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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2250/2022, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1988, rappresentata e difesa dall'Avv. PINTON MARIKA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PERLINI FAUSTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 13 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Atti regolarmente comunicati al P.M., senza osservaizoni ostative pervenute).
OGGETTO: “Riconoscimento giudiziale di paternità – art. 269 c.c.”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 12/11/2024, come segue:
Per parte ricorrente : “Voglia l'Ill,mo Giudice adito, contrariis rejectis, Nel Parte_1 merito
1)Rigettare tutte le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto e diritto;
2)Disporre l'affidamento super esclusivo della minore a favore della madre Persona_1 con collocazione presso la stessa che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3
c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale
e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa, anche con validità ai fini dell'espatrio;
1.Emettere, nel supremo interesse della minore, ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alle modalità dell'eventuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia, valutando, altresì, l'opportunità di incaricare a tal fine i servizi sociali territorialmente competenti;
2.Disporre ogni sostegno e monitoraggio ritenuto opportuno per il nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti per territorio;
3.Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a far Persona_2 data dalla sua nascita avvenuta il 10.04.2019, la somma complessiva di Euro 700,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente
4.Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al 50% di tutte le spese CP_1 mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse dei figli. Le spese straordinarie sono individuate secondo le linee guida del
Tribunale di Varese;
5.Disporre che l'assegno unico sia percepito esclusivamente dalla SI.ra ; Parte_1
pagina 2 di 13
6.Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per
l'espatrio della figlia minore.
In via istruttoria
Si insite nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie dedotte in corso di causa.
In ogni caso con condanna del SI. al pagamento delle spese processuali del CP_1 presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ex D.M. 55/2014, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
Per parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito: NEL MERITO CP_1
-Dichiarare che è il padre di nata il [...]; CP_1 Persona_1
-Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venegono Inferiore di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita della minore e con Persona_2 apposizione anche del cognome paterno CP_1
Quando alla regolamentazione di affido, mantenimento e diritto di visita rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto provvedere come segue:
A) Affido
-Affidare la minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, ove la minore manterrà la residenza anagrafica
B) Diritto di visita
B1) La frequentazione del padre con la figlia minore –- sino al termine CP_1 dell'attività agonistica dello stesso quale calciatore - avverrà secondo le seguenti modalità:
- Ogni settimana nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 17.30;
- ogni settimana il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
- ogni mercoledì il padre potrà effettuare una videochiamata alla minore alle Persona_1 ore 20.00 di sera;
-durante le festività natalizie alternando annualmente con la madre il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano;
-durante le festività pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua con
Pasquetta;
pagina 3 di 13 -Per quanto concerne il restante periodo natalizio, le parti alterneranno annualmente il periodo dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio.
-Mentre per quanto concerne il periodo estivo, in ragione della tenera età della minore il padre - dai tre ai cinque anni di il padre potrà trascorrere con la piccola Per_1 [...]
una settimana estiva da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, a far data Per_1 dal quinto anno di età della minore, due settimane estive anche consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
B2) La frequentazione del padre con la figlia minore –- dal termine CP_1 dell'attività agonistica dello stesso quale calciatore - avverrà invece secondo le seguenti modalità:
-Ogni settimana nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita intermedia della minore da asilo o scuola (ore 16.30 circa) sino alle ore 21 allorquando la riaccompagnerà dalla madre;
-a settimane alternate il padre potrà tenere con sé la piccola dal venerdì sera Persona_1 alle ore 20 sino alla domenica sera alle ore 21.
- durante le festività natalizie alternando annualmente con la madre il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano;
- durante le festività pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua con Pasquetta;
- Per quanto concerne il restante periodo natalizio, le parti alterneranno annualmente il periodo dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio.
- Mentre per quanto concerne il periodo estivo, in ragione della tenera età della minore il padre - dai tre ai cinque anni di il padre potrà trascorrere con la piccola Per_1 [...]
una settimana estiva da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, a far data Per_1 dal quinto anno di età della minore, due settimane estive anche consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
C) Mantenimento
Porre a carico di un contributo mensile di mantenimento della piccola CP_1 [...]
nella somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, e con spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il locale protocollo del Tribunale di Varese
pagina 4 di 13 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 30/08/2022, la sig.ra ha citato in giudizio il sig. al fine di Parte_1 CP_1 vedere dichiarata la paternità naturale di quest'ultimo in relazione alla figlia
[...]
nata a [...], il [...] dalla relazione fra le parti. Persona_2
Parte attrice ha ricostruito come le parti abbiano avuto una relazione sentimentale saltuaria senza convivenza dal 2016 e che dalla stessa sia nata la figlia, riconosciuta alla nascita dalla sola ricorrente, mentre il padre si sarebbe attivato tramite legale nel 2021 ma poi di fatto non procedendo all'incombente. Circa le ulteriori condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'attrice ha chiesto regolarsi le visite paterne, nonché stabilirsi un contributo paterno per € 700,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, oltre al
50% delle spese straordinarie, con assegno unico integralmente in favore della madre. Dal punto di vista economico, l'attrice ha precisato di svolgere l'attività di tatuatrice a partita
IVA, percettrice di reddito di cittadinanza, mentre il convenuto è calciatore, oltre ad essere assunto a tempo indeterminato presso il Conad di Gravedona di proprietà della di lui madre.
Si è costituito in giudizio, tempestivamente, il resistente sig. , CP_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Sondrio ove egli è formalmente residente. Nel merito, il convenuto ha chiesto dichiararsi la propria paternità in relazione alla minore disponendo l'affido condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente materno, regime di frequentazione paterno anche secondo le esigenze lavorative dello stesso;
contribuzione paterna per € 250,00 mensili, oltre rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande il convenuto ha affermato la propria paternità in relazione alla minore, negando di essersi rifiutato di procedere al formale riconoscimento ed attribuendo la causa del mancato riconoscimento a volontà oppositiva dell'attrice, timorosa di perdere benefici economici statali. Dal punto di vista economico, ricostruiti i redditi documentalmente percepiti, ha precisato di essersi infortunato, con conseguente pagina 5 di 13 rischio per l'attività sportiva professionale, oltre ad essere stato licenziato dall'occupazione lavorativa presso il negozio della madre.
Alla prima udienza di comparizione 13/12/2022, rinunciata l'eccezione di incompetenza territoriale, le parti hanno chiesto rinvio al fine di procedere stragiudizialmente con il riconoscimento della minore.
Effettuato l'incombente, alla nuova udienza 24/01/2023 le parti hanno manifestato posizioni difformi in ordine al cognome da apporsi alla minore a seguito dell'intervenuto riconoscimento;
ancora, le parti sono state liberamente interrogate del giudice circa gli aspetti inerenti le ulteriori condizioni accessorie in ordine alla minore da disporre;
preso atto dell'accordo provvisorio delle parti ivi raggiunto (“il padre potrà vedere e tenere con sé tutti i sabato pomeriggio recuperandola presso l'abitazione materna alle ore 15.00 Per_1
e riaccompagnandola alle ore 17.30. L'orario verrà eventualmente aumentato in accordo tra i genitori e con i Servizi Sociali che verranno incaricati. A seguito di proposta del
Giudice, per gli aspetti economici, le parti concordano che il padre corrisponderà alla madre entro il 10 di ogni mese la somma pari ad euro 450 e si farà carico del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida in uso presso il Tribunale di
Varese”) è stato dato incarico ai Servizi Sociali.
Con decreto n. 60/2023 del Presidente del Tribunale, la causa è stata riassegnata a questo giudicante.
Con ordinanza riservata 12/10/2023, acquisita la relazione del Servizio Sociale incaricato, confermati i provvedimenti provvisori in essere e disposta prosecuzione degli interventi del Servizio Sociale già autorizzato all'ampliamento della calendarizzazione degli incontri padre/figlia, sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle memorie parte attrice ha domandato l'affido esclusivo della minore a sé, domandando altresì l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la minore.
pagina 6 di 13 La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite acquisizione delle plurime relazioni dei Servizi Sociali incaricati;
sono state rigettate le istanze istruttorie di prove costituende delle parti.
Precisate le conclusioni e aggiornate le rispettive situazioni economico-reddituali, sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (decorrenti dal 02/12/2024, data di comunicazione alle parti del relativo provvedimento fuori udienza che li ha assegnati).
Depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
1) Il riconoscimento di paternità e il cognome della minore
La minore è stata riconosciuta anche dal padre odierno convenuto nel gennaio 2023, come da documentazione acquisita in atti (cfr. atto di nascita con relativa annotazione depositato in data 06/10/2023 da parte attrice).
È pertanto cessata la materia del contendere sul punto.
Quanto al cognome da attribuirsi alla minore, ritiene il Collegio che, anche alla luce del disponendo regime di affidamento c.d. super-esclusivo (cfr. par. 2), nonché in ragione della circostanza per cui al minore socialmente già si identifica con il (solo) cognome
, avendo già fatto ingresso nell'ambito scolastico con esso, sin dalla scuola Parte_1 materna, ritiene il Collegio di stabilire che la minore mantenga inalterato il proprio nominativo, nome e cognome, all'esito dell'intervenuto riconoscimento paterno.
2) La minore Persona_1
Ritiene il Collegio di dover stabilire il regime di affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre, alla luce delle condotte paterne, nonostante la pendenza del presente procedimento giudiziale, alla luce delle chiare conclusioni del Servizio Sociale in tal senso.
pagina 7 di 13 Preliminarmente, preme evidenziare che trattandosi di statuizione relativa a minore, la relativa domanda non incorre in alcuna decadenza, potendo essere svolta in goni tempo, senza preclusione alcuna, salvo il contraddittorio di parte, finanche disposta d'ufficio dal giudicante;
nella fattispecie, domandato inizialmente l'affido condiviso, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attrice ha domandato il regime di affido esclusivo, così peraltro rendendo del tutto ammissibile e tempestiva la relativa precisazione della domanda;
le eccezioni del convenuto sul punto sono infondate.
Con riferimento ai requisiti richiesti per il disposto affido esclusivo, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia il doppio onere valutativo e motivazionale del Giudice, laddove si ritenga di addivenire ad una pronuncia di affido
“non-condiviso”; è stato infatti precisato come: “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…). ” – cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 – 02.
E infatti, ritiene il Collegio che sia giustificato il disposto affidamento in via esclusiva alla madre alla luce delle puntuali allegazioni e deduzioni della ricorrente, nonché di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, con riferimento alle plurime oggettive difficoltà di frequentazione paterne, sintomatiche di mancanza di serietà di intenti e di scarsa manifestazione di un effettivo interesse all'accudimento, morale ed economico, da parte del padre rispetto alla quotidianità della figlia.
In particolare, il regime di affidamento condiviso non è praticabile nella fattispecie, alla luce della mancata effettiva adesione del convenuto agli interventi disposti dal Servizio
Sociale in suo favore, ma soprattutto in ragione dell'assenza di una comunicazione fra i genitori, dichiarata espressamente dal convenuto come intenzionale (cfr. ultima relazione in atti: “Il padre ha dichiarato di non voler intrattenere contatti possibili con la madre”, “il
SI. ha poi specificato di essere disponibile a comunicare con la signora per lo CP_1
pagina 8 di 13 stretto indispensabile, esclusivamente via e-mail e per mezzo dei rispettivi legali”); è chiaro che una minore non può essere cresciuta da due genitori che non comunicano direttamente, se non in differita, tramite mail ovvero addirittura peggio, solo tramite l'assistenza di un legale. Irrilevanti le motivazioni di tale mancata comunicazione, inquanto l'interesse da valutarsi in questa sede è esclusivamente quello della minore, è di fatto impossibile imposta la decisione di un regime di affidamento non condiviso.
Sul punto, al contrario, la madre attrice appare figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alla minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni e fin dalla più tenera età, di ogni incombenza relativa all'accudimento di non solo morale ma anche materiale, Persona_1 valutata anche con preminenza la tenera età della minore.
Per vero, mai è stata messa in discussione dal padre la capacità genitoriale della madre, avendo egli sempre domandato il regime di affidamento condiviso, il quale presuppone un vaglio di positiva capacità genitoriale di entrambi.
In definitiva, è presente un genitore dotato di piena capacità genitoriale, dovendosi quindi escludere ogni forma di affido a terzi.
In definitiva, la madre sarà affidataria esclusiva della minore;
il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3 c.c., manterrà il potere/dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore stesso, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.
Ad ogni modo, è bene chiarire come il regime di affidamento disposto non incide in alcun modo sul diritto-dovere del padre di frequentare la minore, e di contribuire al suo mantenimento, secondo le modalità che si vanno a specificare.
Quanto al regime di visita, ritiene il Collegio di dover stabilire un regime di frequentazione minale, con esclusione di ogni pernotto, con alternanza quindicinale, nella giornata del sabato o della domenica (in difetto di accordi il sabato), dalle ore 1..00 alle ore
17.00, con prelievo della minore e riaccompagnamento a casa da parte del padre;
il Servizio
pagina 9 di 13 Sociale proseguirà con attento monitoraggio della situazione, al fine di verificare il benessere della minore nell'andamento della frequentazione disposta.
3) Le pronunce economiche
Preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità per tardività della domanda formulata da parte attrice di rimborso delle spese arretrate per la minore, dalla nascita all'introduzione del presente giudizio.
Ed invero, tale domanda è stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e parte convenuta espressamente ha dichiarato di non accertare il relativo contraddittorio.
Non opera sul punto il difetto di preclusioni per le domande nell'interesse di un minore;
invero, tale principio, oggi cristallizzato nell'art. 473bis.19 c.p.c. (pur non applicabile alla fattispecie ratione temporis ma espressione di un principio giurisprudenziale granitico), trova applicazione esclusivamente in ordine alle domande economiche direttamente inerenti il minore, in relazione alla contribuzione economica mensile, nella ordinaria vigenza temporale, e cioè dalla formulazione della domanda con l'atto introduttivo del giudizio, per il futuro, fino alla maggiore età e alla successiva autosufficienza economica della prole stessa;
in tale nozione non rientra la domanda formulata da parte attrice, relativa al periodo precedente.
Quanto al mantenimento ordinario mensile della minore, si evidenzia quanto segue.
L'attrice (come da documentazione aggiornata depositata 12/11/2024) è tatuatrice, con redditi percepiti in misura miniale, tali da consentirle, allo stato, l'ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;
ella è gravata da canone di locazione mensile per € 450,00, oltre alle spese condominiali, nonché da un canone locativo per l'immobile adibito all'utilizzo lavorativo per € 208,00 mensili;
ella è supportata anche economicamente da familiari.
Il convenuto (come da documentazione aggiornata depositata 11/11/2024) appare percettore di reddito per € 4.236,00 annui, ma anche di redditi da attività assimilate per ulteriori € 2.400,00 nonché ulteriori € 8.95,000 con codice 12 riga D4 della dichiaraizone pagina 10 di 13 dei redditi corrispondente a “Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai collabo- ratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di attività sportive dilettantistiche”, per complessivi totali € 15.00,00 totali annui circa;
come da deduzione di parte, dal 2024 lo stesso sarebbe stato assunto come istruttore di sala in una palestra di Treviglio, depositando il relativo contratto di assunzione, e che tale attività gli consentirebbe un reddito mensile di circa € 450,00 (circostanza quest'ultima non documentata). Egli è gravato da un canone locatizio per € 470,00 mensili, prima non presente, nonché da un rateo mensile per € 209,29 per l'acquisto di autovettura.
Ritiene in definitiva il Collegio, soppesate le condizioni economiche delle parti, valutata la ristretta frequentazione paterna con conseguenti minori apporti in termini di mantenimento diretto, soppesati i maggiori esborsi per i viaggi per la frequentazione in ragion della distanza e posti a carico del padre, considerato altresì l'atteggiamento complessivamente inadempiente del che non ha versato in corso di causa quanto CP_1 giudizialmente stabilita (ma a bene vedere neppure ha fornito la prova di avere versato una minor somma con costanza mensile), di stabilire in via definitiva come il contributo economico per la minore sia stabilito in € 450,00 mensili oltre rivalutazione di legge come concordato dalle parti con decorrenza dalla prima menislità in scadenza dopo l'introduzione del giudizio, e quindi dal settembre 2022 compreso), oltre al 50% delle spese straordinarie, da ridursi ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, fermo il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza ponderatamente individuata nel gennaio 2025 compreso.
Le spese straordinarie sono disposte al 50%, essendo entrambi i genitori titolari di attività lavorativa, giovani ed abili al lavoro.
Assegno unico universale integralmente in favore della madre attrice, in ragione sia del disposto di legge in relazione all'affido esclusivo, sia al suo ruolo (mai contestato) di collocataria prevalente, anche alla luce del maggior apporto in termini di mantenimento diretto (cfr. Cass. civ. sent. n. 4672/2025).
4) Le spese di lite pagina 11 di 13 La natura della controversia e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della paternità, per intervenuto riconoscimento da parte del padre della figlia come propria con atto 20/01/2023;
2) DISPONE che la minore a seguito di tale Persona_2 riconoscimento, mantenga inalterato il proprio nome e cognome;
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (Tradate, Persona_1
10/04/2019)in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano, con esclusione di ogni pernotto, con alternanza quindicinale, nella giornata del sabato o della domenica (in difetto di accordi il sabato), dalle ore 11.00 alle ore 17.00, con prelievo della minore e riaccompagnamento a casa da parte del padre;
il Servizio
Sociale proseguirà con attento monitoraggio della situazione, al fine di verificare il benessere della minore nell'andamento della frequentazione disposta;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1 indiretto della figlia mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di:
pagina 12 di 13 - € 450,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre 2022 compresa e fino al dicembre 2024 compreso, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione settembre 2023); € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di gennaio 2025 compresa e fino all'autosufficienza economica della minore, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione gennaio 2026);
- in ogni caso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente in favore della madre, collocataria e affidataria;
6) DICHIARA INAMMISSIBILE, perché tardiva, la domanda inerente gli aspetti economici dalla nascita all'introduzione del presente giudizio;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, nonché al Servizio Sociale incaricato.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2250/2022, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1988, rappresentata e difesa dall'Avv. PINTON MARIKA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PERLINI FAUSTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 13 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Atti regolarmente comunicati al P.M., senza osservaizoni ostative pervenute).
OGGETTO: “Riconoscimento giudiziale di paternità – art. 269 c.c.”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 12/11/2024, come segue:
Per parte ricorrente : “Voglia l'Ill,mo Giudice adito, contrariis rejectis, Nel Parte_1 merito
1)Rigettare tutte le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto e diritto;
2)Disporre l'affidamento super esclusivo della minore a favore della madre Persona_1 con collocazione presso la stessa che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3
c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale
e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa, anche con validità ai fini dell'espatrio;
1.Emettere, nel supremo interesse della minore, ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alle modalità dell'eventuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia, valutando, altresì, l'opportunità di incaricare a tal fine i servizi sociali territorialmente competenti;
2.Disporre ogni sostegno e monitoraggio ritenuto opportuno per il nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti per territorio;
3.Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a far Persona_2 data dalla sua nascita avvenuta il 10.04.2019, la somma complessiva di Euro 700,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente
4.Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al 50% di tutte le spese CP_1 mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse dei figli. Le spese straordinarie sono individuate secondo le linee guida del
Tribunale di Varese;
5.Disporre che l'assegno unico sia percepito esclusivamente dalla SI.ra ; Parte_1
pagina 2 di 13
6.Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per
l'espatrio della figlia minore.
In via istruttoria
Si insite nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie dedotte in corso di causa.
In ogni caso con condanna del SI. al pagamento delle spese processuali del CP_1 presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ex D.M. 55/2014, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
Per parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito: NEL MERITO CP_1
-Dichiarare che è il padre di nata il [...]; CP_1 Persona_1
-Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venegono Inferiore di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita della minore e con Persona_2 apposizione anche del cognome paterno CP_1
Quando alla regolamentazione di affido, mantenimento e diritto di visita rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto provvedere come segue:
A) Affido
-Affidare la minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, ove la minore manterrà la residenza anagrafica
B) Diritto di visita
B1) La frequentazione del padre con la figlia minore –- sino al termine CP_1 dell'attività agonistica dello stesso quale calciatore - avverrà secondo le seguenti modalità:
- Ogni settimana nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 17.30;
- ogni settimana il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
- ogni mercoledì il padre potrà effettuare una videochiamata alla minore alle Persona_1 ore 20.00 di sera;
-durante le festività natalizie alternando annualmente con la madre il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano;
-durante le festività pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua con
Pasquetta;
pagina 3 di 13 -Per quanto concerne il restante periodo natalizio, le parti alterneranno annualmente il periodo dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio.
-Mentre per quanto concerne il periodo estivo, in ragione della tenera età della minore il padre - dai tre ai cinque anni di il padre potrà trascorrere con la piccola Per_1 [...]
una settimana estiva da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, a far data Per_1 dal quinto anno di età della minore, due settimane estive anche consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
B2) La frequentazione del padre con la figlia minore –- dal termine CP_1 dell'attività agonistica dello stesso quale calciatore - avverrà invece secondo le seguenti modalità:
-Ogni settimana nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita intermedia della minore da asilo o scuola (ore 16.30 circa) sino alle ore 21 allorquando la riaccompagnerà dalla madre;
-a settimane alternate il padre potrà tenere con sé la piccola dal venerdì sera Persona_1 alle ore 20 sino alla domenica sera alle ore 21.
- durante le festività natalizie alternando annualmente con la madre il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano;
- durante le festività pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua con Pasquetta;
- Per quanto concerne il restante periodo natalizio, le parti alterneranno annualmente il periodo dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio.
- Mentre per quanto concerne il periodo estivo, in ragione della tenera età della minore il padre - dai tre ai cinque anni di il padre potrà trascorrere con la piccola Per_1 [...]
una settimana estiva da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, a far data Per_1 dal quinto anno di età della minore, due settimane estive anche consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
C) Mantenimento
Porre a carico di un contributo mensile di mantenimento della piccola CP_1 [...]
nella somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, e con spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il locale protocollo del Tribunale di Varese
pagina 4 di 13 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 30/08/2022, la sig.ra ha citato in giudizio il sig. al fine di Parte_1 CP_1 vedere dichiarata la paternità naturale di quest'ultimo in relazione alla figlia
[...]
nata a [...], il [...] dalla relazione fra le parti. Persona_2
Parte attrice ha ricostruito come le parti abbiano avuto una relazione sentimentale saltuaria senza convivenza dal 2016 e che dalla stessa sia nata la figlia, riconosciuta alla nascita dalla sola ricorrente, mentre il padre si sarebbe attivato tramite legale nel 2021 ma poi di fatto non procedendo all'incombente. Circa le ulteriori condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'attrice ha chiesto regolarsi le visite paterne, nonché stabilirsi un contributo paterno per € 700,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, oltre al
50% delle spese straordinarie, con assegno unico integralmente in favore della madre. Dal punto di vista economico, l'attrice ha precisato di svolgere l'attività di tatuatrice a partita
IVA, percettrice di reddito di cittadinanza, mentre il convenuto è calciatore, oltre ad essere assunto a tempo indeterminato presso il Conad di Gravedona di proprietà della di lui madre.
Si è costituito in giudizio, tempestivamente, il resistente sig. , CP_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Sondrio ove egli è formalmente residente. Nel merito, il convenuto ha chiesto dichiararsi la propria paternità in relazione alla minore disponendo l'affido condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente materno, regime di frequentazione paterno anche secondo le esigenze lavorative dello stesso;
contribuzione paterna per € 250,00 mensili, oltre rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande il convenuto ha affermato la propria paternità in relazione alla minore, negando di essersi rifiutato di procedere al formale riconoscimento ed attribuendo la causa del mancato riconoscimento a volontà oppositiva dell'attrice, timorosa di perdere benefici economici statali. Dal punto di vista economico, ricostruiti i redditi documentalmente percepiti, ha precisato di essersi infortunato, con conseguente pagina 5 di 13 rischio per l'attività sportiva professionale, oltre ad essere stato licenziato dall'occupazione lavorativa presso il negozio della madre.
Alla prima udienza di comparizione 13/12/2022, rinunciata l'eccezione di incompetenza territoriale, le parti hanno chiesto rinvio al fine di procedere stragiudizialmente con il riconoscimento della minore.
Effettuato l'incombente, alla nuova udienza 24/01/2023 le parti hanno manifestato posizioni difformi in ordine al cognome da apporsi alla minore a seguito dell'intervenuto riconoscimento;
ancora, le parti sono state liberamente interrogate del giudice circa gli aspetti inerenti le ulteriori condizioni accessorie in ordine alla minore da disporre;
preso atto dell'accordo provvisorio delle parti ivi raggiunto (“il padre potrà vedere e tenere con sé tutti i sabato pomeriggio recuperandola presso l'abitazione materna alle ore 15.00 Per_1
e riaccompagnandola alle ore 17.30. L'orario verrà eventualmente aumentato in accordo tra i genitori e con i Servizi Sociali che verranno incaricati. A seguito di proposta del
Giudice, per gli aspetti economici, le parti concordano che il padre corrisponderà alla madre entro il 10 di ogni mese la somma pari ad euro 450 e si farà carico del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee guida in uso presso il Tribunale di
Varese”) è stato dato incarico ai Servizi Sociali.
Con decreto n. 60/2023 del Presidente del Tribunale, la causa è stata riassegnata a questo giudicante.
Con ordinanza riservata 12/10/2023, acquisita la relazione del Servizio Sociale incaricato, confermati i provvedimenti provvisori in essere e disposta prosecuzione degli interventi del Servizio Sociale già autorizzato all'ampliamento della calendarizzazione degli incontri padre/figlia, sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle memorie parte attrice ha domandato l'affido esclusivo della minore a sé, domandando altresì l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la minore.
pagina 6 di 13 La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite acquisizione delle plurime relazioni dei Servizi Sociali incaricati;
sono state rigettate le istanze istruttorie di prove costituende delle parti.
Precisate le conclusioni e aggiornate le rispettive situazioni economico-reddituali, sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (decorrenti dal 02/12/2024, data di comunicazione alle parti del relativo provvedimento fuori udienza che li ha assegnati).
Depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
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1) Il riconoscimento di paternità e il cognome della minore
La minore è stata riconosciuta anche dal padre odierno convenuto nel gennaio 2023, come da documentazione acquisita in atti (cfr. atto di nascita con relativa annotazione depositato in data 06/10/2023 da parte attrice).
È pertanto cessata la materia del contendere sul punto.
Quanto al cognome da attribuirsi alla minore, ritiene il Collegio che, anche alla luce del disponendo regime di affidamento c.d. super-esclusivo (cfr. par. 2), nonché in ragione della circostanza per cui al minore socialmente già si identifica con il (solo) cognome
, avendo già fatto ingresso nell'ambito scolastico con esso, sin dalla scuola Parte_1 materna, ritiene il Collegio di stabilire che la minore mantenga inalterato il proprio nominativo, nome e cognome, all'esito dell'intervenuto riconoscimento paterno.
2) La minore Persona_1
Ritiene il Collegio di dover stabilire il regime di affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre, alla luce delle condotte paterne, nonostante la pendenza del presente procedimento giudiziale, alla luce delle chiare conclusioni del Servizio Sociale in tal senso.
pagina 7 di 13 Preliminarmente, preme evidenziare che trattandosi di statuizione relativa a minore, la relativa domanda non incorre in alcuna decadenza, potendo essere svolta in goni tempo, senza preclusione alcuna, salvo il contraddittorio di parte, finanche disposta d'ufficio dal giudicante;
nella fattispecie, domandato inizialmente l'affido condiviso, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attrice ha domandato il regime di affido esclusivo, così peraltro rendendo del tutto ammissibile e tempestiva la relativa precisazione della domanda;
le eccezioni del convenuto sul punto sono infondate.
Con riferimento ai requisiti richiesti per il disposto affido esclusivo, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia il doppio onere valutativo e motivazionale del Giudice, laddove si ritenga di addivenire ad una pronuncia di affido
“non-condiviso”; è stato infatti precisato come: “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…). ” – cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 – 02.
E infatti, ritiene il Collegio che sia giustificato il disposto affidamento in via esclusiva alla madre alla luce delle puntuali allegazioni e deduzioni della ricorrente, nonché di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, con riferimento alle plurime oggettive difficoltà di frequentazione paterne, sintomatiche di mancanza di serietà di intenti e di scarsa manifestazione di un effettivo interesse all'accudimento, morale ed economico, da parte del padre rispetto alla quotidianità della figlia.
In particolare, il regime di affidamento condiviso non è praticabile nella fattispecie, alla luce della mancata effettiva adesione del convenuto agli interventi disposti dal Servizio
Sociale in suo favore, ma soprattutto in ragione dell'assenza di una comunicazione fra i genitori, dichiarata espressamente dal convenuto come intenzionale (cfr. ultima relazione in atti: “Il padre ha dichiarato di non voler intrattenere contatti possibili con la madre”, “il
SI. ha poi specificato di essere disponibile a comunicare con la signora per lo CP_1
pagina 8 di 13 stretto indispensabile, esclusivamente via e-mail e per mezzo dei rispettivi legali”); è chiaro che una minore non può essere cresciuta da due genitori che non comunicano direttamente, se non in differita, tramite mail ovvero addirittura peggio, solo tramite l'assistenza di un legale. Irrilevanti le motivazioni di tale mancata comunicazione, inquanto l'interesse da valutarsi in questa sede è esclusivamente quello della minore, è di fatto impossibile imposta la decisione di un regime di affidamento non condiviso.
Sul punto, al contrario, la madre attrice appare figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alla minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni e fin dalla più tenera età, di ogni incombenza relativa all'accudimento di non solo morale ma anche materiale, Persona_1 valutata anche con preminenza la tenera età della minore.
Per vero, mai è stata messa in discussione dal padre la capacità genitoriale della madre, avendo egli sempre domandato il regime di affidamento condiviso, il quale presuppone un vaglio di positiva capacità genitoriale di entrambi.
In definitiva, è presente un genitore dotato di piena capacità genitoriale, dovendosi quindi escludere ogni forma di affido a terzi.
In definitiva, la madre sarà affidataria esclusiva della minore;
il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3 c.c., manterrà il potere/dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse del minore stesso, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.
Ad ogni modo, è bene chiarire come il regime di affidamento disposto non incide in alcun modo sul diritto-dovere del padre di frequentare la minore, e di contribuire al suo mantenimento, secondo le modalità che si vanno a specificare.
Quanto al regime di visita, ritiene il Collegio di dover stabilire un regime di frequentazione minale, con esclusione di ogni pernotto, con alternanza quindicinale, nella giornata del sabato o della domenica (in difetto di accordi il sabato), dalle ore 1..00 alle ore
17.00, con prelievo della minore e riaccompagnamento a casa da parte del padre;
il Servizio
pagina 9 di 13 Sociale proseguirà con attento monitoraggio della situazione, al fine di verificare il benessere della minore nell'andamento della frequentazione disposta.
3) Le pronunce economiche
Preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità per tardività della domanda formulata da parte attrice di rimborso delle spese arretrate per la minore, dalla nascita all'introduzione del presente giudizio.
Ed invero, tale domanda è stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e parte convenuta espressamente ha dichiarato di non accertare il relativo contraddittorio.
Non opera sul punto il difetto di preclusioni per le domande nell'interesse di un minore;
invero, tale principio, oggi cristallizzato nell'art. 473bis.19 c.p.c. (pur non applicabile alla fattispecie ratione temporis ma espressione di un principio giurisprudenziale granitico), trova applicazione esclusivamente in ordine alle domande economiche direttamente inerenti il minore, in relazione alla contribuzione economica mensile, nella ordinaria vigenza temporale, e cioè dalla formulazione della domanda con l'atto introduttivo del giudizio, per il futuro, fino alla maggiore età e alla successiva autosufficienza economica della prole stessa;
in tale nozione non rientra la domanda formulata da parte attrice, relativa al periodo precedente.
Quanto al mantenimento ordinario mensile della minore, si evidenzia quanto segue.
L'attrice (come da documentazione aggiornata depositata 12/11/2024) è tatuatrice, con redditi percepiti in misura miniale, tali da consentirle, allo stato, l'ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;
ella è gravata da canone di locazione mensile per € 450,00, oltre alle spese condominiali, nonché da un canone locativo per l'immobile adibito all'utilizzo lavorativo per € 208,00 mensili;
ella è supportata anche economicamente da familiari.
Il convenuto (come da documentazione aggiornata depositata 11/11/2024) appare percettore di reddito per € 4.236,00 annui, ma anche di redditi da attività assimilate per ulteriori € 2.400,00 nonché ulteriori € 8.95,000 con codice 12 riga D4 della dichiaraizone pagina 10 di 13 dei redditi corrispondente a “Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai collabo- ratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di attività sportive dilettantistiche”, per complessivi totali € 15.00,00 totali annui circa;
come da deduzione di parte, dal 2024 lo stesso sarebbe stato assunto come istruttore di sala in una palestra di Treviglio, depositando il relativo contratto di assunzione, e che tale attività gli consentirebbe un reddito mensile di circa € 450,00 (circostanza quest'ultima non documentata). Egli è gravato da un canone locatizio per € 470,00 mensili, prima non presente, nonché da un rateo mensile per € 209,29 per l'acquisto di autovettura.
Ritiene in definitiva il Collegio, soppesate le condizioni economiche delle parti, valutata la ristretta frequentazione paterna con conseguenti minori apporti in termini di mantenimento diretto, soppesati i maggiori esborsi per i viaggi per la frequentazione in ragion della distanza e posti a carico del padre, considerato altresì l'atteggiamento complessivamente inadempiente del che non ha versato in corso di causa quanto CP_1 giudizialmente stabilita (ma a bene vedere neppure ha fornito la prova di avere versato una minor somma con costanza mensile), di stabilire in via definitiva come il contributo economico per la minore sia stabilito in € 450,00 mensili oltre rivalutazione di legge come concordato dalle parti con decorrenza dalla prima menislità in scadenza dopo l'introduzione del giudizio, e quindi dal settembre 2022 compreso), oltre al 50% delle spese straordinarie, da ridursi ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, fermo il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza ponderatamente individuata nel gennaio 2025 compreso.
Le spese straordinarie sono disposte al 50%, essendo entrambi i genitori titolari di attività lavorativa, giovani ed abili al lavoro.
Assegno unico universale integralmente in favore della madre attrice, in ragione sia del disposto di legge in relazione all'affido esclusivo, sia al suo ruolo (mai contestato) di collocataria prevalente, anche alla luce del maggior apporto in termini di mantenimento diretto (cfr. Cass. civ. sent. n. 4672/2025).
4) Le spese di lite pagina 11 di 13 La natura della controversia e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della paternità, per intervenuto riconoscimento da parte del padre della figlia come propria con atto 20/01/2023;
2) DISPONE che la minore a seguito di tale Persona_2 riconoscimento, mantenga inalterato il proprio nome e cognome;
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (Tradate, Persona_1
10/04/2019)in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano, con esclusione di ogni pernotto, con alternanza quindicinale, nella giornata del sabato o della domenica (in difetto di accordi il sabato), dalle ore 11.00 alle ore 17.00, con prelievo della minore e riaccompagnamento a casa da parte del padre;
il Servizio
Sociale proseguirà con attento monitoraggio della situazione, al fine di verificare il benessere della minore nell'andamento della frequentazione disposta;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1 indiretto della figlia mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di:
pagina 12 di 13 - € 450,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre 2022 compresa e fino al dicembre 2024 compreso, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione settembre 2023); € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di gennaio 2025 compresa e fino all'autosufficienza economica della minore, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione gennaio 2026);
- in ogni caso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente in favore della madre, collocataria e affidataria;
6) DICHIARA INAMMISSIBILE, perché tardiva, la domanda inerente gli aspetti economici dalla nascita all'introduzione del presente giudizio;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, nonché al Servizio Sociale incaricato.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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