Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1110
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la rituale notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta secondo le procedure previste per irreperibilità relativa, perfezionatasi in data 4.12.2022.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    L'eccezione di prescrizione è inammissibile in quanto relativa a crediti anteriori alla notifica dell'intimazione, la quale, essendo stata notificata il 4.12.2022, non aveva ancora maturato il termine triennale di prescrizione prima della successiva notifica dell'intimazione impugnata avvenuta il 27.3.2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1110
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo