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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 799/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057202390038646417 BOLLO 2016 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0578020220000208800 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 799/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 0578020220000208800 formato in virtù della cartella di pagamento n.
05720190000590077, notificata il 05.07.2019 con la quale è stato a lui ingiunto il pagamento della somma di €. 916,06 per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016 e della cartella di pagamento n. 05720190016811709, notificata il 13.08.2019 con cui è stato richiesto il versamento della somma di €. 972,76 a titolo IRPEF - indennità di fine rapporto lavoro dipendente - relativa all'anno 2014, nonché dell'intimazione di pagamento n. 057202390038646417, emessa in ragione delle riferite cartelle esattoriali.
Avverso il preavviso di fermo amministrativo, in epigrafe indicato, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
-PRESCRIZIONE E DECADENZA relativamente alla pretesa tributaria azionata a titolo di tassa automobilistica, anno 2016, in assenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 5 commi 51 e 52 legge 953/82; all'IRPEF essendo maturato il termine di prescrizione di quattro anni successivo a quello dell'anno di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, tenuto conto della notifica della relativa cartella esattoriale in data 13 agosto 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – SC che eccepisce, in particolare, l'inammissibilità per omessa tempestiva impugnativa delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo amministrativo e all'intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene, per ragioni di ordine processuale, doversi preliminarmente pronunciare sull'eccezione di inammissibilità opposta dalla SC per omessa tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali che si ritiene fondata essendo state perfezionate le relative notificazioni, unitamente a quella propria dell' intimazione di pagamento, mediante deposito presso la casa comunale.
Difatti, deve ritenersi adeguatamente notificata la cartella di pagamento, allorquando il messo notificatore recatosi presso l'indirizzo di residenza, come avvenuto nel caso di specie tenuto conto dell'indirizzo riscontrabile dal certificato di residenza depositato in atti, avendo riscontrato l'assenza di questo e di altre persone autorizzate al ritiro, effettui la notifica ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , affiggendo alla porta dell'abitazione avviso di deposito della cartella presso la casa comunale e depositando la stessa presso la casa comunale.
Pertanto, per quanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della controversia in esame.
P.Q.M.
Respinge il ricorso spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 799/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057202390038646417 BOLLO 2016 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0578020220000208800 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 799/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 0578020220000208800 formato in virtù della cartella di pagamento n.
05720190000590077, notificata il 05.07.2019 con la quale è stato a lui ingiunto il pagamento della somma di €. 916,06 per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016 e della cartella di pagamento n. 05720190016811709, notificata il 13.08.2019 con cui è stato richiesto il versamento della somma di €. 972,76 a titolo IRPEF - indennità di fine rapporto lavoro dipendente - relativa all'anno 2014, nonché dell'intimazione di pagamento n. 057202390038646417, emessa in ragione delle riferite cartelle esattoriali.
Avverso il preavviso di fermo amministrativo, in epigrafe indicato, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
-PRESCRIZIONE E DECADENZA relativamente alla pretesa tributaria azionata a titolo di tassa automobilistica, anno 2016, in assenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 5 commi 51 e 52 legge 953/82; all'IRPEF essendo maturato il termine di prescrizione di quattro anni successivo a quello dell'anno di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, tenuto conto della notifica della relativa cartella esattoriale in data 13 agosto 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – SC che eccepisce, in particolare, l'inammissibilità per omessa tempestiva impugnativa delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo amministrativo e all'intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene, per ragioni di ordine processuale, doversi preliminarmente pronunciare sull'eccezione di inammissibilità opposta dalla SC per omessa tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali che si ritiene fondata essendo state perfezionate le relative notificazioni, unitamente a quella propria dell' intimazione di pagamento, mediante deposito presso la casa comunale.
Difatti, deve ritenersi adeguatamente notificata la cartella di pagamento, allorquando il messo notificatore recatosi presso l'indirizzo di residenza, come avvenuto nel caso di specie tenuto conto dell'indirizzo riscontrabile dal certificato di residenza depositato in atti, avendo riscontrato l'assenza di questo e di altre persone autorizzate al ritiro, effettui la notifica ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , affiggendo alla porta dell'abitazione avviso di deposito della cartella presso la casa comunale e depositando la stessa presso la casa comunale.
Pertanto, per quanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della controversia in esame.
P.Q.M.
Respinge il ricorso spese compensate.