Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1361
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del presupposto oggettivo e violazione art. 7 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 504/92

    La Corte ha ritenuto che l'ente ecclesiastico, riconosciuto sia dall'ordinamento canonico che civile, svolge attività di culto, religione e istruzione senza fini di lucro, equiparate a quelle di beneficenza e istruzione, non tassabili ai sensi della normativa vigente. L'attività didattica, seppur con il versamento di una retta inferiore ai costi medi, rientra nel carisma dell'ente e non ha connotazione commerciale.

  • Rigettato
    Appello incidentale sulla compensazione delle spese

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese anche per il presente grado di giudizio a causa delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1361
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1361
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo