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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4088/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011398863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011398863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente la cartella n. 09420110027170500000 per tasse auto 2005 e 2006, chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella e prescrizione dei relativi crediti.
Si è opposta ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'intimazione n. 094 2021 90023965 22/000, per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr 600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento prodotto). La notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 4.12.2022, ossia
10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Ciò rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza in quanto avrebbero dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Successivamente alla predetta notifica (avvenuta il 4.12.2022) non è maturato il termine triennale di prescrizione ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 per le tasse auto, prima della notifica (il 27.3.2025), dell'intimazione impugnata.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte resistente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4088/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011398863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011398863000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente la cartella n. 09420110027170500000 per tasse auto 2005 e 2006, chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella e prescrizione dei relativi crediti.
Si è opposta ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'intimazione n. 094 2021 90023965 22/000, per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr 600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento prodotto). La notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 4.12.2022, ossia
10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Ciò rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza in quanto avrebbero dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Successivamente alla predetta notifica (avvenuta il 4.12.2022) non è maturato il termine triennale di prescrizione ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 per le tasse auto, prima della notifica (il 27.3.2025), dell'intimazione impugnata.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte resistente.