Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 187
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per omessa impugnazione cartelle esattoriali

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità, poiché le cartelle esattoriali, nonché l'intimazione di pagamento, erano state notificate mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., configurando una notifica valida.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza tassa automobilistica anno 2016

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione per omessa impugnazione delle cartelle esattoriali sottese al fermo amministrativo, ritenendo le notifiche valide.

  • Rigettato
    Prescrizione IRPEF anno 2014

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione per omessa impugnazione delle cartelle esattoriali sottese al fermo amministrativo, ritenendo le notifiche valide.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 187
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 187
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo