Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1952, n. 1374
Articolo 2
Versione
13 novembre 1952
Art. 1.
Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 300 milioni con legge 18 dicembre 1951, n. 1600 , viene ulteriormente elevato a lire 400 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.
Entrata in vigore il 13 novembre 1952