Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 13/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Isola Verde Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6E371B918, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Laura Di Maro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caiazzo, Asmel Consortile Soc. Cons. A R.L., non costituiti in giudizio;
Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maria Bisceglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Adm S.r.l., non costituito in giudizio;
Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) Della determina R.G. 654 del 21/11/2025, Registro Area 300, con cui il Responsabile dell’Area LL.PP. Vigilanza Ambientale della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, a ratifica della determina n. 645 del 18.11.25 e successiva determina di rettifica errore materiale n. 646 del 19.11.25, ha disposto la esclusione della Is.V.Ec. S.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonché' servizi complementari, servizio di pulizia locali ed aree di proprietà e/o a qualsiasi titolo, in uso al comune, compreso servizio di pulizia dell'area cimiteriale del comune di Caiazzo. LOTTO 1 CIG: B6E371B918”;
2) Delle determine, ivi citate, n. 645 del 18.11.25 e successiva n. 646 del 19.11.25 di rettifica di errore materiale, di cui si ignora l’esatto contenuto in quanto mai comunicate;
3) Della comunicazione di esclusione pervenuta in data 21.11.2025;
4) Degli articoli 5 e 15.1 del disciplinare ove interpretati in senso pregiudizievole agli interessi della società ricorrente;
5) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se e quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, ove e per quanto possa occorrere, dei verbali di gara, della inerzia serbata dalla S.A. sulla istanza di annullamento in autotutela proposta dalla Is.V.EC. s.r.l.;
6) Dell’eventuale provvedimento di scorrimento della graduatoria e aggiudicazione nei
confronti di una delle società controinteressate, ivi incluso il verbale di consegna anticipata e/o in via d’urgenza del servizio, allo stato sconosciuti;
NONCHE’
Ai sensi degli articoli 121 e 122 C.P.A, per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato e per la condanna a disporre l’aggiudicazione in favore della società ricorrente e il conseguente subentro nell’appalto.
Con espressa riserva di azione ai sensi dell'art.124 C.P.A., nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto e/o del verbale di consegna anticipata eventualmente stipulato con altra società controinteressata.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ECOCE S.R.L. il 16\1\2026 :
Per l’annullamento in parte qua degli atti di gara ed in particolare del provvedimento di esclusione di ISVEC oggetto di impugnazione con il ricorso principale (determina R.G. 654 del 21/11/2025, Registro Area 300, con cui il Responsabile dell’Area LL.PP. Vigilanza Ambientale della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, a ratifica della determina n. 645 del 18.11.25 e successiva determina di rettifica errore materiale n. 646 del 19.11.25) nella sola parte in cui non ha provveduto alla esclusione di ISVEC anche in relazione agli ulteriori motivi che si vanno a rappresentare con i seguenti motivi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ECOCE S.R.L. il 11\2\2026 :
Per l’annullamento dei seguenti atti: 1) della determina n. 40 del 30.1.2026 avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura di gara CIG B6E371B918 (Lotto 1 ) alla società ISVEC, anche nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della società ADM s.r.l.; 2) ove e per quanto lesiva della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 5 del Disciplinare di gara; 3) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara; 4) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre e della determina di nomina della Commissione di gara; 5) della decisione a contrarre n. 356/2025 e della determinazione n. 329 del 26.5.2025; 6) ove e per quanto lesiva della circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, della circolare del Ministero dell’Interno in data 14/8/2013 e del comunicato del Presidente ANAC del 17/1/2023.; 7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria del diritto al subentro quale aggiudicataria previa declaratoria di inefficacia del contratto di servizio; nonché, in via subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara nonchè, ove e per quanto lesivi degli atti già impugnati con il ricorso incidentale ovvero per l’annullamento in parte qua degli atti di gara ed in particolare del provvedimento di esclusione di ISVEC oggetto di impugnazione con il ricorso principale (determina R.G. 654 del 21/11/2025, Registro Area 300, con cui il Responsabile dell’Area LL.PP. Vigilanza Ambientale della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, a ratifica della determina n. 645 del 18.11.25 e successiva determina di rettifica errore materiale n. 646 del 19.11.25) nella sola parte in cui non ha provveduto alla esclusione di ISVEC anche in relazione agli ulteriori motivi che si vanno a rappresentare con i seguenti motivi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ecoce S.r.l. e di Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AO RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Isola Verde Ecologia ha partecipato alla gara indetta per l’affidamento dei “servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale, nonché' servizi complementari, servizio di pulizia locali ed aree di proprietà e/o a qualsiasi titolo, in uso al comune, compreso servizio di pulizia dell'area cimiteriale del comune di Caiazzo. LOTTO 1 CIG: B6E371B918”.
All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte il predetto operatore economico risultava primo graduato con il miglior punteggio complessivo pari a 90,5 punti, seguito dai concorrenti ADM SRL e Ecoce s.r.l.
Veniva, pertanto, formulata la proposta di aggiudicazione a favore del suddetto O.E., con contestuale avvio del sub procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione.
In data 21 novembre 2025, con determina R.G. 654 il Responsabile dell’Area LL.PP. Vigilanza Ambientale della Stazione Appaltante, a ratifica della determina n. 645 del 18.11.25 ne disponeva l’esclusione dalla procedura, ciò giustificando perché «l’operatore economico in questione non risulta essere iscritto alla c.d. White List, prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57».
Avverso il provvedimento di esclusione la società ha proposto ricorso a questo Tribunale chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
Si è costituita in giudizio la società ECOCE S.r.l., originariamente terza graduata, ma rimasta unica concorrente rimasta in gara a seguito della esclusione anche della seconda classificata, proponendo ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente.
Si è costituita in giudizio anche la Comunità Montana Tanagro e Alto e Medio Sele.
Con atto notificato e depositato in data 11 febbraio 2026 la controinteressata ha proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale.
In data 2 febbraio 2026 la società ricorrente depositava in giudizio la determinazione dirigenziale Registro area 37 del 30-01-2026 e Registro generale numero 40 del 30-01-2026 con cui la Comunità Montana Tanagro e Alto e Medio Sele ha disposto « l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/1990, in applicazione per analogia a quanto determinato con la Sentenza n. 475/2026 (pubblicata il 23/01/2026) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Settima), della Determinazione n. 654 R.G. del 21/11/2025, di esclusione dalla partecipazione alla gara, adottato nei confronti degli operatori economici Isola Verde Ecologia s.r.l. e ADM s.r.l., fatta salva la verifica dei requisiti e dei presupposti di legge da parte della Stazione Appaltante ai fini del conseguimento dell’aggiudicazione; - e conseguentemente disporre la riammissione degli operatori economici Isola Verde Ecologia s.r.l. e ADM s.r.l..Sulla base della suddetta graduatoria finale, è stata formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'O.E. Isola Verde Ecologia srl».
In data 10 febbraio 2026 la società ricorrente ha depositato agli atti del giudizio dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, il Tribunale, rese edotte le parti -con osservazioni in senso contrario da parte del controinteressato – ha dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Quindi ha trattenuto la causa per la decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo la stazione appaltante con la sua successiva attività provvedimentale eliminato l’atto oggetto di impugnazione, così integralmente soddisfacendo ogni pretesa sostanziale di parte ricorrente.
Siffatto esito del giudizio non è impedito da quanto osservato in sede di camera di consiglio dalla difesa della controinteressata e ricorrente incidentale, che ha ritenuto la persistenza di un interesse attuale alla sua prosecuzione, circostanza che ha formulato oggetto di espressa eccezione di ufficio di improcedibilità della impugnazione incidentale, formalmente verbalizzata.
Si premette che secondo pacifica giurisprudenza «l'infondatezza del ricorso introduttivo consente di poter prescindere dall'esame del ricorso incidentale paralizzante proposto da altro operatore economico, atteso che, respinto il ricorso principale, quello incidentale diviene improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articolo 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a» (da ultimo ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 17/06/2025, n. 11844).
Nel caso di specie, il ricorso principale non è stato né respinto, né dichiarato inammissibile, essendo invece stata dichiarata cessata la materia del contendere, effetto che nell’equipararsi processualmente al rigetto o a una pronuncia ostativa in rito ai fini della utile prosecuzione del giudizio principale, determinando il soddisfacimento della pretesa azionata, produce anche effetti direttamente incidenti sugli esiti della gara, in particolare potendosi anche porre come atto lesivo nei confronti di altri concorrenti. Nel caso in cui i predetti siano stati evocati in giudizio e si siano costituiti in veste di controinteressati, ov’anche proponendo ricorso incidentale, la mutata situazione di fatto – ragione di estinzione del ricorso principale – non ne muta la qualificazione in sede processuale; ciò, a dire che le ragioni di resistenza e di reazione incidentale, restano qualificabili in chiave esclusivamente difensiva e subordinata all’esito del giudizio principale, di cui costituiscono – nella fattispecie qui considerata – mezzo di eccezione in senso sostanziale, in quanto volto solo ad azzerare l’interesse al ricorso principale.
In sintesi la sorte del ricorso principale incide direttamente sulla sorte di quello incidentale, essendo quest’ultimo esclusivamente volto ostacolare la procedibilità o ammissibilità del primo.
Ciò non toglie, tuttavia, che l’atto di autotutela – nella specie non costituente oggetto di impugnazione – possa definirsi lesivo per le ragioni sostanziali del concorrente controinteressato, ma tale effetto deve essere collocato all’esterno del perimetro del presente giudizio, assumendo piuttosto natura di atto eventualmente lesivo, potenzialmente impugnabile con separato ricorso, in cui tale parte processuale non potrà che essere qualificata come ricorrente principale; tanto, non solo per la corretta definizione della relazione tra rapporto sostanziale e processuale nei rispettivi giudizi, ma anche ai fini della corretta determinazione dei termini processuali di impugnazione, operando gli stessi in base a presupposti e decorrenze diverse tra (nuova) impugnazione principale e pretesa estensione del thema decidendum attraverso mezzo incidentale di impugnazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RC, Presidente, Estensore
Luca Cestaro, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO RC |
IL SEGRETARIO