CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27695 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Massimo Cacciari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27695 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di RT ME per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma primo n. 7) c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo con unico motivo il compimento del termine di prescrizione del reato già prima della pronunzia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Anzitutto va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Ciò premesso va osservato che il reato per cui si procede è stato commesso il 15 settembre 2015 e per lo stesso, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., il termine ordinario di prescrizione e quello prorogato è pari, rispettivamente, a sei e sette anni e sei mesi. Quest'ultimo certamente compiutosi in astratto il 15 marzo 2023, come eccepito dal ricorrente, e dunque anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata. Lo stesso ricorrente, però, non ha considerato che nel primo grado di giudizio il procedimento è rimasto obbligatoriamente sospeso per complessivi 1.066 giorni ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. (ossia dal 23 ottobre 2017 al 27 gennaio 2021) in ragione dell'assenza inconsapevole dell'imputato, dovendosi dunque fare riferimento, ai fini del calcolo della prescrizione, al disposto dell'art. 159 comma settimo c.p. vigente all'epoca della sospensione e norma più favorevole di quella introdotta al comma terzo dello stesso articolo dal d.lgs. 150 del 2022. Va quindi ribadito altresì che la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente, ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, c.p., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all'art. 157, comma primo, c.p. e che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo c.p. ed agli eventuali periodi di 1 Così deciso il 15/5/2024 sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 c.p. (Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, Beu, Rv. 280600; Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921). Tenuto conto del periodo di sospensione rilevabile, pari a 18 mesi, il termine di prescrizione non si è, dunque, compiuto prima della pronunzia impugnata e, pervero, maturerà solo il 15 settembre 2024. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Massimo Cacciari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27695 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di RT ME per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma primo n. 7) c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato eccependo con unico motivo il compimento del termine di prescrizione del reato già prima della pronunzia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Anzitutto va ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Ciò premesso va osservato che il reato per cui si procede è stato commesso il 15 settembre 2015 e per lo stesso, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., il termine ordinario di prescrizione e quello prorogato è pari, rispettivamente, a sei e sette anni e sei mesi. Quest'ultimo certamente compiutosi in astratto il 15 marzo 2023, come eccepito dal ricorrente, e dunque anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata. Lo stesso ricorrente, però, non ha considerato che nel primo grado di giudizio il procedimento è rimasto obbligatoriamente sospeso per complessivi 1.066 giorni ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. (ossia dal 23 ottobre 2017 al 27 gennaio 2021) in ragione dell'assenza inconsapevole dell'imputato, dovendosi dunque fare riferimento, ai fini del calcolo della prescrizione, al disposto dell'art. 159 comma settimo c.p. vigente all'epoca della sospensione e norma più favorevole di quella introdotta al comma terzo dello stesso articolo dal d.lgs. 150 del 2022. Va quindi ribadito altresì che la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente, ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, c.p., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all'art. 157, comma primo, c.p. e che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo c.p. ed agli eventuali periodi di 1 Così deciso il 15/5/2024 sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 c.p. (Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, Beu, Rv. 280600; Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921). Tenuto conto del periodo di sospensione rilevabile, pari a 18 mesi, il termine di prescrizione non si è, dunque, compiuto prima della pronunzia impugnata e, pervero, maturerà solo il 15 settembre 2024. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.