CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2320/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
DE RENZIS LUISA, Relatore
RE EMILIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15683/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202500013151000 IRPEF-ALTRO 2021
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202500013151000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202500013151000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1232/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per la liquidazione delle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09776202500013151000, notificatagli in data 1 ottobre 2025, chiedendo dichiararsi l'annullamento.
La parte ricorrente, previa istanza di sospensione, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato perché riguardante l'immobile del contribuente adibito a residenza propria e del nucleo familiare e, comunque, poiché l'importo complessivo per cui si procede è inferiore al limite ex lege prescritto di €. 120.000,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il presente procedimento è stato deciso il 29 gennaio 2026 con trasformazione del rito di merito in rito semplificato, avendo le parti richiesto l'estinzione del giudizio.
MOTIVAZIONI
Il presente giudizio va dichiarato estinto.
L'Ader ha affermato che, dopo la notifica del provvedimento impugnato, l'Agente della riscossione ha provveduto ad accogliere (il 29 ottobre 2025) un piano di rateizzazione richiesto dalla parte ricorrente. Da qui la richiesta formulata dall'Ader di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 46 Dlgs. n. 546/1992.
Le spese di giudizio vanno compensate in considerazione dell'esito di definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma il 29 gennaio 2026
Il Giudice Rel. Luisa De Renzis
Il Presidente Luigi Calabrese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
DE RENZIS LUISA, Relatore
RE EMILIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15683/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202500013151000 IRPEF-ALTRO 2021
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202500013151000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202500013151000 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1232/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per la liquidazione delle spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09776202500013151000, notificatagli in data 1 ottobre 2025, chiedendo dichiararsi l'annullamento.
La parte ricorrente, previa istanza di sospensione, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato perché riguardante l'immobile del contribuente adibito a residenza propria e del nucleo familiare e, comunque, poiché l'importo complessivo per cui si procede è inferiore al limite ex lege prescritto di €. 120.000,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il presente procedimento è stato deciso il 29 gennaio 2026 con trasformazione del rito di merito in rito semplificato, avendo le parti richiesto l'estinzione del giudizio.
MOTIVAZIONI
Il presente giudizio va dichiarato estinto.
L'Ader ha affermato che, dopo la notifica del provvedimento impugnato, l'Agente della riscossione ha provveduto ad accogliere (il 29 ottobre 2025) un piano di rateizzazione richiesto dalla parte ricorrente. Da qui la richiesta formulata dall'Ader di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 46 Dlgs. n. 546/1992.
Le spese di giudizio vanno compensate in considerazione dell'esito di definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma il 29 gennaio 2026
Il Giudice Rel. Luisa De Renzis
Il Presidente Luigi Calabrese