Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 59
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa indicazione della fonte contrattuale

    L'appellata non si è costituita, con conseguente rinuncia all'eccezione formale proposta dall'appellante.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo per finalità pubblicitarie

    Il Collegio condivide il principio secondo cui per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico deve essere obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda. Nel caso di specie, l'immagine di un paesaggio orientale, priva di richiamo all'attività di ristorazione e ai prodotti offerti, è considerata un elemento decorativo e non uno strumento pubblicitario. Inoltre, la collocazione interna limita la percettibilità dall'esterno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 59
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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