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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 646/2024;
TRA
, in persona del Sindaco, legale rappresentan- Parte_1
te p.t., cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Rocca di Neto, Rione P.IVA_1
Serre I - Traversa n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Falcone (cod. fisc.
– pec: , che lo rappre- C.F._1 Email_1
senta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attore opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. e p. Iva Controparte_1
quale procuratore speciale di cessionaria e P.IVA_2 Controparte_2
mandataria della cedente cod. fisc./p.iva Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Crotone, al Corso G. Mazzini, n. 109, presso lo studio dell'avv. Antonio Manica (pec: , che la Email_2
1 rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincenzo Palomba (cod. fisc.
pec: ), per C.F._2 Email_3 mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-convenuta opposta–
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 149/2024, R.G. 50/2024 deposita- to dal Tribunale di Crotone il 17.3.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 295.522,14, oltre interessi e spese, notificato il 18.3.2024.
CONCLUSIONI:
All'udienza del 24.2.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, ripor- tandosi agli atti ed ai verbali di causa, e la causa è trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 149/2024, R.G.
[...]
50/2024 depositato dal Tribunale di Crotone il 17.3.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 295.522,14, oltre interessi e spese, notificato il
18.3.2024.
A sostegno dell'opposizione esponeva: che la pretesa creditoria era ille- gittima per mancanza della forma scritta del contratto di fornitura;
che la ces- sione del credito tra la e era inopponibile nei CP_2 Controparte_1
confronti del opponente in quanto la p.A. non vi aveva prestato ade- Pt_1 sione, anzi il aveva espressamente rifiutato la cessione con nota inviata Pt_1
a mezzo pec alla cedente ed alla cessionaria, e comunque la cessione non era stata conclusa con atto pubblico o scrittura privata autenticata come previsto dalla normativa applicabile;
che per le medesime motivazioni era inopponibile la cessione del credito da a;
che le fatture azionate e CP_3 CP_2 depositate unitamente al ricorso monitorio non erano sufficienti di per sé sole a
2 fondare la pretesa creditoria di parte convenuta opposta, ed erano state deposi- tate in formato cartaceo in violazione delle previsioni normative;
che non erano dovuti interessi moratori;
che la pretesa creditoria era nulla in quanto mancava l'impegno di spesa;
che il Comune aveva contestato le fatture, come da docu- mentazione esibita.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione in quanto: le fatture erano state emesse per una parte (fornitu- ra di gas naturale) in virtù di contratto stipulato nel mercato libero dell'energia, per altra parte, nel c.d. regime di salvaguardia, rientrando nel regime dei c.d. contratti ex lege;
che la cessione del credito era opponibile, in quanto per la ces- sione tra era stato dato avviso mediante pubblicazione in Controparte_4
G.U. e lettera informativa e la normativa richiamata dal Comune opponente era inconferente;
che le fatture erano state solo genericamente contestate dal Co- mune, ma erano state trasmesse in formato elettronico e accettate dal Comune sul Sistema interscambio;
che depositava certificazione dei consumi e di titolari- tà dei POD/PDR dei distributori;
che gli interessi moratori erano dovuti alle scadenze ed al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, essendo dovuto anche l'indennizzo ex art. 6 del medesimo decreto legislativo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
In assenza di attività istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del
24.2.2025 nella quale le parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto la decisione.
Il difensore di parte opponente ha depositato inammissibile comparsa conclusionale in data 18.4.2025.
---------
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile e stralciata dal fa- scicolo d'ufficio la comparsa conclusionale depositata dall'avv. Falcone per il
Comune opponente il 18.4.2025.
La causa è infatti stata trattenuta in decisione in data 24.2.2025 dopo la
3 discussione e decisione e non sono stati assegnati termini per comparse conclu- sionali, sulla base delle regole del nuovo rito c.d. “Cartabia”.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Preme preliminarmente evidenziare che sebbene parte opponente conte- sti il rapporto sottostante di fornitura tra e l'odierna attore, parte CP_3
convenuta opposta ha ben specificato che le fatture per cui è causa sono state emesse da per una parte (la fornitura di gas naturale), in vir- Controparte_3 tù di un contratto stipulato nel c.d. Mercato Libero dell'energia, allegato dalla convenuta, per altra parte, nel c.d. regime di Salvaguardia, così come previsto dal D.L. 18/6/2007 n. 73, convertito in Legge 3/8/2007 n. 125, con cui il legisla- tore ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003/54/CE.
Il contratto di fornitura di gas naturale è del 2006 ed all'epoca non era previsto per i Comuni l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP ed è stato prorogato senza che il Comune abbia mai inviato disdetta.
Per la fornitura di energia elettrica risulta comunque Controparte_3 titolare del rapporto di fornitura, come previsto dall'art.
4.3 del Testo Integrato
Vendita (TIV) all. A della Delibera AEGG (ora ARERA) n.156/07, che dispone che quando un cliente si trovi senza un venditore sul mercato libero con riferi- mento a uno o più punti di prelievo (POD) nella propria titolarità, l'impresa di- stributrice provvede ad inserire punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'esercente il servizio di maggior tutela o dell'esercente la salvaguardia a se- conda del regime di appartenenza.
Come specificato dalla società opposta nei propri atti difensivi,
[...]
è stata individuata quale esercente la salvaguardia nel territorio della CP_3
Regione Calabria, ed è pertanto obbligata a fornire energia elettrica ai soggetti sprovvisti di contratto nel mercato libero;
la delibera citata prevede un automa- tismo secondo il quale l'acquirente unico attiva tutte le forniture di cui al com- ma predetto nel servizio di maggior tutela o di salvaguardia a seconda del re- gime di appartenenza dell'utente.
4 La convenuta opposta ha pertanto dimostrato la sussistenza di regolare fornitura del servizio, mediante esibizione delle fatture azionate, suddivise in base ai singoli POD con certificazione di titolarità dei POD in capo a CP_5
e tabulato dei prelievi registrati dai singoli POD.
[...]
Non può pertanto sussistere alcuna contestazione sulla titolarità del rap- porto in capo alla originaria creditrice . CP_3
Va, inoltre, premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, se- condo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo specia- le procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e del- la prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di ina- dempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (ne- goziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estinti- vo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
5 Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato ad enunciare, senza fornire alcun elemento di prova, che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in mancanza di documentazione idonea e che il debito fosse insussistente, poiché non provato, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione di . CP_1
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, invece, si può evincere esattamente il contrario, avendo la convenuta opposta depositato nel fascicolo monitorio e nel presente, così adeguatamente assolvendo il proprio onere probatorio, tutta la documentazione contabile probatoria.
La società opposta ha infatti depositato le fatture azionate suddivise in base ai singoli POD. Sul quantum dell'energia fatturata, il Distributore ha tra- smesso la certificazione di titolarità dei POD e il tabulato dei prelievi registrati dai singoli POD.
Dal canto suo, invece, l'opponente non ha allegato agli atti di causa alcu- na documentazione idonea a dimostrare i propri assunti.
Parte attrice opponente non ha neppure contestato nello specifico i con- sumi fatturati, né chiesto una c.t.u. per la ricostruzione dei consumi effettivi.
E' pur vero che di fronte alla contestazione del somministrato, è onere del somministrante fornire prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica conte- stazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica operata dall'opponente.
Per quanto riguarda il motivo di opposizione relativo alla mancanza dell'impegno di spesa, deve rilevarsi che l'art. 1, comma 4, della Legge 125/07, come già precisato, ha istituito il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore sul mercato libero. Sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non hanno scelto il proprio fornitore sul mer-
6 cato libero dell'energia e sono intestatarie di almeno un sito in MT (media ten- sione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Il servizio dedicato ai clienti del mercato di salvaguardia è erogato dall'esercente di salvaguardia. Questa procedura è stata stabilita dall'art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 23 novembre 2007, per cui non vi è necessità di contratto scritto e di impegno di spesa da parte dell'ente pubblico beneficiario.
Quanto alla contestazione sulla nullità degli atti di cessione del credito e sul divieto di cessione dei crediti come previsto dall'art. 9 della l. 2248/1865, all
E, deve rilevarsi che la normativa sulla contabilità di Stato, R.D. 18 novembre
1923, n. 2440 (in particolare, gli artt. 69 e 70) e la Legge 20 marzo 1865, n. 2248
(in particolare, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70,
R.D. n. 2440/1923) fissa i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei credi- ti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sanciscono il principio del divieto di cessione, in assenza di adesio- ne dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso. Nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pen- dente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debi- tore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Nella fattispecie in esame, non soltanto non è chiaro se il rapporto sia an- cora in corso o sia esaurito;
ciò che più rileva è che, da un punto di vista sogget- tivo, la disciplina sulla Contabilità di Stato risulta essere testualmente applicabi- le alle sole amministrazioni dello Stato (“Tra le amministrazioni dello Stato de- vono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l' e l' , in conside- Controparte_6 Controparte_7 razione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili di- rettamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all' Controparte_8
, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
[...]
Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
7 successive modificazioni” art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come modifi- cato da L. 2317/2005).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che le disposizioni contenute nell'art. 69 della Contabilità di Stato avrebbero natura eccezionale e riguarderebbero la sola amministrazione statale, risultando dunque insuscetti- bili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni di- verse (Cass., 13.12.2019, n. 32788).
Il motivo di opposizione dev'essere pertanto rigettato.
Va infine rigettato il motivo di opposizione con il quale il oppo- Pt_1
nente eccepisce che non sarebbero dovuti interessi.
Gli interessi moratori sono in realtà dovuti nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo delle fatture scadute non pagate dal , con decorrenza dalla data di sca- Parte_1 denza di ciascuna fattura al saldo, nonché gli ulteriori interessi anatocistici, nel- la misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi di cui sopra, scaduti da almeno sei mesi e, infine, l'importo previsto a titolo di risarcimento delle spese di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02.
Per le ragioni di cui innanzi l'opposizione va complessivamente rigettata e conseguentemente confermato l'opposto monitorio, che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in di- spositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della
contro
- versia, opportunamente ridotti attesa la semplicità e sostanziale unicità delle questioni giuridiche controverse, senza istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 149/2024, R.G. 50/2024
8 depositato dal Tribunale di Crotone il 17.3.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 295.522,14, oltre interessi e spese, notificato il 18.3.2024, pro- posta da , in persona del Sindaco, legale rap- Parte_1
presentante p.t., cod. fisc. (R.G. n. 646/2024) con atto di citazione P.IVA_1
ritualmente notificato contro in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante p.t., cod. fisc. e p. Iva , quale procuratore speciale di P.IVA_2 [...]
cessionaria e mandataria della cedente cod. CP_9 Controparte_3
fisc./p.iva , così provvede: P.IVA_3
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
149/2024, R.G. 50/2024 depositato dal Tribunale di Crotone il 17.3.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 295.522,14, oltre interessi e spese, notificato il 18.3.2024, e lo dichiara esecutivo;
• condanna il al pagamento delle spese in Parte_1 favore di che liquida in € 6.023,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Crotone il 24 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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