Art. 2.
Il Ministro per la marina mercantile, sentita la Commissione di cui all' art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266 , autorizzera' la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa ai marittimi che comprovino di non aver potuto rimpatriare per cause a loro non imputabili.
Il Ministro per la marina mercantile, sentita la Commissione di cui all' art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266 , autorizzera' la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa ai marittimi che comprovino di non aver potuto rimpatriare per cause a loro non imputabili.