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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2083/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via Viale Europa Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240024981725000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7588/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.3.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria, e alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F.:CF_Ricorrente_1), elettivamente domiciliata a Calonia Indirizzo_2
presso lo studio del difensore avv. Difensore_1, impugnava la CARTELLA ESATTORIALE NUMERO 09420240024981725000 AVENTE AD OGGETTO L'OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA: ANNO 2021 sostenendo: prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero per decorso del termine di anni tre e mancata notifica di atti interruttivi (avviso di pagamento); mancanza di motivazione dell'atto in relazione al calcolo degli interessi e oneri di riscossione.
Concludeva la contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Con atto in data 4.4.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso;
con atto in data 17.11.2025 si costituiva la
Regione Calabria che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato pagamento, non sussistendo alcun obbligo di notifica di preavviso, l'infondatezza nel merito trattandosi di “falso autocarro” e quindi soggetto alla tassa auto come qualsiasi autoveicolo;
chiedeva il rigetto del ricorso non sussistendo la prescrizione dedotta.
All'udienza del 12.12.2025, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'Agente della
Riscossione va disattesa in applicazione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come, nel giudizio ordinario, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito debbano comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata e, quindi, verificare se successivamente alla regolare notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (si veda Cass. civ. sez. lav., ordinanza n. 29174 e n. 29179 del 6.12.2017).
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento emessa dall'AdER per l'omesso pagamento della tassa auto annualità 2021 nel dettaglio elencata in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti prodromici (non indicati invero) e prescrizione del credito.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione alla dedotta prescrizione e decadenza.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che gli atti prodromici che la ricorrente deduce non essere stati notificati, invero non esistono trattandosi - la cartella impugnata- del primo atto emesso dall'Ente per recuperare la tassazione auto non pagata, (la legge regionale 56/2023 consente di accorpare la contestazione nella cartella quando la notifica avviene nel termine del terzo anno successivo, nel caso che occupa l'annualità richiesta è quella del 2021 e la notifica è avvenuta entro il 31/12/2024).
Parte ricorrente non contesta il mancato pagamento della tassa auto, e nel merito sostiene che la tassa non è dovuta in quanto l'autoveicolo di proprietà è stato immatricolato come Land Rover LN 2.0 D 3PT/4P, tg. Targa_1 autocarro, come da libretto di circolazione che allegava al ricorso.
Come correttamente sostenuto dall'Ente resistente, nel caso di specie si tratta di bollo auto relativa a veicolo in realtà “falso autocarro” (art. 35 comma 11 del D.L. 223 del 04.07.2006 “decreto Bersani” conv., con mod., dalla legge 248 del 4 agosto 2006). In sostanza mentre in precedenza i veicoli siffatti, cd Sport
Utility Vehicle, potevano venire immatricolati come autocarro e perciò soggetti a tassazione inferiore a quella delle altre autovetture;
di seguito al decreto “Bersani” pur in presenza di tale immatricolazione la tassa da corrispondere è sempre quella di “autoveicolo” nel caso in cui presenti 4 posti e codice carrozzaria F0 rapporto tra “Portata” e “Potenza del propulsore” superiore a “180”. Dal libretto di circolazione si evince il Codice carrozzeria F0 e nr. Posti 4. Potenza del propulsore = kW 82 Portata del veicolo = kg 415 Rapporto (82/0,415) = 197,59, per tali motivi il motivo di ricorso è infondato e la tassa auto è dovuta.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'infondatezza e il rigetto del ricorso.
In ordine poi ai cd vizi propri dell'atto impugnato, erroneo calcolo e applicazione degli interessi e degli oneri di riscossione, il ricorso si palesa infondato in quanto la determinazione di tali somme dall'agente della riscossione è avvenuta in applicazione della normativa di riferimento puntualmente richiamata nella cartella.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e del numero delle parti costituite aventi stessa posizione processuale (30%) e delle fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 400,00 complessive (200,00 per parte resistente costituita) per spese di lite, oltre accessori come per legge dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2083/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via Viale Europa Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240024981725000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7588/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.3.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria, e alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA di Reggio Calabria, Ricorrente_1 (C.F.:CF_Ricorrente_1), elettivamente domiciliata a Calonia Indirizzo_2
presso lo studio del difensore avv. Difensore_1, impugnava la CARTELLA ESATTORIALE NUMERO 09420240024981725000 AVENTE AD OGGETTO L'OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA: ANNO 2021 sostenendo: prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero per decorso del termine di anni tre e mancata notifica di atti interruttivi (avviso di pagamento); mancanza di motivazione dell'atto in relazione al calcolo degli interessi e oneri di riscossione.
Concludeva la contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Con atto in data 4.4.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso;
con atto in data 17.11.2025 si costituiva la
Regione Calabria che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato pagamento, non sussistendo alcun obbligo di notifica di preavviso, l'infondatezza nel merito trattandosi di “falso autocarro” e quindi soggetto alla tassa auto come qualsiasi autoveicolo;
chiedeva il rigetto del ricorso non sussistendo la prescrizione dedotta.
All'udienza del 12.12.2025, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'Agente della
Riscossione va disattesa in applicazione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come, nel giudizio ordinario, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito debbano comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata e, quindi, verificare se successivamente alla regolare notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (si veda Cass. civ. sez. lav., ordinanza n. 29174 e n. 29179 del 6.12.2017).
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento emessa dall'AdER per l'omesso pagamento della tassa auto annualità 2021 nel dettaglio elencata in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti prodromici (non indicati invero) e prescrizione del credito.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione alla dedotta prescrizione e decadenza.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che gli atti prodromici che la ricorrente deduce non essere stati notificati, invero non esistono trattandosi - la cartella impugnata- del primo atto emesso dall'Ente per recuperare la tassazione auto non pagata, (la legge regionale 56/2023 consente di accorpare la contestazione nella cartella quando la notifica avviene nel termine del terzo anno successivo, nel caso che occupa l'annualità richiesta è quella del 2021 e la notifica è avvenuta entro il 31/12/2024).
Parte ricorrente non contesta il mancato pagamento della tassa auto, e nel merito sostiene che la tassa non è dovuta in quanto l'autoveicolo di proprietà è stato immatricolato come Land Rover LN 2.0 D 3PT/4P, tg. Targa_1 autocarro, come da libretto di circolazione che allegava al ricorso.
Come correttamente sostenuto dall'Ente resistente, nel caso di specie si tratta di bollo auto relativa a veicolo in realtà “falso autocarro” (art. 35 comma 11 del D.L. 223 del 04.07.2006 “decreto Bersani” conv., con mod., dalla legge 248 del 4 agosto 2006). In sostanza mentre in precedenza i veicoli siffatti, cd Sport
Utility Vehicle, potevano venire immatricolati come autocarro e perciò soggetti a tassazione inferiore a quella delle altre autovetture;
di seguito al decreto “Bersani” pur in presenza di tale immatricolazione la tassa da corrispondere è sempre quella di “autoveicolo” nel caso in cui presenti 4 posti e codice carrozzaria F0 rapporto tra “Portata” e “Potenza del propulsore” superiore a “180”. Dal libretto di circolazione si evince il Codice carrozzeria F0 e nr. Posti 4. Potenza del propulsore = kW 82 Portata del veicolo = kg 415 Rapporto (82/0,415) = 197,59, per tali motivi il motivo di ricorso è infondato e la tassa auto è dovuta.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'infondatezza e il rigetto del ricorso.
In ordine poi ai cd vizi propri dell'atto impugnato, erroneo calcolo e applicazione degli interessi e degli oneri di riscossione, il ricorso si palesa infondato in quanto la determinazione di tali somme dall'agente della riscossione è avvenuta in applicazione della normativa di riferimento puntualmente richiamata nella cartella.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e del numero delle parti costituite aventi stessa posizione processuale (30%) e delle fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 400,00 complessive (200,00 per parte resistente costituita) per spese di lite, oltre accessori come per legge dovuti.