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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/11/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6211/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Saverio Mazza (C.F. ), giusta procura rilasciata a margine C.F._2 dell'atto di citazione;
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. e P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Fabio Iiritano (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
-CONVENUTO-
NONCHE' CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marilena Rotundo (C.F.
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta con chiamata di terzo;
-TERZA CHIAMATA-
E
1 ING. (C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_3 C.F._5 giudizio dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._6 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZO TO
E
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Paolo Maione
(C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e riposta;
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: appalto privato - risarcimento danni per errata esecuzione di lavori.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03/07/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, il al fine di sentirsi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del signor a Parte_1 che siano eseguiti da parte del "Via Tommaso Campanella n. 66" i lavori idonei a risolvere CP_1 definitivamente le cause delle infiltrazioni di acqua dall'androne nel locale di sua proprietà CP_5 cosi come indicati dal tecnico di parte ing. nelle osservazioni all'integrazione Controparte_6 all'accertamento tecnico preventivo ex art, 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1716/2017) o, in via subordinata, dal nominato c.t.u. del predetto A.T.P., ing. condannando il Controparte_7 [...]
alla loro esecuzione;
2) Accertare e dichiarare la sussistenza dei danni Controparte_8 materiali sofferti dal prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, condannando Pt_1 il in persona dell' Amministratore pro tempore, al pagamento della somma di € 3.157,00 CP_1
(o altra accertanda in corso di causa) in suo favore, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) Accertare e dichiarare la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal Pt_1 dopo i lavori di manutenzione straordinaria per le infiltrazioni di acqua nel suo locale, condannando il
, in persona dell' Amministratore pro tempore: a) al Controparte_8 pagamento di € 1.013,84 oltre iva, a titolo di rimborso dei lavori di ripristino già effettuati e di pari somma per quelli da effettuarsi;
b) al ristoro dei danni da mancata locazione dell'immobile dal dicembre
2 2016 sino al settembre 2019 quantificabile in base al valore mensile locativo di € 1.425,00 o di quello accertato nell'AT.P. (R.G. n. 1716/2017) o che sarà ritenuto equo e di giustizia;
c) al pagamento dei danni non patrimoniali per il mancato pieno godimento dell'immobile di proprietà per l'importo che sarà ritenuto equo e di giustizia;
4) Condannare il “ in Controparte_8 persona dell' Amministratore pro tempore, a rifondere all'attore le spese legali afferenti il giudizio ex art.
696 bis c.p.c. (R.G. n. 1716/2017) oltre alla spese di contributo unificato e marche
(€118,50+27=145,50) e a quelle liquidate dal magistrato al C.T.U. € 3.588,31 (€ 2.133,68+ €
1.454,63= 3.588,31) già interamente versate dal nonché le spese legali afferenti il presente Pt_1 giudizio, comprensivo delle spese di contributo unificato (€ 518,00+ € 27,00 = € 545,00) oltre compensi professionali anche della fase cautelare, rimborso forfettario 15%, contributo integrativo
[...] ed IV.A. di legge”. Controparte_9
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto quanto di seguito:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Catanzaro, alla Via Tommaso Campanella n.
62, con estremi catastali identificati al foglio 43, particella n. 744 sub 1102, categoria C/1, destinazione d'uso commerciale;
- che il suddetto immobile, ubicato al piano seminterrato del Controparte_8
", ha subito per lungo tempo infiltrazioni di acqua provenienti
[...] dall'androne prima che lo stesso , a fronte delle molteplici CP_5 CP_1 richieste e diffide del , si determinasse a eseguire i lavori di manutenzione volti a Pt_1 eliminare dette infiltrazioni;
- che il sopra citato , infatti, a fronte di numerose denunce di CP_1 Parte_1 risalenti al 2011, soltanto in data 30/6/2015, aveva deliberato i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione dell'atrio d'ingresso ed il ripristino funzionale dell'impermeabilizzazione, affidandone l'esecuzione alla ., con la CP_10 progettazione e la direzione dei lavori dell'ing. ; Controparte_3
- che, collaudati detti lavori nel settembre 2016, sin dalle successive prime piogge all'interno del locale commerciale del si sono verificate nuovamente copiose Pt_1 infiltrazioni d'acqua;
- che, in data 05/12/2016, inviava al Condominio una nuova lettera di denuncia della presenza di infiltrazioni nel suo locale e rappresentava, altresì, che la impresa che conduceva gli stessi a titolo di locazione aveva risolto il contratto e che, inoltre, quella
3 nuova interessata a subentravi non aveva poi concluso il contratto a causa della persistenza delle infiltrazioni;
- che, stante la mancata adozione di concrete misure volte a risolvere il denunciato problema, con ricorso del 11/4/2017 (R.G. n. 1716/2017) si rivolgeva al Tribunale di
Catanzaro ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo di disporre una consulenza tecnica preventiva al fine di: "1) Accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni occorsi al signor Parte_1 nell'immobile sito in Catanzaro, via Tommaso Campanella n. 62, con estremi catastali identificati al foglio 43, particella n. 744 sub 1102, categoria C/I; - indicare le soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificando
l'importo delle opere necessarie;
- valutare le cause ed i danni, patrimoniali e non patrimoniali, relativi all'oggetto della verifica, con conseguente accertamento e determinazione dei crediti da ristoro derivanti al ricorrente;
- esperire il tentativo di conciliazione tra le parti".
- che, instauratosi in procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 1716/2017 ed integratosi il contraddittorio nei confronti del Condominio, dell'Impresa esecutrice dei lavori e del
Direttore dei Lavori, in data 19/07/2017 il Tribunale di Catanzaro nominava C.T.U. l'ing.
, fissando l'udienza del 06/09/2017 per l'accettazione dell'incarico e la Controparte_7 formulazione dei quesiti;
- che, dopo l'udienza di nomina CTU e prima di quella del suo giuramento, a seguito di sopralluogo e verifiche dei consulenti tecnici di parte per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni, la effettuava un intervento di riparazione della guaina, Controparte_2 ritenendo risolto definitivamente il problema;
- che in data 06/09/2017, venivano sottoposti al suddetto CTU i seguenti quesiti tecnici:
1) Previa descrizione dei luoghi accerti il CTU la sussistenza degli inconvenienti lamentati da parte ricorrente al proprio immobile così come indicato in ricorso, individuandone le cause e le opere necessarie per eliminarli, quantificando il relativo costo;
2) Accerti il CTU se in relazione alle cause che determinano le infiltrazioni il ha già fatto CP_1 eseguire dei lavori e se gli stessi siano stati realizzati a regola d'arte; 3) in caso negativo accerti il CTU le opere necessarie per riportare le opere a corretta esecuzione;
4) accerti il CTU eventuali danni all'immobile del ricorrente causate dalle infiltrazioni nonché le opere necessarie per il ripristino ed il relativo costo;
5) tentare ove possibile la riconciliazione della lite”.
4 -che, stante le rassicurazioni circa la risoluzione delle cause di infiltrazioni di acqua nel suo locale, il , nelle more della definizione della procedura conciliativa sul quantum Pt_1 risarcitorio, rappresentava all'Amministratore condominiale la necessità di svolgere i lavori di ripristino del suo immobile e lo invitava a constatare i danni che le infiltrazioni di acqua avevano causato nel suo locale prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;
- che tale sopralluogo avveniva in data 01/02/2018 e, successivamente, nelle giornate del
6-7/02/2018 l'Amministratore del condominio inviava il proprio tecnico di parte, geom.
, per acquisire documentazione fotografica di tutti i danni subiti dal Persona_1
, ovverosia delle parti ammalorate dalle infiltrazioni di acqua;
Pt_1
- che , quindi, nel febbraio 2018 dava inizio ai lavori di ripristino, sostenendo la Pt_1 spesa di € 2.870,00, oltre IVA, per i danni antecedenti i lavori di manutenzione straordinaria e di € 1.450,00 per quelli successivi agli stessi;
- che, svoltasi inutilmente la fase conciliativa della procedura ex art. 696 bis c.p.c., il CTU nominato depositava il suo elaborato, così rispondendo ai quesiti formulatigli sulle cause delle infiltrazioni: "Le cause di infiltrazione nei locali del sono state individuate ed eliminate Pt_1 già prima del giuramento stesso, fatto confermato dalla relazione congiuntamente firmata dai periti di parte e consegnata al sottoscritto CTU prima dell'inizio delle operazioni peritali". "Come già ampiamente discusso, le cause di infiltrazioni nei locali oggetto di causa sono state eliminate dall' CP_2
e da un esame visivo si presume che i lavori siano stati realizzati a regola d'arte, per quanto
[...] concerne, appunto i locali oggetto di causa”;
- che stante l'apparente risoluzione della causa delle infiltrazioni, il CTU procedeva soltanto a quantificare il danno emergente del (opere di ripristino) in € 1.013,84, Pt_1 oltre IVA e quello da lucro cessante in € 7.700,00;
- che parte attrice, avviava quindi, il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 2 D.lgs. n.
28/2010, il quale si concludeva con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti;
- che, in data 04/10/2018, l'odierno attore accertava il ripresentarsi dello stesso inconveniente denunciato con il ricorso ex art. 696 bis cpc, ossia infiltrazione di acqua negli stessi punti dell'immobile;
5 - che, in particolare, le infiltrazioni di acqua si ripetevano anche nei giorni successivi, dimostrando che, anche dopo l'intervento riparatorio di luglio 2017, le cause delle infiltrazioni non erano state eliminate;
- che, quindi, con atto depositato in data 11/10/2018, il richiedeva l'integrazione Pt_1 della CTU nell'ambito della medesima procedura di accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 1716/2017);
- che il Tribunale di Catanzaro conferiva, dunque, all'ing. l'incarico di Controparte_7 integrazione di C.T.U. con i seguenti quesiti:
“1) Accertare le cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile del indicando le Pt_1 soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le suddette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificandone l'importo delle opere necessarie;
2) Valutare le cause e i danni, patrimoniali e non patrimoniali, relativi all'oggetto della verifica, con conseguente accertamento e determinazione dei crediti da ristoro derivanti al ricorrente".
- che, in data 19/7/2019, il C.T.U. depositava l'integrazione al suo elaborato, così rispondendo a quesiti formulatigli dal magistrato: "Alla luce delle prove di allagamento svolte e dei saggi eseguiti si può affermare che le infiltrazioni nei locali del siano dovute al distacco della Pt_1 guaina dal massetto della vecchia pavimentazione. Si deve puntualizzare che il punto in questione risulta essere un punto debole del sistema, in quanto la guaina posata sopra il giunto e sul massetto della vecchia pavimentazione è soggetta a degli spostamenti, seppur di piccola entità, in quanto interposto tra due strutture con movimenti diversi. Si precisa che le infiltrazioni accertate e rese visibili tramite le prove di allagamento svolte, sono quelle manifestatesi nei locali bagno ed antibagno, per gli altri punti lamentati, in sede di operazioni peritali, con le prove di allagamento, non si è avuto riscontro diretto. Le soluzioni tecniche più idonee sono quelle di rifare il giunto strutturale a cavallo tra la vecchia e la nuova pavimentazione mediante l''installazione di un giunto strutturale in alluminio costituito da due profili contrapposti a forma di “L” e da un sistema dilatante a scorrimento munito di snodo. Le due strutture a forma di “L" dovranno avere le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante, quindi sia nel massetto della pavimentazione nuova e sia in quello della pavimentazione vecchia, allo stesso modo dovrà essere rifatto il secondo giunto tra androne e piazzale, e dovrà essere risvoltato il manto impermeabile di guaina bituminosa in corrispondenza delle aperture dei due magazzini";
- che la quantificazione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni veniva computata dal c.t.u. nell'importo di € 4.666,59 oltre iva;
mentre, per il ripristino dei locali
6 del il c.t.u. ribadiva la stima di € 1.031,84 riportata nel primo elaborato e Pt_1 aggiornava anche quella per il danno da lucro cessante in € 9.291,62;
- che la suddetta relazione tecnica finale redatta dal CTU, veniva contestata da parte attrice, la quale formulava diverse osservazioni alla CTU;
- che il CTU riteneva di non dover accogliere alcuna delle osservazioni avanzate dal
, confermando le precedenti conclusioni nella versione definitiva del suo elaborato Pt_1 peritale depositato il 19/09/2019;
- che, nel mese di ottobre 2019, il stipulava un contratto preliminare di locazione Pt_1 del locale per cui è causa e, nel mese di novembre 2019, accertava il ripresentarsi di infiltrazioni di acqua provenienti dall'androne principale;
- che, pertanto, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dopo i Pt_1 lavori di straordinaria manutenzione devono ritenersi riconducibili alla responsabilità esclusiva del Controparte_8
- che, nello specifico, in merito ai danni patrimoniali: a) sotto il profilo del danno emergente, al spetterebbe il rimborso di € 1.013,84 oltre IVA, in quanto,
Pt_1 accertato lo stato dei luoghi all'esito della CTU ex art. 696 bis c.p.c., il ha
Pt_1 provveduto direttamente al ripristino dei luoghi per non aggravare il suo pregiudizio, ma il ripristino che si è rivelato inutile, visto il ripresentarsi delle infiltrazioni;
b) sotto il profilo del lucro cessante, al spetterebbe il ristoro dei danni derivanti dalla mancata
Pt_1 locazione dell'immobile dal dicembre 2016, sino alla definizione della procedura di accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 1716/2017 (settembre 2019), solo all'esito della quale il ha ritenuto opportuno concedere in locazione il suo
Pt_1 immobile, ferma restando la risarcibilità del danno derivante dall'eventuale risoluzione dello stipulando contratto di locazione a causa del ripresentarsi delle infiltrazioni di acqua nel suo immobile, con conseguente compromissione della funzionalità e utilizzazione commerciale per cui è destinato, per cui il danno da lucro cessante dovrà essere quantificato in base al valore mensile locativo di € 1.425,00 o alla stima effettuata dal CTU nel procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 1716/2017;
- che, infine, all'odierno attore spetterebbe anche il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto le infiltrazioni di acqua provenienti dall'androne CP_5 hanno impedito il pieno godimento del suo immobile, ossia del suo diritto di proprietà.
7 Con comparsa del 25/02/2020, si è costituito il Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo al Tribunale di
Catanzaro di: “1) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della dell'impresa Controparte_2
e dell'ing. con conseguenziale spostamento della prima udienza per consentire di Controparte_3 effettuare la chiamata in garanzia nei termini di legge;
2) Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) Nella denegata ipotesi di accertata responsabilità e, conseguente, condanna al risarcimento del danno, di ridurre il quantum della pretesa risarcitoria e dichiarare, comunque, tenuti a risarcire in via esclusiva i danni liquidati a favore dell'attore, l'impresa Controparte_2
e l'ing. ciascuno per la propria responsabilità, per come sarà accertata in corso di Controparte_3 causa;
4) Con vittorie di spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 24/09/2020 è stata autorizzata la chiamata in giudizio sia di che dell'ing. , nella suddetta qualità. Controparte_2 Controparte_3
Si è costituta in giudizio l' la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Controparte_2
Preliminarmente, dichiarare la domande della parte attrice come inammissibile o improcedibile;
2) Nel merito, rigettare la medesima domanda, poiché destituita di ogni fondamento sia in fatto, che in diritto;
3)
In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata una qualsivoglia tipologia di responsabilità in capo alla con riferimento ai fatti oggetto di causa, già ridotta la somma Controparte_2 richiesta a quella che risulterà di giustizia, pronunciare sentenza di condanna nei confronti della terza chiamata in garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
a manlevare e tenere indenne la per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore Controparte_2 della parte attrice, e/o in favore degli altri costituiti e/o costituendi soggetti processuali, per le ragioni e/o i titoli che verranno da questi azionati, ovvero a rifonderla di quanto fosse eventualmente tenuta a pagare;
c)
Con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito, altresì, in giudizio con comparsa del 20/04/2021, l'ing. , il Controparte_3 quale ha chiesto di: “1) Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa in quanto carente dei requisiti stabiliti dal codice di rito;
2) In ogni caso rigettare la domanda di manleva spiegata dal nei confronti dell'Ing. essendo la stessa del tutto infondata, condannando il CP_1 CP_3 al pagamento delle spese di lite e di un'ulteriore somma determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1 in favore del concludente e rigettando comunque qualsivoglia domanda da chiunque spiegata nei confronti del concludente in quanto infondata;
3) In subordine, ridotto il risarcimento al danno rigorosamente
8 provato ed accertato, graduare le colpe dei soggetti ritenuti responsabili e dire ciascuno tenuto nei limiti della quota di danno a sé ascrivibile;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza delll'11/05/2021 è stata autorizzata anche la chiamata in giudizio della terza la quale, costituitasi con comparsa del 26/10/2021, ha rassegnato Controparte_11 così concluso: “In via preliminare, rigettare la domanda di manleva svolta dall' nei Controparte_2 confronti della attesa l'avvenuta prescrizione biennale dei diritti Controparte_4 derivanti dal contratto di assicurazione, ex art. 2952, co. 2, c.c., e/o per inoperatività della garanzia assicurativa;
2) Accertare e dichiarare la violazione da parte di essa dell'art. 1915, co. 2, Controparte_2
c.c., in relazione all'art. 1913 c.c., riducendo così nella misura non inferiore al 50% la liquidazione dei danni per come rigorosamente accertati in corso di causa, da porre eventualmente a carico della terza chiamata 3) In via principale, rigettare la domanda attorea, perché Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Controparte_4
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisito il fascicolo relativo all'A.T.P. (R.G. n. 1716/2017), la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti.
Nel frattempo, con comparsa del 27/09/2021, si è costituito in giudizio quale nuovo difensore nell'interesse di l'avv. Rita Sergi (C.F. ) in Controparte_2 C.F._8 sostituzione dell'avv. Marilena Rotundo.
Successivamente, a seguito della rinuncia al mandato difensivo dell'avv. Rita Sergi, in data
25/10/2023 si è costituito quale nuovo difensore della società l'avv. Controparte_2
SI RI (C.F. ). C.F._9
Espletata quindi tutta l'attività istruttoria e previo mutamento del Giudice istruttore con provvedimento del 28/03/2025, la causa, all'udienza del 03/07/2025, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche
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La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito riportati.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione avanzata in giudizio dal convenuto nei confronti della CP_1 CP_12
[..
[...] ex art. 1667 c.c., secondo cui “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare
[...] all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta... L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera...”, così come sollevata dalla stessa
Controparte_2
In particolare, secondo quanto prospettato da quest'ultima, a fronte di lavori di manutenzione straordinaria effettuati nell'atrio del e conclusi in data CP_1
16/09/2016, lo stesso ha chiesto che il Tribunale di Catanzaro dichiarasse CP_1 che l' fosse tenuta a risarcire i danni provocati all'odierno attore dall'errata Controparte_2 esecuzione dei lavori, richiesta effettuata in data 18/01/2021, ben oltre quindi il temine biennale dal giorno della consegna dell'opera (v. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta
. Controparte_2
Orbene, tale eccezione è infondata, in quanto dalla documentazione allegata risulta che, dopo il collaudo dei lavori avvenuto in data 15/09/2016 (v.doc. n. 12, all. comparsa di costituzione e risposta , in data 05/12/2016, Controparte_1
aveva provveduto a segnalare nuove infiltrazioni (v.doc. n. 13 fasc., all. Parte_1 comparsa di costituzione e risposta ed il Controparte_1
aveva provveduto quindi a denunciare i vizi sia all'impresa che CP_1 Controparte_2 allo stesso ing. , a mezzo comunicazione del 07/12/2016 (v. doc. n. 14 Controparte_3 fasc. ). Controparte_1
Inoltre, a seguito all'instaurazione del giudizio di ATP da parte del , ancor prima Pt_1 del giuramento del CTU ing. , l'impresa era intervenuta per CP_7 Controparte_2 individuare ed eliminare le cause delle infiltrazioni nei locali di proprietà dell'attore (v. all.
n. 1 alla Relazione Tecnica finale del 22/02/2018, Ing. , proc. ATP Controparte_7
R.G. n. 1716/2017), con ciò riconoscendo la propria responsabilità nella mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Per cui, il fatto di essere intervenuti prima della corretta individuazione dei nuovi danni patiti da parte attrice ed aver cercato di riparare le cause che creavano i problemi d'infiltrazione di acqua, rappresenta un vero e proprio riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa che ha materialmente compiuto i lavori nello stabile del Condominio
[...]
. Controparte_1
10 Ciò comporta non soltanto in capo all'Impresa, terza chiamata, la responsabilità per la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori, quanto la circostanza per cui, nel caso in esame, non può ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 1667 c.c. sulla difformità e sui vizi dell'opera e sulla decadenza dell'azione prescritta in due anni.
Al contrario, essendovi un riconoscimento del vizio, l'azione di decadenza non è più soggetta al termine di due anni, ma costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente legale di garanzia e che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (v. Cass. n. 10342/2020; Cass. n. 22580/2019;
Cass. n. 14815/2018).
Per tali motivi, l'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1667
c.c., così come sollevata dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, non può trovare alcun accoglimento nel presente giudizio.
Deve essere poi esaminata la seconda eccezione preliminare, sollevata dall'Ing. CP_3 terzo chiamato-, secondo cui che l'atto di citazione per chiamata di terzo
[...] effettuato nei suoi confronti dal convenuto debba essere dichiarato nullo, in CP_1 quanto carente dei requisiti stabiliti dagli artt. 269 e 164 c.p.c..
Al riguardo, secondo gli assunti dell'ing. , il Condominio convenuto, Controparte_3 nell'atto con cui lo ha chiamato in causa, non ha compiutamente specificato i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria per cui sarebbe responsabile e, soprattutto, quali siano i danni di cui reclama il risarcimento, pregiudicando il suo diritto di difesa, essendo stato privato della possibilità di conoscere le ragioni in fatto ed in diritto dell'attore (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta Ing. ). Controparte_3
Sul punto, la giurisprudenza ormai costante della Corte di cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma
4, c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di
11 comprendere agevolmente le richieste dell'attore o, se invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. n. 27670/2008; Cass. n.
11751/2013).
Ancora: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dai documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163 comma 3 n. 5
c.p.c.” (v. Cass. Ord. n. 3363/2019).
Ciò detto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, si osserva come la chiamata in causa del , in qualità di Direttore dei Lavori, quale terzo responsabile per vizi costruttivi, CP_3 non richieda formule sacramentali o particolari formalismi nell'atto introduttivo.
Al riguardo, è sufficiente che l'atto contenga l'indicazione dei fatti rilevanti e del nesso causale tra la condotta del Direttore dei Lavori e i vizi lamentati dall'attore, essendo rituale anche una indicazione sintetica, purché sia chiaro lo scopo della domanda e il collegamento tra i fatti e la responsabilità del terzo (cfr. Cass. n. 11520/2011; Cass. n.
644/1999).
Pertanto, anche la suddetta eccezione preliminare così come formulata dal terzo, Ing.
, deve essere rigettata nel presente giudizio. Controparte_3
Passando al merito della controversia, occorre in primo luogo rammentare che in tema di onere probatorio, l'art. 2697 c.c. afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Inoltre, sempre con riguardo al tema specifico dell'onere della prova, è orientamento ormai consolidato quello secondo il quale, nel caso in cui venga dedotta una responsabilità da inadempimento contrattuale, “la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'esistenza, del rapporto, l'inadempimento del debitore e fornendo la prova del danno subito;
viceversa grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
12 quantitative o qualitative dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. n. 13685/2019; Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ha proposto domanda giudiziale al Parte_1 fine di vedersi riconosciuto ed accertato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla ditta CP_2
determinando numerose infiltrazioni di acqua provenienti dall'androne
[...] condominiale del ” sito in Catanzaro, che Controparte_8 hanno causato ingenti danni nell'unità immobiliare di sua proprietà, facente parte del suddetto Condominio.
Orbene, dalla documentazione allegata in atti, è emerso che:
a) con delibera assembleare del 13/06/2014, il Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha discusso e approvato i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, a seguito di incarico preventivo affidato al
Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. , (v. doc. n.1, allegato all'atto Controparte_3 di citazione);
b) con delibera assembleare del 30/06/2015, sono stati deliberati dal CP_1 convenuto i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione dell'atrio di ingresso ed il ripristino funzionale dell'impermeabilizzazione (v. doc. n. 2 allegato atto di citazione);
c) in data 04/09/2015 è stato stipulato tra il Controparte_8
e la ditta un contratto di appalto per i suddetti lavori di manutenzione Controparte_2 straordinaria da eseguire nel suddetto Condominio, e che quale Direttore dei Lavori è stato nominato l'ing. (v. all. 6 allegato alla comparsa di costituzione Controparte_3 risposta ); Controparte_1
d) in data 15/09/2016 lavori di ristrutturazione straordinaria del Controparte_1
, eseguiti dalla citata ditta, sono stati conclusi, come da
[...] CP_1 dichiarazione di fine lavori, verbale di consegna e certificato di collaudo finale redatto dall'ing. in qualità di Direttore dei Lavori (v. doc. nn. 6-7-8, all. comparsa di CP_3 costituzione e risposta;
Controparte_2
e) in data 05/12/2016, il ha inviato al una formale comunicazione di Pt_1 CP_1 messa in mora per la presenza di nuove infiltrazioni di acqua presenti nel proprio locale
13 commerciale, rappresentando, altresì, che la impresa che conduceva lo stesso a titolo di locazione aveva risolto il contratto e che quella nuova interessata a subentrarvi, ovvero la ditta “Cash and Carry”, non aveva concluso il contratto a causa della persistenza delle infiltrazioni di acqua (v. doc. n. 2 e n. 6, all. atto di citazione;
Parte_1
f) con comunicazione del 07/12/2016 il convenuto ha invitato l'Impresa CP_1 esecutrice dei lavori e l'ing. , in qualità di Direttore dei Lavori, a Controparte_3 verificare e rimuovere tutti i vizi presenti sulle opere realizzate, così come denunciate dal
(v. all. 14, all'atto di citazione, fasc. ; Pt_1 CP_1 Controparte_1
g) che, a causa della mancata adozione di concrete misure volte a risolvere il denunciato problema, il , in data 05/04/2017, si è rivolto al Tribunale di Catanzaro ex art. 696 Pt_1 bis c.p.c., chiedendo di disporre una consulenza tecnica preventiva (v. ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., all. al proc. ATP recante R.G. n.
1716/2017, all. in atti);
h) che, nelle more del procedimento di ATP, la ditta ha effettuato degli Controparte_2 interventi di riparazione delle opere precedentemente eseguite, ritenendo definitivamente risolto il problema (v. all. n. 1 alla Relazione Tecnica Finale redatta dal CTU, Ing.
, proc. ATP R.G. n. 1716/2017); Controparte_7
i) che in data 04/10/2018, l'odierno attore, recandosi nel suo immobile, ha accertato il ripresentarsi dello stesso inconveniente denunciato con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ossia infiltrazione di acqua negli stessi luoghi di causa, rilevando che, anche dopo l'intervento riparatorio effettuato dalla nel mese di luglio 2017, le cause Controparte_2 delle infiltrazioni non erano state eliminate;
l) che in data 11/10/2018, il ha richiesto al Tribunale di Catanzaro l'integrazione Pt_1 della CTU, già nell'ambito della medesima procedura di accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 1716/2017), al fine di accertare le cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile di sua proprietà, con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti;
m) che in data 18/10/2018, part attrice ha avviato nei confronti del
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e della ditta Controparte_1 il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 2 D.lgs. n. 28/2010, con esito Controparte_2 negativo (v. doc. n. 7, all. atto di citazione . Parte_1
14 Ciò premesso, nella controversia in esame, in tema di an debeatur e del quantum debeatur, di fondamentale importanza appaiono le conclusioni a cui è giunto il CTU, ing. CP_7
, nominato da questo Tribunale quale consulente tecnico nel procedimento di
[...]
ATP recante R.G. n. 1716/2017 (v. proc. ATP n. 1716/2017, all. fasc. telematico).
In particolare, il suddetto CTU, nella prima Relazione Tecnica finale, depositata in data
22/02/2018, ha così concluso: “Le cause di infiltrazioni nei locali oggetto di causa sono state eliminate dell' e, da un esame visivo si presume che i lavori siano stati realizzati a regola Controparte_2
d'arte, per quanto concerne, appunto, i locali oggetto di causa, in corrispondenza invece dell'androne condominiale si riscontrano dei vizi sulla pavimentazione. Le opere necessarie ad eliminare i vizi sulla pavimentazione dell'androne condominiale sono:
- Rifacimento delle fughe saltate individuate sulla planimetria allegata (all. n. 11);
- Sostituzione delle mattonelle non correttamente posate, indicate sulla planimetria allegata (all. n. 11).
Questi oneri, € 500,00 escluso IVA saranno da imputare all'impresa nei confronti del Controparte_2
Condominio.
Allo stato attuale nei locali oggetto di causa rimangono le macchie prodotte dalle suddette infiltrazioni, come evincibili dalla documentazione fotografica (all. n. 9 foto n. 3 e 4).
Le opere necessarie per il ripristino della macchia d'umidità nella zona d'ingresso al locale e nell'antibagno sono:
-Intonaco di tipo civile previa demolizione delle parti ammalorate;
-Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleo-sintetico brillante.
- Ripristino di piccole parti di calcestruzzo ammalorato.
Questi oneri, € 1013,84 escluso IVA saranno da imputare all'impresa nei confronti di Controparte_2
Parte_1
Vi è infine la richiesta risarcitoria avanzata dal per la mancata locazione, per la quale ha Pt_1 prodotto comunicazioni, della ditta “Cash and Carry” datate il 23/11/2016 e il 01/12/2016, con cui si comunicava allo stesso che la stipula del contratto poteva avvenire soltanto all'eliminazione delle infiltrazioni riscontrate sul posto (v. doc. n. 6, all. atto di citazione . Parte_1
Tale richiesta risarcitoria deve essere quantificata nella somma pari ad € 7.770, da imputare alla sola in quanto non si hanno elementi per valutare lo stato di fatto delle infiltrazioni di acqua Controparte_2 prima dell'inizio dei lavori. Qualora le infiltrazioni persistessero prima dell'inizio dei lavori sarebbe
15 responsabile nella stessa misura con il (v. pag. da 9 a 14 Relazione Tecnica Finale CP_1
CTU del 22/02/2018, proc. R.G. n. 1716/2017, all. in atti).
A questo punto si rileva che, dopo il deposito della Relazione Tecnica Finale del CTU, avvenuta in data 22/02/2018, a seguito della presenza di nuove infiltrazioni di acqua riscontrate nuovamente dal nell'immobile di sua proprietà, lo stesso ha chiesto al Pt_1
Tribunale di Catanzaro un'integrazione della CTU già espletata, per accertare le cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile di sua proprietà.
Pertanto, nel giudizio di ATP (R.G. n. 1716/2017), con ordinanza del 21/11/2018 sono stati sottoposti ulteriori quesiti integrativi al CTU, ing. . Controparte_7
Ebbene, il CTU ing. , rispondendo al primo quesito integrativo: “1) Accertare le CP_7 cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile del sig. indicando le soluzioni Pt_1 tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le già menzionate cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificandone l'importo delle opere necessarie”, ha così precisato: “Alla luce delle prove di allagamento svolte e dei saggi eseguiti si può affermare che le infiltrazioni nei locali del sig. siano Pt_1 dovute al distacco della guaina dal massetto della vecchia pavimentazione (all. n. 1 foto n.24 - 29).
Si deve puntualizzare che il punto in questione risulta essere un punto debole del sistema, in quanto la guaina posata sopra il giunto e sul massetto della vecchia pavimentazione è soggetta a degli spostamenti, seppur di piccola entità, in quanto interposto tra due strutture con movimenti diversi.
Si precisa che le infiltrazioni accertate e rese visibili tramite le prove di allagamento svolte, sono quelle manifestatesi nei locali bagno ed antibagno, per gli altri punti lamentati, in sede di operazioni peritali, con le prove di allagamento, non si è avuto riscontro diretto.
Le soluzioni tecniche più idonee sono quelle di rifare il giunto strutturale a cavallo tra la vecchia e la nuova pavimentazione mediante l'installazione di un giunto strutturale in alluminio costituito da due profili contrapposti a forma di “L” e da un sistema dilatante a scorrimento munito di snodo. Le due strutture a forma di “L” dovranno avere le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante, quindi sia nel massetto della pavimentazione nuova e sia in quello della pavimentazione vecchia, allo stesso modo dovrà essere rifatto il secondo giunto tra androne e piazzale, e dovrà essere risvoltato il manto impermeabile di guaina bituminosa in corrispondenza delle aperture dei due magazzini.
Il totale degli interventi risolutivi da realizzare è di € 4.666,59 oltre iva come per legge.
16 Per il ripristino dei locali del sig. si ribadisce quanto riportato nell'elaborato peritale consegnato in Pt_1 data 22/02/2018, in cui è stato stimato un importo pari a € 1.013,84 oltre Iva come per legge.” (v. pag. da 9 a 13 Relazione Tecnica Finale CTU del 19/07/2019, proc. R.G. n. 1716/2017, all. in atti).
Inoltre, lo stesso CTU, rispondendo al secondo quesito integrativo: “Valutare le cause e i danni, patrimoniali e non patrimoniali, relativi all'oggetto della verifica, con conseguente accertamento e determinazione dei crediti da ristoro derivanti al ricorrente”, ha così concluso: “Le cause sono state discusse nel quesito precedente.
Per i crediti da ristoro si ribadisce quanto riportato nell'elaborato peritale consegnato in data
22/02/2018, quindi facendo riferimento ad un valore di 3.5 €/mq *mese.
Il credito da ristoro precedentemente determinato nell'elaborato peritale consegnato in data 22/02/2018 era di 7700 euro per 8 mesi (da dicembre 2016 a luglio 2017) Tale richiesta risarcitoria, quindi, verrebbe quantificata nel suddetto modo: 3.5 €/mq *mese * (297 mq – 19.5 mq ) * 8 mesi = 7770 euro.
Alla luce del ripetersi delle infiltrazioni avvenute in data 04.10.2018, qualora l'Ill.mo Giudice lo riterrà opportuno, potrebbero considerarsi altri 47 giorni da aggiungere alla mancata locazione. Tenendo conto di tale aggiunta si arriva ad un credito da ristoro pari ad € 9.291,62” (v. pag. 13 Relazione Tecnica
Finale CTU del 19/07/2019, proc. R.G. n. 1716/2017, all. in atti).
Pertanto, come si evince chiaramente dalle due relazioni tecniche espletate dal CTU nel procedimento di ATP (R.G. n. 1716/2017), i danni accertati nell'immobile per cui è causa sono da imputare ad una errata realizzazione dei lavori di pavimentazione e, in particolare, dal distacco della guaina dal massetto della vecchia pavimentazione, non eseguiti a perfetta regola d'arte.
Si ritiene, quindi, sussistente una responsabilità per i danni cagionati all'immobile di proprietà di in capo alla ditta che ha eseguito i lavori nel Parte_1 Controparte_2
Condominio “ ”. Controparte_1
In particolare, emerge la responsabilità contrattuale della impresa esecutrice dei lavori per la sua inerzia a fronte della segnalazione dei danni sempre più gravi e per i quali si imponeva un suo intervento immediato, stante l'urgenza di provvedere al regolare ripristino dello stato dei luoghi, così come evidenziato dall'attore nel procedimento di
A.T.P. recante R.G. n. 1716/2017.
17 Deve ritenersi, inoltre, sussistente una responsabilità contrattuale concorrente del
Direttore dei Lavori, ing. , il quale ha redatto una propria perizia tecnica Controparte_3 sui lavori da eseguire sul sopra citato immobile nonché ha diretto i lavori e, infine, ha attestato la perfetta realizzazione degli stessi (v. doc. da 7 a 12, allegati alla comparsa di costituzione e risposta ). Controparte_1
Nello specifico, si osserva come lo stesso Direttore dei Lavori, in data 15/09/2016, abbia redatto il certificato di collaudo dei eseguiti dalla ditta nella quale ha Controparte_2 confermato la bontà dell'esecuzione dei lavori da parte della suddetta ditta ed è, altresì, emerso anche come i suddetti lavori siano stati eseguiti nel pieno rispetto degli elaborati progettuali realizzati, delle prescrizioni in essa contenute e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri enti o autorità (v. doc. n. 12, allegato alla comparsa di costituzione e risposta ). Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte ha affermato che: “La responsabilità solidale del progettista implica che questi è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte. In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650 del 2012).
Prosegue la Corte: “Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno. Va dunque ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
Dunque, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente
18 a prescindere dal titolo di responsabilità, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso”
(cfr. Cass. Ord. n. 20704/2021).
Pertanto, da quanto emerge dalla documentazione in atti e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che si condivide, si ritiene fondata la domanda di parte attrice in ordine ad una responsabilità solidale della ditta e Controparte_2 del Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. , per i danni cagionati Controparte_3 all'odierno attore.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di parte attrice nei confronti del
[...]
poiché alla luce delle risultanze probatorie non è emersa Controparte_8 alcuna responsabilità dello stesso nelle vicende per cui è causa.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti, è stato provato ed è risultato incontestato che:
a) con delibera assembleare del 13/06/2014, il Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha discusso e approvato i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, a seguito di incarico preventivo affidato al
Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. , (v. doc. n. 1 all. atto di Controparte_3
; Parte_1
b) con delibera assembleare del 30/06/2015, il convenuto ha deliberato i CP_1 lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione dell'atrio di ingresso ed il ripristino funzionale dell'impermeabilizzazione (v. doc. n. 2 all. atto di
; Parte_1
c) che, a tal fine, in data 04/09/2015 il ha Controparte_8 stipulato un contratto di appalto con la ditta per i lavori di manutenzione Controparte_2 straordinaria da eseguire nel suddetto Condominio (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta, ); Controparte_1
d) che il convenuto, a seguito di una formale messa in mora ad opera di parte CP_1 attrice del 05/12/2016 per la ripetuta presenza di nuove infiltrazioni di acqua presenti nel proprio locale commerciale, in data 07/12/2016 ha prontamente informato l'Impresa esecutrice dei lavori e l'ing. , in qualità di Direttore dei Lavori, di recarsi Controparte_3 sul luogo dove sono stati realizzati i lavori, al fine di accertare e rimuovere tutti i vizi
19 presenti sulle opere realizzate, così come denunciate dal (v. all. 14, all'atto di Pt_1 citazione, fasc. ). Controparte_1
Per tali motivi, si può ritenere che la condotta tenuta da parte del
[...]
sia sempre stata improntata al rispetto dei canoni della Controparte_8 prudenza e diligenza, dovendosi escludersi, altresì, la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. posto che l'immobile, nella parte interessata alle infiltrazioni, è risultato essere di proprietà esclusiva dell'odierno attore, il quale ha avuto, di conseguenza, il pieno possesso dello stesso.
In ordine poi al quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della Relazione
Tecnica effettuata dall'ing. nel presente giudizio, che, all'esito Controparte_7 dell'esame attento della documentazione in atti, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, ha rilevato quanto segue: “Il totale degli interventi risolutivi da realizzare è di 4666,59 oltre iva come per legge.
Per il ripristino dei locali del sig. si ribadisce quanto riportato nell'elaborato peritale consegnato in Pt_1 data 22.02.2018, in cui è stato stimato un importo pari a euro 1013,84 oltre iva come per legge. Alla luce del ripetersi delle infiltrazioni avvenute in data 04/10/2018, potrebbero considerarsi altri 47 giorni da aggiungere alla mancata locazione.
Tenendo conto di tale aggiunta si arriva ad un credito da ristoro pari ad euro 9291,62”.
In sintesi, dunque, l'importo complessivo da corrispondere, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, riconosciuto dal CTU, è così composto:
a) € 4.666,59 oltre iva come per legge, a titolo di interventi risolutivi da realizzare;
b) € 1.013,84 oltre iva come per legge, a titolo di ripristino dei locali di proprietà dell'attore;
c) € 9.291,62, a titolo di risarcimento del danno per mancata locazione dell'immobile;
Ne consegue, quindi, che la ditta in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, e l'ing. , in qualità come in atti, devono essere solidalmente Controparte_3 condannati al pagamento della somma di € 14.972,05 in favore dell'odierno attore, per tutti i danni provocati nell'unità immobiliare di proprietà di parte attrice, a seguito delle infiltrazioni di acqua provocate dell'errata esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinaria del fabbricato condominiale denominato Condominio “
[...]
”, nonché del mancato godimento e utilizzo dell'immobile. CP_1
20 Trattandosi di debito di valore, devono essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento dannoso (05/12/2016), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Infine, per ciò che concerne poi il rapporto tra l' e la terza CP_2 [...]
chiamata a manlevare la prima per il pagamento di tutte le somme da Controparte_4 versare nei confronti dell'attore, in forza della polizza assicurativa per responsabilità civile di imprese Industriali e Edili n. 21857886 stipulata in data 05/15/2003 (v. doc. n. 2, all. comparsa di costituzione risposta , si rileva l'inoperatività Controparte_4 della garanzia assicurativa per la responsabilità civile prestata dalla terza chiamata con la polizza “Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro”, in CP_4 quanto l'art. 17, lettera h) delle “Condizioni Generali di Polizza”, prevede testualmente che: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo
l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, come nel caso trattato, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi” (v. doc. n. 3, pag. 8, Condizioni Generali di
Polizza, all. comparsa di costituzione risposta . Controparte_4
Per cui, atteso che l'assicurata aveva effettuato opere di manutenzione, Controparte_2 riparazione e posa in opera, e che i lamentati danni dall'attore si sono verificati dopo l'ultimazione dei lavori, la garanzia prestata dalla Compagnia assicuratrice non può ritenersi operativa nella fattispecie in esame.
Inoltre, esaminando anche l'art. 16, lettera c) delle prodotte Condizioni Generali di
Polizza, si legge che: “L'assicurazione non comprende i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali sono stati eseguiti i lavori”.
Orbene, nel caso in esame, è circostanza provata e incontestata che la abbia Controparte_2 effettuato lavori di ristrutturazione straordinaria sull'immobile di proprietà del Pt_1 all'interno del convenuto e gli stessi sono stati collaudati, dunque totalmente CP_1 eseguiti al verificarsi delle infiltrazioni.
21 Del resto, proprio le argomentazioni formulate della secondo cui: Controparte_2
“L'attività di manutenzione straordinaria non può assimilarsi all'opera e/o all'installazione cui allude il richiamato art. 17h, né le infiltrazioni conseguenza dei lavori si sono verificate durante l'esecuzione dell'attività manutentiva” (v. pag. 11, comparsa conclusionale , portano a ritenere non Controparte_2 operativa la polizza in quanto i danni si sono verificati a conclusione dei lavori e non durante l'esecuzione degli stessi, esclusione prevista nelle Condizioni Generali di Polizza, puntualmente allegate dalla Compagnia assicuratrice (cfr. doc. n. 3, Condizioni Generali di
Polizza, all. comparsa di costituzione risposta . Controparte_4
In conclusione, alla luce della documentazione allegata dalla terza chiamata Compagnia di
Assicurazione deve ritenersi non operante la copertura Controparte_11 assicurativa per il sinistro de quo in favore della ditta Controparte_2
Pertanto, alla luce della considerazione sopra esposte, si ritiene di dover accogliere la domanda avanzata da parte di nei confronti della ditta in Parte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti dell'ing. CP_3
, specificandosi che la non è tenuta ad essere manlevata dal ristoro
[...] Controparte_2 dei danni e dalle spese legali in favore di parte attrice, dalla terza chiamata
[...]
CP_11
Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti originarie e il principio di causalità nei confronti dei terzi chiamatisi liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 (scaglione come da valore della causa individuato in quello tra € 5.201 e € 26.000) sulla base del principio del decisum (cfr. Cass. 10984/2021).
Anche le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate in atti, nonché le spese relative al procedimento di A.T.P. (R.G. n. 1716/2017), vengono poste solidalmente a carico della ditta in persona del legale rappresentante pro tempore e dell'ing. Controparte_2 CP_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8
22 - Accoglie la domanda di nei confronti della in persona del Parte_1 Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti dell'ing. e, Controparte_3 per l'effetto, li condanna al pagamento, in via solidale, della somma di € 14.972,051 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna, in via solidale, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e l'ing. alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 [...]
, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Pt_1
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti della Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_11
- Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata in Controparte_11 persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi €
5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna, in via solidale, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e l'ing. alla rifusione delle spese relative al procedimento di Controparte_3
A.T.P. (R.G. n. 1716/2017), in favore di , che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.337,00 oltre € 145,50 per esborsi e rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Pone definitivamente le spese di CTU del procedimento di A.T.P. (R.G. n.
1716/2017) già liquidate in atti, come da Decreto del 13/09/2018 e del 22/10/2019, in solido, a carico della ditta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nonché dell'ing. . Controparte_3
Catanzaro, lì 15/11/2025 Il Giudice
23 dott.ssa Song
Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6211/2019 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Saverio Mazza (C.F. ), giusta procura rilasciata a margine C.F._2 dell'atto di citazione;
-ATTORE-
CONTRO
(C.F. e P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Fabio Iiritano (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
-CONVENUTO-
NONCHE' CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marilena Rotundo (C.F.
), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta con chiamata di terzo;
-TERZA CHIAMATA-
E
1 ING. (C.F. ), rappresentato e difeso in Controparte_3 C.F._5 giudizio dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._6 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZO TO
E
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Paolo Maione
(C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di C.F._7 costituzione e riposta;
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: appalto privato - risarcimento danni per errata esecuzione di lavori.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03/07/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, il al fine di sentirsi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del signor a Parte_1 che siano eseguiti da parte del "Via Tommaso Campanella n. 66" i lavori idonei a risolvere CP_1 definitivamente le cause delle infiltrazioni di acqua dall'androne nel locale di sua proprietà CP_5 cosi come indicati dal tecnico di parte ing. nelle osservazioni all'integrazione Controparte_6 all'accertamento tecnico preventivo ex art, 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1716/2017) o, in via subordinata, dal nominato c.t.u. del predetto A.T.P., ing. condannando il Controparte_7 [...]
alla loro esecuzione;
2) Accertare e dichiarare la sussistenza dei danni Controparte_8 materiali sofferti dal prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, condannando Pt_1 il in persona dell' Amministratore pro tempore, al pagamento della somma di € 3.157,00 CP_1
(o altra accertanda in corso di causa) in suo favore, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3) Accertare e dichiarare la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal Pt_1 dopo i lavori di manutenzione straordinaria per le infiltrazioni di acqua nel suo locale, condannando il
, in persona dell' Amministratore pro tempore: a) al Controparte_8 pagamento di € 1.013,84 oltre iva, a titolo di rimborso dei lavori di ripristino già effettuati e di pari somma per quelli da effettuarsi;
b) al ristoro dei danni da mancata locazione dell'immobile dal dicembre
2 2016 sino al settembre 2019 quantificabile in base al valore mensile locativo di € 1.425,00 o di quello accertato nell'AT.P. (R.G. n. 1716/2017) o che sarà ritenuto equo e di giustizia;
c) al pagamento dei danni non patrimoniali per il mancato pieno godimento dell'immobile di proprietà per l'importo che sarà ritenuto equo e di giustizia;
4) Condannare il “ in Controparte_8 persona dell' Amministratore pro tempore, a rifondere all'attore le spese legali afferenti il giudizio ex art.
696 bis c.p.c. (R.G. n. 1716/2017) oltre alla spese di contributo unificato e marche
(€118,50+27=145,50) e a quelle liquidate dal magistrato al C.T.U. € 3.588,31 (€ 2.133,68+ €
1.454,63= 3.588,31) già interamente versate dal nonché le spese legali afferenti il presente Pt_1 giudizio, comprensivo delle spese di contributo unificato (€ 518,00+ € 27,00 = € 545,00) oltre compensi professionali anche della fase cautelare, rimborso forfettario 15%, contributo integrativo
[...] ed IV.A. di legge”. Controparte_9
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto quanto di seguito:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Catanzaro, alla Via Tommaso Campanella n.
62, con estremi catastali identificati al foglio 43, particella n. 744 sub 1102, categoria C/1, destinazione d'uso commerciale;
- che il suddetto immobile, ubicato al piano seminterrato del Controparte_8
", ha subito per lungo tempo infiltrazioni di acqua provenienti
[...] dall'androne prima che lo stesso , a fronte delle molteplici CP_5 CP_1 richieste e diffide del , si determinasse a eseguire i lavori di manutenzione volti a Pt_1 eliminare dette infiltrazioni;
- che il sopra citato , infatti, a fronte di numerose denunce di CP_1 Parte_1 risalenti al 2011, soltanto in data 30/6/2015, aveva deliberato i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione dell'atrio d'ingresso ed il ripristino funzionale dell'impermeabilizzazione, affidandone l'esecuzione alla ., con la CP_10 progettazione e la direzione dei lavori dell'ing. ; Controparte_3
- che, collaudati detti lavori nel settembre 2016, sin dalle successive prime piogge all'interno del locale commerciale del si sono verificate nuovamente copiose Pt_1 infiltrazioni d'acqua;
- che, in data 05/12/2016, inviava al Condominio una nuova lettera di denuncia della presenza di infiltrazioni nel suo locale e rappresentava, altresì, che la impresa che conduceva gli stessi a titolo di locazione aveva risolto il contratto e che, inoltre, quella
3 nuova interessata a subentravi non aveva poi concluso il contratto a causa della persistenza delle infiltrazioni;
- che, stante la mancata adozione di concrete misure volte a risolvere il denunciato problema, con ricorso del 11/4/2017 (R.G. n. 1716/2017) si rivolgeva al Tribunale di
Catanzaro ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo di disporre una consulenza tecnica preventiva al fine di: "1) Accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni occorsi al signor Parte_1 nell'immobile sito in Catanzaro, via Tommaso Campanella n. 62, con estremi catastali identificati al foglio 43, particella n. 744 sub 1102, categoria C/I; - indicare le soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificando
l'importo delle opere necessarie;
- valutare le cause ed i danni, patrimoniali e non patrimoniali, relativi all'oggetto della verifica, con conseguente accertamento e determinazione dei crediti da ristoro derivanti al ricorrente;
- esperire il tentativo di conciliazione tra le parti".
- che, instauratosi in procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 1716/2017 ed integratosi il contraddittorio nei confronti del Condominio, dell'Impresa esecutrice dei lavori e del
Direttore dei Lavori, in data 19/07/2017 il Tribunale di Catanzaro nominava C.T.U. l'ing.
, fissando l'udienza del 06/09/2017 per l'accettazione dell'incarico e la Controparte_7 formulazione dei quesiti;
- che, dopo l'udienza di nomina CTU e prima di quella del suo giuramento, a seguito di sopralluogo e verifiche dei consulenti tecnici di parte per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni, la effettuava un intervento di riparazione della guaina, Controparte_2 ritenendo risolto definitivamente il problema;
- che in data 06/09/2017, venivano sottoposti al suddetto CTU i seguenti quesiti tecnici:
1) Previa descrizione dei luoghi accerti il CTU la sussistenza degli inconvenienti lamentati da parte ricorrente al proprio immobile così come indicato in ricorso, individuandone le cause e le opere necessarie per eliminarli, quantificando il relativo costo;
2) Accerti il CTU se in relazione alle cause che determinano le infiltrazioni il ha già fatto CP_1 eseguire dei lavori e se gli stessi siano stati realizzati a regola d'arte; 3) in caso negativo accerti il CTU le opere necessarie per riportare le opere a corretta esecuzione;
4) accerti il CTU eventuali danni all'immobile del ricorrente causate dalle infiltrazioni nonché le opere necessarie per il ripristino ed il relativo costo;
5) tentare ove possibile la riconciliazione della lite”.
4 -che, stante le rassicurazioni circa la risoluzione delle cause di infiltrazioni di acqua nel suo locale, il , nelle more della definizione della procedura conciliativa sul quantum Pt_1 risarcitorio, rappresentava all'Amministratore condominiale la necessità di svolgere i lavori di ripristino del suo immobile e lo invitava a constatare i danni che le infiltrazioni di acqua avevano causato nel suo locale prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;
- che tale sopralluogo avveniva in data 01/02/2018 e, successivamente, nelle giornate del
6-7/02/2018 l'Amministratore del condominio inviava il proprio tecnico di parte, geom.
, per acquisire documentazione fotografica di tutti i danni subiti dal Persona_1
, ovverosia delle parti ammalorate dalle infiltrazioni di acqua;
Pt_1
- che , quindi, nel febbraio 2018 dava inizio ai lavori di ripristino, sostenendo la Pt_1 spesa di € 2.870,00, oltre IVA, per i danni antecedenti i lavori di manutenzione straordinaria e di € 1.450,00 per quelli successivi agli stessi;
- che, svoltasi inutilmente la fase conciliativa della procedura ex art. 696 bis c.p.c., il CTU nominato depositava il suo elaborato, così rispondendo ai quesiti formulatigli sulle cause delle infiltrazioni: "Le cause di infiltrazione nei locali del sono state individuate ed eliminate Pt_1 già prima del giuramento stesso, fatto confermato dalla relazione congiuntamente firmata dai periti di parte e consegnata al sottoscritto CTU prima dell'inizio delle operazioni peritali". "Come già ampiamente discusso, le cause di infiltrazioni nei locali oggetto di causa sono state eliminate dall' CP_2
e da un esame visivo si presume che i lavori siano stati realizzati a regola d'arte, per quanto
[...] concerne, appunto i locali oggetto di causa”;
- che stante l'apparente risoluzione della causa delle infiltrazioni, il CTU procedeva soltanto a quantificare il danno emergente del (opere di ripristino) in € 1.013,84, Pt_1 oltre IVA e quello da lucro cessante in € 7.700,00;
- che parte attrice, avviava quindi, il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 2 D.lgs. n.
28/2010, il quale si concludeva con esito negativo per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti;
- che, in data 04/10/2018, l'odierno attore accertava il ripresentarsi dello stesso inconveniente denunciato con il ricorso ex art. 696 bis cpc, ossia infiltrazione di acqua negli stessi punti dell'immobile;
5 - che, in particolare, le infiltrazioni di acqua si ripetevano anche nei giorni successivi, dimostrando che, anche dopo l'intervento riparatorio di luglio 2017, le cause delle infiltrazioni non erano state eliminate;
- che, quindi, con atto depositato in data 11/10/2018, il richiedeva l'integrazione Pt_1 della CTU nell'ambito della medesima procedura di accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 1716/2017);
- che il Tribunale di Catanzaro conferiva, dunque, all'ing. l'incarico di Controparte_7 integrazione di C.T.U. con i seguenti quesiti:
“1) Accertare le cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile del indicando le Pt_1 soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le suddette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificandone l'importo delle opere necessarie;
2) Valutare le cause e i danni, patrimoniali e non patrimoniali, relativi all'oggetto della verifica, con conseguente accertamento e determinazione dei crediti da ristoro derivanti al ricorrente".
- che, in data 19/7/2019, il C.T.U. depositava l'integrazione al suo elaborato, così rispondendo a quesiti formulatigli dal magistrato: "Alla luce delle prove di allagamento svolte e dei saggi eseguiti si può affermare che le infiltrazioni nei locali del siano dovute al distacco della Pt_1 guaina dal massetto della vecchia pavimentazione. Si deve puntualizzare che il punto in questione risulta essere un punto debole del sistema, in quanto la guaina posata sopra il giunto e sul massetto della vecchia pavimentazione è soggetta a degli spostamenti, seppur di piccola entità, in quanto interposto tra due strutture con movimenti diversi. Si precisa che le infiltrazioni accertate e rese visibili tramite le prove di allagamento svolte, sono quelle manifestatesi nei locali bagno ed antibagno, per gli altri punti lamentati, in sede di operazioni peritali, con le prove di allagamento, non si è avuto riscontro diretto. Le soluzioni tecniche più idonee sono quelle di rifare il giunto strutturale a cavallo tra la vecchia e la nuova pavimentazione mediante l''installazione di un giunto strutturale in alluminio costituito da due profili contrapposti a forma di “L” e da un sistema dilatante a scorrimento munito di snodo. Le due strutture a forma di “L" dovranno avere le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante, quindi sia nel massetto della pavimentazione nuova e sia in quello della pavimentazione vecchia, allo stesso modo dovrà essere rifatto il secondo giunto tra androne e piazzale, e dovrà essere risvoltato il manto impermeabile di guaina bituminosa in corrispondenza delle aperture dei due magazzini";
- che la quantificazione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni veniva computata dal c.t.u. nell'importo di € 4.666,59 oltre iva;
mentre, per il ripristino dei locali
6 del il c.t.u. ribadiva la stima di € 1.031,84 riportata nel primo elaborato e Pt_1 aggiornava anche quella per il danno da lucro cessante in € 9.291,62;
- che la suddetta relazione tecnica finale redatta dal CTU, veniva contestata da parte attrice, la quale formulava diverse osservazioni alla CTU;
- che il CTU riteneva di non dover accogliere alcuna delle osservazioni avanzate dal
, confermando le precedenti conclusioni nella versione definitiva del suo elaborato Pt_1 peritale depositato il 19/09/2019;
- che, nel mese di ottobre 2019, il stipulava un contratto preliminare di locazione Pt_1 del locale per cui è causa e, nel mese di novembre 2019, accertava il ripresentarsi di infiltrazioni di acqua provenienti dall'androne principale;
- che, pertanto, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dopo i Pt_1 lavori di straordinaria manutenzione devono ritenersi riconducibili alla responsabilità esclusiva del Controparte_8
- che, nello specifico, in merito ai danni patrimoniali: a) sotto il profilo del danno emergente, al spetterebbe il rimborso di € 1.013,84 oltre IVA, in quanto,
Pt_1 accertato lo stato dei luoghi all'esito della CTU ex art. 696 bis c.p.c., il ha
Pt_1 provveduto direttamente al ripristino dei luoghi per non aggravare il suo pregiudizio, ma il ripristino che si è rivelato inutile, visto il ripresentarsi delle infiltrazioni;
b) sotto il profilo del lucro cessante, al spetterebbe il ristoro dei danni derivanti dalla mancata
Pt_1 locazione dell'immobile dal dicembre 2016, sino alla definizione della procedura di accertamento tecnico preventivo avente R.G. n. 1716/2017 (settembre 2019), solo all'esito della quale il ha ritenuto opportuno concedere in locazione il suo
Pt_1 immobile, ferma restando la risarcibilità del danno derivante dall'eventuale risoluzione dello stipulando contratto di locazione a causa del ripresentarsi delle infiltrazioni di acqua nel suo immobile, con conseguente compromissione della funzionalità e utilizzazione commerciale per cui è destinato, per cui il danno da lucro cessante dovrà essere quantificato in base al valore mensile locativo di € 1.425,00 o alla stima effettuata dal CTU nel procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 1716/2017;
- che, infine, all'odierno attore spetterebbe anche il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto le infiltrazioni di acqua provenienti dall'androne CP_5 hanno impedito il pieno godimento del suo immobile, ossia del suo diritto di proprietà.
7 Con comparsa del 25/02/2020, si è costituito il Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo al Tribunale di
Catanzaro di: “1) Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa della dell'impresa Controparte_2
e dell'ing. con conseguenziale spostamento della prima udienza per consentire di Controparte_3 effettuare la chiamata in garanzia nei termini di legge;
2) Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) Nella denegata ipotesi di accertata responsabilità e, conseguente, condanna al risarcimento del danno, di ridurre il quantum della pretesa risarcitoria e dichiarare, comunque, tenuti a risarcire in via esclusiva i danni liquidati a favore dell'attore, l'impresa Controparte_2
e l'ing. ciascuno per la propria responsabilità, per come sarà accertata in corso di Controparte_3 causa;
4) Con vittorie di spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 24/09/2020 è stata autorizzata la chiamata in giudizio sia di che dell'ing. , nella suddetta qualità. Controparte_2 Controparte_3
Si è costituta in giudizio l' la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Controparte_2
Preliminarmente, dichiarare la domande della parte attrice come inammissibile o improcedibile;
2) Nel merito, rigettare la medesima domanda, poiché destituita di ogni fondamento sia in fatto, che in diritto;
3)
In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata una qualsivoglia tipologia di responsabilità in capo alla con riferimento ai fatti oggetto di causa, già ridotta la somma Controparte_2 richiesta a quella che risulterà di giustizia, pronunciare sentenza di condanna nei confronti della terza chiamata in garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
a manlevare e tenere indenne la per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore Controparte_2 della parte attrice, e/o in favore degli altri costituiti e/o costituendi soggetti processuali, per le ragioni e/o i titoli che verranno da questi azionati, ovvero a rifonderla di quanto fosse eventualmente tenuta a pagare;
c)
Con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito, altresì, in giudizio con comparsa del 20/04/2021, l'ing. , il Controparte_3 quale ha chiesto di: “1) Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa in quanto carente dei requisiti stabiliti dal codice di rito;
2) In ogni caso rigettare la domanda di manleva spiegata dal nei confronti dell'Ing. essendo la stessa del tutto infondata, condannando il CP_1 CP_3 al pagamento delle spese di lite e di un'ulteriore somma determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1 in favore del concludente e rigettando comunque qualsivoglia domanda da chiunque spiegata nei confronti del concludente in quanto infondata;
3) In subordine, ridotto il risarcimento al danno rigorosamente
8 provato ed accertato, graduare le colpe dei soggetti ritenuti responsabili e dire ciascuno tenuto nei limiti della quota di danno a sé ascrivibile;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza delll'11/05/2021 è stata autorizzata anche la chiamata in giudizio della terza la quale, costituitasi con comparsa del 26/10/2021, ha rassegnato Controparte_11 così concluso: “In via preliminare, rigettare la domanda di manleva svolta dall' nei Controparte_2 confronti della attesa l'avvenuta prescrizione biennale dei diritti Controparte_4 derivanti dal contratto di assicurazione, ex art. 2952, co. 2, c.c., e/o per inoperatività della garanzia assicurativa;
2) Accertare e dichiarare la violazione da parte di essa dell'art. 1915, co. 2, Controparte_2
c.c., in relazione all'art. 1913 c.c., riducendo così nella misura non inferiore al 50% la liquidazione dei danni per come rigorosamente accertati in corso di causa, da porre eventualmente a carico della terza chiamata 3) In via principale, rigettare la domanda attorea, perché Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Controparte_4
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisito il fascicolo relativo all'A.T.P. (R.G. n. 1716/2017), la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti.
Nel frattempo, con comparsa del 27/09/2021, si è costituito in giudizio quale nuovo difensore nell'interesse di l'avv. Rita Sergi (C.F. ) in Controparte_2 C.F._8 sostituzione dell'avv. Marilena Rotundo.
Successivamente, a seguito della rinuncia al mandato difensivo dell'avv. Rita Sergi, in data
25/10/2023 si è costituito quale nuovo difensore della società l'avv. Controparte_2
SI RI (C.F. ). C.F._9
Espletata quindi tutta l'attività istruttoria e previo mutamento del Giudice istruttore con provvedimento del 28/03/2025, la causa, all'udienza del 03/07/2025, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche
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La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito riportati.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione avanzata in giudizio dal convenuto nei confronti della CP_1 CP_12
[..
[...] ex art. 1667 c.c., secondo cui “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare
[...] all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta... L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera...”, così come sollevata dalla stessa
Controparte_2
In particolare, secondo quanto prospettato da quest'ultima, a fronte di lavori di manutenzione straordinaria effettuati nell'atrio del e conclusi in data CP_1
16/09/2016, lo stesso ha chiesto che il Tribunale di Catanzaro dichiarasse CP_1 che l' fosse tenuta a risarcire i danni provocati all'odierno attore dall'errata Controparte_2 esecuzione dei lavori, richiesta effettuata in data 18/01/2021, ben oltre quindi il temine biennale dal giorno della consegna dell'opera (v. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta
. Controparte_2
Orbene, tale eccezione è infondata, in quanto dalla documentazione allegata risulta che, dopo il collaudo dei lavori avvenuto in data 15/09/2016 (v.doc. n. 12, all. comparsa di costituzione e risposta , in data 05/12/2016, Controparte_1
aveva provveduto a segnalare nuove infiltrazioni (v.doc. n. 13 fasc., all. Parte_1 comparsa di costituzione e risposta ed il Controparte_1
aveva provveduto quindi a denunciare i vizi sia all'impresa che CP_1 Controparte_2 allo stesso ing. , a mezzo comunicazione del 07/12/2016 (v. doc. n. 14 Controparte_3 fasc. ). Controparte_1
Inoltre, a seguito all'instaurazione del giudizio di ATP da parte del , ancor prima Pt_1 del giuramento del CTU ing. , l'impresa era intervenuta per CP_7 Controparte_2 individuare ed eliminare le cause delle infiltrazioni nei locali di proprietà dell'attore (v. all.
n. 1 alla Relazione Tecnica finale del 22/02/2018, Ing. , proc. ATP Controparte_7
R.G. n. 1716/2017), con ciò riconoscendo la propria responsabilità nella mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Per cui, il fatto di essere intervenuti prima della corretta individuazione dei nuovi danni patiti da parte attrice ed aver cercato di riparare le cause che creavano i problemi d'infiltrazione di acqua, rappresenta un vero e proprio riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa che ha materialmente compiuto i lavori nello stabile del Condominio
[...]
. Controparte_1
10 Ciò comporta non soltanto in capo all'Impresa, terza chiamata, la responsabilità per la mancata realizzazione a regola d'arte dei lavori, quanto la circostanza per cui, nel caso in esame, non può ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 1667 c.c. sulla difformità e sui vizi dell'opera e sulla decadenza dell'azione prescritta in due anni.
Al contrario, essendovi un riconoscimento del vizio, l'azione di decadenza non è più soggetta al termine di due anni, ma costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente legale di garanzia e che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (v. Cass. n. 10342/2020; Cass. n. 22580/2019;
Cass. n. 14815/2018).
Per tali motivi, l'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1667
c.c., così come sollevata dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, non può trovare alcun accoglimento nel presente giudizio.
Deve essere poi esaminata la seconda eccezione preliminare, sollevata dall'Ing. CP_3 terzo chiamato-, secondo cui che l'atto di citazione per chiamata di terzo
[...] effettuato nei suoi confronti dal convenuto debba essere dichiarato nullo, in CP_1 quanto carente dei requisiti stabiliti dagli artt. 269 e 164 c.p.c..
Al riguardo, secondo gli assunti dell'ing. , il Condominio convenuto, Controparte_3 nell'atto con cui lo ha chiamato in causa, non ha compiutamente specificato i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria per cui sarebbe responsabile e, soprattutto, quali siano i danni di cui reclama il risarcimento, pregiudicando il suo diritto di difesa, essendo stato privato della possibilità di conoscere le ragioni in fatto ed in diritto dell'attore (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta Ing. ). Controparte_3
Sul punto, la giurisprudenza ormai costante della Corte di cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma
4, c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di
11 comprendere agevolmente le richieste dell'attore o, se invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. n. 27670/2008; Cass. n.
11751/2013).
Ancora: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dai documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163 comma 3 n. 5
c.p.c.” (v. Cass. Ord. n. 3363/2019).
Ciò detto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, si osserva come la chiamata in causa del , in qualità di Direttore dei Lavori, quale terzo responsabile per vizi costruttivi, CP_3 non richieda formule sacramentali o particolari formalismi nell'atto introduttivo.
Al riguardo, è sufficiente che l'atto contenga l'indicazione dei fatti rilevanti e del nesso causale tra la condotta del Direttore dei Lavori e i vizi lamentati dall'attore, essendo rituale anche una indicazione sintetica, purché sia chiaro lo scopo della domanda e il collegamento tra i fatti e la responsabilità del terzo (cfr. Cass. n. 11520/2011; Cass. n.
644/1999).
Pertanto, anche la suddetta eccezione preliminare così come formulata dal terzo, Ing.
, deve essere rigettata nel presente giudizio. Controparte_3
Passando al merito della controversia, occorre in primo luogo rammentare che in tema di onere probatorio, l'art. 2697 c.c. afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
Inoltre, sempre con riguardo al tema specifico dell'onere della prova, è orientamento ormai consolidato quello secondo il quale, nel caso in cui venga dedotta una responsabilità da inadempimento contrattuale, “la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'esistenza, del rapporto, l'inadempimento del debitore e fornendo la prova del danno subito;
viceversa grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
12 quantitative o qualitative dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. n. 13685/2019; Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ha proposto domanda giudiziale al Parte_1 fine di vedersi riconosciuto ed accertato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla ditta CP_2
determinando numerose infiltrazioni di acqua provenienti dall'androne
[...] condominiale del ” sito in Catanzaro, che Controparte_8 hanno causato ingenti danni nell'unità immobiliare di sua proprietà, facente parte del suddetto Condominio.
Orbene, dalla documentazione allegata in atti, è emerso che:
a) con delibera assembleare del 13/06/2014, il Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha discusso e approvato i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, a seguito di incarico preventivo affidato al
Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. , (v. doc. n.1, allegato all'atto Controparte_3 di citazione);
b) con delibera assembleare del 30/06/2015, sono stati deliberati dal CP_1 convenuto i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione dell'atrio di ingresso ed il ripristino funzionale dell'impermeabilizzazione (v. doc. n. 2 allegato atto di citazione);
c) in data 04/09/2015 è stato stipulato tra il Controparte_8
e la ditta un contratto di appalto per i suddetti lavori di manutenzione Controparte_2 straordinaria da eseguire nel suddetto Condominio, e che quale Direttore dei Lavori è stato nominato l'ing. (v. all. 6 allegato alla comparsa di costituzione Controparte_3 risposta ); Controparte_1
d) in data 15/09/2016 lavori di ristrutturazione straordinaria del Controparte_1
, eseguiti dalla citata ditta, sono stati conclusi, come da
[...] CP_1 dichiarazione di fine lavori, verbale di consegna e certificato di collaudo finale redatto dall'ing. in qualità di Direttore dei Lavori (v. doc. nn. 6-7-8, all. comparsa di CP_3 costituzione e risposta;
Controparte_2
e) in data 05/12/2016, il ha inviato al una formale comunicazione di Pt_1 CP_1 messa in mora per la presenza di nuove infiltrazioni di acqua presenti nel proprio locale
13 commerciale, rappresentando, altresì, che la impresa che conduceva lo stesso a titolo di locazione aveva risolto il contratto e che quella nuova interessata a subentrarvi, ovvero la ditta “Cash and Carry”, non aveva concluso il contratto a causa della persistenza delle infiltrazioni di acqua (v. doc. n. 2 e n. 6, all. atto di citazione;
Parte_1
f) con comunicazione del 07/12/2016 il convenuto ha invitato l'Impresa CP_1 esecutrice dei lavori e l'ing. , in qualità di Direttore dei Lavori, a Controparte_3 verificare e rimuovere tutti i vizi presenti sulle opere realizzate, così come denunciate dal
(v. all. 14, all'atto di citazione, fasc. ; Pt_1 CP_1 Controparte_1
g) che, a causa della mancata adozione di concrete misure volte a risolvere il denunciato problema, il , in data 05/04/2017, si è rivolto al Tribunale di Catanzaro ex art. 696 Pt_1 bis c.p.c., chiedendo di disporre una consulenza tecnica preventiva (v. ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., all. al proc. ATP recante R.G. n.
1716/2017, all. in atti);
h) che, nelle more del procedimento di ATP, la ditta ha effettuato degli Controparte_2 interventi di riparazione delle opere precedentemente eseguite, ritenendo definitivamente risolto il problema (v. all. n. 1 alla Relazione Tecnica Finale redatta dal CTU, Ing.
, proc. ATP R.G. n. 1716/2017); Controparte_7
i) che in data 04/10/2018, l'odierno attore, recandosi nel suo immobile, ha accertato il ripresentarsi dello stesso inconveniente denunciato con il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ossia infiltrazione di acqua negli stessi luoghi di causa, rilevando che, anche dopo l'intervento riparatorio effettuato dalla nel mese di luglio 2017, le cause Controparte_2 delle infiltrazioni non erano state eliminate;
l) che in data 11/10/2018, il ha richiesto al Tribunale di Catanzaro l'integrazione Pt_1 della CTU, già nell'ambito della medesima procedura di accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 1716/2017), al fine di accertare le cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile di sua proprietà, con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti;
m) che in data 18/10/2018, part attrice ha avviato nei confronti del
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e della ditta Controparte_1 il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 2 D.lgs. n. 28/2010, con esito Controparte_2 negativo (v. doc. n. 7, all. atto di citazione . Parte_1
14 Ciò premesso, nella controversia in esame, in tema di an debeatur e del quantum debeatur, di fondamentale importanza appaiono le conclusioni a cui è giunto il CTU, ing. CP_7
, nominato da questo Tribunale quale consulente tecnico nel procedimento di
[...]
ATP recante R.G. n. 1716/2017 (v. proc. ATP n. 1716/2017, all. fasc. telematico).
In particolare, il suddetto CTU, nella prima Relazione Tecnica finale, depositata in data
22/02/2018, ha così concluso: “Le cause di infiltrazioni nei locali oggetto di causa sono state eliminate dell' e, da un esame visivo si presume che i lavori siano stati realizzati a regola Controparte_2
d'arte, per quanto concerne, appunto, i locali oggetto di causa, in corrispondenza invece dell'androne condominiale si riscontrano dei vizi sulla pavimentazione. Le opere necessarie ad eliminare i vizi sulla pavimentazione dell'androne condominiale sono:
- Rifacimento delle fughe saltate individuate sulla planimetria allegata (all. n. 11);
- Sostituzione delle mattonelle non correttamente posate, indicate sulla planimetria allegata (all. n. 11).
Questi oneri, € 500,00 escluso IVA saranno da imputare all'impresa nei confronti del Controparte_2
Condominio.
Allo stato attuale nei locali oggetto di causa rimangono le macchie prodotte dalle suddette infiltrazioni, come evincibili dalla documentazione fotografica (all. n. 9 foto n. 3 e 4).
Le opere necessarie per il ripristino della macchia d'umidità nella zona d'ingresso al locale e nell'antibagno sono:
-Intonaco di tipo civile previa demolizione delle parti ammalorate;
-Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleo-sintetico brillante.
- Ripristino di piccole parti di calcestruzzo ammalorato.
Questi oneri, € 1013,84 escluso IVA saranno da imputare all'impresa nei confronti di Controparte_2
Parte_1
Vi è infine la richiesta risarcitoria avanzata dal per la mancata locazione, per la quale ha Pt_1 prodotto comunicazioni, della ditta “Cash and Carry” datate il 23/11/2016 e il 01/12/2016, con cui si comunicava allo stesso che la stipula del contratto poteva avvenire soltanto all'eliminazione delle infiltrazioni riscontrate sul posto (v. doc. n. 6, all. atto di citazione . Parte_1
Tale richiesta risarcitoria deve essere quantificata nella somma pari ad € 7.770, da imputare alla sola in quanto non si hanno elementi per valutare lo stato di fatto delle infiltrazioni di acqua Controparte_2 prima dell'inizio dei lavori. Qualora le infiltrazioni persistessero prima dell'inizio dei lavori sarebbe
15 responsabile nella stessa misura con il (v. pag. da 9 a 14 Relazione Tecnica Finale CP_1
CTU del 22/02/2018, proc. R.G. n. 1716/2017, all. in atti).
A questo punto si rileva che, dopo il deposito della Relazione Tecnica Finale del CTU, avvenuta in data 22/02/2018, a seguito della presenza di nuove infiltrazioni di acqua riscontrate nuovamente dal nell'immobile di sua proprietà, lo stesso ha chiesto al Pt_1
Tribunale di Catanzaro un'integrazione della CTU già espletata, per accertare le cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile di sua proprietà.
Pertanto, nel giudizio di ATP (R.G. n. 1716/2017), con ordinanza del 21/11/2018 sono stati sottoposti ulteriori quesiti integrativi al CTU, ing. . Controparte_7
Ebbene, il CTU ing. , rispondendo al primo quesito integrativo: “1) Accertare le CP_7 cause delle sopravvenute infiltrazioni di acqua nell'immobile del sig. indicando le soluzioni Pt_1 tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le già menzionate cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificandone l'importo delle opere necessarie”, ha così precisato: “Alla luce delle prove di allagamento svolte e dei saggi eseguiti si può affermare che le infiltrazioni nei locali del sig. siano Pt_1 dovute al distacco della guaina dal massetto della vecchia pavimentazione (all. n. 1 foto n.24 - 29).
Si deve puntualizzare che il punto in questione risulta essere un punto debole del sistema, in quanto la guaina posata sopra il giunto e sul massetto della vecchia pavimentazione è soggetta a degli spostamenti, seppur di piccola entità, in quanto interposto tra due strutture con movimenti diversi.
Si precisa che le infiltrazioni accertate e rese visibili tramite le prove di allagamento svolte, sono quelle manifestatesi nei locali bagno ed antibagno, per gli altri punti lamentati, in sede di operazioni peritali, con le prove di allagamento, non si è avuto riscontro diretto.
Le soluzioni tecniche più idonee sono quelle di rifare il giunto strutturale a cavallo tra la vecchia e la nuova pavimentazione mediante l'installazione di un giunto strutturale in alluminio costituito da due profili contrapposti a forma di “L” e da un sistema dilatante a scorrimento munito di snodo. Le due strutture a forma di “L” dovranno avere le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante, quindi sia nel massetto della pavimentazione nuova e sia in quello della pavimentazione vecchia, allo stesso modo dovrà essere rifatto il secondo giunto tra androne e piazzale, e dovrà essere risvoltato il manto impermeabile di guaina bituminosa in corrispondenza delle aperture dei due magazzini.
Il totale degli interventi risolutivi da realizzare è di € 4.666,59 oltre iva come per legge.
16 Per il ripristino dei locali del sig. si ribadisce quanto riportato nell'elaborato peritale consegnato in Pt_1 data 22/02/2018, in cui è stato stimato un importo pari a € 1.013,84 oltre Iva come per legge.” (v. pag. da 9 a 13 Relazione Tecnica Finale CTU del 19/07/2019, proc. R.G. n. 1716/2017, all. in atti).
Inoltre, lo stesso CTU, rispondendo al secondo quesito integrativo: “Valutare le cause e i danni, patrimoniali e non patrimoniali, relativi all'oggetto della verifica, con conseguente accertamento e determinazione dei crediti da ristoro derivanti al ricorrente”, ha così concluso: “Le cause sono state discusse nel quesito precedente.
Per i crediti da ristoro si ribadisce quanto riportato nell'elaborato peritale consegnato in data
22/02/2018, quindi facendo riferimento ad un valore di 3.5 €/mq *mese.
Il credito da ristoro precedentemente determinato nell'elaborato peritale consegnato in data 22/02/2018 era di 7700 euro per 8 mesi (da dicembre 2016 a luglio 2017) Tale richiesta risarcitoria, quindi, verrebbe quantificata nel suddetto modo: 3.5 €/mq *mese * (297 mq – 19.5 mq ) * 8 mesi = 7770 euro.
Alla luce del ripetersi delle infiltrazioni avvenute in data 04.10.2018, qualora l'Ill.mo Giudice lo riterrà opportuno, potrebbero considerarsi altri 47 giorni da aggiungere alla mancata locazione. Tenendo conto di tale aggiunta si arriva ad un credito da ristoro pari ad € 9.291,62” (v. pag. 13 Relazione Tecnica
Finale CTU del 19/07/2019, proc. R.G. n. 1716/2017, all. in atti).
Pertanto, come si evince chiaramente dalle due relazioni tecniche espletate dal CTU nel procedimento di ATP (R.G. n. 1716/2017), i danni accertati nell'immobile per cui è causa sono da imputare ad una errata realizzazione dei lavori di pavimentazione e, in particolare, dal distacco della guaina dal massetto della vecchia pavimentazione, non eseguiti a perfetta regola d'arte.
Si ritiene, quindi, sussistente una responsabilità per i danni cagionati all'immobile di proprietà di in capo alla ditta che ha eseguito i lavori nel Parte_1 Controparte_2
Condominio “ ”. Controparte_1
In particolare, emerge la responsabilità contrattuale della impresa esecutrice dei lavori per la sua inerzia a fronte della segnalazione dei danni sempre più gravi e per i quali si imponeva un suo intervento immediato, stante l'urgenza di provvedere al regolare ripristino dello stato dei luoghi, così come evidenziato dall'attore nel procedimento di
A.T.P. recante R.G. n. 1716/2017.
17 Deve ritenersi, inoltre, sussistente una responsabilità contrattuale concorrente del
Direttore dei Lavori, ing. , il quale ha redatto una propria perizia tecnica Controparte_3 sui lavori da eseguire sul sopra citato immobile nonché ha diretto i lavori e, infine, ha attestato la perfetta realizzazione degli stessi (v. doc. da 7 a 12, allegati alla comparsa di costituzione e risposta ). Controparte_1
Nello specifico, si osserva come lo stesso Direttore dei Lavori, in data 15/09/2016, abbia redatto il certificato di collaudo dei eseguiti dalla ditta nella quale ha Controparte_2 confermato la bontà dell'esecuzione dei lavori da parte della suddetta ditta ed è, altresì, emerso anche come i suddetti lavori siano stati eseguiti nel pieno rispetto degli elaborati progettuali realizzati, delle prescrizioni in essa contenute e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri enti o autorità (v. doc. n. 12, allegato alla comparsa di costituzione e risposta ). Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte ha affermato che: “La responsabilità solidale del progettista implica che questi è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte. In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650 del 2012).
Prosegue la Corte: “Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno. Va dunque ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
Dunque, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente
18 a prescindere dal titolo di responsabilità, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso”
(cfr. Cass. Ord. n. 20704/2021).
Pertanto, da quanto emerge dalla documentazione in atti e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che si condivide, si ritiene fondata la domanda di parte attrice in ordine ad una responsabilità solidale della ditta e Controparte_2 del Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. , per i danni cagionati Controparte_3 all'odierno attore.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di parte attrice nei confronti del
[...]
poiché alla luce delle risultanze probatorie non è emersa Controparte_8 alcuna responsabilità dello stesso nelle vicende per cui è causa.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti, è stato provato ed è risultato incontestato che:
a) con delibera assembleare del 13/06/2014, il Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha discusso e approvato i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, a seguito di incarico preventivo affidato al
Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. , (v. doc. n. 1 all. atto di Controparte_3
; Parte_1
b) con delibera assembleare del 30/06/2015, il convenuto ha deliberato i CP_1 lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione dell'atrio di ingresso ed il ripristino funzionale dell'impermeabilizzazione (v. doc. n. 2 all. atto di
; Parte_1
c) che, a tal fine, in data 04/09/2015 il ha Controparte_8 stipulato un contratto di appalto con la ditta per i lavori di manutenzione Controparte_2 straordinaria da eseguire nel suddetto Condominio (v. all. 6 alla comparsa di costituzione e risposta, ); Controparte_1
d) che il convenuto, a seguito di una formale messa in mora ad opera di parte CP_1 attrice del 05/12/2016 per la ripetuta presenza di nuove infiltrazioni di acqua presenti nel proprio locale commerciale, in data 07/12/2016 ha prontamente informato l'Impresa esecutrice dei lavori e l'ing. , in qualità di Direttore dei Lavori, di recarsi Controparte_3 sul luogo dove sono stati realizzati i lavori, al fine di accertare e rimuovere tutti i vizi
19 presenti sulle opere realizzate, così come denunciate dal (v. all. 14, all'atto di Pt_1 citazione, fasc. ). Controparte_1
Per tali motivi, si può ritenere che la condotta tenuta da parte del
[...]
sia sempre stata improntata al rispetto dei canoni della Controparte_8 prudenza e diligenza, dovendosi escludersi, altresì, la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. posto che l'immobile, nella parte interessata alle infiltrazioni, è risultato essere di proprietà esclusiva dell'odierno attore, il quale ha avuto, di conseguenza, il pieno possesso dello stesso.
In ordine poi al quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della Relazione
Tecnica effettuata dall'ing. nel presente giudizio, che, all'esito Controparte_7 dell'esame attento della documentazione in atti, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, ha rilevato quanto segue: “Il totale degli interventi risolutivi da realizzare è di 4666,59 oltre iva come per legge.
Per il ripristino dei locali del sig. si ribadisce quanto riportato nell'elaborato peritale consegnato in Pt_1 data 22.02.2018, in cui è stato stimato un importo pari a euro 1013,84 oltre iva come per legge. Alla luce del ripetersi delle infiltrazioni avvenute in data 04/10/2018, potrebbero considerarsi altri 47 giorni da aggiungere alla mancata locazione.
Tenendo conto di tale aggiunta si arriva ad un credito da ristoro pari ad euro 9291,62”.
In sintesi, dunque, l'importo complessivo da corrispondere, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, riconosciuto dal CTU, è così composto:
a) € 4.666,59 oltre iva come per legge, a titolo di interventi risolutivi da realizzare;
b) € 1.013,84 oltre iva come per legge, a titolo di ripristino dei locali di proprietà dell'attore;
c) € 9.291,62, a titolo di risarcimento del danno per mancata locazione dell'immobile;
Ne consegue, quindi, che la ditta in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, e l'ing. , in qualità come in atti, devono essere solidalmente Controparte_3 condannati al pagamento della somma di € 14.972,05 in favore dell'odierno attore, per tutti i danni provocati nell'unità immobiliare di proprietà di parte attrice, a seguito delle infiltrazioni di acqua provocate dell'errata esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinaria del fabbricato condominiale denominato Condominio “
[...]
”, nonché del mancato godimento e utilizzo dell'immobile. CP_1
20 Trattandosi di debito di valore, devono essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento dannoso (05/12/2016), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Infine, per ciò che concerne poi il rapporto tra l' e la terza CP_2 [...]
chiamata a manlevare la prima per il pagamento di tutte le somme da Controparte_4 versare nei confronti dell'attore, in forza della polizza assicurativa per responsabilità civile di imprese Industriali e Edili n. 21857886 stipulata in data 05/15/2003 (v. doc. n. 2, all. comparsa di costituzione risposta , si rileva l'inoperatività Controparte_4 della garanzia assicurativa per la responsabilità civile prestata dalla terza chiamata con la polizza “Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro”, in CP_4 quanto l'art. 17, lettera h) delle “Condizioni Generali di Polizza”, prevede testualmente che: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo
l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, come nel caso trattato, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi” (v. doc. n. 3, pag. 8, Condizioni Generali di
Polizza, all. comparsa di costituzione risposta . Controparte_4
Per cui, atteso che l'assicurata aveva effettuato opere di manutenzione, Controparte_2 riparazione e posa in opera, e che i lamentati danni dall'attore si sono verificati dopo l'ultimazione dei lavori, la garanzia prestata dalla Compagnia assicuratrice non può ritenersi operativa nella fattispecie in esame.
Inoltre, esaminando anche l'art. 16, lettera c) delle prodotte Condizioni Generali di
Polizza, si legge che: “L'assicurazione non comprende i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali sono stati eseguiti i lavori”.
Orbene, nel caso in esame, è circostanza provata e incontestata che la abbia Controparte_2 effettuato lavori di ristrutturazione straordinaria sull'immobile di proprietà del Pt_1 all'interno del convenuto e gli stessi sono stati collaudati, dunque totalmente CP_1 eseguiti al verificarsi delle infiltrazioni.
21 Del resto, proprio le argomentazioni formulate della secondo cui: Controparte_2
“L'attività di manutenzione straordinaria non può assimilarsi all'opera e/o all'installazione cui allude il richiamato art. 17h, né le infiltrazioni conseguenza dei lavori si sono verificate durante l'esecuzione dell'attività manutentiva” (v. pag. 11, comparsa conclusionale , portano a ritenere non Controparte_2 operativa la polizza in quanto i danni si sono verificati a conclusione dei lavori e non durante l'esecuzione degli stessi, esclusione prevista nelle Condizioni Generali di Polizza, puntualmente allegate dalla Compagnia assicuratrice (cfr. doc. n. 3, Condizioni Generali di
Polizza, all. comparsa di costituzione risposta . Controparte_4
In conclusione, alla luce della documentazione allegata dalla terza chiamata Compagnia di
Assicurazione deve ritenersi non operante la copertura Controparte_11 assicurativa per il sinistro de quo in favore della ditta Controparte_2
Pertanto, alla luce della considerazione sopra esposte, si ritiene di dover accogliere la domanda avanzata da parte di nei confronti della ditta in Parte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti dell'ing. CP_3
, specificandosi che la non è tenuta ad essere manlevata dal ristoro
[...] Controparte_2 dei danni e dalle spese legali in favore di parte attrice, dalla terza chiamata
[...]
CP_11
Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti originarie e il principio di causalità nei confronti dei terzi chiamatisi liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 (scaglione come da valore della causa individuato in quello tra € 5.201 e € 26.000) sulla base del principio del decisum (cfr. Cass. 10984/2021).
Anche le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate in atti, nonché le spese relative al procedimento di A.T.P. (R.G. n. 1716/2017), vengono poste solidalmente a carico della ditta in persona del legale rappresentante pro tempore e dell'ing. Controparte_2 CP_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8
22 - Accoglie la domanda di nei confronti della in persona del Parte_1 Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti dell'ing. e, Controparte_3 per l'effetto, li condanna al pagamento, in via solidale, della somma di € 14.972,051 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna, in via solidale, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e l'ing. alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 [...]
, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Pt_1
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti della Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_11
- Condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata in Controparte_11 persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi €
5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna, in via solidale, la in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e l'ing. alla rifusione delle spese relative al procedimento di Controparte_3
A.T.P. (R.G. n. 1716/2017), in favore di , che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.337,00 oltre € 145,50 per esborsi e rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Pone definitivamente le spese di CTU del procedimento di A.T.P. (R.G. n.
1716/2017) già liquidate in atti, come da Decreto del 13/09/2018 e del 22/10/2019, in solido, a carico della ditta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nonché dell'ing. . Controparte_3
Catanzaro, lì 15/11/2025 Il Giudice
23 dott.ssa Song
Damiani
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