TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 6027/2025
promosso da:
, Parte_1
e entrambi con il patrocinio dell . che li Parte_2 Parte_3 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo ai minori:
Per_
, nata a [...], il [...] e , nato a [...], il [...]. Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18.03.2025, ed Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale in data
[...]
2/11/2022.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato e aderente agli interessi dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. Prende atto dell'accordo tra le parti e, in modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale decreto cronol. 1893/2022 del 02/11/2022, Dispone che la regolamentazione prevista con decreto del 24.10.2022 del “turno a due riprese (cambio 90)” con ripresa unica pomeridiana con termine entro le 19,30 affinché il padre possa cenare con i figli minori”
sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22/9/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 6027/2025
promosso da:
, Parte_1
e entrambi con il patrocinio dell . che li Parte_2 Parte_3 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo ai minori:
Per_
, nata a [...], il [...] e , nato a [...], il [...]. Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18.03.2025, ed Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale in data
[...]
2/11/2022.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato e aderente agli interessi dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. Prende atto dell'accordo tra le parti e, in modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale decreto cronol. 1893/2022 del 02/11/2022, Dispone che la regolamentazione prevista con decreto del 24.10.2022 del “turno a due riprese (cambio 90)” con ripresa unica pomeridiana con termine entro le 19,30 affinché il padre possa cenare con i figli minori”
sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22/9/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.