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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2989/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11938/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Società_1 SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026598215 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026598215 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11 s.r.l. (P. IVA P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Luogo_1), alla Indirizzo_1 elettivamente domiciliata in Luogo_2 84018, alla Indirizzo_2 , presso l'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020250026598215/000 notificata in data 18 aprile 2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 3.414,61 con Ente creditore l'Amministrazione Provinciale di Brescia e la Regione
Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali per Tassa Automobilistica anni 2019/2020. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) l'omessa indicazione del calcolo degli interessi;
tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con distrazione. Non si è costituita la Regione Campania.
Alla udienza di cui sopra, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che la presente pronuncia deve ritenersi limitata ai crediti per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario, ossia i crediti relativi alla tassa auto.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2019/2020 e notifica della cartella solo in data 18.4.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
Accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro
500,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11938/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Società_1 SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026598215 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026598215 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11 s.r.l. (P. IVA P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Luogo_1), alla Indirizzo_1 elettivamente domiciliata in Luogo_2 84018, alla Indirizzo_2 , presso l'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 10020250026598215/000 notificata in data 18 aprile 2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 3.414,61 con Ente creditore l'Amministrazione Provinciale di Brescia e la Regione
Campania UOD Tasse Automobilistiche Regionali per Tassa Automobilistica anni 2019/2020. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) l'omessa indicazione del calcolo degli interessi;
tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con distrazione. Non si è costituita la Regione Campania.
Alla udienza di cui sopra, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che la presente pronuncia deve ritenersi limitata ai crediti per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario, ossia i crediti relativi alla tassa auto.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2019/2020 e notifica della cartella solo in data 18.4.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
Accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro
500,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico