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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/12/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 247/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa SA US MM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 247/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA G. GARIBALDI, 6 BROLO presso lo studio dell'avv.
CA AT, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Via CP_1 CodiceFiscale_2
Meucci n.6 in Brolo, presso lo studio dell'avv. SATURNO ROSA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: adempimento contratto di prestazione d'opera intellettuale
In fatto e in diritto
La presente opposizione, proposta da , ha Parte_1 ad oggetto il decreto ingiuntivo N. 756/2018 del 27.12.2018, emesso dal
Tribunale di Patti il 27.12.2019 nel procedimento n. 2024/2018 e notificato l'11/15.2.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 15.676,72, oltre interessi dalla domanda e CP_1 spese di procedura, in ragione della parcella (vistata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti)
1 per i compensi relativi a prestazioni professionali rese nei confronti dell'odierna opponente.
La ha chiesto la nullità e/o la revoca del d.i. opposto rilevando, Pt_1 tra l'altro, di non aver ricevuto tutte le prestazioni riportate in parcella, oltre a dedurre l'esosità delle avverse richieste e l'erroneità delle tariffe applicate;
in subordine ha domandato l'accertamento dell'ammontare del credito reclamato nei limiti del minimo tariffario considerate, altresì, le violazioni professionali avverse. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di causa.
L'opposto, costituendosi, ha dedotto la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione e chiesto la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la conferma di quest'ultimo stante la legittimità e congruità delle somme ingiunte;
il tutto con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, ammessa ed espletata la prova orale e la CTU, precisate le conclusioni, la causa era assunta in decisione in data 15.10.2025 con la concessione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 cpc ridotti (20+20).
L'opposizione è parzialmente fondata.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto,
2 costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Orbene, innanzitutto, con specifico riguardo alla forma del contratto d'opera – quale quello del caso di specie – va osservato che, per costante giurisprudenza, il conferimento dell'incarico al professionista può avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti (cfr.
Cass. n. 25941/2021).
Nel caso in esame, pur in assenza di un formale contratto, può ritenersi pacifico, in quanto espressamente ribadito dalla stessa opponente, che ella si sia rivolta al dott. per la prestazione della sua opera CP_1 professionale.
Tuttavia, come anticipato, la ha esposto di non aver Parte_1 ricevuto tutte le prestazioni indicate nelle parcelle, nello specifico riferendosi all'attività di consulenza, e, comunque, ha contestato l'erroneità e l'esosità delle tariffe indicate in ragione del concreto impegno del Dott. . CP_1
In merito all'effettive prestazioni fornite dall'opposto, quest'ultimo, sia mediante la produzione documentale sia mediante l'espletata prova orale, ha dato idonea prova di quanto dallo stesso sostenuto.
Invero, dalla prova testimoniale è emerso che gli incontri presso lo studio del commercialista opposto sono stati molteplici e che lo stesso, dopo aver studiato il caso, ha promosso l'attività difensiva, la quale ha poi avuto esito positivo per l'opponente.
In merito al quantum, al fine di individuare la congruità delle somme richieste è stata esperita CTU contabile, le cui risultanze meritano di essere integralmente condivise, in quanto manifestamente ragionevoli ed esplicative dell'iter logico seguito dal consulente, anche alla luce
3 delle osservazioni di parte opposta, alle quali il perito del Tribunale ha dato esaustiva risposta.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, le parcelle vistate dal consiglio dell'ordine di appartenenza non invertono l'onere della prova, che resta sempre in capo al professionista, e non vincolano il giudice in merito alla congruità degli importi ivi indicati, soprattutto nell'ipotesi in cui vi siano contestazioni proprio sulla quantificazione operata.
Orbene, come spiegato dal CTU, “l'attività di consulenza tributaria – che rientra tra le prestazioni ex comma 3 – e quella di redazione del ricorso – di cui al comma 2 – non si configurano come due fasi distinte e autonome, bensì come momenti logicamente e funzionalmente collegati di un'unica prestazione professionale – dunque – […] si ritiene corretto non applicare le percentuali massime previste per entrambe le voci, ma determinare il compenso in maniera unitaria e proporzionata, tenendo conto del carattere propedeutico e strettamente funzionale della consulenza rispetto alla redazione del ricorso.”.
Del resto, è lo stesso professionista a chiarire che “la consulenza tributaria sta alla base dello studio di qualsiasi atto tributario” (cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Venendo, quindi, alla concreta quantificazione della prestazione appare congrua l'applicazione della minore percentuale del 2,50%, in quanto proporzionata alla natura dell'incarico, alla complessità delle attività svolte e al valore della prestazione resa.
Ne deriva che, per le prestazioni fornite dall'opposto in favore dell'opponente, il dott. ha diritto ad un compenso CP_1 omnicomprensivo di € 7.777,83, oltre oneri previdenziali e fiscali.
A tale importo va aggiunto l'importo di € 126,00 richiesto a titolo di rimborso spese, sul quale non vi è contestazione tra le parti.
Su tali somme, infine, decorrono gli interessi legali dal momento della domanda giudiziale.
4 Vale la pena di precisare che, attesa la natura dei soggetti coinvolti e l'assenza di un'espressa pattuizione al riguardo, non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina prevista per le transazioni commerciali, come richiesto dall'opponente.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento delle somme come sopra indicate.
Attesa la revoca del decreto ingiuntivo e la parziale fondatezza dell'opposizione, le spese di lite vengono compensate per ½ e per la restante metà vengono poste a carico di parte opponente secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 247/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 756/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 756/2018 emesso dall'intestato Tribunale;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore di CP_1 dell'importo di € 7.777,83, oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, a cui va aggiunto l'importo di € 126,00 a titolo di rimborso spese, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
Compensa per ½ le spese legali;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto di €
2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 14/12/2025
Il Giudice
SA US MM
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa SA US MM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 247/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA G. GARIBALDI, 6 BROLO presso lo studio dell'avv.
CA AT, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Via CP_1 CodiceFiscale_2
Meucci n.6 in Brolo, presso lo studio dell'avv. SATURNO ROSA che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: adempimento contratto di prestazione d'opera intellettuale
In fatto e in diritto
La presente opposizione, proposta da , ha Parte_1 ad oggetto il decreto ingiuntivo N. 756/2018 del 27.12.2018, emesso dal
Tribunale di Patti il 27.12.2019 nel procedimento n. 2024/2018 e notificato l'11/15.2.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
, della somma di € 15.676,72, oltre interessi dalla domanda e CP_1 spese di procedura, in ragione della parcella (vistata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti)
1 per i compensi relativi a prestazioni professionali rese nei confronti dell'odierna opponente.
La ha chiesto la nullità e/o la revoca del d.i. opposto rilevando, Pt_1 tra l'altro, di non aver ricevuto tutte le prestazioni riportate in parcella, oltre a dedurre l'esosità delle avverse richieste e l'erroneità delle tariffe applicate;
in subordine ha domandato l'accertamento dell'ammontare del credito reclamato nei limiti del minimo tariffario considerate, altresì, le violazioni professionali avverse. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di causa.
L'opposto, costituendosi, ha dedotto la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione e chiesto la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la conferma di quest'ultimo stante la legittimità e congruità delle somme ingiunte;
il tutto con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, ammessa ed espletata la prova orale e la CTU, precisate le conclusioni, la causa era assunta in decisione in data 15.10.2025 con la concessione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 cpc ridotti (20+20).
L'opposizione è parzialmente fondata.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto,
2 costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Orbene, innanzitutto, con specifico riguardo alla forma del contratto d'opera – quale quello del caso di specie – va osservato che, per costante giurisprudenza, il conferimento dell'incarico al professionista può avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti (cfr.
Cass. n. 25941/2021).
Nel caso in esame, pur in assenza di un formale contratto, può ritenersi pacifico, in quanto espressamente ribadito dalla stessa opponente, che ella si sia rivolta al dott. per la prestazione della sua opera CP_1 professionale.
Tuttavia, come anticipato, la ha esposto di non aver Parte_1 ricevuto tutte le prestazioni indicate nelle parcelle, nello specifico riferendosi all'attività di consulenza, e, comunque, ha contestato l'erroneità e l'esosità delle tariffe indicate in ragione del concreto impegno del Dott. . CP_1
In merito all'effettive prestazioni fornite dall'opposto, quest'ultimo, sia mediante la produzione documentale sia mediante l'espletata prova orale, ha dato idonea prova di quanto dallo stesso sostenuto.
Invero, dalla prova testimoniale è emerso che gli incontri presso lo studio del commercialista opposto sono stati molteplici e che lo stesso, dopo aver studiato il caso, ha promosso l'attività difensiva, la quale ha poi avuto esito positivo per l'opponente.
In merito al quantum, al fine di individuare la congruità delle somme richieste è stata esperita CTU contabile, le cui risultanze meritano di essere integralmente condivise, in quanto manifestamente ragionevoli ed esplicative dell'iter logico seguito dal consulente, anche alla luce
3 delle osservazioni di parte opposta, alle quali il perito del Tribunale ha dato esaustiva risposta.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, le parcelle vistate dal consiglio dell'ordine di appartenenza non invertono l'onere della prova, che resta sempre in capo al professionista, e non vincolano il giudice in merito alla congruità degli importi ivi indicati, soprattutto nell'ipotesi in cui vi siano contestazioni proprio sulla quantificazione operata.
Orbene, come spiegato dal CTU, “l'attività di consulenza tributaria – che rientra tra le prestazioni ex comma 3 – e quella di redazione del ricorso – di cui al comma 2 – non si configurano come due fasi distinte e autonome, bensì come momenti logicamente e funzionalmente collegati di un'unica prestazione professionale – dunque – […] si ritiene corretto non applicare le percentuali massime previste per entrambe le voci, ma determinare il compenso in maniera unitaria e proporzionata, tenendo conto del carattere propedeutico e strettamente funzionale della consulenza rispetto alla redazione del ricorso.”.
Del resto, è lo stesso professionista a chiarire che “la consulenza tributaria sta alla base dello studio di qualsiasi atto tributario” (cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Venendo, quindi, alla concreta quantificazione della prestazione appare congrua l'applicazione della minore percentuale del 2,50%, in quanto proporzionata alla natura dell'incarico, alla complessità delle attività svolte e al valore della prestazione resa.
Ne deriva che, per le prestazioni fornite dall'opposto in favore dell'opponente, il dott. ha diritto ad un compenso CP_1 omnicomprensivo di € 7.777,83, oltre oneri previdenziali e fiscali.
A tale importo va aggiunto l'importo di € 126,00 richiesto a titolo di rimborso spese, sul quale non vi è contestazione tra le parti.
Su tali somme, infine, decorrono gli interessi legali dal momento della domanda giudiziale.
4 Vale la pena di precisare che, attesa la natura dei soggetti coinvolti e l'assenza di un'espressa pattuizione al riguardo, non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina prevista per le transazioni commerciali, come richiesto dall'opponente.
In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento delle somme come sopra indicate.
Attesa la revoca del decreto ingiuntivo e la parziale fondatezza dell'opposizione, le spese di lite vengono compensate per ½ e per la restante metà vengono poste a carico di parte opponente secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 247/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 756/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 756/2018 emesso dall'intestato Tribunale;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore di CP_1 dell'importo di € 7.777,83, oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, a cui va aggiunto l'importo di € 126,00 a titolo di rimborso spese, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
Compensa per ½ le spese legali;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto di €
2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 14/12/2025
Il Giudice
SA US MM
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