TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 70
TAR
Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di avviso esplicito nell'ingiunzione delle conseguenze dell'inottemperanza

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che l'ordinanza ingiunzione n. 13/2019 menzionava solo la sanzione pecuniaria e non esplicitava l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, la quale richiede un preciso avviso per garantire il diritto di proprietà.

  • Accolto
    Non imputabilità della mancata ottemperanza all'ordine demolitorio per assenza di colpa

    Il Tribunale ha accolto la doglianza, ritenendo che l'inottemperanza non sia imputabile alla ricorrente in quanto ha dimostrato l'assenza di colpa, dovuta a indicazioni fuorvianti del Comune e alla sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione, generando un incolpevole affidamento. L'assenza di colpa rende illegittima sia l'acquisizione gratuita che la sanzione pecuniaria.

  • Accolto
    Non imputabilità della mancata ottemperanza all'ordine demolitorio per assenza di colpa

    Il Tribunale ha accolto la doglianza, ritenendo che l'inottemperanza non sia imputabile alla ricorrente in quanto ha dimostrato l'assenza di colpa, dovuta a indicazioni fuorvianti del Comune e alla sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione, generando un incolpevole affidamento. L'assenza di colpa rende illegittima sia l'acquisizione gratuita che la sanzione pecuniaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 70
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 70
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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