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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 295/2025
Il Giudice AN AL ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nel procedimento introdotto da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA
RICORRENTE
contro
, Controparte_1 Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna
RESISTENTE
Conclusioni:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 29.9.2025
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2025 il ricorrente - impugnato il provvedimento con cui Questore della Provincia di ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di CP_1
soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 sul presupposto della mancanza di convivenza con la moglie cittadina italiana - il ricorrente ha chiesto in via principale il rilascio del permesso di soggiorno quale padre di cittadino italiano e in via subordinata il permesso di soggiorno per protezione speciale.
E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato dapprima inaudita altera parte e poi con ordinanza 15 aprile 2025.
L'amministrazione resistente si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato per il difetto di convivenza e l'inammissibilità della domanda subordinata di protezione speciale.
La causa è stata istruita sentendo il ricorrente (che all'udienza del 15 aprile 2025 il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “Vedo mio figlio regolarmente tramite l'ausilio dei servizi sociali. Mi sto separando da mia moglie. Ho l'udienza con il dottor . Sono già stato in udienza. Sto versando il mantenimento pari a 250 euro mensili. Il bambino al momento è stato affidato a mia moglie. Io sto lavorando. Mia moglie mi ha denunciato per maltrattamenti. Era già stata chiesta l'archiviazione; adesso il GIP ha dato un termine di 30 gg per fare nuove indagini”) nonché mediante la produzione di documentazione.
Nel corso della discussione, all'udienza del 29 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha insistito esclusivamente nella domanda principale, rinunciando alla subordinata.
***
Tanto premesso, il ricorrente chiede nel giudizio di merito l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di minore cittadino italiano.
E' pacifico che l'istante sia padre di cittadino italiano con il quale non convive. In assenza di convivenza con il figlio cittadino italiano, l'unica norma di riferimento è rappresentata dall'art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs 286/98.
Trattandosi dell'unica domanda proposta nel giudizio, a seguito della rinuncia alla domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, la competenza per la decisione spetta al giudice monocratico (cfr. art. 3 lett e) DL 13/17: per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
Pag. 2 di 8 familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; nonché art. 4 DL cit.).
Ciò posto, secondo l'art. 30 co. 1 lett. d), “fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo
IV del D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n.
386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30 lett d) è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, cui la sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358).
Pag. 3 di 8 Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, "nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo" (Sez. 1,
Sentenza n. 4197 del 19/02/2008, Rv. 602385-01). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo
Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica.
Ritiene il giudice che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs
286/98 non sia incondizionato. E cioè che non sia sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale.
La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile. Basti a tal fine considerare la stessa CEDU, all'art. 8, riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8
§ 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...] are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità.
Pag. 4 di 8 Ammettere che il diritto al rilascio del permesso di cui si tratta non tolleri limitazioni di sorta significa negare il diritto-dovere dello Stato di salvaguardare l'ordine pubblico e la sua stessa sicurezza. Significa introdurre una presunzione assoluta secondo cui l'interesse del minore italiano prevale sempre e comunque su qualsiasi esigenza di sicurezza, presunzione che non trova fondamento in alcuna norma di diritto positivo.
Se è vero che, in assenza di pericolosità, deve riconoscersi al genitore straniero di minore italiano, purchè non privato della potestà, il diritto al rilascio del relativo permesso, senza che residui il potere discrezionale di negarlo, ciò non vale laddove invece si ponga un problema di pericolosità del genitore, che deve essere necessariamente valutata.
E la conclusione della necessarietà della valutazione è conforme al dato normativo che deve essere letto sistematicamente e non atomisticamente, considerando le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c) TUI.
I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità. Non avrebbe alcun senso infatti consentire l'espulsione del familiare entro il secondo grado convivente di cittadino italiano, se pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e rilasciare un permesso di soggiorno al genitore irregolare non convivente con il figlio minore italiano, pure se ugualmente pericoloso.
Contrariamente al primo orientamento riportato, deve quindi affermarsi la necessità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d), della valutazione della pericolosità concreta di cui è portatore lo straniero, la quale potrebbe essere di intensità tale determinare la soccombenza dell'interesse del minore e del genitore.
Tirando le fila del discorso, il criterio per la valutazione in concreto della pericolosità sociale e il suo bilanciamento con il diritto all'unità familiare, nell'uno (art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98) e nell'altro caso (art. 30 comma 1 lett. d) DTUI), è del tutto sovrapponibile.
Pag. 5 di 8 Venendo al caso di specie, per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 comma 1 lett.
d) la convivenza non rileva ma occorre che il genitore straniero non sia privato della potestà genitoriale e qui non se ne contesta l'insussistenza.
Quanto alla pericolosità sociale, allo stato, egli risulta imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, come risulta dall'all. 8 depositato in data
22.9.2025 dalla difesa del ricorrente.
Non si dispone di ulteriori informazioni;
l'amministrazione resistente, da parte sua, non ha contestato il profilo della pericolosità.
La relazione dei Servizi sociali, incaricati dal giudice della separazione per l'organizzazione degli incontri e la valutazione della capacità genitoriale di madre e padre, consente di acquisire rilevanti informazioni in merito all'effettività del rapporto padre-figlio.
Innanzi tutto, l'incaricata ha dato atto di aver svolto alcuni colloqui individuali con i genitori e alcuni congiunti;
il padre e la madre hanno aderito alle richieste dei Servizi territoriali e si sono presentati puntuali agli appuntamenti.
Nella relazione si riferisce che i genitori forniscono versioni contrastanti degli stessi episodi e che, mentre il ricorrente avrebbe tentato di ricostituire l'unità familiare, la moglie ha riferito di non essere più coinvolta emotivamente e che quando ha contattato il marito lo avrebbe fatto solo per dare informazioni riguardanti il figlio.
In merito agli incontri padre-figlio, il Servizio segnala che essi si svolgono con cadenza quindicinale con durata di un'ora e mezza;
“il padre è apparso visibilmente emozionato ma è riuscito a limitare qualsiasi reazione emotiva forte. La madre, durante l'incontro, è stata di supporto: ha aiutato il bambino ad avvicinarsi al padre rivolgendosi spesso verso di lui e dandogli dei giocattoli graditi al bambino”; al termine dell'incontro, e fuori dai locali, la madre ha segnalato un comportamento riprovevole posto in essere dal padre che tuttavia è stato negato dalla mediatrice culturale presente all'episodio. Questo a dimostrazione della conflittualità della coppia che inficia le rispettive versioni degli stessi fatti. Più critico è apparso l'incontro in cui il bambino è stato accompagnato dalla madre di lei con la quale il ricorrente riferisce di non essere in buoni rapporti. Ma non si riscontrano comportamenti scorretti del ricorrente che anzi ha tentato in tutti i modi di tranquillizzare il figlio.
Pag. 6 di 8 Sempre nella stessa relazione si rappresenta come il ricorrente stia svolgendo un corso professionale per geometri finanziato dall'impresa per cui lavora e un corso di alfabetizzazione.
Nelle valutazioni conclusive si legge: “rispetto al percorso di valutazione fino ad ora intrapreso, tra i fattori di protezione rilevati vi sono una buona sintonizzazione di entrambi i genitori con il minore, il desiderio del padre di migliorare la propria condizione di vita per una vita futura insieme al figlio in Italia, presenza di una rete parentale a sostegno della madre nella gestione del figlio, la collaborazione di entrambi i genitori nei confronti dei servizi territoriali. Talvolta sono stati rilevati anche dei fattori di rischio che potrebbero essere potenzialmente di pregiudizio per la crescita e il benessere del minore […] sono presenti lievi difficoltà del padre nell'interazione con il figlio che potrebbero essere superate continuando a supportare il padre nei momenti di contatto con il minore attraverso il supporto educativo e il monitoraggio del Servizio sociale”.
In conclusione, non sussistono elementi ostativi al riconoscimento del diritto al rilascio del richiesto permesso di soggiorno: l'esigenza di conservazione del rapporto padre-figlio che il ricorrente porta avanti positivamente;
l'impegno profuso dal ricorrente nella vita privata
(lavorativa e sociale); l'assenza di pericolosità ostativa (la pendenza del procedimento penale per maltrattamenti di per sé non integra il livello di pericolosità che si ritiene richiesto dalla legge, oltre al fatto che la conflittualità della coppia richiede un'attenta valutazione della situazione concreta) sono tutti elementi che consentono di ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98.
Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.p.,
accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che il Questore della Provincia di rilasci al CP_1
ricorrente un permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98.
Pag. 7 di 8 Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Bologna, 6 ottobre 2025
Il Giudice
AN AL
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 295/2025
Il Giudice AN AL ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nel procedimento introdotto da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA
RICORRENTE
contro
, Controparte_1 Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna
RESISTENTE
Conclusioni:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 29.9.2025
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2025 il ricorrente - impugnato il provvedimento con cui Questore della Provincia di ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di CP_1
soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 sul presupposto della mancanza di convivenza con la moglie cittadina italiana - il ricorrente ha chiesto in via principale il rilascio del permesso di soggiorno quale padre di cittadino italiano e in via subordinata il permesso di soggiorno per protezione speciale.
E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato dapprima inaudita altera parte e poi con ordinanza 15 aprile 2025.
L'amministrazione resistente si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato per il difetto di convivenza e l'inammissibilità della domanda subordinata di protezione speciale.
La causa è stata istruita sentendo il ricorrente (che all'udienza del 15 aprile 2025 il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “Vedo mio figlio regolarmente tramite l'ausilio dei servizi sociali. Mi sto separando da mia moglie. Ho l'udienza con il dottor . Sono già stato in udienza. Sto versando il mantenimento pari a 250 euro mensili. Il bambino al momento è stato affidato a mia moglie. Io sto lavorando. Mia moglie mi ha denunciato per maltrattamenti. Era già stata chiesta l'archiviazione; adesso il GIP ha dato un termine di 30 gg per fare nuove indagini”) nonché mediante la produzione di documentazione.
Nel corso della discussione, all'udienza del 29 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha insistito esclusivamente nella domanda principale, rinunciando alla subordinata.
***
Tanto premesso, il ricorrente chiede nel giudizio di merito l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di minore cittadino italiano.
E' pacifico che l'istante sia padre di cittadino italiano con il quale non convive. In assenza di convivenza con il figlio cittadino italiano, l'unica norma di riferimento è rappresentata dall'art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs 286/98.
Trattandosi dell'unica domanda proposta nel giudizio, a seguito della rinuncia alla domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, la competenza per la decisione spetta al giudice monocratico (cfr. art. 3 lett e) DL 13/17: per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
Pag. 2 di 8 familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; nonché art. 4 DL cit.).
Ciò posto, secondo l'art. 30 co. 1 lett. d), “fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo
IV del D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n.
386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30 lett d) è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, cui la sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358).
Pag. 3 di 8 Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, "nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo" (Sez. 1,
Sentenza n. 4197 del 19/02/2008, Rv. 602385-01). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo
Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica.
Ritiene il giudice che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs
286/98 non sia incondizionato. E cioè che non sia sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale.
La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile. Basti a tal fine considerare la stessa CEDU, all'art. 8, riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8
§ 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...] are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità.
Pag. 4 di 8 Ammettere che il diritto al rilascio del permesso di cui si tratta non tolleri limitazioni di sorta significa negare il diritto-dovere dello Stato di salvaguardare l'ordine pubblico e la sua stessa sicurezza. Significa introdurre una presunzione assoluta secondo cui l'interesse del minore italiano prevale sempre e comunque su qualsiasi esigenza di sicurezza, presunzione che non trova fondamento in alcuna norma di diritto positivo.
Se è vero che, in assenza di pericolosità, deve riconoscersi al genitore straniero di minore italiano, purchè non privato della potestà, il diritto al rilascio del relativo permesso, senza che residui il potere discrezionale di negarlo, ciò non vale laddove invece si ponga un problema di pericolosità del genitore, che deve essere necessariamente valutata.
E la conclusione della necessarietà della valutazione è conforme al dato normativo che deve essere letto sistematicamente e non atomisticamente, considerando le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c) TUI.
I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità. Non avrebbe alcun senso infatti consentire l'espulsione del familiare entro il secondo grado convivente di cittadino italiano, se pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e rilasciare un permesso di soggiorno al genitore irregolare non convivente con il figlio minore italiano, pure se ugualmente pericoloso.
Contrariamente al primo orientamento riportato, deve quindi affermarsi la necessità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d), della valutazione della pericolosità concreta di cui è portatore lo straniero, la quale potrebbe essere di intensità tale determinare la soccombenza dell'interesse del minore e del genitore.
Tirando le fila del discorso, il criterio per la valutazione in concreto della pericolosità sociale e il suo bilanciamento con il diritto all'unità familiare, nell'uno (art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98) e nell'altro caso (art. 30 comma 1 lett. d) DTUI), è del tutto sovrapponibile.
Pag. 5 di 8 Venendo al caso di specie, per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 comma 1 lett.
d) la convivenza non rileva ma occorre che il genitore straniero non sia privato della potestà genitoriale e qui non se ne contesta l'insussistenza.
Quanto alla pericolosità sociale, allo stato, egli risulta imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, come risulta dall'all. 8 depositato in data
22.9.2025 dalla difesa del ricorrente.
Non si dispone di ulteriori informazioni;
l'amministrazione resistente, da parte sua, non ha contestato il profilo della pericolosità.
La relazione dei Servizi sociali, incaricati dal giudice della separazione per l'organizzazione degli incontri e la valutazione della capacità genitoriale di madre e padre, consente di acquisire rilevanti informazioni in merito all'effettività del rapporto padre-figlio.
Innanzi tutto, l'incaricata ha dato atto di aver svolto alcuni colloqui individuali con i genitori e alcuni congiunti;
il padre e la madre hanno aderito alle richieste dei Servizi territoriali e si sono presentati puntuali agli appuntamenti.
Nella relazione si riferisce che i genitori forniscono versioni contrastanti degli stessi episodi e che, mentre il ricorrente avrebbe tentato di ricostituire l'unità familiare, la moglie ha riferito di non essere più coinvolta emotivamente e che quando ha contattato il marito lo avrebbe fatto solo per dare informazioni riguardanti il figlio.
In merito agli incontri padre-figlio, il Servizio segnala che essi si svolgono con cadenza quindicinale con durata di un'ora e mezza;
“il padre è apparso visibilmente emozionato ma è riuscito a limitare qualsiasi reazione emotiva forte. La madre, durante l'incontro, è stata di supporto: ha aiutato il bambino ad avvicinarsi al padre rivolgendosi spesso verso di lui e dandogli dei giocattoli graditi al bambino”; al termine dell'incontro, e fuori dai locali, la madre ha segnalato un comportamento riprovevole posto in essere dal padre che tuttavia è stato negato dalla mediatrice culturale presente all'episodio. Questo a dimostrazione della conflittualità della coppia che inficia le rispettive versioni degli stessi fatti. Più critico è apparso l'incontro in cui il bambino è stato accompagnato dalla madre di lei con la quale il ricorrente riferisce di non essere in buoni rapporti. Ma non si riscontrano comportamenti scorretti del ricorrente che anzi ha tentato in tutti i modi di tranquillizzare il figlio.
Pag. 6 di 8 Sempre nella stessa relazione si rappresenta come il ricorrente stia svolgendo un corso professionale per geometri finanziato dall'impresa per cui lavora e un corso di alfabetizzazione.
Nelle valutazioni conclusive si legge: “rispetto al percorso di valutazione fino ad ora intrapreso, tra i fattori di protezione rilevati vi sono una buona sintonizzazione di entrambi i genitori con il minore, il desiderio del padre di migliorare la propria condizione di vita per una vita futura insieme al figlio in Italia, presenza di una rete parentale a sostegno della madre nella gestione del figlio, la collaborazione di entrambi i genitori nei confronti dei servizi territoriali. Talvolta sono stati rilevati anche dei fattori di rischio che potrebbero essere potenzialmente di pregiudizio per la crescita e il benessere del minore […] sono presenti lievi difficoltà del padre nell'interazione con il figlio che potrebbero essere superate continuando a supportare il padre nei momenti di contatto con il minore attraverso il supporto educativo e il monitoraggio del Servizio sociale”.
In conclusione, non sussistono elementi ostativi al riconoscimento del diritto al rilascio del richiesto permesso di soggiorno: l'esigenza di conservazione del rapporto padre-figlio che il ricorrente porta avanti positivamente;
l'impegno profuso dal ricorrente nella vita privata
(lavorativa e sociale); l'assenza di pericolosità ostativa (la pendenza del procedimento penale per maltrattamenti di per sé non integra il livello di pericolosità che si ritiene richiesto dalla legge, oltre al fatto che la conflittualità della coppia richiede un'attenta valutazione della situazione concreta) sono tutti elementi che consentono di ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98.
Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.p.,
accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che il Questore della Provincia di rilasci al CP_1
ricorrente un permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98.
Pag. 7 di 8 Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Bologna, 6 ottobre 2025
Il Giudice
AN AL
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