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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Troso, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 15.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.676,02 (con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a CP_1 scomputo del debito), chiesta in ripetizione dall'ente previdenziale con comunicazione datata 16.2.2024, sulla pensione AS per “rate di prestazione riscosse in misura superiore a quella spettante e maggiorazione sociale o aumento sociale non spettante, a causa del possessi di redditi di importo superiore ai limiti di legge”, eccependo l'irripetibilità di quanto erogato in mancanza di dolo da parte dell'accipiens. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Preliminarmente, a fronte delle allegazioni promananti dall'istituto previdenziale convenuto in merito alle ragioni che hanno dato luogo all'indebito per cui è causa, è da ritenere che le somme di cui si discute siano state indebitamente erogate al (in Pt_1 conseguenza del venir meno dei requisiti reddituali per beneficiare della suddetta maggiorazione), laddove nessuna dimostrazione è stata fornita dalla parte ricorrente in ordine al possesso di redditi compatibili con la soglia di riferimento e dovendosi, in ogni caso, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
1 Tanto premesso, avendo la pretesa restitutoria ad oggetto l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita sullo stesso assegno sociale (vds. TE08 in atti), è da fare riferimento, nell'ambito della presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, giova rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni
2 caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali relativamente al periodo gennaio 2023-dicembre 2023, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea milita l'assorbente circostanza che la ricostituzione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata al ricorrente nel corso del mese di febbraio 2024, con conseguente irripetibilità delle somme antecedentemente versate. Né può ritenersi che il ricorrente possa essersi trovato in una situazione di dolo rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione, laddove il superamento della soglia reddituale addotto dall' sarebbe al più avvenuto per differenze minime e, CP_1 comunque, per importi non tali da far supporre la conoscenza della sopravvenuta incompatibilità dei redditi con le prestazioni erogate. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento.
3 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 15.5.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.676,02, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione del 16.2.2024, condannando CP_1
l' a restituire al ricorrente le somme trattenute sull'indebito per cui è causa, con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; condanna, altresì, l' CP_1
a pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.350,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Troso, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 15.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.676,02 (con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a CP_1 scomputo del debito), chiesta in ripetizione dall'ente previdenziale con comunicazione datata 16.2.2024, sulla pensione AS per “rate di prestazione riscosse in misura superiore a quella spettante e maggiorazione sociale o aumento sociale non spettante, a causa del possessi di redditi di importo superiore ai limiti di legge”, eccependo l'irripetibilità di quanto erogato in mancanza di dolo da parte dell'accipiens. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Preliminarmente, a fronte delle allegazioni promananti dall'istituto previdenziale convenuto in merito alle ragioni che hanno dato luogo all'indebito per cui è causa, è da ritenere che le somme di cui si discute siano state indebitamente erogate al (in Pt_1 conseguenza del venir meno dei requisiti reddituali per beneficiare della suddetta maggiorazione), laddove nessuna dimostrazione è stata fornita dalla parte ricorrente in ordine al possesso di redditi compatibili con la soglia di riferimento e dovendosi, in ogni caso, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
1 Tanto premesso, avendo la pretesa restitutoria ad oggetto l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita sullo stesso assegno sociale (vds. TE08 in atti), è da fare riferimento, nell'ambito della presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, giova rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni
2 caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771). Derivando l'indebito di cui si discute dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali relativamente al periodo gennaio 2023-dicembre 2023, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea milita l'assorbente circostanza che la ricostituzione operata dall'istituto previdenziale sia stata comunicata al ricorrente nel corso del mese di febbraio 2024, con conseguente irripetibilità delle somme antecedentemente versate. Né può ritenersi che il ricorrente possa essersi trovato in una situazione di dolo rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione, laddove il superamento della soglia reddituale addotto dall' sarebbe al più avvenuto per differenze minime e, CP_1 comunque, per importi non tali da far supporre la conoscenza della sopravvenuta incompatibilità dei redditi con le prestazioni erogate. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento.
3 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 15.5.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.676,02, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione del 16.2.2024, condannando CP_1
l' a restituire al ricorrente le somme trattenute sull'indebito per cui è causa, con la CP_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; condanna, altresì, l' CP_1
a pagare le spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.350,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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