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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa FE AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4053 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il 3 Parte_1 C.F._1 agosto 1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, DAAvv. Giovanni
Allegra ; Email_1
Parte attrice contro
(Cod. Fisc. – P.IVA: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, corso
Sempione n. 39, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, DAavv. Alessandro
Stabile ; Email_2
Parte convenuta
E nei confronti di
, nato a [...] il 19 ottobre Controparte_2
1996,
, nato a [...] il [...]; Controparte_3 convenuti contumaci
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Oggetto: risarcimento danni ex art. 125 cod. ass.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio l' per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali patiti in seguito al sinistro verificatosi in data 19 maggio 2017.
Nel dettaglio, parte attrice ha rappresentato che mentre percorreva con il proprio motociclo Yamaha tg BJ39358 la strada statale settentrionale sicula 113 in direzione
Castelbuono, si scontrava con l'autovettura Mitsubishi TG. LD04USS, condotta dal
, che, procedendo in senso di marcia opposto, effettuava Controparte_3 una avventata manovra di svolta a sinistra, tagliando così la strada all'attore che non poteva fare nulla per evitare l'incidente.
Secondo la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice, il convenuto avrebbe girato a sinistra repentinamente per immettersi in una strada privata, senza previamente verificare l'eventuale sopraggiungere di altri veicoli.
Allegando la responsabilità del conducente convenuto nella causazione del sinistro e rappresentando di aver subito danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, parte attrice ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei relativi danni meglio indicati in atto di citazione.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda poiché già integralmente soddisfatta tramite il pagamento effettuato da
InterEurope Italia, gestore del sinistro per conto dell' e DAIL;
sul punto, ha Pt_2 dato atto che era stato versato l'importo di € 1.744,00 con riferimento al danno patrimoniale relativo al motociclo Yamaha;
l'importo di € 13.517,00 per il ristoro del danno biologico individuato nella misura del 9%, e l'importo di € 4.899,00 per danno biologico versato DAIL.
Inoltre, parte convenuta ha rilevato l'assenza di allegazione e prova sia con riferimento all'aumento del risarcimento per personalizzazione, sia con riferimento al danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c. parte attrice ha dato atto di avere ricevuto dopo la notifica dell'atto di citazione l'importo di € 4.899,11 DAINAIL
(cfr. all. 8 fascicolo parte attrice) a titolo di danno biologico, l'importo di € 1.800,00 per i danni materiali e l'importo di € 13.517,00 per il danno biologico da parte di
InterEurope Italia.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. ed è stata infine posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte ex art. 127ter c.p.c.
*
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
e , regolarmente evocati in giudizio e non
[...] Controparte_3 costituitisi.
Come già rilevato con ordinanza del 19 giugno 2019, i convenuti CP_2
(proprietario e conducente del veicolo antagonista) sono stati citati in giudizio al solo fine di garantire l'integrità del contraddittorio nell'ambito dell'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell' e non invece quali destinatari di Pt_2 una specifica domanda di condanna.
La domanda, pur contenendo una richiesta di condanna dei convenuti in solido, va interpretata come rivolta unicamente verso l' poiché non è Controparte_1 stata richiamata DAattore nell'atto introduttivo, né testualmente, né nella sostanza l'art 2054 c.c. (cfr. ordinanza del 19 giugno 2019).
Occorre rilevare che la dinamica dell'incidente per cui è causa, così come la piena riconducibilità del sinistro alla condotta tenuta dal conducente devono CP_3 ritenersi provate.
La ricostruzione dell'incidente in cui è stato coinvolto il motociclo condotto da parte attrice, ampliamente documentata in atti dai rilievi svolti dagli agenti del
Commissariato di Cefalù, è stata confermata dal convenuto . Controparte_1
Andando ora al danno patito e alla relativa quantificazione, il nominato consulente ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
evidenziate nelle immediatezze, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fondazione
G. Giglio di Cefalù, consistenti in “Frattura-lussazione caviglia sinistra”.
Quanto al danno non patrimoniale, va osservato che dalle lesioni (Frattura
Bimalleolare Caviglia sinistra) refertate al danneggiato dai sanitari del Pronto soccorso ove l'attore è stato trasportato, sono residuati all'attore postumi permanenti, consistenti principalmente in una limitazione funzionale di un terzo nei movimenti della caviglia e in dolore “alla dg in sede del malleolo laterale”; tali lesioni hanno determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica congruamente quantificata dal
CTU – all'esito della disamina della documentazione sanitaria e degli accertamenti diretti sulla persona del danneggiato e applicazione dei più diffusi baremes di valutazione medico - legale – nella misura dell'11% (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 24 febbraio 2021).
Lo stesso ausiliario ha stimato in giorni 15 la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta al 100%, in 60 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, in 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 50% e in 90 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
Le valutazioni compendiate nella relazione tecnica vanno condivise poiché risultano congruamente motivate ed immuni da errori di tipo metodologico.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere compiuta sulla scorta di criteri equitativi, utilizzando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano ritenute dalla costante giurisprudenza “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (cfr. Cass. 20895/2015; tra le altre, anche Cass. 14402/2011) perché idonee a garantire “non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali” (cfr. Cass. 19506/2024; tra le altre, anche Cass. n. 12408/2011).
Pertanto, adottando il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate
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per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità dell'11% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (trentaquattro anni), l'importo di € 25.099,00 secondo i valori attuali;
a tale somma si perviene utilizzando il “valore punto” di € 2.732,57, da moltiplicare per il grado di invalidità (11%) e per il coefficiente (0,835) corrispondente all'età del danneggiato (cfr. tabelle di Milano
2024).
Quanto al valore punto indicato, lo stesso non tiene conto dell'aumento per la sofferenza interiore;
parte attrice, infatti, si è limitata a richiedere in tutti i propri atti unicamente il danno biologico;
ad ogni modo è il caso di ricordare che secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III,
12.7.2023 n. 19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte, non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, dunque, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, di allegarlo e provarlo, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
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Inoltre, il danneggiato non ha allegato alcuna specifica o eccezionale circostanza che consenta di ritenere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; pertanto, nessun incremento va compiuto a titolo di personalizzazione della liquidazione (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7813/19).
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 84,00 per ogni giorno di inabilità assoluta – in conformità ai valori indicati dalle tabelle milanesi nell'edizione dell'anno 2024 senza alcun aumento per sofferenza soggettiva, in assenza, come detto, di richiesta, allegazione e prova – e dunque complessivi €
9.450,00 in valori attuali, per il periodo di inabilità temporanea (totale e parziale) indicato dal C.T.U.
Il danno non patrimoniale deve, pertanto, complessivamente determinarsi in €
34.549,00.
Tuttavia, a tale somma va sottratto l'importo di € 4.899,11 già versato DAIL a titolo di danno biologico (cfr. nota dell'IL del 24 gennaio 2022 inviata all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), nonché l'importo di € 13.517,00 già versato da parte convenuta, sicché l'importo complessivo ancora dovuto a titolo di danno non patrimoniale è di € 16.132,89.
È il caso di evidenziare – tenuto conto degli argomenti di cui alla comparsa conclusionale della convenuta – che l'ulteriore importo liquidato DAIL (indennità inabilità temporanea, pari a una percentuale della retribuzione giornaliera, per la somma complessiva di € 9.475,18) costituisce una voce di danno patrimoniale, distinta dal danno biologico.
Quindi, le somme erogate DAIL che vanno detratte sono solo quelle corrisposte a titolo di danno biologico, dovendosi procedere secondo poste omogenee ed escludendo quanto ristorato per i proventi non percepiti in conseguenza della mancata prestazione dell'attività lavorativa, che configura un danno patrimoniale (cfr. tra le tante Cass. civ. sez. lav. n. 20807/2016, n. 9112/2019).
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L'importo del risarcimento sopra indicato è in valori attuali e deve essere incrementata dagli interessi compensativi, ossia i frutti che l'importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno avrebbe prodotto se lo stesso fosse stato tempestivamente corrisposto.
Ai fini di un'esatta determinazione degli stessi, dovrà compiersi dapprima una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, con l'obiettivo di definire il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso;
a tale importo dovranno successivamente imputarsi gli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata. Ciò al fine di evitare ingiuste locupletazioni e/o arricchimenti in favore del danneggiato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Parte_1
con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad €
[...]
17.880,03 (di cui € 1.747,14 per interessi).
Parte convenuta dovrà, inoltre, ristorare l'attore delle perdite patrimoniali eziologicamente avvinte all'evento lesivo, consistenti nelle spese mediche da quest'ultimo sostenute per il complessivo importo di € 5.724,06, ritenuto dal c.t.u. congruo.
Sull'importo complessivo di € 23.604,10 matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
*
In punto di danno patrimoniale, parte attrice ha formulato domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica “considerando che lo stesso svolge la professione di chef e che indubbiamente ha subito una limitazione della propria capacità lavorativa, atteso che è una attività lavorativa che viene svolta in piedi e il trauma subito nell'occorso sinistro ne ha certamente limitato la portata”.
Va rilevato che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, quale voce di danno patrimoniale, non consegue automaticamente al pregiudizio all'integrità fisica, suscettibile di determinare una flessione nella capacità di produrre reddito, essendo necessario dimostrare, anche solo in via presuntiva, che a detto pregiudizio
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possa conseguire, per il futuro, un diminuzione del reddito, che, diversamente, il soggetto avrebbe potuto conseguire.
Negli atti di causa parte attrice ha omesso di allegare se ha continuato a svolgere o meno il proprio lavoro né ha allegato una riduzione del reddito dalla data del sinistro.
La prospettazione di parte attrice è carente, non è supportata da alcuna prova e non è ancorata, neppure sul piano delle allegazioni, ad elementi fattuali concreti ed oggettivi, e come tale è inidonea a costituire il fondamento di un giudizio prognostico, anche solo presuntivo.
E allora va ricordato che secondo la Suprema Corte “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. civ. n. 24209/2019 e già Cass. civ. n.
15737/2018).
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale patito al mezzo, parte attrice ha dato atto di aver ricevuto il relativo ristoro in seguito alla notifica dell'atto di citazione.
*
Rimane da provvedere sulle spese.
In considerazione della notevole divergenza tra le somme accordate e quelle oggetto della richiesta risarcitoria iniziale, si ritiene opportuno operare la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, fermo restando il criterio
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della soccombenza con riferimento alla restante metà, da liquidare in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 come successivamente modificato, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione determinato dal valore della domanda come risultante all'esito della disamina giudiziale (art. 5 DM cit.).
Il relativo importo va distratto in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., liquidate con provvedimento del 14 ottobre 2020 in assenza di ulteriori istanze di liquidazione formulate all'ausiliario, vanno poste definitivamente a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabilità del conducente dell'autovettura Mitsubishi TG.
LD04USS nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condanna l'
[...]
a pagare l'importo di € 23.604,10 a parte Controparte_4 attrice per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente pronuncia;
- compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti, condannando il convenuto alla rifusione delle restanti spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, ed in € 393,00 a titolo di spese, da distrarre in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'ufficio convenuto le spese di CTU liquidate con provvedimento del 14 ottobre 2020.
Termini Imerese, 30 ottobre 2025
Il giudice
FE AN
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa FE AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4053 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il 3 Parte_1 C.F._1 agosto 1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, DAAvv. Giovanni
Allegra ; Email_1
Parte attrice contro
(Cod. Fisc. – P.IVA: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, corso
Sempione n. 39, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, DAavv. Alessandro
Stabile ; Email_2
Parte convenuta
E nei confronti di
, nato a [...] il 19 ottobre Controparte_2
1996,
, nato a [...] il [...]; Controparte_3 convenuti contumaci
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Oggetto: risarcimento danni ex art. 125 cod. ass.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio l' per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali patiti in seguito al sinistro verificatosi in data 19 maggio 2017.
Nel dettaglio, parte attrice ha rappresentato che mentre percorreva con il proprio motociclo Yamaha tg BJ39358 la strada statale settentrionale sicula 113 in direzione
Castelbuono, si scontrava con l'autovettura Mitsubishi TG. LD04USS, condotta dal
, che, procedendo in senso di marcia opposto, effettuava Controparte_3 una avventata manovra di svolta a sinistra, tagliando così la strada all'attore che non poteva fare nulla per evitare l'incidente.
Secondo la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice, il convenuto avrebbe girato a sinistra repentinamente per immettersi in una strada privata, senza previamente verificare l'eventuale sopraggiungere di altri veicoli.
Allegando la responsabilità del conducente convenuto nella causazione del sinistro e rappresentando di aver subito danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, parte attrice ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei relativi danni meglio indicati in atto di citazione.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda poiché già integralmente soddisfatta tramite il pagamento effettuato da
InterEurope Italia, gestore del sinistro per conto dell' e DAIL;
sul punto, ha Pt_2 dato atto che era stato versato l'importo di € 1.744,00 con riferimento al danno patrimoniale relativo al motociclo Yamaha;
l'importo di € 13.517,00 per il ristoro del danno biologico individuato nella misura del 9%, e l'importo di € 4.899,00 per danno biologico versato DAIL.
Inoltre, parte convenuta ha rilevato l'assenza di allegazione e prova sia con riferimento all'aumento del risarcimento per personalizzazione, sia con riferimento al danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c. parte attrice ha dato atto di avere ricevuto dopo la notifica dell'atto di citazione l'importo di € 4.899,11 DAINAIL
(cfr. all. 8 fascicolo parte attrice) a titolo di danno biologico, l'importo di € 1.800,00 per i danni materiali e l'importo di € 13.517,00 per il danno biologico da parte di
InterEurope Italia.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. ed è stata infine posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte ex art. 127ter c.p.c.
*
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
e , regolarmente evocati in giudizio e non
[...] Controparte_3 costituitisi.
Come già rilevato con ordinanza del 19 giugno 2019, i convenuti CP_2
(proprietario e conducente del veicolo antagonista) sono stati citati in giudizio al solo fine di garantire l'integrità del contraddittorio nell'ambito dell'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell' e non invece quali destinatari di Pt_2 una specifica domanda di condanna.
La domanda, pur contenendo una richiesta di condanna dei convenuti in solido, va interpretata come rivolta unicamente verso l' poiché non è Controparte_1 stata richiamata DAattore nell'atto introduttivo, né testualmente, né nella sostanza l'art 2054 c.c. (cfr. ordinanza del 19 giugno 2019).
Occorre rilevare che la dinamica dell'incidente per cui è causa, così come la piena riconducibilità del sinistro alla condotta tenuta dal conducente devono CP_3 ritenersi provate.
La ricostruzione dell'incidente in cui è stato coinvolto il motociclo condotto da parte attrice, ampliamente documentata in atti dai rilievi svolti dagli agenti del
Commissariato di Cefalù, è stata confermata dal convenuto . Controparte_1
Andando ora al danno patito e alla relativa quantificazione, il nominato consulente ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
evidenziate nelle immediatezze, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fondazione
G. Giglio di Cefalù, consistenti in “Frattura-lussazione caviglia sinistra”.
Quanto al danno non patrimoniale, va osservato che dalle lesioni (Frattura
Bimalleolare Caviglia sinistra) refertate al danneggiato dai sanitari del Pronto soccorso ove l'attore è stato trasportato, sono residuati all'attore postumi permanenti, consistenti principalmente in una limitazione funzionale di un terzo nei movimenti della caviglia e in dolore “alla dg in sede del malleolo laterale”; tali lesioni hanno determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica congruamente quantificata dal
CTU – all'esito della disamina della documentazione sanitaria e degli accertamenti diretti sulla persona del danneggiato e applicazione dei più diffusi baremes di valutazione medico - legale – nella misura dell'11% (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 24 febbraio 2021).
Lo stesso ausiliario ha stimato in giorni 15 la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta al 100%, in 60 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, in 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 50% e in 90 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
Le valutazioni compendiate nella relazione tecnica vanno condivise poiché risultano congruamente motivate ed immuni da errori di tipo metodologico.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere compiuta sulla scorta di criteri equitativi, utilizzando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano ritenute dalla costante giurisprudenza “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (cfr. Cass. 20895/2015; tra le altre, anche Cass. 14402/2011) perché idonee a garantire “non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali” (cfr. Cass. 19506/2024; tra le altre, anche Cass. n. 12408/2011).
Pertanto, adottando il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità dell'11% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (trentaquattro anni), l'importo di € 25.099,00 secondo i valori attuali;
a tale somma si perviene utilizzando il “valore punto” di € 2.732,57, da moltiplicare per il grado di invalidità (11%) e per il coefficiente (0,835) corrispondente all'età del danneggiato (cfr. tabelle di Milano
2024).
Quanto al valore punto indicato, lo stesso non tiene conto dell'aumento per la sofferenza interiore;
parte attrice, infatti, si è limitata a richiedere in tutti i propri atti unicamente il danno biologico;
ad ogni modo è il caso di ricordare che secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III,
12.7.2023 n. 19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte, non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, dunque, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, di allegarlo e provarlo, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Inoltre, il danneggiato non ha allegato alcuna specifica o eccezionale circostanza che consenta di ritenere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; pertanto, nessun incremento va compiuto a titolo di personalizzazione della liquidazione (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7813/19).
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 84,00 per ogni giorno di inabilità assoluta – in conformità ai valori indicati dalle tabelle milanesi nell'edizione dell'anno 2024 senza alcun aumento per sofferenza soggettiva, in assenza, come detto, di richiesta, allegazione e prova – e dunque complessivi €
9.450,00 in valori attuali, per il periodo di inabilità temporanea (totale e parziale) indicato dal C.T.U.
Il danno non patrimoniale deve, pertanto, complessivamente determinarsi in €
34.549,00.
Tuttavia, a tale somma va sottratto l'importo di € 4.899,11 già versato DAIL a titolo di danno biologico (cfr. nota dell'IL del 24 gennaio 2022 inviata all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), nonché l'importo di € 13.517,00 già versato da parte convenuta, sicché l'importo complessivo ancora dovuto a titolo di danno non patrimoniale è di € 16.132,89.
È il caso di evidenziare – tenuto conto degli argomenti di cui alla comparsa conclusionale della convenuta – che l'ulteriore importo liquidato DAIL (indennità inabilità temporanea, pari a una percentuale della retribuzione giornaliera, per la somma complessiva di € 9.475,18) costituisce una voce di danno patrimoniale, distinta dal danno biologico.
Quindi, le somme erogate DAIL che vanno detratte sono solo quelle corrisposte a titolo di danno biologico, dovendosi procedere secondo poste omogenee ed escludendo quanto ristorato per i proventi non percepiti in conseguenza della mancata prestazione dell'attività lavorativa, che configura un danno patrimoniale (cfr. tra le tante Cass. civ. sez. lav. n. 20807/2016, n. 9112/2019).
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L'importo del risarcimento sopra indicato è in valori attuali e deve essere incrementata dagli interessi compensativi, ossia i frutti che l'importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno avrebbe prodotto se lo stesso fosse stato tempestivamente corrisposto.
Ai fini di un'esatta determinazione degli stessi, dovrà compiersi dapprima una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, con l'obiettivo di definire il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso;
a tale importo dovranno successivamente imputarsi gli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata. Ciò al fine di evitare ingiuste locupletazioni e/o arricchimenti in favore del danneggiato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Parte_1
con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad €
[...]
17.880,03 (di cui € 1.747,14 per interessi).
Parte convenuta dovrà, inoltre, ristorare l'attore delle perdite patrimoniali eziologicamente avvinte all'evento lesivo, consistenti nelle spese mediche da quest'ultimo sostenute per il complessivo importo di € 5.724,06, ritenuto dal c.t.u. congruo.
Sull'importo complessivo di € 23.604,10 matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
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In punto di danno patrimoniale, parte attrice ha formulato domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica “considerando che lo stesso svolge la professione di chef e che indubbiamente ha subito una limitazione della propria capacità lavorativa, atteso che è una attività lavorativa che viene svolta in piedi e il trauma subito nell'occorso sinistro ne ha certamente limitato la portata”.
Va rilevato che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, quale voce di danno patrimoniale, non consegue automaticamente al pregiudizio all'integrità fisica, suscettibile di determinare una flessione nella capacità di produrre reddito, essendo necessario dimostrare, anche solo in via presuntiva, che a detto pregiudizio
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possa conseguire, per il futuro, un diminuzione del reddito, che, diversamente, il soggetto avrebbe potuto conseguire.
Negli atti di causa parte attrice ha omesso di allegare se ha continuato a svolgere o meno il proprio lavoro né ha allegato una riduzione del reddito dalla data del sinistro.
La prospettazione di parte attrice è carente, non è supportata da alcuna prova e non è ancorata, neppure sul piano delle allegazioni, ad elementi fattuali concreti ed oggettivi, e come tale è inidonea a costituire il fondamento di un giudizio prognostico, anche solo presuntivo.
E allora va ricordato che secondo la Suprema Corte “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. civ. n. 24209/2019 e già Cass. civ. n.
15737/2018).
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale patito al mezzo, parte attrice ha dato atto di aver ricevuto il relativo ristoro in seguito alla notifica dell'atto di citazione.
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Rimane da provvedere sulle spese.
In considerazione della notevole divergenza tra le somme accordate e quelle oggetto della richiesta risarcitoria iniziale, si ritiene opportuno operare la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, fermo restando il criterio
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della soccombenza con riferimento alla restante metà, da liquidare in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 come successivamente modificato, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione determinato dal valore della domanda come risultante all'esito della disamina giudiziale (art. 5 DM cit.).
Il relativo importo va distratto in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., liquidate con provvedimento del 14 ottobre 2020 in assenza di ulteriori istanze di liquidazione formulate all'ausiliario, vanno poste definitivamente a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabilità del conducente dell'autovettura Mitsubishi TG.
LD04USS nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condanna l'
[...]
a pagare l'importo di € 23.604,10 a parte Controparte_4 attrice per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente pronuncia;
- compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti, condannando il convenuto alla rifusione delle restanti spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, ed in € 393,00 a titolo di spese, da distrarre in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'ufficio convenuto le spese di CTU liquidate con provvedimento del 14 ottobre 2020.
Termini Imerese, 30 ottobre 2025
Il giudice
FE AN
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