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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN ET EL de Courtelary Presidente
RI CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c iscritta al n. 301 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via del Tempio di Giove 21, difesa dall'Avv.to Antonio Ciavarella per Pt_1 mandato in atti
E
( C.F. Q ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
Eredi di deceduta il tre agosto 2020 Persona_1
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Claudio De Stefanis che li rappresenta e difende per mandato in atti
1 OGGETTO : giudizio ex art 392 c.p.c. a seguito di sentenza della Corte di Cassazione
27311/2020 - usucapione -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 84/2004 ) Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, il Comune di e Pt_1 deduceva che sin dai primi anni sessanta insieme alla sua famiglia aveva vissuto in una casa con orto annesso costruita su terreno di proprietà comunale in Via dei Pescatori 95 di
3.000,00 mq.
La casa era stata demolita a metà degli anni settanta a seguito di ordinanza comunale ma l'attrice e il proprio padre avevano ripulito il terreno dalle macerie, lo avevano recintato, avevano piantato una siepe nonché alberi da frutto e lo avevano coltivato;
il padre di era deceduto nel 1990 e la figlia aveva continuato a utilizzare il Persona_1 terreno.
Affermava l'attrice l'intervenuta usucapione ordinaria per avere fruito del bene nel modo suddetto, ininterrottamente e in via esclusiva, per oltre trent'anni, senza contestazioni da parte del chiedeva che fosse accertato l'acquisto a titolo originario e disposta la CP_3 relativa trascrizione.
Il Comune si costituiva e rilevava come l'area nel PRG vigente ricadesse parte in zona N
“arredo stradale “ e parte in zona “sede stradale” e comunque, come da delibera 33/2003, era destinata a “ parchi e riserve istituiti “ nell'ambito della riserva statale del litorale romano;
risultava anche sottoposta a vincolo paesistico ex l. 1457/1939 in forza di DM 21 ottobre
1954.
L'ordinanza di demolizione del fabbricato era asseritamente dipesa proprio da detti vincoli.
Si affermava che quindi l'attrice aveva meramente detenuto il bene e la mera modificazione dell'animus non aveva alcun rilievo giuridico.
Formulava domanda riconvenzionale di rilascio ( sia in motivazione che nelle conclusioni ) nonché di corresponsione dell'indennità di occupazione ( solo in motivazione ).
2 Il Tribunale con sentenza non definitiva 140/2011 dichiarava l'ininfluenza del vincolo paesaggistico rispetto alla usucapibilità del bene.
Con separata ordinanza disponeva CTU e all'esito, escussi anche testi, con sentenza
211/2013 accoglieva la domanda di usucapione ritenendo il possesso pacifico e ininterrotto da metà degli anni '70; indicava i limiti della particella come rilevati in sede peritale, respingeva la domanda riconvenzionale, poneva le spese di CTU in pari misura a carico delle parti e le spese legali a totale carico di . Parte_1
Quest'ultima proponeva appello affermando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non rilevante il vincolo paesaggistico e comunque altrettanto erroneamente non aveva valutato la circostanza relativa all'inclusione dell'area nel PRG.
Aggiungeva che il terreno sin dal 16 febbraio 1933 era stato classificato nella categoria B- beni indisponibili - matricola IBU 2019 - con destinazione a verde pubblico ed era stata sottoposta a usi civici per cui non era usucapibile.
Affermava poi che il Tribunale non aveva considerato la nullità della domanda poiché la consistenza dell'area non era stata individuata specificamente nell'atto di citazione e che la ctu esperita non avrebbe potuto sopperire a detta carenza.
Si sosteneva poi che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che fosse onere, non adempiuto, dell'attrice chiedere il nulla osta regionale per modificare il vincolo paesaggistico.
L'appellata si costituiva, affermava l'inammissibilità dell'impugnazione per vizio insanabile della notifica e quindi la tardività dell'appello; ne sosteneva in subordine l'infondatezza nel merito.
La Corte con sentenza 1606/2015 dichiarava l'impugnazione inammissibile per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo.
proponeva ricorso in cassazione;
si costituiva Parte_1 Persona_1 resistendo al ricorso.
La Corte di Cassazione con sentenza 27311/2020 annullava la sentenza di appello ritenendo la notifica non inesistente ma affetta da nullità sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo e rimetteva gli atti alla medesima Corte in diversa composizione anche per la statuizione delle spese di legittimità.
3 riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi di Parte_1 Persona_1
(impersonalmente e collettivamente) in quanto deceduta in pendenza del giudizio di
Cassazione.
Si costituivano gli eredi e . Controparte_1 Controparte_2
concludeva chiedendo : Parte_1
“annullare e riformare l'impugnata sentenza non definitiva n. 140/2011 del Tribunale Civile di Roma, sezione distaccata di Ostia, e la sentenza n. 211/2013 del Tribunale Civile di Roma, sezione distaccata di Ostia, depositata il 10.05.2013 e, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale già formulata in primo grado dalla odierna appellante quivi da intendersi riproposta, condannare gli eredi della sig.ra al Persona_1 rilascio dell'immobile libero da persona e cose oltre che al pagamento dell'indennità d'occupazione senza titolo”.
Gli eredi costituiti concludevano chiedendo :
A) In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o nullo l'atto di appello. B) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile le domande e le eccezioni svolte per la prima volta in questo grado di appello e stralciare i documenti depositati in appello. C) In via subordinata: dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello di controparte e, per l'effetto, confermare le sentenze appellate;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio, considerato il motivo di annullamento, riguarda le medesime doglianze svolte da nel procedimento di appello e solo in questi limiti può Parte_1 essere esaminato.
Gli eredi di hanno eccepito il difetto di genericità dei motivi di Persona_1 appello chiedendone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Ebbene, in disparte dal rilievo relativo al fatto che il presente grado non è l'appello ma un giudizio di rinvio comunque le richieste di sono articolate in modo Parte_1
4 circostanziato e riguardano singoli passaggi della sentenza di primo grado per cui non vi è genericità.
Passando all'esame delle difese di le stesse sono infondate. Parte_1
L'Amministrazione ha affermato l'erroneità della sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto non sufficiente l'apposizione di un vincolo paesaggistico ex L. 1457/39 in forza del d.m. ventuno ottobre 1954.
Ha altresì affermato il difetto di motivazione e la conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso di considerare come l'area in questione ricadesse in zona “N Verde di arredo stradale” e in parte in “sede stradale” del Piano Regolatore e che con il nuovo PRG, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2003, l'area fosse destinata a “Parchi e riserve istituiti” nell'ambito della Riserva statale del litorale romano, tanto che, proprio per le suddette destinazioni, si era proceduto alla demolizione dell'abitazione abusiva realizzata dalla famiglia sul terreno de quo. Persona_1
L'area identificata in catasto al foglio 1101, particella 161, di proprietà del Parte_2 Pt_1 dal 16.02.1933, era stata poi fin dal 1933 inventariata alla categoria B – Beni indisponibili con matricola IBU 2019 destinata a parco pubblico e di ciò il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto;
considerata la destinazione si applicherebbe infine la normativa in materia di usi civici per cui la famiglia non avrebbe potuto sottrarre alla collettività l'utilizzo Persona_1 del bene.
L'argomentazione è infondata.
In primo luogo il bene non appartiene allo Stato e non si tratta di bene demaniale poiché non rientra tra i terreni indicati tassativamente dall'art. 822 c.c., come del resto già evidenziato in sede di comparsa di costituzione in appello dalla difesa di
[...]
. Persona_1
In secondo luogo, ai fini della verifica della qualità di bene comunale indisponibile, non è stato prodotto tempestivamente il D.M. 21 ottobre 1954, come ritualmente eccepito dalla difesa e dei suoi eredi e detto atto non rientra tra quelli che il Tribunale deve Persona_1 acquisire d'ufficio.
5 In terzo luogo l'adibizione della particella a sede stradale o a parco pubblico in sede di PRG
( a parte il fatto che quello adottato nel 2003 sarebbe ampiamente successivo alla maturazione del termine per usucapire decorrente dalla demolizione del fabbricato insistente sul terreno ossia dal 1972 ) comporta solo la possibile espropriabilità del bene laddove fosse di un privato;
per quanto riguarda poi il vincolo paesistico, asseritamente apposto con il
D.M. del 1954, anche in questo caso non ne discende l'inserimento automatico del bene nel patrimonio indisponibile comunale.
Come infatti anche di recente condivisibilmente affermato da Cass. 28481 del 2023 richiamando giurisprudenza consolidata sul punto “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio » (Cass., Sez. Un., del 28/06/2006, n. 14865; Cass., Sez. 2, 13/3/2007, n. 5867; Cass., Sez. 2, 9/6/2023, n. 17427), la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità (Cass., Sez. 2, 26/11/2020, n. 26990; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26402 )…… Questa Corte ha anche avuto modo di affermare che, a tale fine, non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico (Cass., Sez. U., 28/06/2006, n. 14865), atteso che l'appartenenza di un bene alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile, in quanto destinati ad un pubblico servizio, deve necessariamente riferirsi ad una concreta ed effettiva utilizzazione del bene e non ad un mero progetto di utilizzazione, che di per sé esprime solo una intenzione, la quale, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche del bene (Cass., Sez. 2, 19/6/2023, n. 17427)…… è stato, ad esempio, escluso che l'atto e la destinazione richiesti discendano automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa… che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria (Cass., Sez. U, 3/12/2010, n. 24563)…..”
********
sostiene poi che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di rilevare come Parte_1 la domanda originaria fosse nulla per assoluta incertezza dell'oggetto e avrebbe altrettanto erroneamente applicato le norme in materia di onere della prova e di consulenza tecnica d'ufficio.
6 Il motivo è infondato.
L'originaria attrice aveva indicato espressamente e in modo specifico il terreno oggetto di domanda di usucapione ( 3000 mq facenti parte della particella individuato al NCEU al foglio
1101 allegato 310, p.lla 161 ) e i testi escussi ne hanno dato riscontro ampiamente riferendo anche riguardo agli altri presupposti dell'usucapione ( corpus, animus possidendi e periodo ininterrotto ultraventennale ) che peraltro non contesta specificamente. Parte_1
In detto ambito la CTU non ha avuto valore meramente esplorativo ma unicamente di ausilio tecnico per l'esatta perimetrazione della particella e quindi per consentire una corretta trascrizione del titolo di acquisto originario.
**********
sostiene infine che il Tribunale nella sentenza non definitiva non avrebbe Parte_1 erroneamente tenuto conto che parte attrice aveva affermato di “condurre un'attività agricolo-pastorale sul terreno oggetto di giudizio, aveva di fatto trasformato la destinazione del bene che essa deteneva a titolo precario in quanto…. pubblicamente destinato a verde pubblico e soggetto altresì a vincolo archeologico-paesistico. Agli atti processuali non risulta che controparte abbia mai presentato alcuna domanda di nulla osta alla Regione per operare tale trasformazione, ragion per cui non ha agito come avrebbe dovuto doverosamente comportarsi il proprietario del bene e ha operato la trasformazione del terreno (da verde pubblico ad attività agricola-pastorale) in totale clandestinità, non palesandosi quale dominus alle competenti pubbliche autorità”.
Ebbene, in primo luogo indica il vincolo come “archeologico-paesistico” Parte_1 mentre per la particella in questione si tratta solo di vincolo paesistico.
In secondo luogo il motivo è assorbito dal rigetto delle altre argomentazioni ossia, si ribadisce, per l'irrilevanza ai fini dell'usucapione del vincolo paesistico e comunque è infondato poiché, essendo l'usucapione una situazione di fatto ( possesso pacifico e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge ), non si può far derivare l'insussistenza dell'acquisto dalla mancata richiesta di un'autorizzazione.
Le spese del giudizio di appello ( con la diminuzione per la pronuncia in rito ), di Cassazione
e del giudizio di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, conferma la sentenza non definitiva
140/2011 e la sentenza definitiva 211/2013 del Tribunale di Roma sezione distaccata di
Ostia;
condanna a pagare a e a , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 solido, le spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.995,50 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA, le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi
€3.082,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e quelle del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del sei ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CC EN ET EL de Courtelary
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN ET EL de Courtelary Presidente
RI CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c iscritta al n. 301 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Via del Tempio di Giove 21, difesa dall'Avv.to Antonio Ciavarella per Pt_1 mandato in atti
E
( C.F. Q ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
Eredi di deceduta il tre agosto 2020 Persona_1
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Claudio De Stefanis che li rappresenta e difende per mandato in atti
1 OGGETTO : giudizio ex art 392 c.p.c. a seguito di sentenza della Corte di Cassazione
27311/2020 - usucapione -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 84/2004 ) Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, il Comune di e Pt_1 deduceva che sin dai primi anni sessanta insieme alla sua famiglia aveva vissuto in una casa con orto annesso costruita su terreno di proprietà comunale in Via dei Pescatori 95 di
3.000,00 mq.
La casa era stata demolita a metà degli anni settanta a seguito di ordinanza comunale ma l'attrice e il proprio padre avevano ripulito il terreno dalle macerie, lo avevano recintato, avevano piantato una siepe nonché alberi da frutto e lo avevano coltivato;
il padre di era deceduto nel 1990 e la figlia aveva continuato a utilizzare il Persona_1 terreno.
Affermava l'attrice l'intervenuta usucapione ordinaria per avere fruito del bene nel modo suddetto, ininterrottamente e in via esclusiva, per oltre trent'anni, senza contestazioni da parte del chiedeva che fosse accertato l'acquisto a titolo originario e disposta la CP_3 relativa trascrizione.
Il Comune si costituiva e rilevava come l'area nel PRG vigente ricadesse parte in zona N
“arredo stradale “ e parte in zona “sede stradale” e comunque, come da delibera 33/2003, era destinata a “ parchi e riserve istituiti “ nell'ambito della riserva statale del litorale romano;
risultava anche sottoposta a vincolo paesistico ex l. 1457/1939 in forza di DM 21 ottobre
1954.
L'ordinanza di demolizione del fabbricato era asseritamente dipesa proprio da detti vincoli.
Si affermava che quindi l'attrice aveva meramente detenuto il bene e la mera modificazione dell'animus non aveva alcun rilievo giuridico.
Formulava domanda riconvenzionale di rilascio ( sia in motivazione che nelle conclusioni ) nonché di corresponsione dell'indennità di occupazione ( solo in motivazione ).
2 Il Tribunale con sentenza non definitiva 140/2011 dichiarava l'ininfluenza del vincolo paesaggistico rispetto alla usucapibilità del bene.
Con separata ordinanza disponeva CTU e all'esito, escussi anche testi, con sentenza
211/2013 accoglieva la domanda di usucapione ritenendo il possesso pacifico e ininterrotto da metà degli anni '70; indicava i limiti della particella come rilevati in sede peritale, respingeva la domanda riconvenzionale, poneva le spese di CTU in pari misura a carico delle parti e le spese legali a totale carico di . Parte_1
Quest'ultima proponeva appello affermando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non rilevante il vincolo paesaggistico e comunque altrettanto erroneamente non aveva valutato la circostanza relativa all'inclusione dell'area nel PRG.
Aggiungeva che il terreno sin dal 16 febbraio 1933 era stato classificato nella categoria B- beni indisponibili - matricola IBU 2019 - con destinazione a verde pubblico ed era stata sottoposta a usi civici per cui non era usucapibile.
Affermava poi che il Tribunale non aveva considerato la nullità della domanda poiché la consistenza dell'area non era stata individuata specificamente nell'atto di citazione e che la ctu esperita non avrebbe potuto sopperire a detta carenza.
Si sosteneva poi che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che fosse onere, non adempiuto, dell'attrice chiedere il nulla osta regionale per modificare il vincolo paesaggistico.
L'appellata si costituiva, affermava l'inammissibilità dell'impugnazione per vizio insanabile della notifica e quindi la tardività dell'appello; ne sosteneva in subordine l'infondatezza nel merito.
La Corte con sentenza 1606/2015 dichiarava l'impugnazione inammissibile per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo.
proponeva ricorso in cassazione;
si costituiva Parte_1 Persona_1 resistendo al ricorso.
La Corte di Cassazione con sentenza 27311/2020 annullava la sentenza di appello ritenendo la notifica non inesistente ma affetta da nullità sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo e rimetteva gli atti alla medesima Corte in diversa composizione anche per la statuizione delle spese di legittimità.
3 riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi di Parte_1 Persona_1
(impersonalmente e collettivamente) in quanto deceduta in pendenza del giudizio di
Cassazione.
Si costituivano gli eredi e . Controparte_1 Controparte_2
concludeva chiedendo : Parte_1
“annullare e riformare l'impugnata sentenza non definitiva n. 140/2011 del Tribunale Civile di Roma, sezione distaccata di Ostia, e la sentenza n. 211/2013 del Tribunale Civile di Roma, sezione distaccata di Ostia, depositata il 10.05.2013 e, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale già formulata in primo grado dalla odierna appellante quivi da intendersi riproposta, condannare gli eredi della sig.ra al Persona_1 rilascio dell'immobile libero da persona e cose oltre che al pagamento dell'indennità d'occupazione senza titolo”.
Gli eredi costituiti concludevano chiedendo :
A) In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o nullo l'atto di appello. B) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile le domande e le eccezioni svolte per la prima volta in questo grado di appello e stralciare i documenti depositati in appello. C) In via subordinata: dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello di controparte e, per l'effetto, confermare le sentenze appellate;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio, considerato il motivo di annullamento, riguarda le medesime doglianze svolte da nel procedimento di appello e solo in questi limiti può Parte_1 essere esaminato.
Gli eredi di hanno eccepito il difetto di genericità dei motivi di Persona_1 appello chiedendone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Ebbene, in disparte dal rilievo relativo al fatto che il presente grado non è l'appello ma un giudizio di rinvio comunque le richieste di sono articolate in modo Parte_1
4 circostanziato e riguardano singoli passaggi della sentenza di primo grado per cui non vi è genericità.
Passando all'esame delle difese di le stesse sono infondate. Parte_1
L'Amministrazione ha affermato l'erroneità della sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto non sufficiente l'apposizione di un vincolo paesaggistico ex L. 1457/39 in forza del d.m. ventuno ottobre 1954.
Ha altresì affermato il difetto di motivazione e la conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso di considerare come l'area in questione ricadesse in zona “N Verde di arredo stradale” e in parte in “sede stradale” del Piano Regolatore e che con il nuovo PRG, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33/2003, l'area fosse destinata a “Parchi e riserve istituiti” nell'ambito della Riserva statale del litorale romano, tanto che, proprio per le suddette destinazioni, si era proceduto alla demolizione dell'abitazione abusiva realizzata dalla famiglia sul terreno de quo. Persona_1
L'area identificata in catasto al foglio 1101, particella 161, di proprietà del Parte_2 Pt_1 dal 16.02.1933, era stata poi fin dal 1933 inventariata alla categoria B – Beni indisponibili con matricola IBU 2019 destinata a parco pubblico e di ciò il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto;
considerata la destinazione si applicherebbe infine la normativa in materia di usi civici per cui la famiglia non avrebbe potuto sottrarre alla collettività l'utilizzo Persona_1 del bene.
L'argomentazione è infondata.
In primo luogo il bene non appartiene allo Stato e non si tratta di bene demaniale poiché non rientra tra i terreni indicati tassativamente dall'art. 822 c.c., come del resto già evidenziato in sede di comparsa di costituzione in appello dalla difesa di
[...]
. Persona_1
In secondo luogo, ai fini della verifica della qualità di bene comunale indisponibile, non è stato prodotto tempestivamente il D.M. 21 ottobre 1954, come ritualmente eccepito dalla difesa e dei suoi eredi e detto atto non rientra tra quelli che il Tribunale deve Persona_1 acquisire d'ufficio.
5 In terzo luogo l'adibizione della particella a sede stradale o a parco pubblico in sede di PRG
( a parte il fatto che quello adottato nel 2003 sarebbe ampiamente successivo alla maturazione del termine per usucapire decorrente dalla demolizione del fabbricato insistente sul terreno ossia dal 1972 ) comporta solo la possibile espropriabilità del bene laddove fosse di un privato;
per quanto riguarda poi il vincolo paesistico, asseritamente apposto con il
D.M. del 1954, anche in questo caso non ne discende l'inserimento automatico del bene nel patrimonio indisponibile comunale.
Come infatti anche di recente condivisibilmente affermato da Cass. 28481 del 2023 richiamando giurisprudenza consolidata sul punto “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio » (Cass., Sez. Un., del 28/06/2006, n. 14865; Cass., Sez. 2, 13/3/2007, n. 5867; Cass., Sez. 2, 9/6/2023, n. 17427), la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità (Cass., Sez. 2, 26/11/2020, n. 26990; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26402 )…… Questa Corte ha anche avuto modo di affermare che, a tale fine, non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico (Cass., Sez. U., 28/06/2006, n. 14865), atteso che l'appartenenza di un bene alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile, in quanto destinati ad un pubblico servizio, deve necessariamente riferirsi ad una concreta ed effettiva utilizzazione del bene e non ad un mero progetto di utilizzazione, che di per sé esprime solo una intenzione, la quale, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche del bene (Cass., Sez. 2, 19/6/2023, n. 17427)…… è stato, ad esempio, escluso che l'atto e la destinazione richiesti discendano automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa… che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria (Cass., Sez. U, 3/12/2010, n. 24563)…..”
********
sostiene poi che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di rilevare come Parte_1 la domanda originaria fosse nulla per assoluta incertezza dell'oggetto e avrebbe altrettanto erroneamente applicato le norme in materia di onere della prova e di consulenza tecnica d'ufficio.
6 Il motivo è infondato.
L'originaria attrice aveva indicato espressamente e in modo specifico il terreno oggetto di domanda di usucapione ( 3000 mq facenti parte della particella individuato al NCEU al foglio
1101 allegato 310, p.lla 161 ) e i testi escussi ne hanno dato riscontro ampiamente riferendo anche riguardo agli altri presupposti dell'usucapione ( corpus, animus possidendi e periodo ininterrotto ultraventennale ) che peraltro non contesta specificamente. Parte_1
In detto ambito la CTU non ha avuto valore meramente esplorativo ma unicamente di ausilio tecnico per l'esatta perimetrazione della particella e quindi per consentire una corretta trascrizione del titolo di acquisto originario.
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sostiene infine che il Tribunale nella sentenza non definitiva non avrebbe Parte_1 erroneamente tenuto conto che parte attrice aveva affermato di “condurre un'attività agricolo-pastorale sul terreno oggetto di giudizio, aveva di fatto trasformato la destinazione del bene che essa deteneva a titolo precario in quanto…. pubblicamente destinato a verde pubblico e soggetto altresì a vincolo archeologico-paesistico. Agli atti processuali non risulta che controparte abbia mai presentato alcuna domanda di nulla osta alla Regione per operare tale trasformazione, ragion per cui non ha agito come avrebbe dovuto doverosamente comportarsi il proprietario del bene e ha operato la trasformazione del terreno (da verde pubblico ad attività agricola-pastorale) in totale clandestinità, non palesandosi quale dominus alle competenti pubbliche autorità”.
Ebbene, in primo luogo indica il vincolo come “archeologico-paesistico” Parte_1 mentre per la particella in questione si tratta solo di vincolo paesistico.
In secondo luogo il motivo è assorbito dal rigetto delle altre argomentazioni ossia, si ribadisce, per l'irrilevanza ai fini dell'usucapione del vincolo paesistico e comunque è infondato poiché, essendo l'usucapione una situazione di fatto ( possesso pacifico e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge ), non si può far derivare l'insussistenza dell'acquisto dalla mancata richiesta di un'autorizzazione.
Le spese del giudizio di appello ( con la diminuzione per la pronuncia in rito ), di Cassazione
e del giudizio di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, conferma la sentenza non definitiva
140/2011 e la sentenza definitiva 211/2013 del Tribunale di Roma sezione distaccata di
Ostia;
condanna a pagare a e a , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 solido, le spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 4.995,50 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA, le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi
€3.082,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e quelle del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del sei ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CC EN ET EL de Courtelary
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