_3
Alla stregua delle considerazioni che precedono la e il CP_5
vanno entrambi condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei CP_3
danni in favore dei ricorrenti, nella misura sopra determinata.
Sui relativi importi, tuttavia, va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(5.11.2017) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti 26
gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Gli importi rivalutato alla data odierna, calcolati secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, sono quindi pari ad € 84.937,11,
quanto a e, quanto ad , ad € 37.548,25, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali decorrenti su tali somme dalla presente decisione e fino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1/2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e del Controparte_5 [...]
, ciascuno in persona del rispettivo legale Controparte_3
rapp.te pro -tempore, in solido tra loro, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
ad € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni 27
trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. IO Leone,
dichiaratosi antistatario.
Inoltre, sempre tenuto conto dell'esito della lite, vanno poste definitivamente a carico del Controparte_3
e della , ciascuno in persona del rispettivo legale
[...] Controparte_5
rapp.te pro - tempore, ciascuno in pari misura, le spese e competenze relative al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, come liquidate in favore in favore del tecnico nominato, Agr. . Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con ricorso notificato in data 4.2.2022 - da e , nelle qualità Controparte_1 Parte_1
rispettivamente in epigrafe indicate, nei confronti del
[...]
e della ciascuno in Controparte_3 Controparte_5
persona del rispettivo legale rapp.te pro -tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
e la , Controparte_3 Controparte_5
ciascuno in persona del rispettivo legale rapp.te pro -tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo pari ad € Controparte_1
84.937,11, e di dell'importo pari ad € 37.548,25, oltre Parte_1
interessi al tasso legale decorrenti su tali somme a far data dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua 28
porzione, pone carico del Controparte_3
e della ciascuno in
[...] Controparte_5
persona del rispettivo legale rapp.te pro -tempore, in solido tra loro,
liquidando la stessa, in favore di e , in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 5.379,50, di cui € 5.000,00 per compensi ed € 379,50
per spese vive, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'Avv. IO Leone, dichiaratosi antistatario;
3) Pone definitivamente a carico del Controparte_3
e della ciascuno in
[...] Controparte_5
persona del rispettivo legale rapp.te pro - tempore, ciascuno in pari misura, le spese e competenze relative al procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo, come liquidate in favore in favore del tecnico nominato, Agr. . Persona_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO GO
IL PRESIDENTE
FU MO