Sentenza breve 28 gennaio 2026
Decreto collegiale 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 28/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Sapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio dall'avvocato Serafino Turco, in Corigliano Rossano, via Nazionale, 30;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto-OMISSIS- Società a Responsabilità Limitata Semplificata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego manifestato espressamente, a mezzo pec, il -OMISSIS-, relativamente alle istanze di accesso agli atti inviate all‟istituto resistente da -OMISSIS-, nonché da-OMISSIS- presentate per ottenere copia digitale dei documenti in base ai quali si è proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato del 05.02.2025, di cui al verbale unico n. -OMISSIS-
nonché per la declaratoria di accertamento,
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto delle varie istanze di accesso agli atti presentate, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S., con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il dott. VO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., in materia di “accesso documentale”, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso ex art. 116 cit., i sig.ri in epigrafe impugnavano il diniego opposto dall’I.N.P.S. a loro richieste di ostensione dei documenti in base ai quali si era proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato del 05.02.2025, di cui al verbale unico n. -OMISSIS-;
- in sintesi, i ricorrenti evidenziavano di avere ricevuto dall’I.N.P.S. il disconoscimento del loro rapporto lavorativo instaurato con l’Istituto -OMISSIS- per riscontrata carenza dei requisiti essenziali prescritti dall’art. 2094 c.c.;
- per la laconicità di tale motivazione, avevano provveduto a proporre istanza di accesso documentale all’I.N.P.S. relativamente alla documentazione seguente: - verbale unico n. -OMISSIS- con i relativi allegati; - ulteriore/i verbale/i connessi e/o collegati; - dichiarazioni raccolte; - versamenti contributivi relativi alla posizione dello scrivente; - il contratto di lavoro; - ogni altro documento o dichiarazione delle persone escusse dall‟Inps; - Ricevute di invio e di ritorno dell’eventuale raccomandata inviata;
- i ricorrenti precisavano che, pur avendo chiesto di oscurare dati sensibili, l’Istituto aveva riscontrato l’istanza negativamente, sostenendo che il verbale ispettivo non poteva essere esibito nella sua interezza, dal momento che conteneva dati riservati e sensibili riguardanti sia il legale rappresentante aziendale, sia gli altri - numerosi - dipendenti coinvolti; i rapporti lavorativi instaurati con l'Istituto-OMISSIS-, relativi all'anno scolastico 2021/2022, erano stati annullati per le motivazioni, riportate nel verbale unico di accertamento e notificazione n.-OMISSIS-L, nel paragrafo "Conclusioni"; l’Istituto-OMISSIS- non aveva adempiuto ai fondamentali obblighi per l’anno scolastico 2021/2022 di cui agli artt. art. 5.2 e 5.3 del D.M. 83/2008 e l’Ufficio Scolastico Regionale aveva disposto la “sospensione” dell’attività scolastica paritaria al primo settembre 2021, per cui tutti i rapporti di lavoro denunciati all’INPS dal medesimo Istituto tra il settembre 2021 e l’aprile del 2022 non potevano essere convalidati;
- nel ricorso, era lamentata violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto nell’istanza di accesso era stato evidenziato l’interesse connesso, diretto, concreto ed attuale richiesto dalla norme e consistente nell’interesse a impugnare il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di cui al verbale richiamato; era stato, inoltre, opposto non un rifiuto parziale ma un rifiuto generalizzato su tutta la richiesta dei ricorrenti, i dati sensibili invocati erano cedevoli rispetto al diritto di difesa richiamato dai ricorrenti; la copia del verbale richiesto era essenziale per poter contestare nelle opportune sedi l’intervenuto disconoscimento;
- i ricorrenti censuravano, altresì, la condotta dell’I.N.P.S., contraria a criteri di celerità, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, che aveva dato luogo a una motivazione generica, aveva ignorato il diritto di difesa dei ricorrenti e sacrificato il loro interesse nella comparazione con le prospettate ragioni di riservatezza non meglio specificate;
- si costituiva in giudizio l’I.N.P.S, sostenendo l’infondatezza del ricorso, perché il verbale ispettivo non riguardava direttamente i lavoratori ma l’azienda e comprendeva soggetti e circostanze che nulla avevano a che vedere con gli attuali ricorrenti, anche ai sensi del Decreto n. 757/1994 del Ministero del Lavoro, il cui punto 3, lett. c), sottrae all’accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi, le relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali (lett. e) e i documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza (lett. g);
- inoltre l’I.N.P.S. precisava che: 1) quanto alla documentazione fornita dall’USR, trattandosi di atti non formati dall’Inps, ai sensi del citato art. 25, deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; 2) quanto all’ulteriore documentazione pretesa, quali: ulteriore/i verbale/i connessi e/o collegati; dichiarazioni raccolte; versamenti contributivi relativi alla posizione dello scrivente; il contratto di lavoro; ogni altro documento o dichiarazione delle persone escusse dall’Istituto; ricevute di invio e di ritorno dell’eventuale raccomandata inviata, trattavasi, all’evidenza, o di documentazione già in possesso dei richiedenti (Contratto di lavoro) ovvero dagli stessi facilmente accessibili (estratti contributivi) ovvero, ancora, di richiesta formulata in maniera generica (ogni altro documento o dichiarazione);
- in prossimità della trattazione parte ricorrente depositava una memoria illustrativa e, alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione,
Considerato che:
- l’I.N.P.S. ha comunicato a ciascun ricorrente che il disconoscimento del rapporto di lavoro era stato fondato, all’esito dell’accertamento ispettivo di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. -OMISSIS-, su carenza dei requisiti essenziali ex art. 2094 c.c.; era comunicato altresì che contro il relativo provvedimento poteva essere presentato ricorso amministrativo con le modalità ivi indicate;
- l’istanza di accesso avanzata dai ricorrenti aveva a oggetto: il verbale unico n. -OMISSIS- con i relativi allegati; ulteriore/i verbale/i connessi e/o collegati; dichiarazioni raccolte; versamenti contributivi relativi alla posizione dello scrivente; il contratto di lavoro; ogni altro documento o dichiarazione delle persone escusse dall’Inps; ricevute di invio e di ritorno dell’eventuale raccomandata inviata;
- l’istanza era fondata sul richiamo al diritto di difesa e la legittimazione in tal senso è individuata dal Collegio nella stessa struttura del provvedimento di comunicazione del disconoscimento, che indica la possibilità e le modalità di ricorso amministrativo, evidentemente riconoscendo una posizione legittimante al lavoratore “disconosciuto” che non può non confermarsi anche in questa sede;
- l’invocata – peraltro genericamente – tutela della riservatezza di azienda e lavoratori nel caso di specie recede a fronte del diritto di difesa dei ricorrenti, particolarmente “sensibile” anch’esso nella tutela del diritto al lavoro;
- né è opponibile il richiamo, a opera dell’I.N.P.S., al d.m del Ministero del Lavoro sopra riportato; è noto, infatti, che l’astratta previsione di sottrazione di determinati atti all’accesso non può essere intesa in senso assoluto, ma deve riferirsi al singolo caso concreto, in relazione al quale l’Ente è chiamato ad effettuare un bilanciamento tra l’interesse fatto valere dal richiedente l’accesso e l’eventuale riservatezza del soggetto controinteressato e se, qualora emergano profili di riservatezza contrastanti con l’ostensione degli atti o cause di ostensibilità dei documenti amministrativi, tali profili possano essere adeguatamente tutelati tramite l’oscuramento (TAR Campania, SA, Sez. III, 27.6.22, n. 1850);
- nel caso di specie l’I.N.P.S. non specifica quale sia, in concreto, l’interesse alla riservatezza che prevarrebbe su quello alla difesa dei ricorrenti, in relazione al verbale ispettivo sopra richiamato e posto a fondamento del disconoscimento;
- né l’I.N.P.S. richiama situazioni di oscuramento o di esclusione di accesso in virtù di pendenza di specifico procedimento penale, fermo restando che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 329 c.p.p,;
- l’istanza di accesso a copia del verbale unico n. -OMISSIS- con i relativi allegati è quindi fondata, ferma restando la facoltà dell’I.N.P.S. di oscurare i soli nominativi degli altri lavoratori coinvolti;
- in relazione agli ulteriori atti richiesti, per quelli in capo all’U.S.R., non è stato dimostrato che l’Ufficio abbia risposto negativamente a esplicita richiesta, mentre gli altri atti di cui all’istanza di accesso sono generici o di non accertata esistenza (“eventuali”) o già in possesso dei lavoratori;
- il ricorso, quindi, può trovare parziale accoglimento e l’I.N.P.S. dovrà ostendere, entro 30 giorni dalla comunicazione – o notificazione a cura di parte – copia del verbale unico n. -OMISSIS-, con i relativi allegati se esistenti;
- per la natura e l’esito della fattispecie, le spese di lite possono compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 116 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato “in parte qua” e ordina all’I.N.P.S. di ostendere ai ricorrenti , entro 30 giorni dalla comunicazione – o notificazione a cura di parte – copia del verbale unico n. -OMISSIS-, con i relativi allegati se esistenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi delle parti ricorrenti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.