Art. 6. Assistenza spirituale ai ricoverati 1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.