Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 427
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa integrazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo all'omessa integrazione del contraddittorio, evidenziando la necessità del litisconsorzio processuale necessario tra l'amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione quando la controversia riguarda la validità degli atti prodromici alla cartella di pagamento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione e la recente novella legislativa (D.Lgs. n. 220/2023).

  • Accolto
    Intervento del terzo pretermesso

    La Corte ha accolto l'appello e l'intervento del terzo, annullando la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 427
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 427
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo