Articolo 32 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
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27 febbraio 1986
Art. 32. Norme finali 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 .
Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 .
2. Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 , e' determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808 , ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16 della stessa legge.
Note all' art. 32 :
- L' art. 86, terzo comma, del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. note all'art. 1) cosi' dispone: "Le modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilita' diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Universita'".
- Il D.P.R. n. 371/1982 approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 270/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano) e' il seguente:
"Art. 6. - Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell' art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , al personale interessato sara' attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza.
Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica".
- Vedere la nota all'art. 10, per quanto concerne il quadro G.
- Il D.L. n. 681/1982 , convertito con modificazioni, nella legge n. 869/1982 riguarda "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato".
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 808/1977 , e' riportato nelle note all'art. 24.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986