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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3955 2025 vertente
TRA
, elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
IC RI , che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che, in forza della sentenza n. 10315/2024 di questo tribunale, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di sordità ai sensi della L. 381/70 e successive Modificazioni, con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero dal 22.03.2023 e dedotto che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' CP_1 lamentando che, non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce. Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento giudiziario avente ad oggetto la condizione di sordità ai sensi della L. 381/70 e successive modificazioni con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.03.2023, sia la notifica a controparte del provvedimento giudiziario, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe dovuto provvedere nei successivi CP_1
120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato. Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di omologa e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui alla sentenza citata con decorrenza dalla data fissata e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi. In particolare, quindi, la ricorrente, che ha 65 anni, senza un'occupazione lavorativa come emerge dalla relazione del CTU, ha diritto a percepire l'indennità di comunicazione, la pensione sordi nonché la maggiorazione sociale. La parte ricorrente ha correttamente calcolato i crediti a questi titoli maturati dal 22.03.2023, rectius dal 1° aprile 2023 fino al deposito del ricorso, del febbraio 2025 per la somma complessiva di euro 22.986,16. I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, condanna l' al pagamento delle provvidenze economiche di cui in motivazione CP_1 alla sig.ra , riconosciuta sorda civile ai sensi della L. 381/70 con Parte_1 decorrenza dal 22.03.2023, per la somma complessiva di euro 22.986,16, oltre accessori e ratei maturandi;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi. Si comunichi. Roma, 17.7.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
TRA
, elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
IC RI , che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che, in forza della sentenza n. 10315/2024 di questo tribunale, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di sordità ai sensi della L. 381/70 e successive Modificazioni, con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero dal 22.03.2023 e dedotto che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' CP_1 lamentando che, non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce. Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo dell'accertamento giudiziario avente ad oggetto la condizione di sordità ai sensi della L. 381/70 e successive modificazioni con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.03.2023, sia la notifica a controparte del provvedimento giudiziario, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe dovuto provvedere nei successivi CP_1
120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato. Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di omologa e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui alla sentenza citata con decorrenza dalla data fissata e la condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi. In particolare, quindi, la ricorrente, che ha 65 anni, senza un'occupazione lavorativa come emerge dalla relazione del CTU, ha diritto a percepire l'indennità di comunicazione, la pensione sordi nonché la maggiorazione sociale. La parte ricorrente ha correttamente calcolato i crediti a questi titoli maturati dal 22.03.2023, rectius dal 1° aprile 2023 fino al deposito del ricorso, del febbraio 2025 per la somma complessiva di euro 22.986,16. I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, condanna l' al pagamento delle provvidenze economiche di cui in motivazione CP_1 alla sig.ra , riconosciuta sorda civile ai sensi della L. 381/70 con Parte_1 decorrenza dal 22.03.2023, per la somma complessiva di euro 22.986,16, oltre accessori e ratei maturandi;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi. Si comunichi. Roma, 17.7.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Casola