TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5692/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5692/2024, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 29.9.2025 con provvedimento di assegnazione a sentenza del 25.10.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Camillo Pezzullo (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
RA AR (CF: ), elettivamente domiciliato in Via C.F._3
S. Rosa C/O Avv. Giovanna Abbate 2 Benevento, presso lo studio del predetto difensore.
pagina 1 di 11 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale deducendo che il giorno 31.1.2022 di mattina verso le ore 11/11:30
percorreva a piedi occupando il marciapiedi di via Lutrario, quando giunta in prossimità del civico 17, nel perdere l'equilibrio, cadeva a terra per la presenza di pagina 2 di 11 un dissesto stradale ovvero di un'aiuola ubicata sul marciapiede destinata precedentemente ad ospitare un albero non più ivi allocato. Deduceva ancora di aver riportato lesioni per cui veniva trasportata, al P.O. “San Giovanni di Dio di
Frattamaggiore”. Deduceva inoltre luogo del sinistro interveniva il LgT. CP_2
del Comando della Polizia Municipale di che accertava il fatto
[...] CP_1
produttivo dei danni. Chiedeva quindi accertarsi la responsabilità dell'Ente e,
conseguentemente, il ristoro dei danni fisici subiti.
Si costituiva il che contestava in fatto ed in diritto Controparte_1
l'avversa domanda, deducendone la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza e che, comunque, l'attrice doveva fornire la prova di quanto asserito.
CP_ Deduceva ancora l'insussistenza della responsabilità dell convenuto sia ex art. 2051c.c. che ex art. 14 cds.
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda, che risulta agli atti documentata con le comunicazioni di rito, per cui la relativa eccezione risulta già ab origine inficiata dal contenuto degli atti depositati dall'attrice.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi di giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
pagina 3 di 11 Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
pagina 4 di 11 Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
Osserva, infatti, questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico dell CP_3
convenuto.
Dalla foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia, che doveva essere ben rilevabile essendo le condizioni ambientali di buona visibilità, e cioè le 11,00/11,30 del 31.1.2022, fatto che non induce alla dichiarazione di responsabilità del Controparte_4
nella causazione del sinistro.
Le deposizioni dei testi escussi, compresa quella dell'agente della P.M:
intervenuto, nemmeno rendono integro il quadro probatorio: la buca de qua veniva individuata nelle foto agli atti in una zona già di per sé in precaria condizione di percorribilità pedonale, peraltro su di un marciapiedi di cui ben visibile doveva risultare l'alloggiamento destinato ad ospitare un albero, poi evidentemente tagliato, fatto che non veniva rilevato dall'attrice che continuava a percorrere la pagina 5 di 11 zona dissestata, pur non essendo elementi che ne occultavano lo stato descritto;
inoltre, la visione del luogo da parte della stessa attrice, avrebbe dovuto imporle maggiore attenzione e cautela nel praticare il luogo del sinistro.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode"
del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10
maggio 1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
pagina 6 di 11 L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti Pt_2
dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è
presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051
cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato
Con correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della ..» (v. Corte
di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale Roma sez. II,
pagina 7 di 11 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve pagina 8 di 11 considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice
deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III,
24/2/2011, n. 4476).
Per l'appunto, nella fattispecie, va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta dell'attrice.
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile della strada, come si rileva dalla foto agli atti. Nel
compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel pagina 9 di 11 dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi,
dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, l'attrice, usando un minimo di diligenza nel camminare, si sarebbe potuto accorgere dell'insidia evitando di inciamparvi.
La domanda risarcitoria è, dunque, infondata e va rigettata.
Sussistono, in virtù delle infondate eccezioni avanzate dall'Ente convenuto,
elementi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Il Tribunale,
in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda pagina 10 di 11 avanzata da nei confronti di Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di giudizio
Aversa, lì 31.10.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
così Controparte_1
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5692/2024, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 29.9.2025 con provvedimento di assegnazione a sentenza del 25.10.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Camillo Pezzullo (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
RA AR (CF: ), elettivamente domiciliato in Via C.F._3
S. Rosa C/O Avv. Giovanna Abbate 2 Benevento, presso lo studio del predetto difensore.
pagina 1 di 11 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale deducendo che il giorno 31.1.2022 di mattina verso le ore 11/11:30
percorreva a piedi occupando il marciapiedi di via Lutrario, quando giunta in prossimità del civico 17, nel perdere l'equilibrio, cadeva a terra per la presenza di pagina 2 di 11 un dissesto stradale ovvero di un'aiuola ubicata sul marciapiede destinata precedentemente ad ospitare un albero non più ivi allocato. Deduceva ancora di aver riportato lesioni per cui veniva trasportata, al P.O. “San Giovanni di Dio di
Frattamaggiore”. Deduceva inoltre luogo del sinistro interveniva il LgT. CP_2
del Comando della Polizia Municipale di che accertava il fatto
[...] CP_1
produttivo dei danni. Chiedeva quindi accertarsi la responsabilità dell'Ente e,
conseguentemente, il ristoro dei danni fisici subiti.
Si costituiva il che contestava in fatto ed in diritto Controparte_1
l'avversa domanda, deducendone la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza e che, comunque, l'attrice doveva fornire la prova di quanto asserito.
CP_ Deduceva ancora l'insussistenza della responsabilità dell convenuto sia ex art. 2051c.c. che ex art. 14 cds.
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda, che risulta agli atti documentata con le comunicazioni di rito, per cui la relativa eccezione risulta già ab origine inficiata dal contenuto degli atti depositati dall'attrice.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi di giudizio appare immediatamente percepibile il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
pagina 3 di 11 Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
pagina 4 di 11 Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.
eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
Osserva, infatti, questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico dell CP_3
convenuto.
Dalla foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia, che doveva essere ben rilevabile essendo le condizioni ambientali di buona visibilità, e cioè le 11,00/11,30 del 31.1.2022, fatto che non induce alla dichiarazione di responsabilità del Controparte_4
nella causazione del sinistro.
Le deposizioni dei testi escussi, compresa quella dell'agente della P.M:
intervenuto, nemmeno rendono integro il quadro probatorio: la buca de qua veniva individuata nelle foto agli atti in una zona già di per sé in precaria condizione di percorribilità pedonale, peraltro su di un marciapiedi di cui ben visibile doveva risultare l'alloggiamento destinato ad ospitare un albero, poi evidentemente tagliato, fatto che non veniva rilevato dall'attrice che continuava a percorrere la pagina 5 di 11 zona dissestata, pur non essendo elementi che ne occultavano lo stato descritto;
inoltre, la visione del luogo da parte della stessa attrice, avrebbe dovuto imporle maggiore attenzione e cautela nel praticare il luogo del sinistro.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode"
del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10
maggio 1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
pagina 6 di 11 L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti Pt_2
dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è
presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051
cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato
Con correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della ..» (v. Corte
di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale Roma sez. II,
pagina 7 di 11 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve pagina 8 di 11 considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice
deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III,
24/2/2011, n. 4476).
Per l'appunto, nella fattispecie, va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta dell'attrice.
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile della strada, come si rileva dalla foto agli atti. Nel
compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel pagina 9 di 11 dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi,
dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, l'attrice, usando un minimo di diligenza nel camminare, si sarebbe potuto accorgere dell'insidia evitando di inciamparvi.
La domanda risarcitoria è, dunque, infondata e va rigettata.
Sussistono, in virtù delle infondate eccezioni avanzate dall'Ente convenuto,
elementi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Il Tribunale,
in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda pagina 10 di 11 avanzata da nei confronti di Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di giudizio
Aversa, lì 31.10.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
così Controparte_1
pagina 11 di 11