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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TO BARBARA, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 937/2021 depositato il 15/07/2021
proposto da
I.c.a. - Imposte AL AF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Reggio Nell'Emilia RE
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 473/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 971 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, avente ad oggetto l'imposta di pubblicità ad essa richiesta per l'anno 2019 in relazione all'esposizione all'interno del locale di un "cassonetto luminoso" rappresentante "un lago collegato con un ponte a un isolotto sul quale insiste una pagoda e sullo sfondo un bosco e delle montagne", eccependo preliminarmente l'omessa indicazione nell'atto impugnato della fonte contrattuale che legittimava l'accertamento e alla riscossione del tributo.
Rilevava inoltre l'insussistenza del presupposto impositivo non avendo l'immagine finalità pubblicitarie nel senso previsto dal legislatore;
secondo il soggetto accertatore, costituitosi dinanzi ala CTP di Bologna sez.3, sussistevano le condizioni per ritenere realizzate le condizioni normative per l'applicazione dell'imposta.
La CTP con la sentenza impugnata n.473/29 ha accolto il ricorso… poiché nella specie avuto riguardo all'oggetto dell'attività, consistente nella gestione di un ristorante asiatico, l'immagine dianzi descritta risulta obiettivamente priva di ogni funzione veicolare per palese difetto di relazione tra un paesaggio di ambientazione orientale riportato nell'immagine e l'attività di ristorazione, difetta il richiesto presupposto impositivo, il ricorso è fondato e l'atto impugnato va conseguentemente cassato…
Contro la predetta decisione ha proposto appello la I.C.A. s.r.l. deducendo in sintesi che, come previsto dalla norma di riferimento, sussiste una relazione tra il mezzo tassato e l'esercizio dell'attività economica della ricorrente da ritenere diretta e immediata;
l'appellata non si è costituita con conseguente rinuncia all'eccezione formale proposta (omessa indicazione della fonte contrattuale da cui discende il potere esercitato).
L'appellante ha rinunciato alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 507 del 1993, precisa che;
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzata.
Sul punto si richiama, parzialmente riproducendola, recente sentenza della C.G. di secondo grado dell'E.R. sez.9, in diversa composizione, che in data 15.12.25 ha respinto l'appello della società ICA srl in caso analogo;
secondo il Collegio in base alla giurisprudenza di legittimità "si devono distinguere i mezzi obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. (Cass. 1359/2019). … Il Collegio condivide il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale 'costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica (Cass. n. 17852/2004 Cass. 15449/2010)… non essendo necessario che il messaggio elogiativo o accattivante sia esplicitato con il linguaggio potendo invece essere affidato alla potenza della immagine, anche quando manchi il nome o il logo della azienda..." (così Cass. n. 34227 del 15 novembre 2021).Situazione che non si verifica quando l'immagine non svolge una funzione descrittiva dell'attività e non è pertanto strettamente attinente all'attività commerciale svolta all'interno dell'esercizio….(così in motivazione).
Si condivide detta affermazione che trova riscontro nei fatti oggetto di contestazione;
in base alle fotografie prodotte in primo grado dall'appellata è evidente che la superficie tassata si trova all'interno dell'esercizio di ristorazione (v.anche avviso di accertamento) e rappresenta un paesaggio orientale essenzialmente agreste. Non vi è alcun richiamo all'attività svolta ed ai prodotti offerti, risultando in sostanza un elemento decorativo del locale equiparabile ad un arredo e come tale non espressivo di uno strumento pubblicitario. In sintesi difetta una relazione diretta e di immediata percezione tra il mezzo tassato e l'esercizio dell'attività economica esercitata all'interno del locale e cioè la presenza di immagini evocative del servizio, dei prodotti offerti, del logo o dell'insegna, fermo restando che la stessa collocazione su una parete interna e non sulle vetrine del locale, limita concretamente la sua percettibilità dall'esterno.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, senza condanna alle spese attesa la contumacia dell'appellata.
PQM
Rigetta l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata.
Bologna 19.1.2026
L'estensore Il Presidente
AN MA AR RS
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TO BARBARA, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 937/2021 depositato il 15/07/2021
proposto da
I.c.a. - Imposte AL AF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Reggio Nell'Emilia RE
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 473/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 971 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, avente ad oggetto l'imposta di pubblicità ad essa richiesta per l'anno 2019 in relazione all'esposizione all'interno del locale di un "cassonetto luminoso" rappresentante "un lago collegato con un ponte a un isolotto sul quale insiste una pagoda e sullo sfondo un bosco e delle montagne", eccependo preliminarmente l'omessa indicazione nell'atto impugnato della fonte contrattuale che legittimava l'accertamento e alla riscossione del tributo.
Rilevava inoltre l'insussistenza del presupposto impositivo non avendo l'immagine finalità pubblicitarie nel senso previsto dal legislatore;
secondo il soggetto accertatore, costituitosi dinanzi ala CTP di Bologna sez.3, sussistevano le condizioni per ritenere realizzate le condizioni normative per l'applicazione dell'imposta.
La CTP con la sentenza impugnata n.473/29 ha accolto il ricorso… poiché nella specie avuto riguardo all'oggetto dell'attività, consistente nella gestione di un ristorante asiatico, l'immagine dianzi descritta risulta obiettivamente priva di ogni funzione veicolare per palese difetto di relazione tra un paesaggio di ambientazione orientale riportato nell'immagine e l'attività di ristorazione, difetta il richiesto presupposto impositivo, il ricorso è fondato e l'atto impugnato va conseguentemente cassato…
Contro la predetta decisione ha proposto appello la I.C.A. s.r.l. deducendo in sintesi che, come previsto dalla norma di riferimento, sussiste una relazione tra il mezzo tassato e l'esercizio dell'attività economica della ricorrente da ritenere diretta e immediata;
l'appellata non si è costituita con conseguente rinuncia all'eccezione formale proposta (omessa indicazione della fonte contrattuale da cui discende il potere esercitato).
L'appellante ha rinunciato alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 507 del 1993, precisa che;
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzata.
Sul punto si richiama, parzialmente riproducendola, recente sentenza della C.G. di secondo grado dell'E.R. sez.9, in diversa composizione, che in data 15.12.25 ha respinto l'appello della società ICA srl in caso analogo;
secondo il Collegio in base alla giurisprudenza di legittimità "si devono distinguere i mezzi obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. (Cass. 1359/2019). … Il Collegio condivide il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale 'costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica (Cass. n. 17852/2004 Cass. 15449/2010)… non essendo necessario che il messaggio elogiativo o accattivante sia esplicitato con il linguaggio potendo invece essere affidato alla potenza della immagine, anche quando manchi il nome o il logo della azienda..." (così Cass. n. 34227 del 15 novembre 2021).Situazione che non si verifica quando l'immagine non svolge una funzione descrittiva dell'attività e non è pertanto strettamente attinente all'attività commerciale svolta all'interno dell'esercizio….(così in motivazione).
Si condivide detta affermazione che trova riscontro nei fatti oggetto di contestazione;
in base alle fotografie prodotte in primo grado dall'appellata è evidente che la superficie tassata si trova all'interno dell'esercizio di ristorazione (v.anche avviso di accertamento) e rappresenta un paesaggio orientale essenzialmente agreste. Non vi è alcun richiamo all'attività svolta ed ai prodotti offerti, risultando in sostanza un elemento decorativo del locale equiparabile ad un arredo e come tale non espressivo di uno strumento pubblicitario. In sintesi difetta una relazione diretta e di immediata percezione tra il mezzo tassato e l'esercizio dell'attività economica esercitata all'interno del locale e cioè la presenza di immagini evocative del servizio, dei prodotti offerti, del logo o dell'insegna, fermo restando che la stessa collocazione su una parete interna e non sulle vetrine del locale, limita concretamente la sua percettibilità dall'esterno.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, senza condanna alle spese attesa la contumacia dell'appellata.
PQM
Rigetta l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata.
Bologna 19.1.2026
L'estensore Il Presidente
AN MA AR RS