CASS
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 9607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9607 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AR EL IO OS STEFANO APRILE AR IA ON SENTENZA sul ricorso proposto da: CI CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letti i motivi nuovi depositati dal difensore e le repliche alle conclusioni del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell’interesse di CH CI volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con tre sentenze: 1. Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto - in data 11 aprile 2008, per artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. dal 1989 al 1996, che unifica anche i reati giudicati dalla sentenza (2.) GUP del Tribunale di Lecce con sentenza in data 17 luglio 2004 - artt. 73 e 74 TU Stup. dall’anno 2001 al maggio 2002; 3. Corte d'appello di Bari in data 15 novembre 2021, per art 73 TU Stup. nel luglio 2002; trattandosi della riproposizione di istanza già rigettata dal giudice di merito e, comunque, infondata. 2. Ricorre CH CI, a mezzo del difensore avv. Salvatore Maggio, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, in ragione della vicinanza temporale tra i reati e della identità delle violazioni. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9607 Anno 2025 Presidente: CC AC Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 14/02/2025 2.1. In data 29 gennaio 2025 il difensore ha depositato motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile;
ciò preclude l’esame dei motivi nuovi. 2. È decisivo il rilievo, ampiamente sviluppato dal giudice dell’esecuzione e non contraddetto dalla difesa, secondo il quale l’istanza di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza indicata al n. 3 (capo B4, art. 73 TU Stup. nel luglio 2002), con quelli giudicati dalla sentenza indicata al n. 2 e, in particolare, con i reati ex artt. 73 e 74 TU Stup. (capi 7 e 8, dall’anno 2001 al maggio 2002) giudicati con la unificata sentenza del GUP del Tribunale di Lecce in data 17 luglio 2004, era già stata avanzata nel corso del giudizio di cognizione, venendo rigettata proprio con la sentenza n. 3 (il motivo di ricorso è stato giudicato infondato da Sez. 3, n. 12351 del 2023). Viene perciò meno il presupposto applicativo dell’art. 671 cod. proc. pen., il quale richiede che la continuazione «non sia già stata esclusa dal giudice della cognizione». Il totale silenzio del ricorso su questa specifica questione ne impone la declaratoria di inammissibilità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE AC CC 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi PRATOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letti i motivi nuovi depositati dal difensore e le repliche alle conclusioni del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell’interesse di CH CI volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con tre sentenze: 1. Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto - in data 11 aprile 2008, per artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. dal 1989 al 1996, che unifica anche i reati giudicati dalla sentenza (2.) GUP del Tribunale di Lecce con sentenza in data 17 luglio 2004 - artt. 73 e 74 TU Stup. dall’anno 2001 al maggio 2002; 3. Corte d'appello di Bari in data 15 novembre 2021, per art 73 TU Stup. nel luglio 2002; trattandosi della riproposizione di istanza già rigettata dal giudice di merito e, comunque, infondata. 2. Ricorre CH CI, a mezzo del difensore avv. Salvatore Maggio, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, in ragione della vicinanza temporale tra i reati e della identità delle violazioni. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9607 Anno 2025 Presidente: CC AC Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 14/02/2025 2.1. In data 29 gennaio 2025 il difensore ha depositato motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile;
ciò preclude l’esame dei motivi nuovi. 2. È decisivo il rilievo, ampiamente sviluppato dal giudice dell’esecuzione e non contraddetto dalla difesa, secondo il quale l’istanza di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza indicata al n. 3 (capo B4, art. 73 TU Stup. nel luglio 2002), con quelli giudicati dalla sentenza indicata al n. 2 e, in particolare, con i reati ex artt. 73 e 74 TU Stup. (capi 7 e 8, dall’anno 2001 al maggio 2002) giudicati con la unificata sentenza del GUP del Tribunale di Lecce in data 17 luglio 2004, era già stata avanzata nel corso del giudizio di cognizione, venendo rigettata proprio con la sentenza n. 3 (il motivo di ricorso è stato giudicato infondato da Sez. 3, n. 12351 del 2023). Viene perciò meno il presupposto applicativo dell’art. 671 cod. proc. pen., il quale richiede che la continuazione «non sia già stata esclusa dal giudice della cognizione». Il totale silenzio del ricorso su questa specifica questione ne impone la declaratoria di inammissibilità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE AC CC 2