Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) del decreto n-OMISSIS- e notificato in pari data, nonché il parere di verifica in esso citato, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto – 7° Divisione – 1° Sezione, condividendo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.43067/2019 reso nell’adunanza n.-OMISSIS-, ha decretato che l’infermità “ -OMISSIS- ” sofferta dal ricorrente è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio.
b) di tutti gli atti e i provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio sede di Roma, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con cui l’amministrazione ha ritenuto l’infermità “-OMISSIS- ”, sofferta dallo stesso, non dipendente da causa di servizio.
Con ordinanza n.18081/2024 in data 18.10.2024, comunicata in pari data, il T.A.R Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. per la Sicilia, atteso che in costanza del rapporto di pubblico impiego deve applicarsi il criterio di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. (c.d. foro del pubblico impiego).
Con ricorso in riassunzione ex art. 15 c.p.a., notificato il 14.11.2024 e depositato il 13.12.2024, il ricorrente ha riassunto la causa dinanzi al T.A.R. per la Sicilia sede di Palermo (RG 1724/2024).
Con decreto n.33/2025 in data 29.01.2025, il Presidente del T.A.R. per la Sicilia, appurato che alla data di presentazione del ricorso, notificato in data 5.12.2019, il ricorrente prestava servizio presso il 5° reggimento Fanteria “Aosta”, con sede in Messina, ha assegnato il ricorso alla Sezione staccata di Catania per il seguito di competenza.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla pubblica udienza in data 25 febbraio 2026, il Collegio ha rilevato ex art. 73 c.p.a. la possibile estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., in quanto non riassunto nel termine perentorio di 30 giorni fissato dalla legge, quindi la causa è stata posta in decisione.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
L’art. 15, comma 4, c.p.a. prescrive che, in caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito, il processo debba essere riassunto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisando, altresì, che, una volta riassunta la causa davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice.
La riassunzione della causa richiede, quindi, la costituzione del rapporto processuale davanti al nuovo giudice.
La giurisprudenza ha in proposito chiarito che, poiché nel processo amministrativo la costituzione del rapporto processuale avviene con l'atto del deposito, il rispetto del termine stabilito per la proposizione di un atto di riassunzione implica che, nel detto termine, si debba provvedere non solo alla notificazione dell'atto alle altre parti, ma anche al deposito dello stesso presso la segreteria del Tribunale competente (in tal senso ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 5/6/2024, n.5037; 26/4/2024 n.3833; Cons. Stato, Sez. V, 24/5/2017, n. 2439; 15/12/2011, n. 6578; Sez. VI, 25/5/2006, n. 3129; 11/11/2004, n. 7307; Sez. IV, 21/12/2001, n. 6333).
Conseguentemente, ai fini della ritualità della riassunzione, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’ordinanza che ha declinato la competenza, il ricorso notificato dev’essere depositato nella segreteria del nuovo giudice.
Nella specie l’ordinanza del Tar Lazio che ha declinato la competenza è stata comunicata, come espressamente affermato dallo stesso ricorrente, nella stessa data della sua pubblicazione il 18 ottobre 2024, ma il deposito del ricorso è stato effettuato presso il TAR Sicilia sede di Palermo solo il 13 dicembre 2024, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni di cui all’art 15, comma 4 c.p.a..
La riassunzione del giudizio è avvenuta, quindi, tardivamente.
In ragione della pronuncia in mero rito, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per tardività dell’atto di riassunzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
IA NT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NT | RO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.