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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2472/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo N. 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3486/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007281684000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3486/2022 accoglieva il ricorso di Resistente_1 Resistente_1 avverso la cartella di pagamento in epigraferelativa ad IMU del Comune di Floridia del 2012.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo, in via principale, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, essendo i vizi dedotti dal ricorrente relativi all'avviso di accertamento.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
Si è costituito Comune di Floridia, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto terzo pretermesso in prime cure, chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio.
Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, quando il ricorso è proposto avverso una cartella di pagamento e contestualmente si lamenta l'irregolarità della notifica degli atti prodromici, configurandosi una controversia il cui esito si rifletterebbe sulla medesima cartella esattoriale, si determina un litisconsorzio processuale necessario tra l'Amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione (Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 7955 del
11 marzo 2022).
Il principio giurisprudenziale ha trovato, poi, conferma nella recente novella legislativa di cui al D.Lgs. n.
220/2023, il quale ha introdotto il comma 6-bis all'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92.
L'appello ed il correlativo intervento di terzo sono pertanto fondati ed essendosi verificata una violazione del contraddittorio la sentenza deve essere annullata con rimessione del processo al primo grado ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
La CGT si secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando, accoglie il gravame, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese legali anche per il presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
IN ZI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2472/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo N. 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3486/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007281684000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3486/2022 accoglieva il ricorso di Resistente_1 Resistente_1 avverso la cartella di pagamento in epigraferelativa ad IMU del Comune di Floridia del 2012.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo, in via principale, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, essendo i vizi dedotti dal ricorrente relativi all'avviso di accertamento.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
Si è costituito Comune di Floridia, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto terzo pretermesso in prime cure, chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio.
Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, quando il ricorso è proposto avverso una cartella di pagamento e contestualmente si lamenta l'irregolarità della notifica degli atti prodromici, configurandosi una controversia il cui esito si rifletterebbe sulla medesima cartella esattoriale, si determina un litisconsorzio processuale necessario tra l'Amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione (Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 7955 del
11 marzo 2022).
Il principio giurisprudenziale ha trovato, poi, conferma nella recente novella legislativa di cui al D.Lgs. n.
220/2023, il quale ha introdotto il comma 6-bis all'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92.
L'appello ed il correlativo intervento di terzo sono pertanto fondati ed essendosi verificata una violazione del contraddittorio la sentenza deve essere annullata con rimessione del processo al primo grado ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
La CGT si secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando, accoglie il gravame, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese legali anche per il presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
IN ZI