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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1361/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2022 depositato il 09/08/2022
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria - 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 27/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17383 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4424/2022 RGA, il Comune di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.345/01/2022, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 17383/2020, emesso nei confronti della Resistente_1
, a titolo di IMU, anno d'imposta 2015 .
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso per mancanza del presupposto oggettivo e per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 504/92 posto che la Congregazione esercita esclusivamente attività e opere di religione, culto e di istruzione senza fini di lucro.
Il Comune di Palermo ha censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 7 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 504/92.
Si è costituita la contribuente per resistere al gravame, con appello incidentale per la riforma del capo della sentenza che ha statuito sulla compensazione delle spese legali di primo grado.
All'udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
L'appellata, già in primo grado, ha offerto in giudizio la prova documentale di essere “persona giuridica” nell'Ordinamento canonico nonché ente ecclesiastico legalmente riconosciuto dall'Ordinamento italiano, facente parte della struttura gerarchica della Chiesa Cattolica, giusto Regio Decreto del 14.8.1936.
La Congregazione, nel perseguimento dei propri fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo essendo iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma (cfr. documentazione in atti).
Nella fattispecie in esame, la congregrazione deve essere ritenuto ente ecclesiastico riconosciuto da entrambi gli Ordinamenti (canonico e civile), che, sulla base del proprio “carisma”, svolge attività di culto e di religione, sia contemplativa, che missionaria, sul territorio a favore delle nuove generazioni e della fascia più debole della società (cfr. documentazione in atti).
L'attività didattica svolta nel periodo di imposta accertato dal Comune di Palermo, nell'unica struttura, di proprietà della appellata, deve ritenersi rientrante nelle attività istituzionali dell'Ente ecclesiastico, che, ai sensi dell'art. 7, c. 3, dell'Accordo Stato e Chiesa di Villa Madama, ratificato dalla L. n. 221/1985 e nell'art. 7 della L. n. 222/85, sono equiparate a quelle di beneficenza e istruzione e, quindi, non tassabili.
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, è emerso che l'importo richiesto, a titolo di rette, è inferiore al costo medio annuale per studente indicato nelle tabelle del Miur;
l'attività didattico-formativa svolta, rientra tra le attività facenti parte del “carisma” (oggetto e finalità sociale) dell'Ente Ecclesiastico, per come riconosciuto dalla Repubblica Italiana con il provvedimento sopra richiamato;
attività svolta senza scopo di lucro.
L'attività didattica svolta nell'immobile cui si pretende il tributo, quindi, è strettamente connessa ai fini istituzionali dell'Ente ed il versamento di una retta, cositutisce un contributo che copre solamente una frazione del costo effettivo del servizio.
Difetta, pertanto, nella fattispecie la connotazione di attività commerciale.
Per le suesposte argomentazioni l'appello non è fondato e va rigettato.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza nella materia de qua , si compensano le spese dell'odierno grado di giudizio, compreso il giudizio di primo grado, per il quale, quindi, deve essere respinto l'appello incidentale dell'ente ecclesiastico.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello principale del Comune di Palermo e l'appello incidentale della Resistente_1 e conferma la sentenza Commissione Tributaria provinciale di Palermo n.345/2022; Spese compensate.
Palermo, 24/10/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP ET IZ MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2022 depositato il 09/08/2022
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria - 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 1 e pubblicata il 27/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17383 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4424/2022 RGA, il Comune di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.345/01/2022, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 17383/2020, emesso nei confronti della Resistente_1
, a titolo di IMU, anno d'imposta 2015 .
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso per mancanza del presupposto oggettivo e per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 504/92 posto che la Congregazione esercita esclusivamente attività e opere di religione, culto e di istruzione senza fini di lucro.
Il Comune di Palermo ha censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 7 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 504/92.
Si è costituita la contribuente per resistere al gravame, con appello incidentale per la riforma del capo della sentenza che ha statuito sulla compensazione delle spese legali di primo grado.
All'udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
L'appellata, già in primo grado, ha offerto in giudizio la prova documentale di essere “persona giuridica” nell'Ordinamento canonico nonché ente ecclesiastico legalmente riconosciuto dall'Ordinamento italiano, facente parte della struttura gerarchica della Chiesa Cattolica, giusto Regio Decreto del 14.8.1936.
La Congregazione, nel perseguimento dei propri fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo essendo iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma (cfr. documentazione in atti).
Nella fattispecie in esame, la congregrazione deve essere ritenuto ente ecclesiastico riconosciuto da entrambi gli Ordinamenti (canonico e civile), che, sulla base del proprio “carisma”, svolge attività di culto e di religione, sia contemplativa, che missionaria, sul territorio a favore delle nuove generazioni e della fascia più debole della società (cfr. documentazione in atti).
L'attività didattica svolta nel periodo di imposta accertato dal Comune di Palermo, nell'unica struttura, di proprietà della appellata, deve ritenersi rientrante nelle attività istituzionali dell'Ente ecclesiastico, che, ai sensi dell'art. 7, c. 3, dell'Accordo Stato e Chiesa di Villa Madama, ratificato dalla L. n. 221/1985 e nell'art. 7 della L. n. 222/85, sono equiparate a quelle di beneficenza e istruzione e, quindi, non tassabili.
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, è emerso che l'importo richiesto, a titolo di rette, è inferiore al costo medio annuale per studente indicato nelle tabelle del Miur;
l'attività didattico-formativa svolta, rientra tra le attività facenti parte del “carisma” (oggetto e finalità sociale) dell'Ente Ecclesiastico, per come riconosciuto dalla Repubblica Italiana con il provvedimento sopra richiamato;
attività svolta senza scopo di lucro.
L'attività didattica svolta nell'immobile cui si pretende il tributo, quindi, è strettamente connessa ai fini istituzionali dell'Ente ed il versamento di una retta, cositutisce un contributo che copre solamente una frazione del costo effettivo del servizio.
Difetta, pertanto, nella fattispecie la connotazione di attività commerciale.
Per le suesposte argomentazioni l'appello non è fondato e va rigettato.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza nella materia de qua , si compensano le spese dell'odierno grado di giudizio, compreso il giudizio di primo grado, per il quale, quindi, deve essere respinto l'appello incidentale dell'ente ecclesiastico.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello principale del Comune di Palermo e l'appello incidentale della Resistente_1 e conferma la sentenza Commissione Tributaria provinciale di Palermo n.345/2022; Spese compensate.
Palermo, 24/10/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP ET IZ MA