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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/10/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 335/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettiv.te domiciliate in Via Fontanelle 22, Patti (ME), CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Ratto che le rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Controparte_1 CodiceFiscale_3
San Mauro 5, Ficarra (ME), presso lo studio dell'Avv. Francesco Marchese che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: servitù (appello avverso la sentenza n. 193/24 R.S. del
Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2024 e Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 193/24 R.S. con la Parte_1 quale il Tribunale di Patti, nel giudizio promosso da contro le Controparte_1 odierne appellanti, ha dichiarato che l'attore ha diritto di passaggio, pedonale e
1 carrabile, lungo la stradella “lato valle”, di proprietà dei convenuti, che dal bivio posto al termine della stradella interpoderale conduce fino al magazzino dell'attore, con le modalità indicate in parte motiva, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e, previa parziale compensazione delle spese, ha condannato le odierne appellanti al pagamento della restante parte a favore di . Controparte_1
Con il primo motivo di appello e hanno Parte_2 Parte_1 censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che con l'atto di divisione del 30 luglio 1970 le parti in causa avevano costituito una servitù di passaggio sulla stradella in questione a favore del fondo di;
il Tribunale aveva omesso di valutare correttamente l'atto Controparte_1 in Notar del 1984 con il quale e (dante Per_1 Parte_1 Persona_2 causa di ) avevano acquistato da potere di di Parte_2 Controparte_2
Calanovella la part. 292, sulla quale insiste la stradella oggetto di causa. Tale circostanza escludeva che nell'atto di divisione stipulato dalle parti in data 30 settembre 1970 fosse stata costituita una servitù di passaggio sulla stradella de qua, tenuto conto che, alla data dell'atto di divisione, l'area in questione apparteneva ad un terzo.
Con il secondo motivo le appellanti hanno evidenziato che “lo spazio antistante alla porzione di fabbricato adottato dai coniugi e Persona_2
.. soggetto alla servitù di passaggio in favore della porzione di Parte_1 fabbricato adottato da ”, indicato nell'atto in Notar del Controparte_1 Per_1
30 luglio 1970, coincideva con la strada “lato monte” e non con quella “lato valle” su cui il Tribunale ha riconosciuto la servitù di passaggio a favore del fondo di
; tale strada, peraltro, era stata realizzata negli anni '90, come Controparte_1 riferito dai testimoni e . Tes_1 Testimone_2
Hanno chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'actio confessoria servitutis svolta da . Controparte_1
, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1 della produzione documentale ex art. 345 c.p.c.; ha evidenziato che le appellanti non avevano dedotto nel giudizio di primo grado la circostanza posta a fondamento del gravame proposto, e cioè l'appartenenza a terzi dell'area sulla
2 quale insiste la stradella in contestazione, con conseguente inammissibilità di tale eccezione in quanto nuova. In ogni caso sin dal 1970 ed Parte_1 Per_2
avevano la disponibilità di tale area. Ha ribadito comunque
[...]
l'interclusione della part. 235 di sua proprietà. Ha chiesto, quindi, il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
I due motivi di gravame formulati possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi;
con entrambi, infatti, le appellanti hanno censurato l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, dell'atto in Notar del 1984 con il quale e avevano Per_1 Persona_2 Parte_1 acquistato da potere di di Calanovella la part. 292 sulla quale Controparte_2 insiste la stradella oggetto di causa.
Le preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellato sono infondate.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, a pag. 2, e affermavano che: “nessuna Persona_2 Parte_1 servitù di passaggio è mai esistita sul tratto che, a dire di parte attrice, condurrebbe al proprio fabbricato seminterrato. L'attore sottace che tale porzione si trova sottostante il fabbricato dei coniugi deducenti, costituendone una sorta di porticato sul quale si affacciano i magazzini dei coniugi Per_3
. Inoltre, tale spazio coperto è stato, da sempre, utilizzato in via esclusiva da
[...] questi ultimi, i quali vi hanno ricoverato la loro automobile, sin dal 1984-85, vale
a dire successivamente all'acquisto della part. 292 acquistata dagli esponenti con atto pubblico in Notar del 27.04.1984 (doc. n.°2)”. Persona_4
La circostanza che la stradella sulla quale vantava la servitù Controparte_1 di passaggio insistesse sulla part. 292, acquistata dai coniugi nel Persona_5
1984, era stata inoltre evidenziata anche dal c.t. di parte convenuta arch. Per_6 nelle sue osservazioni alla c.t.u.
Appare quindi evidente che il contratto in questione era stato allegato dai convenuti alla comparsa di costituzione depositata innanzi al Tribunale di Patti, con la quale era stato pure evidenziato che la stradella in contestazione insisteva sulla part. 292 divenuta di proprietà dei coniugi solo nel 1984. Persona_5
3 Deve quindi escludersi l'inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 345 c.p.c. eccepita dall'appellato.
Nel merito, alla luce della documentazione in atti, le doglianze svolte dalle appellanti sono fondate.
, premesso di essere proprietario di un immobile sito in Controparte_1
Sinagra, c.da Mulinazzo, in catasto al fg. 2, part.lle 235 sub. 2 e 3, composto da un piano terra e da un piano seminterrato, ha riferito di accedere ad entrambi i piani, almeno dal 1970, attraverso due diramazioni che entrambe attraversano porzioni di terreno dei coniugi Tale via d'accesso risultava non solo dallo Persona_5 stato dei luoghi ma anche dall'atto di divisione del 30 settembre 1970.
Il giudice di prime cure, dopo avere dato atto che i convenuti avevano contestato tale ricostruzione, deducendo che l'atto pubblico del 1970 si riferiva alla stradella “lato monte” e non a quella “lato valle”, realizzata successivamente ed utilizzata da saltuariamente e solo su concessione dei Controparte_1 coniugi ha condiviso la tesi dell'attore. Persona_5
Il Tribunale ha evidenziato che nell'atto pubblico del 30 settembre 1970 la servitù di passaggio a favore del fondo di veniva costituita Controparte_1 sullo spazio antistante alla porzione di fabbricato adottato dai coniugi Per_2
e , senza alcun riferimento ad una porzione o lato
[...] Parte_1 specifico, sicché doveva ritenersi che le parti avessero voluto costituire una servitù di passaggio su entrambe le stradelle;
inoltre la circostanza che la stradella
“lato valle” fosse stata realizzata successivamente rispetto al 1970, dedotta dai convenuti, era rimasta indimostrata.
Le considerazioni svolte dal giudice di primo grado sono smentite dalla documentazione in atti.
Dalle planimetrie allegate sia alla c.t.u. che alle osservazioni alla c.t.u. redatte dall'arch. risulta chiaramente il percorso della stradella in contestazione;
Per_6
l'area colorata in giallo nelle planimetrie in atti è la stradella c.d. “lato monte” sulla quale insiste la servitù di passaggio riconosciuta anche dalle odierne appellanti. La stradella “lato valle” in contestazione, invece, risulta chiaramente insistere sulla part. 292, costituendo una diramazione dell'originaria stradella, e consente di raggiungere i magazzini di , magazzini che, come Controparte_1
4 chiarito anche dal c.t.u, sono stati realizzati certamente in epoca successiva al
1970.
Sulla scorta della chiara rappresentazione dei luoghi fornita sia dal c.t.u. che, soprattutto, dal c.t.p., deve escludersi che la stradella “lato valle” potesse essere menzionata nell'atto del 1970 e che sulla stessa i fratelli avessero inteso CP_1 costituire una servitù di passaggio a favore della part. 235 atteso che, all'epoca, la part. 292 apparteneva ad un terzo estraneo all'atto di divisione. Si osserva, inoltre, che l'esigenza di raggiungere i magazzini di attraverso un Controparte_1 percorso diverso dalla stradella “lato monte” è sorta, come detto, successivamente al 1970, allorché l'appellato ha ampliato i manufatti che insistevano sul suo fondo, in particolare occupando quasi interamente la part. 234 (v. pag. 6 rel. c.t.u.).
La circostanza che prima del 1984 non fosse possibile utilizzare la stradella
“lato valle” era stata peraltro riferita dal teste , genero di Tes_1 Per_2
(“subito dopo aver acquistato nel 1984 la particella che collega la
[...] rotabile alla proprietà di , abbiamo fatto un muro di contenimento a valle, Per_2 abbiamo riempito e fatto una strada in terra battuta che arrivava ai magazzini…; prima del 1984 non ci si poteva passare da questa stradella che dalla rotabile arriva ai magazzini di e alla fine a quelli di , perché era proprietà Per_2 CP_1 privata di tale di Calanovella che poi ha venduto a mio suocero”). CP_2
L'istruttoria svolta ha dimostrato l'infondatezza della pretesa di CP_1
, dovendo escludersi che le parti in causa con l'atto di divisione del 1970
[...] avessero inteso costituire una servitù di passaggio a favore dell'immobile di sulla stradella “lato valle”, oggi di proprietà delle appellanti. Controparte_1
Si rileva, incidentalmente, che non può essere esaminata in questa sede la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, svolta da CP_1
in via subordinata nel giudizio di primo grado, non avendo lo stesso,
[...] nella comparsa di costituzione in appello, riproposto tale domanda ex art. 346
c.p.c.
Le spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u., avuto riguardo all'esito complessivo della lite, devono porsi interamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 193/24 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede:
Accoglie l'appello proposto da e e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'actio confessoria servitutis formulata da avente ad oggetto il passaggio sulla Controparte_1 stradella “lato valle” di proprietà delle appellanti;
condanna al pagamento, a favore delle appellanti, delle Controparte_1 spese del giudizio liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado in € 804,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi (€ 1.200,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.700,00 fase trattazione, € 2.300,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1
Messina, 10 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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